CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 24722/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
E di VeneziaUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiestol’inammissibilità del ricorso.Ritenuto in fatto1. Con ordinanza del 23 gennaio 2026 il Tribunale del riesame di Venezia haconfermato l’ordinanza cautelare di applicazione della custodia in carcere neiconfronti di [OSCURATO:PERSONA] emessa dal giudice per le indagini preliminari delTribunale di Venezia il 4 gennaio 2026, in relazione al reato di cui agli artt. 110 e575 cod. pen. commesso il 31 dicembre 2025.Per ciò che qui rileva, nella motivazione l'ordinanza impugnata ha respintol'eccezione della difesa dell'imputato di caducazione della misura che sarebbestata conseguenza della mancata trasmissione al riesame, da parte del pubblicoministero, delle dichiarazioni spontanee rese dall'imputato in occasionedell'esecuzione a suo carico della misura cautelare.2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso l'indagato, per iltramite del difensore, con i seguenti motivi, di seguito esposti nei limitistrettamente necessari ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.Con un unico motivo deduce violazione di legge nella parte in cui l'ordinanzaimpugnata non ha dichiarato l'inefficacia della misura cautelare per l'omessodeposito dell'annotazione di polizia giudiziaria che riportava le spontaneedichiarazioni rese il 6 gennaio 2026, nonché la registrazione delle medesime perintero; le dichiarazioni sono rilevanti perché esse contengono l'indicazione deiruoli assunti dai due coimputati nella materiale perpetrazione dell'omicidio; ledichiarazioni sono rilevanti non soltanto ai fini dei gravi indizi di colpevolezza, maanche sulle esigenze cautelari, in particolare in punto di proporzionalità dellamisura.3. Con requisitoria scritta il Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], ha chiestodichiararsi l’inammissibilità del ricorso.Considerato in dirittoIl ricorso è infondato.1. Nell’unico motivo il ricorso deduce che il pubblico ministero non hatrasmesso al Tribunale del riesame l’annotazione di polizia giudiziaria del 7gennaio 2026 al cui interno sono riportate le dichiarazioni spontanee rese dalricorrente il 6 gennaio 2026, in occasione dell’esecuzione della misura cautelarea suo carico.Nella prospettazione del ricorso sarebbe stata violata la norma dell’art. 309,comma 5, cod. proc. pen., che prevede l’obbligo per l’autorità giudiziaria ditrasmettere al Tribunale del riesame “gli atti presentati a norma dell'articolo 291,comma 1, nonché tutti gli elementi sopravvenuti a favore della personasottoposta alle indagini e, in ogni caso, le dichiarazioni rese dalla personasottoposta alle indagini ai sensi dell'articolo 291, comma 1-quater”, in quanto talidichiarazioni spontanee costituirebbero “elementi sopravvenuti a favore dellapersona sottoposta alle indagini”.L’ordinanza impugnata ha respinto l’eccezione rilevando che le dichiarazionispontanee sono state ripetute il giorno successivo nell’interrogatorio resodall’imputato davanti al giudice per le indagini preliminari, e che la difesadell’indagato non ha indicato i contenuti di favore desumibili dagli atti nontrasmessi, atteso che l’ammissione del fatto e la chiamata di correo cheemergono dalle dichiarazioni spontanee sono ripetute tal quali anchenell’interrogatorio di garanzia.Il ricorso deduce che dalle dichiarazioni spontanee, che sono più ampiedell’interrogatorio di garanzia, emergerebbe non soltanto la ricostruzione degliaccadimenti avvenuti la sera che portò all’omicidio attribuito all’imputato e lacorretta identificazione del correo, ma anche “cosa che non risulta essere stataoggetto di conferma da parte dell’indagato in sede di interrogatorio di garanzia, iruoli assunti nella materiale perpetrazione dell’omicidio, utilizzandosi l’arma dicui il [OSCURATO:PERSONA] aveva la lecita disponibilità per ragioni di ufficio”.L’argomento è infondato.Il collegio intende dare continuità all’orientamento della giurisprudenza dilegittimità che ritiene che “spetta alla difesa dell'indagato, che eccepisca laperdita di efficacia in base alla norma in esame, dimostrare che l'attosopravvenuto, per così dire 'sottratto' dall'autorità giudiziaria procedente allaconoscenza del tribunale del riesame, contenga elementi di favore per il proprioassistito” (Sez. 6, n. 5405 del 27/01/2022, Salvato, Rv. 283000 – 01, inmotivazione), e che per elementi favorevoli all'indagato devono intendersi queglielementi fattuali di natura oggettiva che sono idonei a contrastareconcretamente, cioè a vanificare o ad attenuare, gli indizi di colpevolezza o leesigenze cautelari poste a base della misura restrittiva (Sez. 3, n. 20692 del22/03/2001, Piga, Rv. 219863 - 01).Sostenere, come fa il ricorso, che dalle dichiarazioni spontaneeemergerebbero i ruoli assunti dai due correi nella materiale perpetrazionedell’omicidio è una affermazione molto generica, che non soddisfa l’onere diallegazione, perché la ricostruzione dei ruoli dei due correi nelle dichiarazionispontanee (che il difensore ha allegato al ricorso) non ha come conseguenza divanificare o attenuare in alcun modo gli indizi di colpevolezza a carico delricorrente, che nelle dichiarazioni spontanee ha riferito del correo “l’ho trascinatoun po’ io in questa vicenda, lui ha fatto solo…, lui non si aspettava di certo… lesue responsabilità sono molto limitate”, precisando successivamente che lapistola era stata tenuta alternativamente da entrambi, e che non ricorda chi deidue abbia materialmente premuto il grilletto che ha sparato il colpo di pistola cheha ucciso la vittima.Il ricorso deduce che la mancata trasmissione delle dichiarazioni spontaneeinciderebbe, in ogni caso, sulle esigenze cautelari, in particolare sulla scelta dellamisura, ma l’argomento è infondato, perché proposto in modo assertivo senza unconfronto tra le argomentazioni contenute nell’ordinanza impugnata sulla sceltadella misura idonea a contenere le esigenze cautelari ed uno specifico contenutodell’atto non trasmesso da cui si dovrebbe ricavare la non proporzionalità dellamisura disposta.Il ricorso deduce, inoltre, che non è stata trasmessa neanche laregistrazione integrale di tali dichiarazioni spontanee, ma l’argomento èinammissibile per mancanza di specificità (Sez. 2, n. 17281 del 08/01/2019,De l l e Cave , Rv . 276916 , non ché , i n mo t i v a z i one , Se z . U ,n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268823), perché nel verbaledell’udienza davanti al Tribunale del riesame il pubblico ministero ha riferito chela stessa non era nella disponibilità dell’ufficio alla data in cui dovevano esseretrasmessi gli atti.Il ricorso non si preoccupa di contrastare questa affermazione, ma si tratta,invece, di un passaggio logico necessario su cui lo stesso avrebbe dovutoprendere posizione, in quanto gli elementi sopravvenuti favorevoli all'indagatoper i quali sussiste l'obbligo di trasmissione al Tribunale del riesame, sonosoltanto quelli che sono entrati nella disponibilità del pubblico ministero in tempoutile rispetto alla data di proposizione dell'impugnazione (Sez. 1, n. 24406 del09/04/2015, Crea, Rv. 263967 – 01).In definitiva, il ricorso è, nel suo complesso, infondato.2. Ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., alla decisione conseguela condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp.Così è deciso, 17/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteCARMINE [OSCURATO:PERSONA]