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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 25931/2026

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ICA [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/02/2026 della CORTE APPELLO di SALERNO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che l'imputata [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Salerno ne ha confermato la condanna per il reato di furto; Considerato che i motivi di ricorso di ricorso, che deducono violazione di legge e vizio di motivazione in punto di dichiarazione di responsabilità dell'imputata e di qualificazione del fatto, sono generici, in quanto non scanditi dalla necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della sentenza impugnata (cfr. pagg. 2-3 dove si ripercorrono analiticamente tutte le emergenze istruttorie a carico della ricorrente e si affronta la tematica della qualificazione del fatto); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ICA [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/02/2026 della CORTE APPELLO di SALERNO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che l'imputata [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Salerno ne ha confermato la condanna per il reato di furto; Considerato che i motivi di ricorso di ricorso, che deducono violazione di legge e vizio di motivazione in punto di dichiarazione di responsabilità dell'imputata e di qualificazione del fatto, sono generici, in quanto non scanditi dalla necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della sentenza impugnata (cfr. pagg. 2-3 dove si ripercorrono analiticamente tutte le emergenze istruttorie a carico della ricorrente e si affronta la tematica della qualificazione del fatto); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della
Sentenza Cassazione n. 25931/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris