CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 30 settembre 2021
Cassazione n. 39820/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza emessa in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal TRIBUNALE di NAPOLI - sez. misure cautelari. Udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del sostituto Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi "l'estinzione per rinuncia al ricorso"; preso atto che nessuno è presente per i ricorrenti e rilevata la regolarità degli avvisi di rito. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che gli indagati [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], dopo aver proposto separati ricorsi per cassazione contro la sentenza indicata in epigrafe, hanno ritualmente rinunziato all'impugnazione; - che va, pertanto, dichiarata l'inammissibilità del ricorso; - che, ai sensi degli artt. 610, comma 5-bis e 591, comma 1, lett. d), c.p.p., è possibile procedere senza formalità; - che la declaratoria d'inammissibilità totale dei ricorsi comporta, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché — apparendo evidente che essi hanno proposto i ricorsi determinando la causa di inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) e tenuto conto dell'entità delle rispettive colpe - della somma di Euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle Ammende a titolo di sanzione pecuniaria; P.Q.M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. Così deciso in Roma, 30 settembre 2021 [OSCURATO:PERSONA] liere estensore [OSCURATO:PERSONA] Cammino DEPOSI