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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 47152/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/12/2021 della Corte d'appello di Bologna visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità per il [OSCURATO:PERSONA] e il rigetto pet il Cavatorti; uditi i difensori, avv. [OSCURATO:PERSONA] per il [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA] per il Cavatorti, che hanno concluso per l'accoglimento dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte d'appello di Bologna ha confermato la sentenza emessa il 17/09/2019 dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ritenuti responsabili dei reati di cui agli artt. 110,337,582-585 in relazione all'art. 576 cod. pen. per avere usato violenza e minaccia nei confronti del personale della polizia di Stato, mentre partecipavano alla manifestazione promossa dal centro sociale autogestito "Laboratorio AQ16", causando lesioni gravi al sostituto [OSCURATO:PERSONA], e lesioni lievi all'Ispettore capo Contino e all'Assistente capo Manna.

L'affermazione di responsabilità è stata fondata sulle risultanze delle videoregistrazioni e delle testimonianze acquisite, ritenute convergenti e dimostrative del ruolo attivo degli imputati.

Avverso la sentenza hanno proposto ricorso i difensori degli imputati, che ne chiedono l'annullamento per i motivi di seguito illustrati.

2. Il difensore del [OSCURATO:PERSONA] ha formulato tre motivi di censura. 2.1 Violazione di legge in relazione all'elemento soggettivo del dolo eventuale del reato di lesioni nonché mancanza e illogicità della motivazione in relazione al criterio utilizzato per distinguere il dolo eventuale dalla colpa cosciente.

Si segnala l'erroneo riferimento operato dalla Corte d'appello alla prevedibilità, categoria tipica della colpa, e l'analogo errore relativo all'elemento volitivo, che la Corte ha ricavato dalle caratteristiche della manifestazione e dalla situazione oggettiva in cui si sviluppò la condotta di resistenza.

Si censura il ragionamento, in quanto fa discendere dalla condotta di resistenza sia la responsabilità per detto reato che quella- a titolo di concorso morale -per il reato di lesioni, finendo per ricavare la sussistenza del dolo eventuale dalla pericolosità della condotta e per confondere l'accettazione dell'evento con l'accettazione del rischio dell'evento, laddove per l'accertamento del dolo eventuale occorre dimostrare la consapevole e ponderata adesione psichica dell'agente all'evento, non essendo sufficiente l'accettazione del rischio del verificarsi dell'evento né sono stati individuati per ciascun imputato gli indici sintomatici del dolo eventuale con riguardo alla condotta e al profilo soggettivo del tutto diversi, finendo per attribuire una indistinta responsabilità morale ad entrambi.

La Corte territoriale non ha neppure considerato che la manifestazione era autorizzata e che i manifestanti realizzarono rudimentali forme di resistenza, giungendo a conclusioni opposte a quelle del G.i.p., che in sede cautelare aveva escluso il dolo eventuale per il ricorrente, e al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], che, all'esito di giudizio abbreviato per altri partecipanti, ha ritenuto sussistente la colpa con previsione. 2.2 Erronea applicazione della legge e mancanza di motivazione in relazione all'apporto causale dell'imputato.

La Corte di appello non ha applicato correttamente i principi in tema di concorso di persone nel reato, avendo attribuito indistintamente al corpo dei manifestanti che avrebbero commesso la resistenza, l'automatica responsabilità per il delitto di lesioni senza un accertamento individualizzato del concreto apporto causale offerto dall'imputato e senza neppure prospettare l'ipotesi del concorso anomalo. 2.3 Erronea applicazione della legge e vizi della motivazione in relazione al concorso nel reato di resistenza, in particolare, in relazione alla individuazione dell'apporto causale dell'imputato e al dolo.

Quanto al primo profilo la Corte di appello si è limitata a descrivere la condotta dell'imputato, trascurando la necessità di accertare la reale efficienza causale del contributo atipico del concorrente anche nel contesto di manifestazioni collettive: nesso causale non accertato per il ricorrente, che non ha posto in essere violenza o minaccia nei confronti degli agenti né concorso moralmente a istigare l'altrui condotta, non essendo un promotore della manifestazione né avendo incitato il corteo a sfondare il blocco degli agenti; analoga carenza di motivazione si riscontra per l'elemento soggettivo, non risultando accertato il contributo causale del ricorrente alla resistenza commessa da terzi.

3. Il difensore del Cavatorti deduce: 3.1 Erronea applicazione della legge in relazione all'art. 234 cod. proc. pen. e vizi della motivazione relativamente alla utilizzabilità del filmato attribuito a [OSCURATO:PERSONA].

Si contesta il mancato accertamento della paternità del filmato, ritenuto utilizzabile quale documento acquisito sul web, sebbene non sia stato identificato l'autore, che lo avrebbe consegnato agli operanti, secondo quanto inizialmente riferito dal [OSCURATO:PERSONA], il quale ha poi affermato di non ricordare bene la circostanza.

La difesa evidenzia che: la condotta del ricorrente emerge solo da detto filmato; i filmati scaricati dal web non sono originali e nulla è stato fatto per acquisire l'originale con conseguente dubbio sulla sua genuinità, come confermato dal consulente di parte.

La scelta del P.m. di non citare l'autore del filmato e il mancato accertamento dell'origine dello stesso rendono la prova inutilizzabile. 3.2 Erronea applicazione della legge e vizi della motivazione in relazione all'apporto causale dell'imputato nei reati contestati.

Con argomentazioni sovrapponibili a quelle formulate per il coimputato, si censura la motivazione e la ricostruzione della condotta del ricorrente operata in sentenza, atteso che, a differenza di quanto affermato dalla Corte, il ricorrente si trovava dalla parte opposta della sede stradale dove avvenne il contatto tra i manifestanti e gli agenti; non fa parte del centro sociale che organizzò la manifestazione; non ha colpito con l'asta della bandiera alcun agente e non è colui che si scaglia contro gli agenti di cui parla il teste Brugnone, trattandosi di altro imputato. 3.3 Erronea applicazione della legge e vizi di motivazione in relazione all'accertamento del dolo eventuale del delitto di lesioni.

Anche il difensore del Cavatorti denuncia l'errore commesso dalla Corte di appello in relazione al criterio distintivo tra dolo eventuale e colpa cosciente e, ricostruita l'evoluzione dell'azione, rileva che la probabilità di provocare lesioni agli operanti spingendo le barriere metalliche non era prospettabile né conseguenza voluta, tenuto conto della condotta tenuta dalle prime file del corteo; del fatto che le lesioni non erano percepibili dai manifestanti poiché il Brugnone, dopo la caduta, si era subito rialzato e, una volta rimosse le barriere, i partecipanti desistettero, limitandosi a inneggiare e intonare cori.

Segnala che il profilo colposo era stato già ravvisato dal G.i.p. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in sede cautelare e dal Tribunale per altri partecipanti. [OSCURATO:PERSONA]

1. I ricorsi, che articolano motivi sovrapponibili e, pertanto, possono essere trattati congiuntamente, sono fondati limitatamente al reato di lesione. 1.1 Preliminarmente va rilevata l'infondatezza del primo motivo formulato dalla difesa del Cavatorti con il quale si eccepisce l'inutilizzabilità del filmato girato da un privato, tale [OSCURATO:PERSONA], non identificato né citato in giudizio come testimone.

Sul punto la Corte di appello ha offerto una risposta corretta, sottolineando che si trattava di un filmato estratto dal web - estratto dal portale Youtube, come riferito dal teste Brugnone -, pacificamente acquisibile ex art. 234 cod. proc. pen. e legittimamente utilizzabile, trattandosi di videoregistrazione effettuata da privato in luogo pubblico.

Ed infatti, le videoregistrazioni effettuate da privati sono prove documentali, acquisibili ex art. 234 cod. proc. pen., che, in ragione del luogo in cui le riprese sono state effettuate, non hanno determinato alcuna violazione delle norme processuali sulla formazione della prova (Sez. 2, n. 10 del 30/11/2016, dep. 2017, Rv. 268787; Sez.

U, n. 26795 del 28/3/2006, Prisco, Rv. 234267): ne deriva che i fotogrammi estrapolati da detti filmati ed inseriti in annotazioni di servizio non possono essere considerati prove illegittimamente acquisite e non ricadono nella sanzione processuale di inutilizzabilità (Sez. 5, n. 21027 del 21/02/2020, Nardi, Rv. 279345); peraltro, in caso di mancata produzione, deve ritenersi legittima la testimonianza resa dagli operatori di polizia giudiziaria in ordine al loro contenuto rappresentativo (Sez. 5, n. 31831 del 06/10/2020, Comune; Sez. 2, n. 10 del 30/11/2016, dep. 02/01/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv, 268787).

In applicazione di tali principi la Corte di appello ha correttamente ritenuto utilizzabile il filmato e respinto la censura difensiva, che, in realtà, solleva dubbi sulla genuinità del filmato, che si traducono in meri sospetti, atteso che anche il consulente di parte Cova ha affermato di non aver riscontrato alterazioni, limitandosi a dichiarare di non poter stabilire, in assenza dell'originale, se fosse o meno manipolato e di ritenere utile un confronto con l'autore, che avrebbe dovuto garantire l'assenza di interventi (pag. 5 sentenza impugnata e pag. 4 sentenza di primo grado).

La censura risulta, quindi, generica e totalmente astratta, specie a fronte della motivazione resa dai giudici di appello, che hanno ritenuto la genuinità del filmato, desumendola dalla corrispondenza delle riprese a quanto avvenuto durante la manifestazione, essendo chiaramente riconoscibili luoghi, soggetti e tennpistiche; corrispondenza risultante anche dal confronto con altri filmati realizzati dalle forze dell'ordine e da altri operatori, pubblicati da testate giornalistiche; peraltro, la genuinità del filmato e la sua utilizzabilità risultano correlate a quanto documentato dalle riprese, esaminate dall'imputato e dalla difesa, che non ha negato che si riferissero ai fatti di quel giorno, né pare trascurabile la conferma dei fatti documentati, risultante dalle testimonianze degli operanti.

2. Sono infondati anche i motivi con i quali i ricorrenti censurano l'affermazione di responsabilità per il reato di resistenza, lamentando la mancanza di motivazione sull'apporto concorsuale dei ricorrenti.

Le critiche sono destituite di fondamento, in quanto la sentenza muove da una precisa ricostruzione delle condotte del [OSCURATO:PERSONA] e del Cavatorti (pag. 6 e 7) e dalla natura collettiva dell'azione, fondata sulle risultanze dei filmati della polizia, della Rai e di varie testate giornalistiche nonché sulle testimonianze degli operanti, convergenti nel descrivere la progressiva evoluzione dell'azione, articolata in due fasi, in quanto le forze dell'ordine erano schierate in due cordoni di sbarramento, realizzati con impiego di transenne per contenere l'avanzata dei manifestanti aderenti all'iniziativa del Laboratorio Aq16 ed impedire di raggiungere la zona interdetta, evitando lo scontro con i manifestanti dell'opposto orientamento politico.

Dopo il superamento del primo cordone di sbarramento ad opera dei manifestanti delle prime file, tra i quali era ben visibile il [OSCURATO:PERSONA], seguiva, dopo trattative, la decisione degli operanti di consentirne il passaggio fino al secondo sbarramento, sfondato con violente spinte e pressioni verso gli agenti costretti a indietreggiare ed in tale momento alcuni di essi riportavano lesioni.

La condotta attiva del [OSCURATO:PERSONA] nelle varie fasi dell'azione è nettamente ripresa dai filmati e descritta in sentenza, risultando individuato il suo contributo concorsuale nella partecipazione all'azione di spinta dei manifestanti della prima fila contro gli agenti che reggevano le transenne e nell'incitazione rivolta agli altri manifestanti a sfondare il primo cordone, gridando "via via via", nonché nella partecipazione all'azione coordinata di sfondamento del secondo sbarramento, che causò la caduta di un secondo poliziotto in borghese, urlando ed inveendo contro i poliziotti, riprendendo l'azione con il cellulare, in tal modo dimostrando adesione, supporto e condivisione dell'azione di pressione e di spinta, che costringeva gli agenti ad indietreggiare.

Analogamente la condotta concorsuale del Cavatorti, anch'egli occupante una posizione dietro le prime file, è fondata sulle risultanze dei filmati (non solo quello di un privato, ma anche quello della polizia) e sulla deposizione del teste Brugnone, convergenti nel dimostrarne la partecipazione all'azione di avanzamento e di spinta contro le transenne per forzare lo sbarramento.

La sentenza, infatti, dà atto che egli è ripreso mentre sospinge i manifestanti dinanzi a lui nella manovra di sfondamento, dando evidente supporto, e, una volta creato un varco, avanza spingendo in avanti l'asta della bandiera rossa impugnata contro gli agenti, che venivano sfiorati.

Alla luce delle condotte e dei dati di fatto descritti deve ritenersi corretta la valutazione dei giudici di merito, concordi nel ritenere integrato il delitto di resistenza a pubblico ufficiale in ragione dell'efficienza causale dell'apporto materiale e morale dei ricorrenti all'azione collettiva di opposizione alla legittima attività dei pubblici ufficiali nonché della sussistenza del dolo, desumibile dalla chiara determinazione dei manifestanti di forzare lo sbarramento creato dai poliziotti per motivi di sicurezza e per garantire l'ordine pubblico.

Costituisce, infatti, resistenza a pubblico ufficiale la condotta di chi aggredisce con violenza e minaccia gli appartenenti alle Forze dell'Ordine mentre essi agiscono per assicurare il rispetto dei limiti territoriali fissati, per ragioni di ordine pubblico, allo svolgimento di un corteo, ed è pacifico che il concorso in tale condotta può avvenire sia in forma materiale che morale, mediante comportamenti idonei a rafforzare l'altrui azione offensiva o ad aggravarne gli effetti (così, specificamente in relazione a condotte poste in essere in occasione di manifestazioni collettive, Sez. 6, n. 18485 del 27/04/2012, Carta, Rv. 252690, con riferimento a soggetto che, pur non avendo partecipato alla successiva "sassaiola" contro la forza pubblica, si era avvicinato più volte agli agenti, fronteggiandoli in maniera ostile e poi allontanandosene velocemente; Sez. 6, n.40504 del 26/05/2009, Torrisi, Rv. 245011, concernente l'azione dei partecipanti ad una manifestazione sindacale che avevano tentato di forzare un blocco di polizia istituito all'ingresso di un ente pubblico).

Le considerazioni che precedono impongono il rigetto dei ricorsi su tale capo.

3. A diversa valutazione deve pervenirsi per il delitto di lesioni.

I giudici hanno affermato la responsabilità degli imputati anche per tale delitto, ritenendo le condotte sorrette da dolo eventuale, desunto dalle modalità violente delle condotte, dalla natura collettiva dell'azione e dalla partecipazione dei ricorrenti all'attività oppositiva all'azione di contrasto degli agenti con consapevole rappresentazione e volontaria accettazione delle probabili conseguenze lesive della condotta di sfondamento del cordone di sbarramento.

A tal fine la Corte di appello ha valorizzato lo striscione con la scritta RE- [OSCURATO:PERSONA] e i cori cui partecipavano i ricorrenti "Fateci passare.

Oggi andiamo dove ci pare", ritenuti espressivi della volontà dei partecipanti alla manifestazione di forzare i blocchi delle forze dell'ordine per raggiungere i partecipanti alla manifestazione di opposto segno politico (pag. 5).

La motivazione sul punto non è esaustiva né completa alla luce delle puntuali censure difensive e della circostanza che sia il G.i.p. in sede cautelare che il Tribunale, che ha giudicato gli altri partecipanti alla manifestazione, hanno escluso la sussistenza del dolo eventuale e ravvisato la colpa cosciente.

Pur non essendo vincolante detta valutazione, la Corte di appello ha ancorato il giudizio al concetto di prevedibilità, proprio della colpa, e desunto dalle modalità della condotta la prevedibilità delle lesioni come possibile conseguenza della stessa, dato il contesto e l'obiettivo perseguito dai manifestanti, ritenendo conseguente l'accettazione del rischio di cagionare lesioni agli operanti, tuttavia, valorizzando il profilo rappresentativo, senza indagare più attentamente sul profilo volitivo alla luce dei principi affermati dalle Sezioni Unite di questa Corte proprio in tema di elementi distintivi tra dolo eventuale e colpa cosciente (Sez.

U, n. 38343 del 24/04/2014, Espenhahn e altri, Rv. 261104).

In detta sentenza è stato precisato che il dolo eventuale ricorre quando l'agente si sia chiaramente rappresentata la significativa possibilità di verificazione dell'evento concreto e ciò nonostante, dopo aver considerato il fine perseguito e l'eventuale prezzo da pagare, si sia determinato ad agire comunque, anche a costo di causare l'evento lesivo, aderendo ad esso, per il caso in cui si verifichi; ricorre, invece, la colpa cosciente quando la volontà dell'agente non è diretta verso l'evento ed egli, pur avendo concretamente presente la connessione causale tra la violazione delle norme cautelari e l'evento illecito, si astiene dall'agire doveroso per trascuratezza, imperizia, insipienza, irragionevolezza o altro biasimevole motivo.

Al fine di accertare in concreto la sussistenza del dolo eventuale, anche ai fini della distinzione rispetto alla colpa cosciente, le Sezioni Unite hanno indicato le coordinate da seguire per ricostruire il percorso e l'esito del processo decisionale dell'agente, individuando quali indici: a) la lontananza della condotta tenuta da quella doverosa; b) la personalità e le pregresse esperienze dell'agente; c) la durata e la ripetizione dell'azione; d) il comportamento successivo al fatto; e) il fine della condotta e la compatibilità con esso delle conseguenze collaterali; f) la probabilità di verificazione dell'evento; g) le conseguenze negative anche per l'autore in caso di sua verificazione; h) il contesto lecito o illecito in cui si é svolta l'azione nonché la possibilità di ritenere, alla stregua delle concrete acquisizioni probatorie, che l'agente non si sarebbe trattenuto dalla condotta illecita neppure se avesse avuto contezza della sicura verificazione dell'evento (cosiddetta prima formula di Frank).

L'indagine, pertanto, andava condotta con maggiore attenzione per accertare se le conseguenze lesive per gli operanti furono previste come possibile sviluppo della condotta di resistenza e preventivamente accettate dai ricorrenti, nel senso che "non si sarebbero trattenuti dalla condotta illecita neppure se avessero avuto contezza della sicura verificazione dell'evento".

Indagine che avrebbe dovuto contemplare, oltre al contesto e ai motivi che ispirarono la condotta, certamente antidoverosa e determinata a superare lo sbarramento delle forze dell'ordine, ulteriori circostanze di fatto, anche quelle segnalate dalle difese; in particolare, non si è considerato che i manifestanti non utilizzarono strumenti di offesa; solo tre operanti subirono lesioni- due di grado lieve- e che il Brugnone si era rialzato dopo la caduta, non rendendo percepibile la lesione subita, ma, soprattutto, che, dopo aver forzato il secondo cordone, pur intonando cori e pronunciando slogan, che incitavano il corteo a raggiungere gli antagonisti, i manifestanti arrestarono l'avanzata e non raggiunsero la piazza, trattandosi di condotta che depotenzia la determinazione finalistica, ravvisata dai giudici, e può incidere sulla valutazione dell'aspetto volitivo della condotta, comprensivo dell'accettazione, ad ogni costo, dell'eventualità concreta dell'evento lesivo.

Per le ragioni esposte la sentenza va annullata su tale capo con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Bologna per nuova valutazione alla luce dei rilievi esposti, ferma l'irrevocabilità dell'affermazione di responsabilità dei ricorrenti per il reato di resistenza.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente al reato di lesione di cui al capo B) e rinvia per nuovo giudizio su

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/12/2021 della Corte d'appello di Bologna visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità per il [OSCURATO:PERSONA] e il rigetto pet il Cavatorti; uditi i difensori, avv. [OSCURATO:PERSONA] per il [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA] per il Cavatorti, che hanno concluso per l'accoglimento dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'appello di Bologna ha confermato la sentenza emessa il 17/09/2019 dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ritenuti responsabili dei reati di cui agli artt. 110,337,582-585 in relazione all'art. 576 cod. pen. per avere usato violenza e minaccia nei confronti del personale della polizia di Stato, mentre partecipavano alla manifestazione promossa dal centro sociale autogestito "Laboratorio AQ16", causando lesioni gravi al sostituto [OSCURATO:PERSONA], e lesioni lievi all'Ispettore capo Contino e all'Assistente capo Manna. L'affermazione di responsabilità è stata fondata sulle risultanze delle videoregistrazioni e delle testimonianze acquisite, ritenute convergenti e dimostrative del ruolo attivo degli imputati. Avverso la sentenza hanno proposto ricorso i difensori degli imputati, che ne chiedono l'annullamento per i motivi di seguito illustrati. 2. Il difensore del [OSCURATO:PERSONA] ha formulato tre motivi di censura. 2.1 Violazione di legge in relazione all'elemento soggettivo del dolo eventuale del reato di lesioni nonché mancanza e illogicità della motivazione in relazione al criterio utilizzato per distinguere il dolo eventuale dalla colpa cosciente. Si segnala l'erroneo riferimento operato dalla Corte d'appello alla prevedibilità, categoria tipica della colpa, e l'analogo errore relativo all'elemento volitivo, che la Corte ha ricavato dalle caratteristiche della manifestazione e dalla situazione oggettiva in cui si sviluppò la condotta di resistenza. Si censura il ragionamento, in quanto fa discendere dalla condotta di resistenza sia la responsabilità per detto reato che quella- a titolo di concorso morale -per il reato di lesioni, finendo per ricavare la sussistenza del dolo eventuale dalla pericolosità della condotta e per confondere l'accettazione dell'evento con l'accettazione del rischio dell'evento, laddove per l'accertamento del dolo eventuale occorre dimostrare la consapevole e ponderata adesione psichica dell'agente all'evento, non essendo sufficiente l'accettazione del rischio del verificarsi dell'evento né sono stati individuati per ciascun imputato gli indici sintomatici del dolo eventuale con riguardo alla condotta e al profilo soggettivo del tutto diversi, finendo per attribuire una indistinta responsabilità morale ad entrambi. La Corte territoriale non ha neppure considerato che la manifestazione era autorizzata e che i manifestanti realizzarono rudimentali forme di resistenza, giungendo a conclusioni opposte a quelle del G.i.p., che in sede cautelare aveva escluso il dolo eventuale per il ricorrente, e al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], che, all'esito di giudizio abbreviato per altri partecipanti, ha ritenuto sussistente la colpa con previsione. 2.2 Erronea applicazione della legge e mancanza di motivazione in relazione all'apporto causale dell'imputato. La Corte di appello non ha applicato correttamente i principi in tema di concorso di persone nel reato, avendo attribuito indistintamente al corpo dei manifestanti che avrebbero commesso la resistenza, l'automatica responsabilità per il delitto di lesioni senza un accertamento individualizzato del concreto apporto causale offerto dall'imputato e senza neppure prospettare l'ipotesi del concorso anomalo. 2.3 Erronea applicazione della legge e vizi della motivazione in relazione al concorso nel reato di resistenza, in particolare, in relazione alla individuazione dell'apporto causale dell'imputato e al dolo. Quanto al primo profilo la Corte di appello si è limitata a descrivere la condotta dell'imputato, trascurando la necessità di accertare la reale efficienza causale del contributo atipico del concorrente anche nel contesto di manifestazioni collettive: nesso causale non accertato per il ricorrente, che non ha posto in essere violenza o minaccia nei confronti degli agenti né concorso moralmente a istigare l'altrui condotta, non essendo un promotore della manifestazione né avendo incitato il corteo a sfondare il blocco degli agenti; analoga carenza di motivazione si riscontra per l'elemento soggettivo, non risultando accertato il contributo causale del ricorrente alla resistenza commessa da terzi. 3. Il difensore del Cavatorti deduce: 3.1 Erronea applicazione della legge in relazione all'art. 234 cod. proc. pen. e vizi della motivazione relativamente alla utilizzabilità del filmato attribuito a [OSCURATO:PERSONA]. Si contesta il mancato accertamento della paternità del filmato, ritenuto utilizzabile quale documento acquisito sul web, sebbene non sia stato identificato l'autore, che lo avrebbe consegnato agli operanti, secondo quanto inizialmente riferito dal [OSCURATO:PERSONA], il quale ha poi affermato di non ricordare bene la circostanza. La difesa evidenzia che: la condotta del ricorrente emerge solo da detto filmato; i filmati scaricati dal web non sono originali e nulla è stato fatto per acquisire l'originale con conseguente dubbio sulla sua genuinità, come confermato dal consulente di parte. La scelta del P.m. di non citare l'autore del filmato e il mancato accertamento dell'origine dello stesso rendono la prova inutilizzabile. 3.2 Erronea applicazione della legge e vizi della motivazione in relazione all'apporto causale dell'imputato nei reati contestati. Con argomentazioni sovrapponibili a quelle formulate per il coimputato, si censura la motivazione e la ricostruzione della condotta del ricorrente operata in sentenza, atteso che, a differenza di quanto affermato dalla Corte, il ricorrente si trovava dalla parte opposta della sede stradale dove avvenne il contatto tra i manifestanti e gli agenti; non fa parte del centro sociale che organizzò la manifestazione; non ha colpito con l'asta della bandiera alcun agente e non è colui che si scaglia contro gli agenti di cui parla il teste Brugnone, trattandosi di altro imputato. 3.3 Erronea applicazione della legge e vizi di motivazione in relazione all'accertamento del dolo eventuale del delitto di lesioni. Anche il difensore del Cavatorti denuncia l'errore commesso dalla Corte di appello in relazione al criterio distintivo tra dolo eventuale e colpa cosciente e, ricostruita l'evoluzione dell'azione, rileva che la probabilità di provocare lesioni agli operanti spingendo le barriere metalliche non era prospettabile né conseguenza voluta, tenuto conto della condotta tenuta dalle prime file del corteo; del fatto che le lesioni non erano percepibili dai manifestanti poiché il Brugnone, dopo la caduta, si era subito rialzato e, una volta rimosse le barriere, i partecipanti desistettero, limitandosi a inneggiare e intonare cori. Segnala che il profilo colposo era stato già ravvisato dal G.i.p. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in sede cautelare e dal Tribunale per altri partecipanti. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi, che articolano motivi sovrapponibili e, pertanto, possono essere trattati congiuntamente, sono fondati limitatamente al reato di lesione. 1.1 Preliminarmente va rilevata l'infondatezza del primo motivo formulato dalla difesa del Cavatorti con il quale si eccepisce l'inutilizzabilità del filmato girato da un privato, tale [OSCURATO:PERSONA], non identificato né citato in giudizio come testimone. Sul punto la Corte di appello ha offerto una risposta corretta, sottolineando che si trattava di un filmato estratto dal web - estratto dal portale Youtube, come riferito dal teste Brugnone -, pacificamente acquisibile ex art. 234 cod. proc. pen. e legittimamente utilizzabile, trattandosi di videoregistrazione effettuata da privato in luogo pubblico. Ed infatti, le videoregistrazioni effettuate da privati sono prove documentali, acquisibili ex art. 234 cod. proc. pen., che, in ragione del luogo in cui le riprese sono state effettuate, non hanno determinato alcuna violazione delle norme processuali sulla formazione della prova (Sez. 2, n. 10 del 30/11/2016, dep. 2017, Rv. 268787; Sez. U, n. 26795 del 28/3/2006, Prisco, Rv. 234267): ne deriva che i fotogrammi estrapolati da detti filmati ed inseriti in annotazioni di servizio non possono essere considerati prove illegittimamente acquisite e non ricadono nella sanzione processuale di inutilizzabilità (Sez. 5, n. 21027 del 21/02/2020, Nardi, Rv. 279345); peraltro, in caso di mancata produzione, deve ritenersi legittima la testimonianza resa dagli operatori di polizia giudiziaria in ordine al loro contenuto rappresentativo (Sez. 5, n. 31831 del 06/10/2020, Comune; Sez. 2, n. 10 del 30/11/2016, dep. 02/01/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv, 268787). In applicazione di tali principi la Corte di appello ha correttamente ritenuto utilizzabile il filmato e respinto la censura difensiva, che, in realtà, solleva dubbi sulla genuinità del filmato, che si traducono in meri sospetti, atteso che anche il consulente di parte Cova ha affermato di non aver riscontrato alterazioni, limitandosi a dichiarare di non poter stabilire, in assenza dell'originale, se fosse o meno manipolato e di ritenere utile un confronto con l'autore, che avrebbe dovuto garantire l'assenza di interventi (pag. 5 sentenza impugnata e pag. 4 sentenza di primo grado). La censura risulta, quindi, generica e totalmente astratta, specie a fronte della motivazione resa dai giudici di appello, che hanno ritenuto la genuinità del filmato, desumendola dalla corrispondenza delle riprese a quanto avvenuto durante la manifestazione, essendo chiaramente riconoscibili luoghi, soggetti e tennpistiche; corrispondenza risultante anche dal confronto con altri filmati realizzati dalle forze dell'ordine e da altri operatori, pubblicati da testate giornalistiche; peraltro, la genuinità del filmato e la sua utilizzabilità risultano correlate a quanto documentato dalle riprese, esaminate dall'imputato e dalla difesa, che non ha negato che si riferissero ai fatti di quel giorno, né pare trascurabile la conferma dei fatti documentati, risultante dalle testimonianze degli operanti. 2. Sono infondati anche i motivi con i quali i ricorrenti censurano l'affermazione di responsabilità per il reato di resistenza, lamentando la mancanza di motivazione sull'apporto concorsuale dei ricorrenti. Le critiche sono destituite di fondamento, in quanto la sentenza muove da una precisa ricostruzione delle condotte del [OSCURATO:PERSONA] e del Cavatorti (pag. 6 e 7) e dalla natura collettiva dell'azione, fondata sulle risultanze dei filmati della polizia, della Rai e di varie testate giornalistiche nonché sulle testimonianze degli operanti, convergenti nel descrivere la progressiva evoluzione dell'azione, articolata in due fasi, in quanto le forze dell'ordine erano schierate in due cordoni di sbarramento, realizzati con impiego di transenne per contenere l'avanzata dei manifestanti aderenti all'iniziativa del Laboratorio Aq16 ed impedire di raggiungere la zona interdetta, evitando lo scontro con i manifestanti dell'opposto orientamento politico. Dopo il superamento del primo cordone di sbarramento ad opera dei manifestanti delle prime file, tra i quali era ben visibile il [OSCURATO:PERSONA], seguiva, dopo trattative, la decisione degli operanti di consentirne il passaggio fino al secondo sbarramento, sfondato con violente spinte e pressioni verso gli agenti costretti a indietreggiare ed in tale momento alcuni di essi riportavano lesioni. La condotta attiva del [OSCURATO:PERSONA] nelle varie fasi dell'azione è nettamente ripresa dai filmati e descritta in sentenza, risultando individuato il suo contributo concorsuale nella partecipazione all'azione di spinta dei manifestanti della prima fila contro gli agenti che reggevano le transenne e nell'incitazione rivolta agli altri manifestanti a sfondare il primo cordone, gridando "via via via", nonché nella partecipazione all'azione coordinata di sfondamento del secondo sbarramento, che causò la caduta di un secondo poliziotto in borghese, urlando ed inveendo contro i poliziotti, riprendendo l'azione con il cellulare, in tal modo dimostrando adesione, supporto e condivisione dell'azione di pressione e di spinta, che costringeva gli agenti ad indietreggiare. Analogamente la condotta concorsuale del Cavatorti, anch'egli occupante una posizione dietro le prime file, è fondata sulle risultanze dei filmati (non solo quello di un privato, ma anche quello della polizia) e sulla deposizione del teste Brugnone, convergenti nel dimostrarne la partecipazione all'azione di avanzamento e di spinta contro le transenne per forzare lo sbarramento. La sentenza, infatti, dà atto che egli è ripreso mentre sospinge i manifestanti dinanzi a lui nella manovra di sfondamento, dando evidente supporto, e, una volta creato un varco, avanza spingendo in avanti l'asta della bandiera rossa impugnata contro gli agenti, che venivano sfiorati. Alla luce delle condotte e dei dati di fatto descritti deve ritenersi corretta la valutazione dei giudici di merito, concordi nel ritenere integrato il delitto di resistenza a pubblico ufficiale in ragione dell'efficienza causale dell'apporto materiale e morale dei ricorrenti all'azione collettiva di opposizione alla legittima attività dei pubblici ufficiali nonché della sussistenza del dolo, desumibile dalla chiara determinazione dei manifestanti di forzare lo sbarramento creato dai poliziotti per motivi di sicurezza e per garantire l'ordine pubblico. Costituisce, infatti, resistenza a pubblico ufficiale la condotta di chi aggredisce con violenza e minaccia gli appartenenti alle Forze dell'Ordine mentre essi agiscono per assicurare il rispetto dei limiti territoriali fissati, per ragioni di ordine pubblico, allo svolgimento di un corteo, ed è pacifico che il concorso in tale condotta può avvenire sia in forma materiale che morale, mediante comportamenti idonei a rafforzare l'altrui azione offensiva o ad aggravarne gli effetti (così, specificamente in relazione a condotte poste in essere in occasione di manifestazioni collettive, Sez. 6, n. 18485 del 27/04/2012, Carta, Rv. 252690, con riferimento a soggetto che, pur non avendo partecipato alla successiva "sassaiola" contro la forza pubblica, si era avvicinato più volte agli agenti, fronteggiandoli in maniera ostile e poi allontanandosene velocemente; Sez. 6, n.40504 del 26/05/2009, Torrisi, Rv. 245011, concernente l'azione dei partecipanti ad una manifestazione sindacale che avevano tentato di forzare un blocco di polizia istituito all'ingresso di un ente pubblico). Le considerazioni che precedono impongono il rigetto dei ricorsi su tale capo. 3. A diversa valutazione deve pervenirsi per il delitto di lesioni. I giudici hanno affermato la responsabilità degli imputati anche per tale delitto, ritenendo le condotte sorrette da dolo eventuale, desunto dalle modalità violente delle condotte, dalla natura collettiva dell'azione e dalla partecipazione dei ricorrenti all'attività oppositiva all'azione di contrasto degli agenti con consapevole rappresentazione e volontaria accettazione delle probabili conseguenze lesive della condotta di sfondamento del cordone di sbarramento. A tal fine la Corte di appello ha valorizzato lo striscione con la scritta RE- [OSCURATO:PERSONA] e i cori cui partecipavano i ricorrenti "Fateci passare. Oggi andiamo dove ci pare", ritenuti espressivi della volontà dei partecipanti alla manifestazione di forzare i blocchi delle forze dell'ordine per raggiungere i partecipanti alla manifestazione di opposto segno politico (pag. 5). La motivazione sul punto non è esaustiva né completa alla luce delle puntuali censure difensive e della circostanza che sia il G.i.p. in sede cautelare che il Tribunale, che ha giudicato gli altri partecipanti alla manifestazione, hanno escluso la sussistenza del dolo eventuale e ravvisato la colpa cosciente. Pur non essendo vincolante detta valutazione, la Corte di appello ha ancorato il giudizio al concetto di prevedibilità, proprio della colpa, e desunto dalle modalità della condotta la prevedibilità delle lesioni come possibile conseguenza della stessa, dato il contesto e l'obiettivo perseguito dai manifestanti, ritenendo conseguente l'accettazione del rischio di cagionare lesioni agli operanti, tuttavia, valorizzando il profilo rappresentativo, senza indagare più attentamente sul profilo volitivo alla luce dei principi affermati dalle Sezioni Unite di questa Corte proprio in tema di elementi distintivi tra dolo eventuale e colpa cosciente (Sez. U, n. 38343 del 24/04/2014, Espenhahn e altri, Rv. 261104). In detta sentenza è stato precisato che il dolo eventuale ricorre quando l'agente si sia chiaramente rappresentata la significativa possibilità di verificazione dell'evento concreto e ciò nonostante, dopo aver considerato il fine perseguito e l'eventuale prezzo da pagare, si sia determinato ad agire comunque, anche a costo di causare l'evento lesivo, aderendo ad esso, per il caso in cui si verifichi; ricorre, invece, la colpa cosciente quando la volontà dell'agente non è diretta verso l'evento ed egli, pur avendo concretamente presente la connessione causale tra la violazione delle norme cautelari e l'evento illecito, si astiene dall'agire doveroso per trascuratezza, imperizia, insipienza, irragionevolezza o altro biasimevole motivo. Al fine di accertare in concreto la sussistenza del dolo eventuale, anche ai fini della distinzione rispetto alla colpa cosciente, le Sezioni Unite hanno indicato le coordinate da seguire per ricostruire il percorso e l'esito del processo decisionale dell'agente, individuando quali indici: a) la lontananza della condotta tenuta da quella doverosa; b) la personalità e le pregresse esperienze dell'agente; c) la durata e la ripetizione dell'azione; d) il comportamento successivo al fatto; e) il fine della condotta e la compatibilità con esso delle conseguenze collaterali; f) la probabilità di verificazione dell'evento; g) le conseguenze negative anche per l'autore in caso di sua verificazione; h) il contesto lecito o illecito in cui si é svolta l'azione nonché la possibilità di ritenere, alla stregua delle concrete acquisizioni probatorie, che l'agente non si sarebbe trattenuto dalla condotta illecita neppure se avesse avuto contezza della sicura verificazione dell'evento (cosiddetta prima formula di Frank). L'indagine, pertanto, andava condotta con maggiore attenzione per accertare se le conseguenze lesive per gli operanti furono previste come possibile sviluppo della condotta di resistenza e preventivamente accettate dai ricorrenti, nel senso che "non si sarebbero trattenuti dalla condotta illecita neppure se avessero avuto contezza della sicura verificazione dell'evento". Indagine che avrebbe dovuto contemplare, oltre al contesto e ai motivi che ispirarono la condotta, certamente antidoverosa e determinata a superare lo sbarramento delle forze dell'ordine, ulteriori circostanze di fatto, anche quelle segnalate dalle difese; in particolare, non si è considerato che i manifestanti non utilizzarono strumenti di offesa; solo tre operanti subirono lesioni- due di grado lieve- e che il Brugnone si era rialzato dopo la caduta, non rendendo percepibile la lesione subita, ma, soprattutto, che, dopo aver forzato il secondo cordone, pur intonando cori e pronunciando slogan, che incitavano il corteo a raggiungere gli antagonisti, i manifestanti arrestarono l'avanzata e non raggiunsero la piazza, trattandosi di condotta che depotenzia la determinazione finalistica, ravvisata dai giudici, e può incidere sulla valutazione dell'aspetto volitivo della condotta, comprensivo dell'accettazione, ad ogni costo, dell'eventualità concreta dell'evento lesivo. Per le ragioni esposte la sentenza va annullata su tale capo con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Bologna per nuova valutazione alla luce dei rilievi esposti, ferma l'irrevocabilità dell'affermazione di responsabilità dei ricorrenti per il reato di resistenza. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente al reato di lesione di cui al capo B) e rinvia per nuovo giudizio su
Sentenza Cassazione n. 47152/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris