CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 04974/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/12/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo di ricorso, in punto di prova degli elementi costitutivi del reato di danneggiamento, è privo di concreta specificità e tende a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio ed avulse da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti; che, invero, i giudici del merito hanno ampiamente esplicitato, con corretti argomenti logici e giuridici, le ragioni del loro convincimento (si vedano, in particolare, pagg. 5 e 6); osservato che il secondo motivo, con il quale si lamenta l'inidoneità della minaccia, è a- specifico e manifestamente infondato in quanto si prospettano enunciati ermeneutici in palese contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità (Sez. 6, n. 2104 del 16/12/2021, dep. 2022, Alberto, Rv. 282666; Sez. 6, n. 32705 del 17/04/2014, Coccia, Rv. 260324; Sez. 6, Sentenza n. 32390 del 16/04/2008, Martucci, Rv. 240650), correttamente applicata nella specie (si vedano pagg. 8 e 9); considerato che l'ultima censura, con la quale si contesta la mancata esclusione della recidiva, è manifestamente infondata in quanto, dalla lettura del provvedimento impugnato, i vizi motivazionali sono smentiti dalla presenza di ampia argomentazione, sostenuta da corretti argomenti giuridici ed esente da criticità giustificative (si vedano pagg. 10 e 11); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 24 ot