CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 aprile 1990
Cassazione n. 00763/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( CAMERUN) il 04/04/1990 avverso la sentenza del 06/12/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; es3nninati gli atti e il provvedimento impugnato; rltenuto che il ricorso è inammissibile perché replica profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito sia in relazione alla misura della pena (coerentemente motivata dai giudici del merito anche in considerazione del :ilsoostamento dal minimo della pena, non così marcato e ben al di sotto della media edittale) sia in ordine alla misura di sicurezza applicata ( puntualmente argomentata alla luce di valutazionl inferenziali non manifestamente illogiche quanto alla pericolosità dell'imputato che la giustifica); evat9 che airinammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cu ai, art. 615 cod. pan. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso ii 4 novembre 2022.