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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 20 luglio 2026

Cassazione n. 23567/2026

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e,rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato presso i cuiuffici a Roma, via dei Portoghesi n.12, è domiciliata;-controricorrente-avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardian. 4987 del 2017, depositata il 30 novembre 2017, non notificata.Numero registro generale 15946/2018Numero sezionale 5277/2026Numero di raccolta generale 23567/2026Data pubblicazione 20/07/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 2 luglio 2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1.

La controversia trae origine dall’impugnazione da parte della [OSCURATO:SOCIETA]. della cartella di pagamento n. 01920120180790783000,notificata da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., recante l’iscrizione a ruolo, effettuatadall’Agenzia delle Entrate all’esito del controllo automatizzato, ai sensidell’art. 36 bis d.P.R. n. 600 del 1973, della dichiarazione dei redditi ModelloUnico 2009, presentata per l’anno d’imposta 2008.A seguito di annullamento in autotutela, la pretesa fiscale si era ridotta allasomma di euro 269.440 per IRES oltre sanzioni ed interessi, dovuta inragione dell’indebita utilizzazione da parte della società contribuente,nell’anno di imposta 2008, del credito di imposta previsto dall’art. 1 comma280 legge n. 296 del 2006 per le spese di attività di ricerca e svilupposostenute nell’anno di imposta 2007, non spettante perché non indicato nelquadro RU della dichiarazione dei redditi [OSCURATO:PERSONA] 2008.2.

La CTP di Milano aveva accolto il ricorso ritenendo la nullitàdell’iscrizione a ruolo e della cartella di pagamento per effetto dell’omessoinvio da parte dell’Agenzia delle Entrate, all’esito del controlloautomatizzato, della comunicazione d’irregolarità, c.d. avviso bonario,obbligatorio in ragione dell’incertezza su un aspetto rilevante delladichiarazione con assorbimento di tutti gli altri motivi di impugnazione.3.

La CTR, adita dall’Agenzia delle Entrate in appello, aveva accolto ilgravame ritenendo inesistente, nella fattispecie, l’obbligo dell’invio dellacomunicazione di irregolarità a pena di nullità e rigettando tutti gli altrimotivi di impugnazione della cartella proposti dalla società contribuente inordine all’ infondatezza nel merito della pretesa fiscale.4.

Avverso la sentenza della CTR la società ha proposto ricorso percassazione, affidandosi a sette motivi, e l’Agenzia delle Entrate si è difesadepositando il controricorso.Numero registro generale 15946/2018Numero sezionale 5277/2026Numero di raccolta generale 23567/2026Data pubblicazione 20/07/2026RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo la ricorrente ha lamentato, in relazione all’art. 360comma 1 n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell'art. 36-bis deld.P.R. n. 600 del 1973 e dell’art. 6 commi 1 e 5 legge n. 212 del 2000 peravere la CTR illegittimamente escluso che, nel caso di specie, l'omesso inviodel c.d. avviso bonario determini la nullità dei successivi atti dellariscossione.La CTR avrebbe erroneamente ritenuto non necessario a pena di nullitàdell’iscrizione a ruolo e della cartella di pagamento l’avviso bonario delleirregolarità rinvenute nella dichiarazione dei redditi del 2009, all’esito delcontrollo automatizzato ai sensi dell’ art. 36 bis d.P.R. n. 600 del 1973, purin presenza dell’incertezza su aspetti rilevanti della dichiarazione, quale eraquella relativa alla necessità o meno dell’indicazione del credito d’impostaper le spese di ricerca e sviluppo sostenute nell’anno 2007 nella relativadichiarazione dei redditi, ancorché fosse stato utilizzato nell’anno 2008 eindicato nella dichiarazione dei redditi del 2009 oltre che riconosciuto dalCentro Operativo di Pescara, ai sensi dell'art. 29 c. 5 d.l. n. 185 del 29novembre 2008.1.1.

Il motivo è infondato.1.2.

L’art. 36 bis comma 2 lett. e) d.P.R. n. 600 del 1973 consentespecificamente all’amministrazione finanziaria di avvalersi della proceduraautomatizzata di controllo delle dichiarazioni dei redditi dei contribuenti perla liquidazione delle imposte dovute anche al fine di “ e) ridurre i creditid'imposta esposti in misura superiore a quella prevista dalla legge ovveronon spettanti sulla base dei dati risultanti dalle dichiarazione” ove talicircostanze emergano semplicemente dall’esame degli elementidirettamente desumibili dalle dichiarazioni presentate e dei dati in possessodell'anagrafe tributaria senza necessità di alcuna valutazione o stima cherenderebbero, invece, indispensabile l’emissione preventiva dell’atto direcupero.Numero registro generale 15946/2018Numero sezionale 5277/2026Numero di raccolta generale 23567/2026Data pubblicazione 20/07/20261.3.

L’onere per l’amministrazione finanziaria di avvertire il contribuentedell’esito della liquidazione compiuta a seguito del controllo automatizzato,mediante il c.d. avviso bonario, è previsto dall’art. 36 bis comma 3 d.P.R.n. 600 del 1973 “Quando dai controlli automatici eseguiti emerge unrisultato diverso rispetto a quello indicato nella dichiarazione ovvero daicontrolli eseguiti dall'ufficio, ai sensi del comma 2-bis, emerge un'impostao una maggiore imposta” e deve essere assolto dall’ufficio, a pena di nullitàdell’iscrizione a ruolo, ai sensi dell’art. 6 comma 5 legge n. 212 del 2000,“qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione”.1.4.

Il motivo in esame è formulato in modo tale da confondere il pianodell’ “incertezza su aspetti rilevanti della dichiarazione” nella parte relativaal credito di imposta che determina la necessità a pena di nullitàdell’iscrizione a ruolo dell’avviso bonario ed il piano della suppostaincertezza sull’interpretazione della norma che riconosce l’agevolazione,ostativa al ricorso alla liquidazione a seguito di controllo automatizzato.1.5.

L’interpretazione della Corte del quadro normativo delineatoconsente di tracciare il confine tra le questioni relative all’ammissibilità delricorso da parte dell’amministrazione finanziaria al controllo automatizzatonell’ipotesi in cui la liquidazione dell’imposta derivi dalla riduzione delcredito di imposta non spettante e le questioni relative alla nullitàdell’iscrizione a ruolo a seguito di controllo automatizzato per il mancatoinvio dell’avviso bonario in presenza di incertezze su aspetti rilevanti delladichiarazione.1.6.

Sotto il primo profilo la Corte ha avuto modo di chiarire chel’amministrazione finanziaria può avvalersi della procedura di liquidazionedell’imposta a seguito di controllo automatizzato anche ove comporti lariduzione del credito di imposta non spettante, se la circostanza risulti ictuoculi dall’esame dei dati delle dichiarazioni dei redditi del contribuente e inapplicazione diretta ed immediata della norma giuridica senza alcunanecessità di valutazioni interpretative.Numero registro generale 15946/2018Numero sezionale 5277/2026Numero di raccolta generale 23567/2026Data pubblicazione 20/07/2026Nell’interpretazione dell’art. 36 bis comma 2 lett e) d.P.R. n. 600 del 1973la Corte ha avuto modo di affermare che «La norma prevede dunqueespressamente il ricorso al controllo automatizzato anche in sede didisconoscimento dei crediti del contribuente, a condizione che i presuppostidi tale disconoscimento non derivino da un'attività di natura accertativa orettificativa, ma emergano "sulla base dei dati risultanti dalla dichiarazione".Si è in proposito affermato (Cass. ord. 4360/17) che: "in tema di controllidelle dichiarazioni tributarie, l'attività dell'Ufficio accertatore, correlata allacontestazione di detrazioni e crediti indicati dal contribuente, qualora nascada una verifica di dati indicati da quest'ultimo e dalle incongruenze daglistessi risultanti, non implica valutazioni, sicché è legittima l'iscrizione aruolo della maggiore imposta ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36-bis e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54-bis, non essendo necessario unprevio avviso di recupero". […] potendo peraltro in fase processuale ilcontribuente pienamente dimostrare l'esistenza dei crediti che l'Ufficio hadisconosciuto sulla base della verifica dei dati esposti dal medesimo nelledichiarazioni".

Tale indirizzo interpretativo non contrasta con quantoaffermato in altre decisioni, secondo cui: "In tema di accertamenti e controllidelle dichiarazioni tributarie, l'iscrizione a ruolo della maggiore imposta aisensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis, e del D.P.R. n. 633 del 1972,art. 54 bis, è ammissibile solo quando il dovuto sia determinato medianteun controllo meramente cartolare, sulla base dei dati forniti dal contribuenteo di una correzione di errori materiali o di calcolo, non potendosi, invece,con questa modalità, risolvere questioni giuridiche, sicché ildisconoscimento, da parte dell'Amministrazione finanziaria, di un creditod'imposta non può avvenire tramite l'emissione di cartella di pagamentoavente ad oggetto il relativo importo, senza essere preceduta da un avvisodi recupero di credito d'imposta o quanto meno bonario" (Cass. 14949/18;così Cass. 11292/16).

Va infatti considerato che anche quest'ultimoorientamento subordina la legittimità del controllo automatizzato alNumero registro generale 15946/2018Numero sezionale 5277/2026Numero di raccolta generale 23567/2026Data pubblicazione 20/07/2026carattere meramente cartolare ed avalutativo del disconoscimento delcredito d'imposta; potendo, quest'ultimo, appunto dipendere sia da unavalutazione giuridica ed accertativa di inesistenza ovvero noncompensabilità del credito (ipotesi nella quale il controllo automatizzato nonè ammesso), sia dal riscontro puramente obiettivo della dichiarazione(ipotesi nella quale esso è invece consentito).» ( Cass. n. 29582 del 2018;nello stesso senso Cass. n. 21017 del 2020).È, quindi, legittimo il disconoscimento all’esito del controllo automatizzatodel credito di imposta, operato dall’amministrazione finanziaria non sullabase di contestazioni di merito o di difformi valutazioni giuridiche ma sulmero riscontro formale di una carenza della dichiarazione dei redditi che alquadro RU non faccia menzione del credito utilizzato in compensazione(Cass. n. 29582 del 2018 Cass. n. 21017 del 2020).1.7.

Sotto il secondo profilo la giurisprudenza della Corte ha chiarito chel’avviso bonario al contribuente delle irregolarità emerse all’esito delcontrollo automatizzato non corrisponde ad un obbligo generaledell’amministrazione finanziaria ma è previsto dall’art. 36 bis comma 3d.P.R. n. 600 del 1973 solo nell’ ipotesi in cui si pervenga ad un risultato diimponibile o di imposta diverso da quello dichiarato mentre l’inosservanzadell’ obbligo di comunicazione dell'esito della liquidazione al contribuentecomporta la nullità dell’iscrizione a ruolo, ai sensi dell’art. 6 della legge n.212 del 2000, solo ove sussistano “incertezze su aspetti rilevanti delladichiarazione”, cioè sui dati e sulla loro interpretazione ( Cass. n. 1711 del24 gennaio 2018).Afferma, al riguardo, la Corte che « L’emissione della cartella di pagamentocon le modalità previste dall'art. 36 bis, comma 3, del d.P.R. n. 600 del1973, e dall'art. 54 bis, comma 3, del d.P.R. n. 633 del 1972, non richiededi regola la preventiva comunicazione dell'esito del controllo alcontribuente, salvo che la procedura di liquidazione automatizzata non silimiti a rilevare meri errori materiali e richieda rettifiche preventive dei datiNumero registro generale 15946/2018Numero sezionale 5277/2026Numero di raccolta generale 23567/2026Data pubblicazione 20/07/2026contenuti nella dichiarazione, nel qual caso la sua omissione, a seconda chesussistano o meno incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, puòcostituire mera irregolarità, non incidente sulla validità della cartella dipagamento, oppure può comportarne la nullità ex art. 6, comma 5, della l.n. 212 del 2000. » ( Cass. n. 1711 del 2018).In particolare, l’incertezza o il dubbio che danno adito alla necessitàdell’avviso bonario di irregolarità a pena di nullità dell’iscrizione a ruolodevono investire il contenuto stesso della dichiarazione, vale a dire i dati egli elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni presentate dalcontribuente (Cass. n. 22035 del 2010).1.8.

In sintesi, dunque, l’amministrazione finanziaria può avvalersi dellaprocedura automatizzata di controllo delle dichiarazioni dei redditi deicontribuenti per la liquidazione delle imposte dovute anche operando lariduzione dei crediti di imposta non spettanti sulla base dei dati desumibilidalle dichiarazioni presentate dal contribuente e, in tal caso, l’omissionedell’avviso bonario delle irregolarità rilevate determina la nullitàdell’iscrizione a ruolo solo in presenza di dubbi o incertezze sui dati o suglielementi direttamente tratti dalle dichiarazioni.Invece, le eventuali contestazioni del contribuente in ordine alla necessitào meno dell’indicazione del credito nella dichiarazione dei redditi comepresupposto per il riconoscimento dell’agevolazione attengono allacontestazione nel merito della pretesa tributaria deducibile nel giudizio diimpugnazione della cartella.1.9.

Nel caso di specie, per quanto emerge dalla sentenza impugnata, ilcontrollo automatizzato è pervenuto al risultato del disconoscimento delcredito di imposta relativo al c.d. bonus ricerca solo all’esito del raffrontoformale tra le dichiarazioni dei redditi presentate dalla stessa societàcontribuente e sulla base del rilievo obiettivo del fatto che non era statoindicato nel quadro RU della dichiarazione dei redditi dell’anno di imposta incui le spese erano state sostenute.

E nessun dubbio o incertezza sussistevaNumero registro generale 15946/2018Numero sezionale 5277/2026Numero di raccolta generale 23567/2026Data pubblicazione 20/07/2026sulla mancata indicazione da parte della contribuente del prospetto dei costie del credito nel quadro RU, desumibile direttamente dalla dichiarazione deiredditi relativa all’anno di imposta 2007 senza alcuna necessità divalutazione, stima o interpretazione del dato.Correttamente, pertanto, la CTR ha escluso che l’inosservanza dell’obbligodi inviare alla contribuente la comunicazione dell’esito della liquidazionepotesse costituire ragione di nullità dell’iscrizione a ruolo, affermando che“Si è pertanto trattato dell'esito di un controllo meramente cartolare delladichiarazione, sulla base dei dati forniti dalla contribuente, dal quale nonrisultava l'esistenza di incerte e rilevanti questioni interpretative (ladichiarazione si presentava "regolare"; era solo esposto un credito nonspettante, poiché privo di riscontro nella dovuta pregressa dichiarazione),non richiedente dunque l'invio di un avviso bonario di comunicazioned'irregolarità, come ribadito dalla S.C. ( Cass.,17.396/2010; 22035/2010;795/2011).”Non sussistono, pertanto, le violazioni di legge lamentate.2.

Il secondo, terzo, quarto e quinto motivo possono essere trattaticongiuntamente dal momento che attengono tutti all’interpretazione delladisciplina degli adempimenti richiesti all’impresa beneficiaria per fruiredell’incentivo fiscale in questione e alle conseguenze della sua inosservanza.2.1.

Con il secondo motivo la ricorrente ha dedotto, in relazione all’art.360 comma 1 n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell'art. 1 commi280-283 legge n. 296 del 2006 e dell'art. 29 comma 2 d.l. n. 185 del 2008per aver la CTR illegittimamente stabilito che, a decorrere dal 2009l'utilizzazione del credito d'imposta fosse subordinata, a pena di decadenza,all'indicazione dei costi nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno diimposta in cui erano stati sostenuti.La CTR avrebbe erroneamente interpretato la disciplina degli adempimentinecessari per usufruire del credito di imposta per attività di ricerca esviluppo, originariamente stabilita dall’art. 1 comma 282 e dall’art. 5Numero registro generale 15946/2018Numero sezionale 5277/2026Numero di raccolta generale 23567/2026Data pubblicazione 20/07/2026decreto interministeriale n. 76 del 2008 che richiedevano, a pena didecadenza, l’indicazione del prospetto dei costi e del credito di imposta daparte dell’impresa beneficiaria, nell’apposita sezione della dichiarazione deiredditi ma, poi, sostituita, a decorrere dall’anno 2009, dalla previsione, aisensi dell’art. 29 d.l. n. 185 del 2008, dell’obbligo di invio di un appositoformulario al [OSCURATO:PERSONA] di Pescara per il rilascio dell’assensodell’Agenzia delle Entrate, al fine di consentire al contempo la tutela deidiritti quesiti e garantire l’effettiva copertura finanziaria.La nuova disciplina degli adempimenti necessari alla fruizione del creditosarebbe, quindi, applicabile ai crediti maturati nei periodi d’imposta 2007 e2008 non ancora utilizzati al 31 dicembre 2008, come il credito di impostaoggetto di causa, con la conseguenza dell’esclusione della necessità dellasua indicazione nella dichiarazione dei redditi dell’anno in cui sono statisostenuti i costi.2.2.

Con il terzo motivo la ricorrente ha lamentato, in relazione all’art.360 comma 1 n. 3 c.p.c., la violazione o falsa applicazione dell'art. 1 commi280-283, legge n. 296 del 2006 e dell'art. 6 comma 5 bis d.lgs. n. 472 del1997, per aver la CTR illegittimamente ritenuto che l'omessa compilazionedel quadro RU del [OSCURATO:PERSONA] 2008 con riferimento al credito di impostain questione, costituisse una violazione sostanziale inemendabile perchérichiesta a pena di decadenza dal diritto a fruire dell’agevolazione, inviolazione del principio generale di emendabilità della dichiarazione deiredditi.La CTR avrebbe erroneamente disconosciuto la natura di violazionemeramente formale, ai sensi dell’art. 6 comma 5 bis d.lgs. n. 472 del 1997,dell’omissione contestata, che pure non aveva arrecato alcun pregiudizioalle azioni di controllo dell’Agenzia delle Entrate né aveva avuto alcunainfluenza sulla determinazione e sul versamento del debito tributario,essendo il credito stato utilizzato in compensazione solo dopo l’assenso delCentro Operativo di Pescara.Numero registro generale 15946/2018Numero sezionale 5277/2026Numero di raccolta generale 23567/2026Data pubblicazione 20/07/2026L’inadempimento contestato alla società contribuente avrebbe, quindi,natura di violazione meramente formale da cui non potrebbe scaturire laperdita del credito e la CTR avrebbe erroneamente ritenuto inemendabilel’omissione attraverso la presentazione della dichiarazione integrativa alModello Unico 2008 recante l’indicazione del prospetto e del credito, nonessendo l’adempimento formale in questione un elemento costitutivo dellafattispecie agevolatrice.2.3.

Con il quarto motivo la ricorrente ha lamentato, in relazione all’art.360 comma 1 n. 3 c.p.c., la violazione del principio di riserva di legge inmateria tributaria di cui all’art. 23 Cost, per non aver la CTR disapplicato,ai sensi dell’art. 7 d. lgs. n. 546 del 1992, la previsione di decadenzacontenuta nel decreto interministeriale n. 76 del 2008 in violazione dellariserva costituzionale di legge, riguardante anche l’istituzione e la perdita diagevolazioni fiscali.2.4.

Con il quinto motivo la ricorrente ha lamentato, in relazione all’art.360 comma 1 n. 3 c.p.c., la violazione o falsa applicazione dell'art. 11comma 1, lett. a) d.lgs. n. 471 del 1997, in relazione all'art. 1 comma 280-293 legge n. 296 del 2006 e dell'art. 5 del decreto n. 76 del 2008 per averla CTR escluso che l'omessa compilazione del quadro RU del Modello Unico2008 configuri una violazione meramente formale punibile esclusivamentecon l’applicazione della sanzione in misura fissa.La CTR avrebbe erroneamente ritenuto l’omissione della formalità inquestione corrispondente alla mancata richiesta dell’agevolazione anzichéuna mera omissione di comunicazione.2.5.

I motivi sono tutti infondati, avuto riguardo ai principi espressi ecompendiati dalle ordinanze della Corte n. 5163 del 2025 e n. 14648 del2024 che hanno ampiamente chiarito come in tema di imposte sui redditi,l'indicazione del credito d'imposta per investimenti in attività di ricerca esviluppo precompetitivo, ai sensi dell’ art. 1 della l. n. 296 del 2006,nell'apposito riquadro della dichiarazione dei redditi è richiesta a pena diNumero registro generale 15946/2018Numero sezionale 5277/2026Numero di raccolta generale 23567/2026Data pubblicazione 20/07/2026decadenza dal diritto a fruire dell’agevolazione e, trattandosi di unadichiarazione di natura negoziale con cui il contribuente manifesta la volontàdi avvalersi del beneficio che incarna un elemento costitutivo dellafattispecie agevolatrice, è irretrattabile ed inemendabile attraversodichiarazioni integrative successive così che l’illecito derivantedall’omissione della relativa indicazione nella dichiarazione dei redditi dàluogo a violazione non meramente formale anche ai fini dell’applicazionedelle sanzioni.2.6.

Nelle pronunce richiamate la Corte, in particolare, ha chiarito chel’indicazione nella dichiarazione dell’anno di imposta in cui è sorto il creditod’imposta in questione è sempre necessaria a pena di decadenza in funzionedell’attività di controllo da parte dell’amministrazione finanziaria dellacorretta fruizione dell’agevolazione mentre l’invio del formulario al CentroOperativo di Pescara, successivamente previsto come “prenotazione”dell’accesso alla fruizione del credito di imposta è un adempimentoaggiuntivo richiesto a pena di decadenza, per assicurare l’esistenza dellacopertura finanziaria.2.7.

L’indicazione nella dichiarazione dei redditi del credito di impostanell’anno in cui la spesa per l’attività di ricerca e sviluppo è stata sostenutaè prevista a pena di decadenza dal combinato disposto della legge ( art. 1comma 283 legge n. 296 del 2006) e del regolamento ( art. 5 d.m. n. 76del 2008) a cui fa rinvio per la disciplina degli obblighi di comunicazione acarico delle imprese attinenti alla definizione delle attività di ricerca esviluppo agevolabili e delle modalità di verifica e accertamentodell’effettività delle spese sostenute, nell’osservanza della riserva di leggesolo relativa prevista dall’art. 23 Cost., con lo scopo di definire, entro untempo determinato, l'onere finanziario derivante dal riconoscimento deicrediti di imposta.2.8.

La compilazione dell'apposito riquadro della dichiarazione dei redditicon l’indicazione del credito d’imposta non è, quindi, un adempimentoNumero registro generale 15946/2018Numero sezionale 5277/2026Numero di raccolta generale 23567/2026Data pubblicazione 20/07/2026meramente formale in quanto non ha natura di dichiarazione di scienza madi dichiarazione negoziale con cui il contribuente manifesta la volontà diavvalersi dell’agevolazione prevista dalla norma.

E la dichiarazionenegoziale integra un elemento costitutivo della fattispecie agevolativa ed èirretrattabile e inemendabile attraverso dichiarazioni integrative con tuttele conseguenze che ne derivano in relazione anche all’aspetto sanzionatorio.2.9.

Afferma, al riguardo, la Corte nelle ordinanze richiamate che« secondo un orientamento consolidato di questa Corte, formatosi anche inrelazione alla previgente disciplina sugli incentivi fiscali per la ricercascientifica, a cui si intende dare continuità, in tema di imposte sui redditi,l'indicazione del credito d'imposta per investimenti in attività di ricerca esviluppo precompetitivo, ex art. 1 della l. n. 296 del 2006, nell'appositoriquadro della dichiarazione dei redditi, è richiesta a pena di decadenza,stante la sostanziale coincidenza con il credito d'imposta di cui al d.lgs. n.297 del 1999, che a sua volta rimanda all'art. 5 della l. n. 449 del 1997 edal d.m. n. 275 del 1998 (Cass. n. 14648 del 24/05/2024; 39681 del 2021;n. 21017 del 2020);- ne consegue che per l’inosservanza dell’art. 5 del d.m. 28 marzo 2008 n.76, in relazione all’obbligo dichiarativo di cui all'art. 1, comma 282, dellaLegge 27 dicembre 2006 n. 296, il contribuente decade dalla suddettapossibilità di fruizione del credito di imposta che non sia indicato nelladichiarazione relativa al periodo di imposta di concessione del beneficio;- occorre precisare, inoltre, che l'indicazione che si richiede al contribuenteai fini della concessione del credito d'imposta non è strutturalmenteparificabile ad una dichiarazione di scienza attraverso cui si fa valere uncredito scaturente dal fisiologico susseguirsi delle ordinarie poste fiscaliriportate nelle dichiarazioni, ma integra un atto negoziale in quanto direttoa manifestare la volontà dì avvalersi del beneficio fiscale in ragionedell'affermazione (che in sé sottende anche un impegno) della rispondenzadell'attività svolta alle finalità perseguite dal legislatore, sicché, ilNumero registro generale 15946/2018Numero sezionale 5277/2026Numero di raccolta generale 23567/2026Data pubblicazione 20/07/2026contribuente che abbia omesso tale indicazione non può invocare il principiodi generale emendabilità della dichiarazione fiscale, che opera solo in casodi mera esternazione di scienza e non consente, in ogni caso, di superare illimite delle dichiarazioni destinate a rimanere irretrattabili per ilsopravvenire delle decadenze previste dalla legge (ex plurimis, Cass. 13gennaio 2016, n. 389; Cass. Sez.

Un., 30 giugno 2016, n. 13378; Cass. 21dicembre 2016, n. 26550; Cass. 15 dicembre 2017, n. 30172; Cass. 12gennaio 2018, n. 610; Cass. 15 gennaio 2019, n. 711; Cass. 18 maggio2021, n. 13343);- alla luce dei richiamati principi, quindi, la mancata indicazione nel quadro"RU" non costituisce una mera decadenza formale, in quanto taleindicazione non ha valore di atto di scienza: il contribuente al quale è statoconcesso il beneficio può (e non deve) usufruirne, ma per farlo devemanifestare la propria volontà mediante la compilazione dell'appositoquadro in dichiarazione.

La manifestazione è irretrattabile, salvo che ilcontribuente non dimostri l’essenzialità ed obiettiva riconoscibilitàdell’errore, ai sensi dell’art. 1427 cod. civ. (Cass. 12 gennaio 2018, n. 610;Cass. 12 gennaio 2018, n. 610; Cass. 15 gennaio 2019, n. 711);- la previsione di un termine stabilito a pena di decadenza, risultante dalcombinato disposto della norma di legge e della norma regolamentare dirinvio, è evidentemente ispirata alla ratio di definire, entro un tempodeterminato, l'onere finanziario derivante dal riconoscimento dei crediti diimposta, altrimenti suscettibile di rimanere sospeso a tempo indefinito.

Ilricorso allo specifico istituto della decadenza implica la perentorietà deltermine presidiato da tale sanzione, con conseguente estinzione del dirittosulla base del dato oggettivo del mancato esercizio del diritto stesso entroil lasso temporale stabilito, indipendentemente da ogni considerazione circale situazioni soggettive del soggetto incorso nella decadenza, come sidesume dall'art. 2966 cod. civ., secondo cui la decadenza può essereimpedita soltanto dal compimento dell'atto previsto dalla legge (Cass. 14Numero registro generale 15946/2018Numero sezionale 5277/2026Numero di raccolta generale 23567/2026Data pubblicazione 20/07/2026novembre 2012, n. 19868; Cass 24 ottobre 2014, n. 22673; Cass. 18maggio 2021, n. 13343)» (Cass. n. 5163 del 2025; nello stesso senso Cass.n. 14648 del 2024 e Cass. n. 8287 del 2025).2.10.

Nel caso di specie, la CTR ha respinto tutti i motivi di impugnazionedella cartella proposti dalla società ricorrente sotto i profili in questionelegge lamentate.3.

Con il sesto motivo la ricorrente ha lamentato, in relazione all’art. 360comma 1 n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 6 comma 2d.lgs. n. 472 del 1997, dell’art. 10 comma 2 legge n. 212 del 2000 e dell’art.8 d.lgs. n. 546 del 1992 per avere la CTR illegittimamente esclusol’esistenza dei presupposti della disapplicazione delle sanzioni irrogate allasocietà pur in presenza delle obiettive condizioni di incertezza sulla portatae sull’ambito di applicazione delle disposizioni violate, derivanti dallamancanza di un’espressa previsione del fatto che l’invio del formulario apena di decadenza dal diritto di credito, previsto dall’art. 29 del d.l. n. 185del 2008, sia un adempimento aggiuntivo e non sostitutivodell’adempimento previsto dal decreto interministeriale n. 76 del 2008.3.1.

Il motivo è infondato.3.2.

La giurisprudenza della Corte ha definito i contorni dell’obiettivaincertezza esimente dalla responsabilità amministrativa tributariaaffermando il principio secondo cui « In tema di sanzioni amministrativeper violazioni di norme tributarie, sussiste incertezza normativa oggettiva,causa di esenzione del contribuente dalla responsabilità amministrativatributaria ai sensi dell'art. 10 della l. n. 212 del 2000 e dell'art. 8 del d.lgs.n. 546 del 1992, quando è ravvisabile una condizione di inevitabileincertezza su contenuto, oggetto e destinatari della norma tributaria,riferita, non già ad un generico contribuente, né a quei contribuenti che, perloro perizia professionale, siano capaci di interpretazione normativaqualificata e neppure all'Ufficio finanziario, ma al giudice, unico soggettoNumero registro generale 15946/2018Numero sezionale 5277/2026Numero di raccolta generale 23567/2026Data pubblicazione 20/07/2026dell'ordinamento a cui è attribuito il potere-dovere di accertare laragionevolezza di una determinata interpretazione.» (Cass. n. 24670 del2007, Cass. n. 23845 del 2016; Cass n. 3108 del 2019).

L’incertezzanormativa oggettiva è rilevabile, in particolare, «attraverso una serie di"fatti indice", quali la difficoltà d'individuazione o d'interpretazione didisposizioni normative, l'assenza o contraddittorietà d'informazioni o prassiamministrative, la formazione di orientamenti giurisprudenziali difformi, ilcontrasto tra prassi amministrativa e orientamento giurisprudenziale o traopinioni dottrinali, l'adozione di norme d'interpretazione autentica oesplicative di norma implicita preesistente (cfr. Cass.n.17250/2014). »(Cass. n. 11084 del 2019).3.3.

L’obiettiva incertezza normativa presuppone, quindi, non solo ladifficoltà dell’individuazione della disciplina applicabile in ragionedell’ oscurità del dettato normativo o della mancanza di previsioni specifichesupplite da prassi amministrative contraddittorie ma che tale obiettivadifficoltà risulti dall’attività interpretativa del giudice, anche attraversol’espressione di orientamenti giurisprudenziali contrastanti, e non puòessere ravvisata nella posizione di soggettiva incertezza del contribuente odei suoi consulenti in ordine alla disciplina applicabile alla fattispecieconcreta.3.4.

Nel caso di specie la CTR si è attenuta ai principi richiamati quandoha escluso l’esimente delle condizioni obiettive di incertezza normativadedotta dalla ricorrente in presenza, sulla questione, di una chiara circolareesplicativa dell’Agenzia delle Entrate, affermando che “Non sono infattiravvisabili condizioni di incertezza sulla portata e sull’ambito di applicazionedelle disposizioni alle quali le sanzioni si riferiscono.

Rilevato chel’indicazione a pena di decadenza del credito d’imposta nella dichiarazionedei redditi è dichiaratamente finalizzata a supportare l’efficacia dell’azionedi controllo sulla corretta fruizione del credito d’imposta, lo sviluppo delledisposizioni normative relative al c.d. bonus ricerca, come sopra esposto,Numero registro generale 15946/2018Numero sezionale 5277/2026Numero di raccolta generale 23567/2026Data pubblicazione 20/07/2026non risulta dare adito a equivoci, avendo del resto trovato adeguataillustrazione nella circolare 17/E del 17.4.2009, esplicativa del contenutodel d.l. n. 185/2008, fonte, secondo la contribuente, della confusione allabase dell’omissione.

In detta circolare, diretta a dare indicazioni in ordinealla procedura da seguire per la prenotazione e assegnazione delle risorsedestinate al finanziamento del credito d’imposta, è infatti espressamenterichiamata in più punti la necessità della indicazione del credito nelladichiarazione dei redditi…”Non sussiste, pertanto, la violazione di legge lamentata.4.

Con il settimo motivo la ricorrente ha lamentato, in relazione all’art.360 comma 1 n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell'art. 2 comma2 d.lgs. n. 462 del 1997 per avere la CTR illegittimamente escluso che ilmancato invio della comunicazione di irregolarità abbia comportato per lasocietà la perdita del diritto alla riduzione ad un terzo delle sanzioni e degliinteressi.4.1.

Il motivo è infondato sebbene la motivazione della sentenzaimpugnata vada emendata ai sensi dell'art. 384 comma 4 c.p.c., essendo laCTR pervenuta alla corretta decisione di rigetto del motivo di appello4.2.

L'art. 2 comma 2 d.lgs. n. 462 del 1997 stabilisce che «L'iscrizione aruolo non è eseguita, in tutto o in parte, se il contribuente o il sostitutod'imposta provvede a pagare le somme dovute con le modalità indicatenell'articolo 19 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, concernente lemodalità di versamento mediante delega, entro trenta giorni dalricevimento della comunicazione, prevista dai commi 3 dei predetti articoli36-bis e 54-bis, ovvero della comunicazione definitiva contenente larideterminazione in sede di autotutela delle somme dovute, a seguito deichiarimenti forniti dal contribuente o dal sostituto d'imposta.

In tal caso,l'ammontare delle sanzioni amministrative dovute è ridotto ad un terzo (eNumero registro generale 15946/2018Numero sezionale 5277/2026Numero di raccolta generale 23567/2026Data pubblicazione 20/07/2026gli interessi sono dovuti fino all'ultimo giorno del mese antecedente a quellodell'elaborazione della comunicazione».4.3.

Nell’interpretazione della norma la giurisprudenza di legittimità hachiarito che « Nelle ipotesi di omesso versamento o versamento parziale deitributi, la riduzione ad un terzo delle sanzioni dovute, prevista dall'art. 2,comma 2, del d.lgs. n. 462 del 1997, va applicata qualora il contribuenteabbia provveduto al pagamento dei tributi, degli interessi e delle sanzioni,così ridotte, entro trenta giorni dalla comunicazione d'irregolarità previstadall'art. 36 bis, comma 3, del d.P.R. n. 600 del 1973, e dall'art. 54 bis,comma 3, del d.P.R. n. 633 del 1972, ovvero qualora il contribuente abbiafornito chiarimenti all'amministrazione finanziaria, entro i successivi trentagiorni dal ricevimento della comunicazione definitiva di eventualerideterminazione in sede di autotutela della somme dovute, a seguito deisuddetti chiarimenti; l'iscrizione a ruolo e/o l'emissione della cartella per itributi non pagati, gli interessi e le sanzioni irrogate con aliquota pienaconseguono solo all'inutile decorso di questi ulteriori trenta giorni.» (Cass.n. 27817 del 2022).4.4.

L’applicazione della riduzione delle sanzioni presuppone, quindi,innanzitutto che il contribuente abbia provveduto al pagamento dei tributi,degli interessi e delle sanzioni, così ridotte, e che lo abbia fatto entro trentagiorni:(i) dalla comunicazione d'irregolarità prevista dall'art. 36 bis, comma 3, deld.P.R. n. 600 del 1973, e dall'art. 54 bis, comma 3, del d.P.R. n. 633 del1972;(ii) ovvero dal ricevimento della comunicazione definitiva di eventualerideterminazione in sede di autotutela delle somme dovute, a seguito deichiarimenti forniti all’amministrazione finanziaria.4.5.

Nel caso di specie, per quanto riferito dall’amministrazione finanziarianel controricorso, la società contribuente aveva presentato istanza diautotutela, il 24 aprile 2012, a cui aveva fatto seguito un provvedimento diNumero registro generale 15946/2018Numero sezionale 5277/2026Numero di raccolta generale 23567/2026Data pubblicazione 20/07/2026sgravio parziale con la rideterminazione della residua pretesa tributarianell’importo di euro 269.440, oltre sanzioni ed interessi ( v. controricorso apag. 2) e ben avrebbe potuto, dunque, provvedere al pagamento entrotrenta giorni dalla recezione del provvedimento di sgravio parziale ondefruire della riduzione delle sanzioni, ai sensi dell’art. 2 comma 2 d.lgs. n.462 del 1997, anche se non aveva ricevuto in precedenza l’avviso bonario.4.6.

La CTR ha richiamato una norma non pertinente motivando la suadecisione sulla base della previsione dell’art. 17 d. lgs. 472 del 1997 ma èpervenuta ad una pronuncia di rigetto del motivo di appello corretta sulpiano giuridico, posto che la società contribuente non ha mai neanchededotto di aver provveduto al pagamento dei tributi dovuti e delle sanzioniin misura ridotta entro trenta giorni da quando aveva avuto notizia dellarideterminazione degli importi dovuti a seguito di istanza di autotutela.Deve, quindi, applicarsi la previsione dell’art. 384 ultimo comma c.p.c. checonsente alla Corte di correggere la motivazione, escludendo la necessitàdella cassazione della sentenza impugnata.5.

Il ricorso deve, pertanto, essere respinto.6.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come dadispositivo.7.

Stante la pronuncia di rigetto integrale del ricorso sussiste a caricodella ricorrente l’obbligo di versare, al competente ufficio di merito, unulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto secondo unaccertamento spettante all’amministrazione giudiziaria, ai sensi dell’art.13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Cass. Sez.

U. n.4315 del 2020).

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna la ricorrente [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. alpagamento a favore dell’Agenzia delle Entrate delle spese del giudizio dilegittimità che liquida in euro 7.800 a titolo di compenso, oltre alle speseprenotate a debito.Numero registro generale 15946/2018Numero sezionale 5277/2026Numero di raccolta generale 23567/2026Data pubblicazione 20/07/2026Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da partedella ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari aquello, ove dovuto, previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dellostesso articolo 13.Così deciso a Roma, nella camera di consiglio del 2 luglio 2026.Il PresidenteLUCIO NAPOLITANO

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e,rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato presso i cuiuffici a Roma, via dei Portoghesi n.12, è domiciliata;-controricorrente-avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardian. 4987 del 2017, depositata il 30 novembre 2017, non notificata.Numero registro generale 15946/2018Numero sezionale 5277/2026Numero di raccolta generale 23567/2026Data pubblicazione 20/07/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 2 luglio 2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. La controversia trae origine dall’impugnazione da parte della [OSCURATO:SOCIETA]. della cartella di pagamento n. 01920120180790783000,notificata da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., recante l’iscrizione a ruolo, effettuatadall’Agenzia delle Entrate all’esito del controllo automatizzato, ai sensidell’art. 36 bis d.P.R. n. 600 del 1973, della dichiarazione dei redditi ModelloUnico 2009, presentata per l’anno d’imposta 2008.A seguito di annullamento in autotutela, la pretesa fiscale si era ridotta allasomma di euro 269.440 per IRES oltre sanzioni ed interessi, dovuta inragione dell’indebita utilizzazione da parte della società contribuente,nell’anno di imposta 2008, del credito di imposta previsto dall’art. 1 comma280 legge n. 296 del 2006 per le spese di attività di ricerca e svilupposostenute nell’anno di imposta 2007, non spettante perché non indicato nelquadro RU della dichiarazione dei redditi [OSCURATO:PERSONA] 2008.2. La CTP di Milano aveva accolto il ricorso ritenendo la nullitàdell’iscrizione a ruolo e della cartella di pagamento per effetto dell’omessoinvio da parte dell’Agenzia delle Entrate, all’esito del controlloautomatizzato, della comunicazione d’irregolarità, c.d. avviso bonario,obbligatorio in ragione dell’incertezza su un aspetto rilevante delladichiarazione con assorbimento di tutti gli altri motivi di impugnazione.3. La CTR, adita dall’Agenzia delle Entrate in appello, aveva accolto ilgravame ritenendo inesistente, nella fattispecie, l’obbligo dell’invio dellacomunicazione di irregolarità a pena di nullità e rigettando tutti gli altrimotivi di impugnazione della cartella proposti dalla società contribuente inordine all’ infondatezza nel merito della pretesa fiscale.4. Avverso la sentenza della CTR la società ha proposto ricorso percassazione, affidandosi a sette motivi, e l’Agenzia delle Entrate si è difesadepositando il controricorso.Numero registro generale 15946/2018Numero sezionale 5277/2026Numero di raccolta generale 23567/2026Data pubblicazione 20/07/2026RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo la ricorrente ha lamentato, in relazione all’art. 360comma 1 n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell'art. 36-bis deld.P.R. n. 600 del 1973 e dell’art. 6 commi 1 e 5 legge n. 212 del 2000 peravere la CTR illegittimamente escluso che, nel caso di specie, l'omesso inviodel c.d. avviso bonario determini la nullità dei successivi atti dellariscossione.La CTR avrebbe erroneamente ritenuto non necessario a pena di nullitàdell’iscrizione a ruolo e della cartella di pagamento l’avviso bonario delleirregolarità rinvenute nella dichiarazione dei redditi del 2009, all’esito delcontrollo automatizzato ai sensi dell’ art. 36 bis d.P.R. n. 600 del 1973, purin presenza dell’incertezza su aspetti rilevanti della dichiarazione, quale eraquella relativa alla necessità o meno dell’indicazione del credito d’impostaper le spese di ricerca e sviluppo sostenute nell’anno 2007 nella relativadichiarazione dei redditi, ancorché fosse stato utilizzato nell’anno 2008 eindicato nella dichiarazione dei redditi del 2009 oltre che riconosciuto dalCentro Operativo di Pescara, ai sensi dell'art. 29 c. 5 d.l. n. 185 del 29novembre 2008.1.1. Il motivo è infondato.1.2. L’art. 36 bis comma 2 lett. e) d.P.R. n. 600 del 1973 consentespecificamente all’amministrazione finanziaria di avvalersi della proceduraautomatizzata di controllo delle dichiarazioni dei redditi dei contribuenti perla liquidazione delle imposte dovute anche al fine di “ e) ridurre i creditid'imposta esposti in misura superiore a quella prevista dalla legge ovveronon spettanti sulla base dei dati risultanti dalle dichiarazione” ove talicircostanze emergano semplicemente dall’esame degli elementidirettamente desumibili dalle dichiarazioni presentate e dei dati in possessodell'anagrafe tributaria senza necessità di alcuna valutazione o stima cherenderebbero, invece, indispensabile l’emissione preventiva dell’atto direcupero.Numero registro generale 15946/2018Numero sezionale 5277/2026Numero di raccolta generale 23567/2026Data pubblicazione 20/07/20261.3. L’onere per l’amministrazione finanziaria di avvertire il contribuentedell’esito della liquidazione compiuta a seguito del controllo automatizzato,mediante il c.d. avviso bonario, è previsto dall’art. 36 bis comma 3 d.P.R.n. 600 del 1973 “Quando dai controlli automatici eseguiti emerge unrisultato diverso rispetto a quello indicato nella dichiarazione ovvero daicontrolli eseguiti dall'ufficio, ai sensi del comma 2-bis, emerge un'impostao una maggiore imposta” e deve essere assolto dall’ufficio, a pena di nullitàdell’iscrizione a ruolo, ai sensi dell’art. 6 comma 5 legge n. 212 del 2000,“qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione”.1.4. Il motivo in esame è formulato in modo tale da confondere il pianodell’ “incertezza su aspetti rilevanti della dichiarazione” nella parte relativaal credito di imposta che determina la necessità a pena di nullitàdell’iscrizione a ruolo dell’avviso bonario ed il piano della suppostaincertezza sull’interpretazione della norma che riconosce l’agevolazione,ostativa al ricorso alla liquidazione a seguito di controllo automatizzato.1.5. L’interpretazione della Corte del quadro normativo delineatoconsente di tracciare il confine tra le questioni relative all’ammissibilità delricorso da parte dell’amministrazione finanziaria al controllo automatizzatonell’ipotesi in cui la liquidazione dell’imposta derivi dalla riduzione delcredito di imposta non spettante e le questioni relative alla nullitàdell’iscrizione a ruolo a seguito di controllo automatizzato per il mancatoinvio dell’avviso bonario in presenza di incertezze su aspetti rilevanti delladichiarazione.1.6. Sotto il primo profilo la Corte ha avuto modo di chiarire chel’amministrazione finanziaria può avvalersi della procedura di liquidazionedell’imposta a seguito di controllo automatizzato anche ove comporti lariduzione del credito di imposta non spettante, se la circostanza risulti ictuoculi dall’esame dei dati delle dichiarazioni dei redditi del contribuente e inapplicazione diretta ed immediata della norma giuridica senza alcunanecessità di valutazioni interpretative.Numero registro generale 15946/2018Numero sezionale 5277/2026Numero di raccolta generale 23567/2026Data pubblicazione 20/07/2026Nell’interpretazione dell’art. 36 bis comma 2 lett e) d.P.R. n. 600 del 1973la Corte ha avuto modo di affermare che «La norma prevede dunqueespressamente il ricorso al controllo automatizzato anche in sede didisconoscimento dei crediti del contribuente, a condizione che i presuppostidi tale disconoscimento non derivino da un'attività di natura accertativa orettificativa, ma emergano "sulla base dei dati risultanti dalla dichiarazione".Si è in proposito affermato (Cass. ord. 4360/17) che: "in tema di controllidelle dichiarazioni tributarie, l'attività dell'Ufficio accertatore, correlata allacontestazione di detrazioni e crediti indicati dal contribuente, qualora nascada una verifica di dati indicati da quest'ultimo e dalle incongruenze daglistessi risultanti, non implica valutazioni, sicché è legittima l'iscrizione aruolo della maggiore imposta ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36-bis e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54-bis, non essendo necessario unprevio avviso di recupero". […] potendo peraltro in fase processuale ilcontribuente pienamente dimostrare l'esistenza dei crediti che l'Ufficio hadisconosciuto sulla base della verifica dei dati esposti dal medesimo nelledichiarazioni". Tale indirizzo interpretativo non contrasta con quantoaffermato in altre decisioni, secondo cui: "In tema di accertamenti e controllidelle dichiarazioni tributarie, l'iscrizione a ruolo della maggiore imposta aisensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis, e del D.P.R. n. 633 del 1972,art. 54 bis, è ammissibile solo quando il dovuto sia determinato medianteun controllo meramente cartolare, sulla base dei dati forniti dal contribuenteo di una correzione di errori materiali o di calcolo, non potendosi, invece,con questa modalità, risolvere questioni giuridiche, sicché ildisconoscimento, da parte dell'Amministrazione finanziaria, di un creditod'imposta non può avvenire tramite l'emissione di cartella di pagamentoavente ad oggetto il relativo importo, senza essere preceduta da un avvisodi recupero di credito d'imposta o quanto meno bonario" (Cass. 14949/18;così Cass. 11292/16). Va infatti considerato che anche quest'ultimoorientamento subordina la legittimità del controllo automatizzato alNumero registro generale 15946/2018Numero sezionale 5277/2026Numero di raccolta generale 23567/2026Data pubblicazione 20/07/2026carattere meramente cartolare ed avalutativo del disconoscimento delcredito d'imposta; potendo, quest'ultimo, appunto dipendere sia da unavalutazione giuridica ed accertativa di inesistenza ovvero noncompensabilità del credito (ipotesi nella quale il controllo automatizzato nonè ammesso), sia dal riscontro puramente obiettivo della dichiarazione(ipotesi nella quale esso è invece consentito).» ( Cass. n. 29582 del 2018;nello stesso senso Cass. n. 21017 del 2020).È, quindi, legittimo il disconoscimento all’esito del controllo automatizzatodel credito di imposta, operato dall’amministrazione finanziaria non sullabase di contestazioni di merito o di difformi valutazioni giuridiche ma sulmero riscontro formale di una carenza della dichiarazione dei redditi che alquadro RU non faccia menzione del credito utilizzato in compensazione(Cass. n. 29582 del 2018 Cass. n. 21017 del 2020).1.7. Sotto il secondo profilo la giurisprudenza della Corte ha chiarito chel’avviso bonario al contribuente delle irregolarità emerse all’esito delcontrollo automatizzato non corrisponde ad un obbligo generaledell’amministrazione finanziaria ma è previsto dall’art. 36 bis comma 3d.P.R. n. 600 del 1973 solo nell’ ipotesi in cui si pervenga ad un risultato diimponibile o di imposta diverso da quello dichiarato mentre l’inosservanzadell’ obbligo di comunicazione dell'esito della liquidazione al contribuentecomporta la nullità dell’iscrizione a ruolo, ai sensi dell’art. 6 della legge n.212 del 2000, solo ove sussistano “incertezze su aspetti rilevanti delladichiarazione”, cioè sui dati e sulla loro interpretazione ( Cass. n. 1711 del24 gennaio 2018).Afferma, al riguardo, la Corte che « L’emissione della cartella di pagamentocon le modalità previste dall'art. 36 bis, comma 3, del d.P.R. n. 600 del1973, e dall'art. 54 bis, comma 3, del d.P.R. n. 633 del 1972, non richiededi regola la preventiva comunicazione dell'esito del controllo alcontribuente, salvo che la procedura di liquidazione automatizzata non silimiti a rilevare meri errori materiali e richieda rettifiche preventive dei datiNumero registro generale 15946/2018Numero sezionale 5277/2026Numero di raccolta generale 23567/2026Data pubblicazione 20/07/2026contenuti nella dichiarazione, nel qual caso la sua omissione, a seconda chesussistano o meno incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, puòcostituire mera irregolarità, non incidente sulla validità della cartella dipagamento, oppure può comportarne la nullità ex art. 6, comma 5, della l.n. 212 del 2000. » ( Cass. n. 1711 del 2018).In particolare, l’incertezza o il dubbio che danno adito alla necessitàdell’avviso bonario di irregolarità a pena di nullità dell’iscrizione a ruolodevono investire il contenuto stesso della dichiarazione, vale a dire i dati egli elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni presentate dalcontribuente (Cass. n. 22035 del 2010).1.8. In sintesi, dunque, l’amministrazione finanziaria può avvalersi dellaprocedura automatizzata di controllo delle dichiarazioni dei redditi deicontribuenti per la liquidazione delle imposte dovute anche operando lariduzione dei crediti di imposta non spettanti sulla base dei dati desumibilidalle dichiarazioni presentate dal contribuente e, in tal caso, l’omissionedell’avviso bonario delle irregolarità rilevate determina la nullitàdell’iscrizione a ruolo solo in presenza di dubbi o incertezze sui dati o suglielementi direttamente tratti dalle dichiarazioni.Invece, le eventuali contestazioni del contribuente in ordine alla necessitào meno dell’indicazione del credito nella dichiarazione dei redditi comepresupposto per il riconoscimento dell’agevolazione attengono allacontestazione nel merito della pretesa tributaria deducibile nel giudizio diimpugnazione della cartella.1.9. Nel caso di specie, per quanto emerge dalla sentenza impugnata, ilcontrollo automatizzato è pervenuto al risultato del disconoscimento delcredito di imposta relativo al c.d. bonus ricerca solo all’esito del raffrontoformale tra le dichiarazioni dei redditi presentate dalla stessa societàcontribuente e sulla base del rilievo obiettivo del fatto che non era statoindicato nel quadro RU della dichiarazione dei redditi dell’anno di imposta incui le spese erano state sostenute. E nessun dubbio o incertezza sussistevaNumero registro generale 15946/2018Numero sezionale 5277/2026Numero di raccolta generale 23567/2026Data pubblicazione 20/07/2026sulla mancata indicazione da parte della contribuente del prospetto dei costie del credito nel quadro RU, desumibile direttamente dalla dichiarazione deiredditi relativa all’anno di imposta 2007 senza alcuna necessità divalutazione, stima o interpretazione del dato.Correttamente, pertanto, la CTR ha escluso che l’inosservanza dell’obbligodi inviare alla contribuente la comunicazione dell’esito della liquidazionepotesse costituire ragione di nullità dell’iscrizione a ruolo, affermando che“Si è pertanto trattato dell'esito di un controllo meramente cartolare delladichiarazione, sulla base dei dati forniti dalla contribuente, dal quale nonrisultava l'esistenza di incerte e rilevanti questioni interpretative (ladichiarazione si presentava "regolare"; era solo esposto un credito nonspettante, poiché privo di riscontro nella dovuta pregressa dichiarazione),non richiedente dunque l'invio di un avviso bonario di comunicazioned'irregolarità, come ribadito dalla S.C. ( Cass.,17.396/2010; 22035/2010;795/2011).”Non sussistono, pertanto, le violazioni di legge lamentate.2. Il secondo, terzo, quarto e quinto motivo possono essere trattaticongiuntamente dal momento che attengono tutti all’interpretazione delladisciplina degli adempimenti richiesti all’impresa beneficiaria per fruiredell’incentivo fiscale in questione e alle conseguenze della sua inosservanza.2.1. Con il secondo motivo la ricorrente ha dedotto, in relazione all’art.360 comma 1 n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell'art. 1 commi280-283 legge n. 296 del 2006 e dell'art. 29 comma 2 d.l. n. 185 del 2008per aver la CTR illegittimamente stabilito che, a decorrere dal 2009l'utilizzazione del credito d'imposta fosse subordinata, a pena di decadenza,all'indicazione dei costi nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno diimposta in cui erano stati sostenuti.La CTR avrebbe erroneamente interpretato la disciplina degli adempimentinecessari per usufruire del credito di imposta per attività di ricerca esviluppo, originariamente stabilita dall’art. 1 comma 282 e dall’art. 5Numero registro generale 15946/2018Numero sezionale 5277/2026Numero di raccolta generale 23567/2026Data pubblicazione 20/07/2026decreto interministeriale n. 76 del 2008 che richiedevano, a pena didecadenza, l’indicazione del prospetto dei costi e del credito di imposta daparte dell’impresa beneficiaria, nell’apposita sezione della dichiarazione deiredditi ma, poi, sostituita, a decorrere dall’anno 2009, dalla previsione, aisensi dell’art. 29 d.l. n. 185 del 2008, dell’obbligo di invio di un appositoformulario al [OSCURATO:PERSONA] di Pescara per il rilascio dell’assensodell’Agenzia delle Entrate, al fine di consentire al contempo la tutela deidiritti quesiti e garantire l’effettiva copertura finanziaria.La nuova disciplina degli adempimenti necessari alla fruizione del creditosarebbe, quindi, applicabile ai crediti maturati nei periodi d’imposta 2007 e2008 non ancora utilizzati al 31 dicembre 2008, come il credito di impostaoggetto di causa, con la conseguenza dell’esclusione della necessità dellasua indicazione nella dichiarazione dei redditi dell’anno in cui sono statisostenuti i costi.2.2. Con il terzo motivo la ricorrente ha lamentato, in relazione all’art.360 comma 1 n. 3 c.p.c., la violazione o falsa applicazione dell'art. 1 commi280-283, legge n. 296 del 2006 e dell'art. 6 comma 5 bis d.lgs. n. 472 del1997, per aver la CTR illegittimamente ritenuto che l'omessa compilazionedel quadro RU del [OSCURATO:PERSONA] 2008 con riferimento al credito di impostain questione, costituisse una violazione sostanziale inemendabile perchérichiesta a pena di decadenza dal diritto a fruire dell’agevolazione, inviolazione del principio generale di emendabilità della dichiarazione deiredditi.La CTR avrebbe erroneamente disconosciuto la natura di violazionemeramente formale, ai sensi dell’art. 6 comma 5 bis d.lgs. n. 472 del 1997,dell’omissione contestata, che pure non aveva arrecato alcun pregiudizioalle azioni di controllo dell’Agenzia delle Entrate né aveva avuto alcunainfluenza sulla determinazione e sul versamento del debito tributario,essendo il credito stato utilizzato in compensazione solo dopo l’assenso delCentro Operativo di Pescara.Numero registro generale 15946/2018Numero sezionale 5277/2026Numero di raccolta generale 23567/2026Data pubblicazione 20/07/2026L’inadempimento contestato alla società contribuente avrebbe, quindi,natura di violazione meramente formale da cui non potrebbe scaturire laperdita del credito e la CTR avrebbe erroneamente ritenuto inemendabilel’omissione attraverso la presentazione della dichiarazione integrativa alModello Unico 2008 recante l’indicazione del prospetto e del credito, nonessendo l’adempimento formale in questione un elemento costitutivo dellafattispecie agevolatrice.2.3. Con il quarto motivo la ricorrente ha lamentato, in relazione all’art.360 comma 1 n. 3 c.p.c., la violazione del principio di riserva di legge inmateria tributaria di cui all’art. 23 Cost, per non aver la CTR disapplicato,ai sensi dell’art. 7 d. lgs. n. 546 del 1992, la previsione di decadenzacontenuta nel decreto interministeriale n. 76 del 2008 in violazione dellariserva costituzionale di legge, riguardante anche l’istituzione e la perdita diagevolazioni fiscali.2.4. Con il quinto motivo la ricorrente ha lamentato, in relazione all’art.360 comma 1 n. 3 c.p.c., la violazione o falsa applicazione dell'art. 11comma 1, lett. a) d.lgs. n. 471 del 1997, in relazione all'art. 1 comma 280-293 legge n. 296 del 2006 e dell'art. 5 del decreto n. 76 del 2008 per averla CTR escluso che l'omessa compilazione del quadro RU del Modello Unico2008 configuri una violazione meramente formale punibile esclusivamentecon l’applicazione della sanzione in misura fissa.La CTR avrebbe erroneamente ritenuto l’omissione della formalità inquestione corrispondente alla mancata richiesta dell’agevolazione anzichéuna mera omissione di comunicazione.2.5. I motivi sono tutti infondati, avuto riguardo ai principi espressi ecompendiati dalle ordinanze della Corte n. 5163 del 2025 e n. 14648 del2024 che hanno ampiamente chiarito come in tema di imposte sui redditi,l'indicazione del credito d'imposta per investimenti in attività di ricerca esviluppo precompetitivo, ai sensi dell’ art. 1 della l. n. 296 del 2006,nell'apposito riquadro della dichiarazione dei redditi è richiesta a pena diNumero registro generale 15946/2018Numero sezionale 5277/2026Numero di raccolta generale 23567/2026Data pubblicazione 20/07/2026decadenza dal diritto a fruire dell’agevolazione e, trattandosi di unadichiarazione di natura negoziale con cui il contribuente manifesta la volontàdi avvalersi del beneficio che incarna un elemento costitutivo dellafattispecie agevolatrice, è irretrattabile ed inemendabile attraversodichiarazioni integrative successive così che l’illecito derivantedall’omissione della relativa indicazione nella dichiarazione dei redditi dàluogo a violazione non meramente formale anche ai fini dell’applicazionedelle sanzioni.2.6. Nelle pronunce richiamate la Corte, in particolare, ha chiarito chel’indicazione nella dichiarazione dell’anno di imposta in cui è sorto il creditod’imposta in questione è sempre necessaria a pena di decadenza in funzionedell’attività di controllo da parte dell’amministrazione finanziaria dellacorretta fruizione dell’agevolazione mentre l’invio del formulario al CentroOperativo di Pescara, successivamente previsto come “prenotazione”dell’accesso alla fruizione del credito di imposta è un adempimentoaggiuntivo richiesto a pena di decadenza, per assicurare l’esistenza dellacopertura finanziaria.2.7. L’indicazione nella dichiarazione dei redditi del credito di impostanell’anno in cui la spesa per l’attività di ricerca e sviluppo è stata sostenutaè prevista a pena di decadenza dal combinato disposto della legge ( art. 1comma 283 legge n. 296 del 2006) e del regolamento ( art. 5 d.m. n. 76del 2008) a cui fa rinvio per la disciplina degli obblighi di comunicazione acarico delle imprese attinenti alla definizione delle attività di ricerca esviluppo agevolabili e delle modalità di verifica e accertamentodell’effettività delle spese sostenute, nell’osservanza della riserva di leggesolo relativa prevista dall’art. 23 Cost., con lo scopo di definire, entro untempo determinato, l'onere finanziario derivante dal riconoscimento deicrediti di imposta.2.8. La compilazione dell'apposito riquadro della dichiarazione dei redditicon l’indicazione del credito d’imposta non è, quindi, un adempimentoNumero registro generale 15946/2018Numero sezionale 5277/2026Numero di raccolta generale 23567/2026Data pubblicazione 20/07/2026meramente formale in quanto non ha natura di dichiarazione di scienza madi dichiarazione negoziale con cui il contribuente manifesta la volontà diavvalersi dell’agevolazione prevista dalla norma. E la dichiarazionenegoziale integra un elemento costitutivo della fattispecie agevolativa ed èirretrattabile e inemendabile attraverso dichiarazioni integrative con tuttele conseguenze che ne derivano in relazione anche all’aspetto sanzionatorio.2.9. Afferma, al riguardo, la Corte nelle ordinanze richiamate che« secondo un orientamento consolidato di questa Corte, formatosi anche inrelazione alla previgente disciplina sugli incentivi fiscali per la ricercascientifica, a cui si intende dare continuità, in tema di imposte sui redditi,l'indicazione del credito d'imposta per investimenti in attività di ricerca esviluppo precompetitivo, ex art. 1 della l. n. 296 del 2006, nell'appositoriquadro della dichiarazione dei redditi, è richiesta a pena di decadenza,stante la sostanziale coincidenza con il credito d'imposta di cui al d.lgs. n.297 del 1999, che a sua volta rimanda all'art. 5 della l. n. 449 del 1997 edal d.m. n. 275 del 1998 (Cass. n. 14648 del 24/05/2024; 39681 del 2021;n. 21017 del 2020);- ne consegue che per l’inosservanza dell’art. 5 del d.m. 28 marzo 2008 n.76, in relazione all’obbligo dichiarativo di cui all'art. 1, comma 282, dellaLegge 27 dicembre 2006 n. 296, il contribuente decade dalla suddettapossibilità di fruizione del credito di imposta che non sia indicato nelladichiarazione relativa al periodo di imposta di concessione del beneficio;- occorre precisare, inoltre, che l'indicazione che si richiede al contribuenteai fini della concessione del credito d'imposta non è strutturalmenteparificabile ad una dichiarazione di scienza attraverso cui si fa valere uncredito scaturente dal fisiologico susseguirsi delle ordinarie poste fiscaliriportate nelle dichiarazioni, ma integra un atto negoziale in quanto direttoa manifestare la volontà dì avvalersi del beneficio fiscale in ragionedell'affermazione (che in sé sottende anche un impegno) della rispondenzadell'attività svolta alle finalità perseguite dal legislatore, sicché, ilNumero registro generale 15946/2018Numero sezionale 5277/2026Numero di raccolta generale 23567/2026Data pubblicazione 20/07/2026contribuente che abbia omesso tale indicazione non può invocare il principiodi generale emendabilità della dichiarazione fiscale, che opera solo in casodi mera esternazione di scienza e non consente, in ogni caso, di superare illimite delle dichiarazioni destinate a rimanere irretrattabili per ilsopravvenire delle decadenze previste dalla legge (ex plurimis, Cass. 13gennaio 2016, n. 389; Cass. Sez. Un., 30 giugno 2016, n. 13378; Cass. 21dicembre 2016, n. 26550; Cass. 15 dicembre 2017, n. 30172; Cass. 12gennaio 2018, n. 610; Cass. 15 gennaio 2019, n. 711; Cass. 18 maggio2021, n. 13343);- alla luce dei richiamati principi, quindi, la mancata indicazione nel quadro"RU" non costituisce una mera decadenza formale, in quanto taleindicazione non ha valore di atto di scienza: il contribuente al quale è statoconcesso il beneficio può (e non deve) usufruirne, ma per farlo devemanifestare la propria volontà mediante la compilazione dell'appositoquadro in dichiarazione. La manifestazione è irretrattabile, salvo che ilcontribuente non dimostri l’essenzialità ed obiettiva riconoscibilitàdell’errore, ai sensi dell’art. 1427 cod. civ. (Cass. 12 gennaio 2018, n. 610;Cass. 12 gennaio 2018, n. 610; Cass. 15 gennaio 2019, n. 711);- la previsione di un termine stabilito a pena di decadenza, risultante dalcombinato disposto della norma di legge e della norma regolamentare dirinvio, è evidentemente ispirata alla ratio di definire, entro un tempodeterminato, l'onere finanziario derivante dal riconoscimento dei crediti diimposta, altrimenti suscettibile di rimanere sospeso a tempo indefinito. Ilricorso allo specifico istituto della decadenza implica la perentorietà deltermine presidiato da tale sanzione, con conseguente estinzione del dirittosulla base del dato oggettivo del mancato esercizio del diritto stesso entroil lasso temporale stabilito, indipendentemente da ogni considerazione circale situazioni soggettive del soggetto incorso nella decadenza, come sidesume dall'art. 2966 cod. civ., secondo cui la decadenza può essereimpedita soltanto dal compimento dell'atto previsto dalla legge (Cass. 14Numero registro generale 15946/2018Numero sezionale 5277/2026Numero di raccolta generale 23567/2026Data pubblicazione 20/07/2026novembre 2012, n. 19868; Cass 24 ottobre 2014, n. 22673; Cass. 18maggio 2021, n. 13343)» (Cass. n. 5163 del 2025; nello stesso senso Cass.n. 14648 del 2024 e Cass. n. 8287 del 2025).2.10. Nel caso di specie, la CTR ha respinto tutti i motivi di impugnazionedella cartella proposti dalla società ricorrente sotto i profili in questionelegge lamentate.3. Con il sesto motivo la ricorrente ha lamentato, in relazione all’art. 360comma 1 n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 6 comma 2d.lgs. n. 472 del 1997, dell’art. 10 comma 2 legge n. 212 del 2000 e dell’art.8 d.lgs. n. 546 del 1992 per avere la CTR illegittimamente esclusol’esistenza dei presupposti della disapplicazione delle sanzioni irrogate allasocietà pur in presenza delle obiettive condizioni di incertezza sulla portatae sull’ambito di applicazione delle disposizioni violate, derivanti dallamancanza di un’espressa previsione del fatto che l’invio del formulario apena di decadenza dal diritto di credito, previsto dall’art. 29 del d.l. n. 185del 2008, sia un adempimento aggiuntivo e non sostitutivodell’adempimento previsto dal decreto interministeriale n. 76 del 2008.3.1. Il motivo è infondato.3.2. La giurisprudenza della Corte ha definito i contorni dell’obiettivaincertezza esimente dalla responsabilità amministrativa tributariaaffermando il principio secondo cui « In tema di sanzioni amministrativeper violazioni di norme tributarie, sussiste incertezza normativa oggettiva,causa di esenzione del contribuente dalla responsabilità amministrativatributaria ai sensi dell'art. 10 della l. n. 212 del 2000 e dell'art. 8 del d.lgs.n. 546 del 1992, quando è ravvisabile una condizione di inevitabileincertezza su contenuto, oggetto e destinatari della norma tributaria,riferita, non già ad un generico contribuente, né a quei contribuenti che, perloro perizia professionale, siano capaci di interpretazione normativaqualificata e neppure all'Ufficio finanziario, ma al giudice, unico soggettoNumero registro generale 15946/2018Numero sezionale 5277/2026Numero di raccolta generale 23567/2026Data pubblicazione 20/07/2026dell'ordinamento a cui è attribuito il potere-dovere di accertare laragionevolezza di una determinata interpretazione.» (Cass. n. 24670 del2007, Cass. n. 23845 del 2016; Cass n. 3108 del 2019). L’incertezzanormativa oggettiva è rilevabile, in particolare, «attraverso una serie di"fatti indice", quali la difficoltà d'individuazione o d'interpretazione didisposizioni normative, l'assenza o contraddittorietà d'informazioni o prassiamministrative, la formazione di orientamenti giurisprudenziali difformi, ilcontrasto tra prassi amministrativa e orientamento giurisprudenziale o traopinioni dottrinali, l'adozione di norme d'interpretazione autentica oesplicative di norma implicita preesistente (cfr. Cass.n.17250/2014). »(Cass. n. 11084 del 2019).3.3. L’obiettiva incertezza normativa presuppone, quindi, non solo ladifficoltà dell’individuazione della disciplina applicabile in ragionedell’ oscurità del dettato normativo o della mancanza di previsioni specifichesupplite da prassi amministrative contraddittorie ma che tale obiettivadifficoltà risulti dall’attività interpretativa del giudice, anche attraversol’espressione di orientamenti giurisprudenziali contrastanti, e non puòessere ravvisata nella posizione di soggettiva incertezza del contribuente odei suoi consulenti in ordine alla disciplina applicabile alla fattispecieconcreta.3.4. Nel caso di specie la CTR si è attenuta ai principi richiamati quandoha escluso l’esimente delle condizioni obiettive di incertezza normativadedotta dalla ricorrente in presenza, sulla questione, di una chiara circolareesplicativa dell’Agenzia delle Entrate, affermando che “Non sono infattiravvisabili condizioni di incertezza sulla portata e sull’ambito di applicazionedelle disposizioni alle quali le sanzioni si riferiscono. Rilevato chel’indicazione a pena di decadenza del credito d’imposta nella dichiarazionedei redditi è dichiaratamente finalizzata a supportare l’efficacia dell’azionedi controllo sulla corretta fruizione del credito d’imposta, lo sviluppo delledisposizioni normative relative al c.d. bonus ricerca, come sopra esposto,Numero registro generale 15946/2018Numero sezionale 5277/2026Numero di raccolta generale 23567/2026Data pubblicazione 20/07/2026non risulta dare adito a equivoci, avendo del resto trovato adeguataillustrazione nella circolare 17/E del 17.4.2009, esplicativa del contenutodel d.l. n. 185/2008, fonte, secondo la contribuente, della confusione allabase dell’omissione. In detta circolare, diretta a dare indicazioni in ordinealla procedura da seguire per la prenotazione e assegnazione delle risorsedestinate al finanziamento del credito d’imposta, è infatti espressamenterichiamata in più punti la necessità della indicazione del credito nelladichiarazione dei redditi…”Non sussiste, pertanto, la violazione di legge lamentata.4. Con il settimo motivo la ricorrente ha lamentato, in relazione all’art.360 comma 1 n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell'art. 2 comma2 d.lgs. n. 462 del 1997 per avere la CTR illegittimamente escluso che ilmancato invio della comunicazione di irregolarità abbia comportato per lasocietà la perdita del diritto alla riduzione ad un terzo delle sanzioni e degliinteressi.4.1. Il motivo è infondato sebbene la motivazione della sentenzaimpugnata vada emendata ai sensi dell'art. 384 comma 4 c.p.c., essendo laCTR pervenuta alla corretta decisione di rigetto del motivo di appello4.2. L'art. 2 comma 2 d.lgs. n. 462 del 1997 stabilisce che «L'iscrizione aruolo non è eseguita, in tutto o in parte, se il contribuente o il sostitutod'imposta provvede a pagare le somme dovute con le modalità indicatenell'articolo 19 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, concernente lemodalità di versamento mediante delega, entro trenta giorni dalricevimento della comunicazione, prevista dai commi 3 dei predetti articoli36-bis e 54-bis, ovvero della comunicazione definitiva contenente larideterminazione in sede di autotutela delle somme dovute, a seguito deichiarimenti forniti dal contribuente o dal sostituto d'imposta. In tal caso,l'ammontare delle sanzioni amministrative dovute è ridotto ad un terzo (eNumero registro generale 15946/2018Numero sezionale 5277/2026Numero di raccolta generale 23567/2026Data pubblicazione 20/07/2026gli interessi sono dovuti fino all'ultimo giorno del mese antecedente a quellodell'elaborazione della comunicazione».4.3. Nell’interpretazione della norma la giurisprudenza di legittimità hachiarito che « Nelle ipotesi di omesso versamento o versamento parziale deitributi, la riduzione ad un terzo delle sanzioni dovute, prevista dall'art. 2,comma 2, del d.lgs. n. 462 del 1997, va applicata qualora il contribuenteabbia provveduto al pagamento dei tributi, degli interessi e delle sanzioni,così ridotte, entro trenta giorni dalla comunicazione d'irregolarità previstadall'art. 36 bis, comma 3, del d.P.R. n. 600 del 1973, e dall'art. 54 bis,comma 3, del d.P.R. n. 633 del 1972, ovvero qualora il contribuente abbiafornito chiarimenti all'amministrazione finanziaria, entro i successivi trentagiorni dal ricevimento della comunicazione definitiva di eventualerideterminazione in sede di autotutela della somme dovute, a seguito deisuddetti chiarimenti; l'iscrizione a ruolo e/o l'emissione della cartella per itributi non pagati, gli interessi e le sanzioni irrogate con aliquota pienaconseguono solo all'inutile decorso di questi ulteriori trenta giorni.» (Cass.n. 27817 del 2022).4.4. L’applicazione della riduzione delle sanzioni presuppone, quindi,innanzitutto che il contribuente abbia provveduto al pagamento dei tributi,degli interessi e delle sanzioni, così ridotte, e che lo abbia fatto entro trentagiorni:(i) dalla comunicazione d'irregolarità prevista dall'art. 36 bis, comma 3, deld.P.R. n. 600 del 1973, e dall'art. 54 bis, comma 3, del d.P.R. n. 633 del1972;(ii) ovvero dal ricevimento della comunicazione definitiva di eventualerideterminazione in sede di autotutela delle somme dovute, a seguito deichiarimenti forniti all’amministrazione finanziaria.4.5. Nel caso di specie, per quanto riferito dall’amministrazione finanziarianel controricorso, la società contribuente aveva presentato istanza diautotutela, il 24 aprile 2012, a cui aveva fatto seguito un provvedimento diNumero registro generale 15946/2018Numero sezionale 5277/2026Numero di raccolta generale 23567/2026Data pubblicazione 20/07/2026sgravio parziale con la rideterminazione della residua pretesa tributarianell’importo di euro 269.440, oltre sanzioni ed interessi ( v. controricorso apag. 2) e ben avrebbe potuto, dunque, provvedere al pagamento entrotrenta giorni dalla recezione del provvedimento di sgravio parziale ondefruire della riduzione delle sanzioni, ai sensi dell’art. 2 comma 2 d.lgs. n.462 del 1997, anche se non aveva ricevuto in precedenza l’avviso bonario.4.6. La CTR ha richiamato una norma non pertinente motivando la suadecisione sulla base della previsione dell’art. 17 d. lgs. 472 del 1997 ma èpervenuta ad una pronuncia di rigetto del motivo di appello corretta sulpiano giuridico, posto che la società contribuente non ha mai neanchededotto di aver provveduto al pagamento dei tributi dovuti e delle sanzioniin misura ridotta entro trenta giorni da quando aveva avuto notizia dellarideterminazione degli importi dovuti a seguito di istanza di autotutela.Deve, quindi, applicarsi la previsione dell’art. 384 ultimo comma c.p.c. checonsente alla Corte di correggere la motivazione, escludendo la necessitàdella cassazione della sentenza impugnata.5. Il ricorso deve, pertanto, essere respinto.6. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come dadispositivo.7. Stante la pronuncia di rigetto integrale del ricorso sussiste a caricodella ricorrente l’obbligo di versare, al competente ufficio di merito, unulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto secondo unaccertamento spettante all’amministrazione giudiziaria, ai sensi dell’art.13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Cass. Sez. U. n.4315 del 2020). P.Q.MRigetta il ricorso e condanna la ricorrente [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. alpagamento a favore dell’Agenzia delle Entrate delle spese del giudizio dilegittimità che liquida in euro 7.800 a titolo di compenso, oltre alle speseprenotate a debito.Numero registro generale 15946/2018Numero sezionale 5277/2026Numero di raccolta generale 23567/2026Data pubblicazione 20/07/2026Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da partedella ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari aquello, ove dovuto, previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dellostesso articolo 13.Così deciso a Roma, nella camera di consiglio del 2 luglio 2026.Il PresidenteLUCIO NAPOLITANO
Sentenza Cassazione n. 23567/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris