CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 27 marzo 2023
Cassazione n. 31888/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/05/2022 della CORTE di APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Sost. Proc. Gen. [OSCURATO:PERSONA] per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'Appello di Bari, con sentenza del 27/5/2022, in parziale riforma della sentenza pronunciata dal Giudice per le [OSCURATO:PERSONA] del Tribunale di Bari del 4/10/2021 ha assolto l'imputato dal reato di danneggiamento di cui al capo c) e, rideterminata la pena in anni uno, mesi dieci e giorni venti di reclusione ed euro 3.333,00 di multa, ha confermato nel resto la condanna nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati di cui agli artt. 73, comma 5 D.P.R. 309/1990, 678 cod. pen. e art. 2 e 4 L. 895/1967. 2. [OSCURATO:PERSONA] è stato rinviato a giudizio e sottoposto a processo con le forme del rito abbreviato per avere realizzato e portato in luogo pubblico 2 ordigni esplosivi, avere detenuto otto altri ordigni esplosivi e portato 21 petardi, nonché per avere detenuto della sostanza stupefacente e avere danneggiato la teca dei contatori del gas di un appartamento.All'esito del giudizio di primo grado il giudice ha assolto l'imputato dall'originaria imputazione di detenzione al fine di spaccio di 0,76 grammi di cocaina, ha qualificato i fatti relativi all'hashish ai sensi dell'art. 73, comma 5 D.P.R. 309/1990 e, ritenuto che la detenzione dei soli 21 petardi dovesse essere qualificata ai sensi dell'art. 678 cod. pen., ha condannato l'imputato per i citati reati e per il più grave delitto di cui agli artt. 2 e 4 L. 895/1967. Avverso la sentenza ha proposto appello la difesa chiedendo in via principale l'assoluzione per tutti i reati e, in via subordinata, per quanto rileva ai fini del ricorso, il riconoscimento dell'attenuante della provocazione di cui all'art. 62 n. 2 cod. pen. La Corte territoriale, preso atto che il reato di danneggiamento con violenza sulle cose era stato nel frattempo depenalizzato, ha assolto l'imputato per tale imputazione e, ritenuti infondati gli altri motivi, ha rideterminato la pena e confermato nel resto la condanna. 3. Avverso la sentenza ha presentato ricorso l'imputato che, a mezzo del difensore, ha dedotto i seguenti motivi. 3.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62, comma primo n. 2 cod. pen. con riferimento al capo b), la detenzione e il porto abusivo degli ordigni esplodenti e dei petardi in quanto nel caso di specie la condotta, diversamente da quanto ritenuto dai giudici di merito, sarebbe stata determinata dalla reazione del ricorrente alla colluttazione appena intercorsa con il nuovo compagno della propria ex fidanzata. 3. In data 27 marzo 2023 sono pervenute in cancelleria le conclusioni con le quali il Sost. Proc. Gen. [OSCURATO:PERSONA] chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1. Nei due motivi la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione quanto al mancato riconoscimento della circostanza attenuante della provocazione. La doglianza è manifestamente infondata. La Corte territoriale, con motivazione coerente e adeguata, ha dato conto di essersi conformata alla giurisprudenza di legittimità sul punto (Sez. 5, n. 8945 del 19/01/2022, Magano, Rv. 282823 - 01; Sez. 5, n. 7244 del 06/07/2015, dep. 2016, Presta, Rv. 267137 - 01; Sez. 1, n. 24391 del 14/04/2015, Manca, Rv. 263957 - 01; Sez. 1, n. 47840 del 14/11/2013, Saieva, Rv. 258454 - 01; Sez. 1, n. 51041 del 08/10/2013, Mosca, Rv. 257877 - 01). Nel caso di specie, infatti, al di là del movente indicato nella gelosia, non è emerso che il ricorrente abbia posto in essere la condotta in un momento immediatamente successivo al preteso fatto ingiusto (l'aggressione che avrebbe subito in un non meglio specificato momento da parte del nuovo compagno dell'ex fidanzata) ovvero che questa sia stata la reazione sproporzionata a un risalente fatto, risvegliata da un nuovo e diverso episodio. Sotto altro profilo, poi, si deve rilevare che la condotta contestata nel capo b) -la detenzione e il porto in luogo pubblico di due ordigni esplosivi, la detenzione di altri otto ordigni esplosivi e di ventuno petardi- non risulta avere alcun collegamento con l'indicata aggressione. L'imputazione, infatti, si riferisce a un numero complessivo di ordigni esplosivi superiore e diverso rispetto ai due soli utilizzati per commettere il danneggiamento di cui al capo c), unico fatto (ora non più previsto come reato), qualificabile in astratto nei termini della reazione alla presunta aggressione. Ragione questa per la quale, peraltro nella totale assenza di elementi dai quali poter inferire che il ricorrente si sia procurato o abbia autonomamente realizzato tutti gli ordigni esplosivi solo a seguito della presunta aggressione, nel breve lasso di tempo intercorso e al solo scopo di reagire al tale fatto ingiusto, le doglianze della difesa, tese a sollecitare una diversa e non consentita lettura degli elementi emersi, sono manifestamente infondate. 2. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila