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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 18732/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/10/2025 della CORTE APPELLO di MILANO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che deduce il vizio di mancanza e manifesta illogicità della motivazione con riferimento al giudizio di responsabilità a carico del ricorrente a titolo di concorso ai sensi degli artt. 110, 56, 628, primo comma e terzo comma, cod. pen., in ragione della mancata identificazione del medesimo, non è consentito perché meramente reiterativo di doglianze già dedotte in appello (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01) e ivi puntualmente disattese con argomentazioni complete ed esenti da vizi logici (si veda, in particolare, la pag. 5 della sentenza impugnata con riferimento all'identificazione del ricorrente, suffragata dall'individuazione fotografica effettuata dal teste Veldad, nonché dalla testimonianza del Fornaroli), risolvendosi in una proposta di lettura alternativa del merito, non consentita in questa sede (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q P.Q.MbEr'c» t TATA rti 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/10/2025 della CORTE APPELLO di MILANO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che deduce il vizio di mancanza e manifesta illogicità della motivazione con riferimento al giudizio di responsabilità a carico del ricorrente a titolo di concorso ai sensi degli artt. 110, 56, 628, primo comma e terzo comma, cod. pen., in ragione della mancata identificazione del medesimo, non è consentito perché meramente reiterativo di doglianze già dedotte in appello (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01) e ivi puntualmente disattese con argomentazioni complete ed esenti da vizi logici (si veda, in particolare, la pag. 5 della sentenza impugnata con riferimento all'identificazione del ricorrente, suffragata dall'individuazione fotografica effettuata dal teste Veldad, nonché dalla testimonianza del Fornaroli), risolvendosi in una proposta di lettura alternativa del merito, non consentita in questa sede (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q P.Q.MbEr'c» t TATA rti 2
Sentenza Cassazione n. 18732/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris