CassazionesentenzaSezione LDecisione del 12 marzo 2025
Cassazione n. 12274/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente SENTENZA sul ricorso 8303-2024 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, VIA L.G. FARAVELLI 22, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; -ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]. (già [OSCURATO:PERSONA] S.R.L.), in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - nonchécontro [OSCURATO:PERSONA] di ramo d’azienda R.G.N. 8303 /202 4 Cron. Rep. Ud.12/03/2025 [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata presso l'indirizzo PEC dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - c ontroricorrente - nonchécontro [OSCURATO:SOCIETA].; -intimata - avverso la sentenza n. 525/2024 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 09/02/2024 R.G.N. 543/2021; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/03/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; udito il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'accoglimento del ricorso; udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA](per la [OSCURATO:SOCIETA].); udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] per delega verbale [OSCURATO:PERSONA](per la 2VN S.R.L.). [OSCURATO:PERSONA] 1.Con ricorso al Tribunale di Roma, [OSCURATO:PERSONA], premesso di esser stata dipendente dal 2015 della [OSCURATO:SOCIETA]., società che gestiva una gelateria costituente ramo d’azienda della società [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., esponeva che, in data 10 gennaio 2019, la datrice di lavoro le aveva comunicato che era scaduto il contratto di affitto d'azienda con [OSCURATO:PERSONA] e che quest’ultima era stata immessa nel possesso dell’azienda, sicché il rapporto sarebbe proseguito con la società proprietaria del complesso aziendale; che, tuttavia, contattata detta società alla quale era stato comunicato anche il suo stato interessante, quest’ultima le aveva risposto di non aver nessun obbligo nei suoi confronti per aver chiuso i locali; che era poi venuta a conoscenza del fatto che i suoi colleghi di lavoro avevano continuato a prestare attività lavorativa in quanto la società 2VN S.r.l. aveva preso in locazione il ramo d’azienda e nei primi giorni di marzo era stata riaperta l’attività della gelateria, nella medesima sede e sotto la medesima insegna. Pertanto, la lavoratrice, invocando l’operatività dell’art. 2112 c.c., conveniva in giudizio le società [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., per sentire –per quanto qui rileva - “accertare e dichiarare che il rapporto di lavoro non è cessato alladata del 10.01.2019 ma è proseguito in capo a [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. e, successivamente, in capo a 2VN S.r.l” e conseguentemente, ordinare a [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. e/o alla 2VN S.r.l “di reintegrare la ricorrente nel posto di lavoro ovvero, in caso di inapplicabilitàe, quindi, in via del tutto subordinata, condannare le suddette società, in solido tra loro, alle ulteriori conseguenze previste dal d .lgs. n. 23/2015 e successive modifiche”. 2. Il Tribunale adito respingeva il ricorso e dichiarava l’improcedibilità della domanda nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA], nel frattempo fallita; la Corte di Appello di Roma confermava integralmente la pronuncia di primo grado. 3.La Corte territoriale , premesso che “costituisce presupposto logico e giuridico per l'applicazione del principio di continuità dei rapporti di lavoro in caso di trasferimento di azienda — pacificamente operante anche per l'ipotesi della retrocessione all'originario titolare — la vigenza dei rapporti di lavoro al momento del perfezionamento della vicenda traslativa”, ha ritenuto “accertato – con statuizione del Tribunale passata in giudicato - che in data 10 gennaio 2019 la Mastalli è stata legittimamente licenziata dalla [OSCURATO:SOCIETA] e incontestato che il subentro nella gestione dell’attività è avvenuta, ad opera della 2VN, tra febbraio e marzo 2019”, concludendo che “il denunciato trasferimento d’azienda risulta avvenuto allorquando il rapporto con il precedente datore di lavoro era già cessato”. La medesima Corte distrettuale ha poi affermato che “l’attività non è stata proseguita dalla S.r.l. [OSCURATO:PERSONA], tornata in possesso dell’immobile in data 10 gennaio 2019, giusta verbale di consegna agli atti, bensì dalla 2VN, che ha preso in affitto l’azienda in data 29 febbraio 2019 e iniziato in concreto l’attività il 1° marzo 2019”, escludendo così “l’applicabilità del disposto di cui all’art. 2112 c.c. e la responsabilità delle società appellate per i debiti contratti dalla fallita [OSCURATO:SOCIETA]”. 4. Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso la soccombente, affidato a tre motivi; hanno resistito con controricorso la [OSCURATO:SOCIETA]. (già [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.) e la 2VN S.r.l.; non hanno svolto attività difensiva gli intimati soci della [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] ha comunicato memoria con cui ha chiesto l’accoglimento del ricorso. Sia la ricorrente, sia la [OSCURATO:SOCIETA]. hanno replicato con memorie. [OSCURATO:PERSONA] 1.I motivi del ricorso possono essere esposti secondo la sintesi offerta dalla stessa difesa della parte ricorrente. 1.1. Il primo motivo denuncia la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 324 c.p.c. e 2909 c.c., ai sensi dell’art.360, comma 1, n. 3 c.p.c., per avere la Corte di merito erroneamente ritenuto coperte da giudicato alcune statuizioni contenute nella sentenza di primo grado, avuto specifico riguardo all’asserita legittimità del preteso recessointimato alla Mastalli in data 10 gennaio 2019. 1.2.Il secondo motivo denuncia la violazione dell’art. 2112 c.c. per avere la Corte territoriale ritenuto non configurabili le tutele previste dalla evocata disposizione “per essere stata l’apertura al pubblico dell’azienda oggetto di breve interruzione per ristrutturazione materiale”. 1.3.Il terzo motivo denuncia “violazione e/o falsa applicazione delle leggi n. 604 del 1966 e n. 300 del 1970, nonché degli artt.2112, 2118, 2119 e 1362 e ss. c.c., ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c.”, lamentando che la Corte di merito avrebbe erroneamente “qualificato la comunicazione effettuata dalla [OSCURATO:SOCIETA]. (cedente) di prosecuzione del rapporto senza soluzione di continuità con la cessionaria ([OSCURATO:PERSONA] S.r.l.) in ragione delle previsione di cui all’art. 2112 c.c. quale lettera di licenziamento individuale che, se non impugnata dalla lavoratrice, precluderebbe proprio l’applicazione delle tutele di cui all’art. 2112 c.c.”. 2. Il ricorso deve essere accolto nei sensi definiti dalla seguente motivazione. 2.1.Il primo motivo è fondato. E’ noto che, i fini della selezione delle questioni, di fatto o di diritto, suscettibili di devoluzione e, quindi, digiudicato interno se non censurate in appello, la locuzione giurisprudenziale "minimaunità suscettibile di acquisire la stabilità delgiudicato interno" individua la sequenza logica costituita dal fatto, dalla norma e dall'effetto giuridico, ossia la statuizione che affermi l'esistenza di un fatto sussumibile sotto una norma che ad esso ricolleghi un dato effetto giuridico (tra le altre, Cass. n. 32683 del 2022 e n. 28565 del 2022). Con la conseguenza che, sebbene ciascun elemento di detta sequenza possa essere oggetto di singolo motivo di appello, nondimeno l'impugnazione motivata anche in ordine ad uno solo di essi riapre la cognizione sull'intera statuizione (Cass. n. 24783 del 2018; Cass. n. 2217 del 2016). Nella specie, il Tribunale aveva ritenuto inapplicabile alla fattispecie concreta l’art. 2112 c.c. argomentando sull’assenza di “continuità aziendale” e “quanto invece alla domanda rivolta alla [OSCURATO:SOCIETA]”, quindi alla originaria datrice di lavoro, aveva ritenuto giustificato il licenziamento. Col gravame la Mastalli ha specificamente contestato l’esclusione dell’operatività dell’art. 2112 c.c., devolvendo alla Corte di Appello l’intera questione della successione d’azienda e impedendo la formazione di un giudicato interno sulla prioritaria domanda contenuta nel ricorso introduttivo rivolta ad ottenere l’accertamento di una fattispecie disciplinata dalla norma codicistica invocata nei confronti non dell’originaria datrice di lavoro bensì delle società che assumeva essere subentrate nella titolarità dell’azienda. 2.2.Esclusa qualsivoglia preclusione derivante da un giudicato interno, la Corte territoriale avrebbe dovuto –come denunciato nel secondo motivo - valutare la sussistenza di un fenomeno traslativo regolato dall’art. 2112 c.c. sin dalla retrocessione del ramo al momento della cessazione dell’affitto d’azienda tra la [OSCURATO:SOCIETA]. e la società affittuaria [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. alla luce dei principi già espressi da questa Corte. Invero, l'art. 2112 c.c., nel regolare i rapporti di lavoro in caso di trasferimento d'azienda, trova applicazione in tutte le ipotesi in cui il cedente sostituisca a sé il cessionario senza soluzione di continuità, anche nel caso di affitto dell'azienda; ne deriva che l'obbligazione dell'azienda affittuaria, come avviene per agli altri casi di cessione, si risolve in un impegno sine die di mantenimento dell'occupazione dei dipendenti trasferiti, che, una volta assunto, non può essere eluso, semplicemente, con la formale restituzione dell'azienda, per cessazione del rapporto di affitto, per cui gli effetti della disposizione codicistica si applicano anche nell'ipotesi della retrocessione dell'azienda affittata (Cass. n. 12909 del 2003; Cass. n.16255 del 2011). In particolare, è stata ritenuta applicabile la disciplina dell’art.2112 c.c. non solo al rapporto di una lavoratrice impiegata presso il primo affittuario e poi, dopo la cessazione anticipata dell'attività di questi, passata alle dipendenze del secondo (Cass. n. 26808 del 2018), ma anche all’ipotesi di cd. “doppia retrocessione” e cioè al caso in cui, in esito alla prima retrocessione, sia subentrato un nuovo affittuario (Cass. n. 1298 del 2023). Inoltre, questa Corte, in conformità con la giurisprudenza comunitaria, ammette possa esservi un periodo di sospensione dell’attività, potendo il fenomeno traslativo realizzarsi in più fasi connesse tra loro, dovendosi semmai valutare l'entità del fenomeno medesimo (cfr. Cass. n. 21278 del 2010; Cass. n. 17063 del 2015; Cass. n. 30663 del 2019). Tanto in coerenza con la ratio garantista secondo cui anche in tali situazioni è presente un fenomeno traslativo dell'azienda,o di parte di essa, che richiede la tutela diretta al mantenimento dell’occupazione per i lavoratori trasferiti e al trattamento già percepito dagli stessi (Cass. n. 23765 del 2018). Pertanto, i giudici del merito hanno errato nel ritenere preclusa l’applicabilità dell’art. 2112 c.c. valorizzando la non decisiva circostanza della ristrutturazione dei locali: diversamente opinando,dovrebbe ritenersi sufficiente una ristrutturazione per determinare cessazione della continuità aziendale in fase di retrocessione; del pari hanno errato nel ritenere preclusa l’applicabilità dell’art. 2112 c.c.con riferimento alla sospensione dell’attività dal 10 gennaio al 29 febbraio 2019, evidentemente connessa alla stipulazione di un nuovo contratto di affitto d’azienda avente ad oggetto ancora la produzione e vendita di gelati. 2.3.C iò posto ed esclusa qualsivoglia preclusione derivante da un preteso giudicato interno, è fondata anche la terza censura là dovesi evidenzia che l’atto della [OSCURATO:SOCIETA] del 10 gennaio 2019, avente il seguente oggetto: “azienda corrente in Roma. [OSCURATO:PERSONA] 48 - comunicazione ex art 2112 c.c. in relazione alla prosecuzione dei rapporti di lavoro dipendente”, non poteva intendersi come licenziamento, proprio perché l’art. 2112 c.c. determina la continuazione del rapporto di lavoro senza soluzione di continuità. 3. Conclusivamente, il ricorso deve essere accolto nei sensi sopra espressi, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio al giudice indicato in dispositivo che provvederà a nuovo esame, uniformandosi a quanto statuito secondo i principi innanzi richiamati e provvedendo anche alle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M La Corte accoglie il ricors