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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 26 giugno 2026

Cassazione n. 21824/2026

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to [OSCURATO:PERSONA] unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]– ricorrente –controCOMUNE [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]– controricorrente –avverso la sentenza della Corte d'Appello di Firenze n. 1227/2020 de-positata il 2/07/2020.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 9/04/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 3742/2021Numero sezionale 1629/2026Numero di raccolta generale 21824/2026Data pubblicazione 26/06/2026RITENUTO IN FATTO1.

Con sentenza n. 1227/2020, pubblicata in data 2 luglio 2020,la Corte d'appello di Firenze, nella regolare costituzione dell'appellataed appellante incidentale I.G.C. – [OSCURATO:PERSONA], ha integralmente accolto il gravame proposto dal COMUNE DIREGGELLO avverso la sentenza del Tribunale di Firenze n. 2650/2015, depositata il 17 luglio 2015 e, per l'effetto, ha dichiarato l'av-venuta risoluzione del contratto di appalto concluso il 23 luglio 2012per inadempimento dell'[OSCURATO:PERSONA],condannando quest'ultima a corrispondere al [OSCURATO:PERSONA],a titolo di penale prevista in contratto, la somma di € 26.660,00, oltreinteressi, e gravando l'impresa delle spese dei due gradi di giudizio.2. [OSCURATO:PERSONA] aveva adito il Tribuna-le di Firenze in relazione ad un contratto di appalto concluso in data23 luglio 2012, allegando l'inadempimento del [OSCURATO:PERSONA]-LO, per avere quest'ultimo omesso di prestare la necessaria collabo-razione nell'esecuzione dell'appalto, nonostante le carenze progettualidi quest'ultimo.Dopo aver ulteriormente premesso di avere comunicato al COMU-NE in data 1° marzo 2013 la risoluzione del contratto e che lo stessoCOMUNE [OSCURATO:PERSONA] aveva, a propria volta, comunicato il provve-dimento di risoluzione adottato con delibera del 13 maggio 2013,l'impresa aveva chiesto: di accertare l'inadempimento del COMUNE;di accertare l'intervenuta risoluzione del contratto di appalto e co-munque di dichiarare lo stesso risolto per fatto e colpa del COMUNE,previa disapplicazione del provvedimento di risoluzione adottato dalCOMUNE medesimo; di condannare quest'ultimo al risarcimento deidanni.Sez.

S1 - R.G. 3742/2021 – CC 09/04/2026 - Pagina nr. 2 di 9Numero registro generale 3742/2021Numero sezionale 1629/2026Numero di raccolta generale 21824/2026Data pubblicazione 26/06/2026Costituitosi regolarmente il [OSCURATO:PERSONA], agendo in viariconvenzionale per l'accertamento della intervenuta risoluzione delcontratto per fatto e colpa della stessa [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] e per ottenere la condanna della stessa al risarcimento deidanni, il Tribunale di Firenze, all'esito dell'espletamento di consulenzatecnica d'ufficio, aveva dichiarato la risoluzione del contratto di appal-to per inadempimento del COMUNE, condannando quest'ultimo allacorresponsione della somma di € 22.000,00 e rigettando la domandariconvenzionale da quest'ultimo proposta.3.

La Corte d'appello di Firenze, nell'accogliere il gravame delCOMUNE [OSCURATO:PERSONA] ha, in primo luogo, osservato che i profili chel'odierna ricorrente aveva dedotto quale inadempimento del COMUNEnon attenevano “all'essenza delle lavorazioni dell'appalto, ma aglioneri e ai presidi che risultano nel PSC posto a base di gara”.La Corte territoriale, cioè, ha ritenuto - sulla scorta della consu-lenza tecnica d'ufficio svolta in primo grado - che le deduzioni origina-rie dell'impresa non concernevano carenze di base del progetto e delcorrelato piano di sicurezza – e quindi la concreta eseguibilità dell'ap-palto ‒ ma si sostanziavano nella pretesa di operare una revisione deicosti dello stesso Piano, e quindi di operare una non consentita revi-sione del prezzo dell'appalto.Ulteriormente, la Corte fiorentina ha ravvisato, sempre sulla scor-ta della consulenza tecnica d'ufficio, una condotta di non collabora-zione da parte non già del COMUNE, bensì della stessa [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA], avendo quest'ultima non solo dedotto in-sussistenti carenze del piano di sicurezza del cantiere ‒ mentre era daritenersi che l'appaltatrice avesse tutti gli elementi sufficienti per ri-solvere gli aspetti operativi e di dettaglio – ma anche omesso di atti-varsi presso la Provincia di Firenze per conseguire le autorizzazioniSez.

S1 - R.G. 3742/2021 – CC 09/04/2026 - Pagina nr. 3 di 9Numero registro generale 3742/2021Numero sezionale 1629/2026Numero di raccolta generale 21824/2026Data pubblicazione 26/06/2026necessarie per il cantiere, nel complesso sottraendosi agli oneri previ-sti a suo carico dall'art. 55 del C.S.A.La Corte ha quindi concluso che il giudice di prime cure avevaoperato una non adeguata valutazione comparativa delle condottedelle parti e – in dissenso dal Tribunale ‒ ha escluso che il COMUNE sifosse reso responsabile di violazione delle obbligazioni poste a suo ca-rico dal contratto di appalto, potendosi invece ravvisare plurime vio-lazioni commesse dall'odierna ricorrente quanto al mancato rispettodei tempi ed al mancato rispetto degli ordini di servizio.Disattese le domande della [OSCURATO:PERSONA], la Corte ha invece accolto parzialmente la domanda del [OSCURATO:PERSONA], riconoscendo unicamente le somme previste dalla pe-nale contrattuale.4.

Per la cassazione della sentenza della Corte d'appello di Firenzericorre [OSCURATO:PERSONA].Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA].5.

La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio,a norma degli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1, c.p.c.La ricorrente ha depositato memoria.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è affidato a tre motivi.1.1.

Con il primo motivo il ricorso deduce, in relazione all'art. 360,n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 1453, 1455,1206 c.c.; 11, del contratto di appalto del 23 luglio 2012; 132, D.Lgs. n. 163/2006.Secondo la ricorrente, “ha errato la Corte di Appello di Firenze cheha ritenuto grave l'inadempimento dell'impresa IGC in relazione alleobbligazioni assunte con il contratto di appalto del 23.07.2012 n.Sez.

S1 - R.G. 3742/2021 – CC 09/04/2026 - Pagina nr. 4 di 9Numero registro generale 3742/2021Numero sezionale 1629/2026Numero di raccolta generale 21824/2026Data pubblicazione 26/06/20264202; e, nell'applicazione degli artt. 1453 e 1455 cod. civ. ha omessola valutazione dell'incidenza nel sinallagma contrattuale del rifiuto daparte del Comune di Reggello alla modifica dei propri elaborati pro-gettuali, omissione di adempimenti gravanti ex art. 1206 cod. civ. sulComune di Reggello.

Ulteriore profilo di errore è l'omessa valutazioneda parte della Corte di Appello di Firenze delle previsioni di cui all'art.11 dello stesso contratto di appalto (doc. 3 fascicoletto) e dell'art.132 lett. e) del decreto 163/06 la cui corretta e doverosa applicazio-ne, anche ai sensi dell'art. 1206 cod. civ. da parte del Comune diReggello, avrebbe consentito l'esecuzione delle opere”.La ricorrente richiama gli accertamenti in fatto operati dal Tribu-nale nella decisione di prime cure e, sulla base dei medesimi e del ri-chiamo agli accertamenti evidenziati nella consulenza tecnica d'uffi-cio, argomenta che erroneamente la Corte d'appello avrebbe esclusol'obbligo in capo allo stesso COMUNE appaltante, in ottemperanzaall'art. 132, D.Lgs. n. 163/2006, di procedere all'adozione di una va-riante in relazione ad un progetto che presentava carenze di fondo.1.2.

Con il secondo motivo il ricorso deduce, in relazione all'art.360, n. 3, c.p.c., la “erronea applicazione dell'art. 55 del capitolatospeciale di appalto”.Come sintetizzato dalla ricorrente, “La Corte di Appello di Firenzenell'applicare gli artt. 1453 e 1455 cod. civ. con risoluzione in dannodella I.G.C. ha ritenuto fondati alcuni presupposti, in realtà erronei, e,nello specifico: i) il PSC privo di carenze, richiamando ad asserito so-stegno la consulenza tecnica d'ufficio, la quale invece, aveva indivi-duato precise carenze dello stesso PSC; ii) la IGC inadempiente agliobblighi di cui all'art. 55 del CSA, omettendo di valutare che la do-manda era stata presentata dalla IGC in ottemperanza alle indicazioniricevute dall'Arch.

Biancamano con la risposta del 10.09.2012 (doc. 5Sez.

S1 - R.G. 3742/2021 – CC 09/04/2026 - Pagina nr. 5 di 9Numero registro generale 3742/2021Numero sezionale 1629/2026Numero di raccolta generale 21824/2026Data pubblicazione 26/06/2026fascicoletto); iii) le prescrizione [sic] della Provincia inerenti alla in-terdipendenza tra il cantiere e la circolazione sulla viabilità pubblica enon alla intrinseca sicurezza del cantiere, omettendo di valutare il te-nore letterale delle stesse prescrizioni della Provincia di Firenze (doc.7 fascicoletto), dal quale si evidenzia chiaramente che con le stessevengono richieste modifiche progettuali di competenza esclusiva delComune di Reggello”.Si imputa alla Corte territoriale una errata lettura delle risultanzedella consulenza tecnica d'ufficio e l'omessa valutazione dello svolgi-mento dell'appalto successivamente alla risoluzione del rapporto conl'odierna ricorrente ed in particolare l'omessa adozione, da parte dellostesso controricorrente, di una perizia di variante.Ulteriormente, la ricorrente contesta di essersi resa inadempienterispetto all'obbligo di attivarsi presso la Provincia di Firenze, richia-mando la documentazione che comproverebbe l'attività da essa a talfine svolta.1.3.

Con il terzo motivo il ricorso deduce, in relazione all'art. 360,n. 3, c.p.c., la “erronea applicazione dell'art. 6 del contratto di appal-to”.Come sintetizzato nel ricorso, “Ha errato la Corte di Appello di Fi-renze ad applicare in danno alla I.G.C. la penale ai sensi dell'art. 6 delcontratto di appalto.

La penale è stata disposta in seguito al provve-dimento di risoluzione in danno, infondato in fatto ed in diritto”.La ricorrente ripropone le proprie argomentazioni in ordine all'as-senza di un proprio inadempimento ed alla sussistenza di un inadem-pimento dell'odierno controricorrente ed argomenta, conseguente-mente, che la risoluzione intimata dallo stesso [OSCURATO:PERSONA]-LO era illegittima e che, conseguentemente, l'odierno controricorrentenon aveva diritto al riconoscimento della penale contrattuale.Sez.

S1 - R.G. 3742/2021 – CC 09/04/2026 - Pagina nr. 6 di 9Numero registro generale 3742/2021Numero sezionale 1629/2026Numero di raccolta generale 21824/2026Data pubblicaz ion e 26/06/20262.

I motivi di ricorso sono tutti inammissibili.2.1.

Il primo motivo, infatti, si sostanzia in una mera critica almerito della decisione, massicciamente imperniato sull'inammissibilerichiamo ad una nutrita serie di profili in fatto.L'insieme delle deduzioni della ricorrente in null'altro si traduce senon nell'opporre il giudizio adottato in prime cure dal Tribunale allavalutazione espressa - in senso diametralmente opposto - dalla Corted'appello, senza tuttavia argomentare e dimostrare che quest'ultimasi sia resa responsabile di un inadeguato governo delle norme di dirit-to, limitandosi la ricorrente a censurare un giudizio – quello sull'ac-certamento dell'inadempimento attribuito alla ricorrente stessa e dellasua prevalenza sulle condotte attribuite al controricorrente – che èrimesso al giudice di merito e non è censurabile in sede di legittimitàove – come nella specie – assistito da motivazione non apparente néirrimediabilmente perplessa (Cass. Sez. 2 - Sentenza n. 13627 del30/05/2017; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 10477 del 1/06/2004).2.2.

Per identiche ragioni si deve pervenire alla declaratoria diinammissibilità anche del secondo motivo.Anche quest'ultimo – e la sintesi offerta dalla stessa ricorrente neè eloquente indice – si sostanzia, infatti, nella mera critica al giudiziodi merito espresso dalla Corte territoriale, come ben evidenziato dalloabbondante – ed inammissibile – richiamo operato a quei profili pro-batori la cui valutazione – come questa Corte non smette di ripetere –è riservata al giudice del merito (Cass. Sez. 5 - Ordinanza n. 32505del 22/11/2023; Cass. Sez. 3 - Sentenza n. 13918 del 3/05/2022;Cass.

Sez. 1 - Sentenza n. 6774 del 1/03/2022; Cass. Sez. 2 - Ordi-nanza n. 20553 del 19/07/2021; Cass. Sez. 2 - Ordinanza n. 21187del 8/08/2019; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 1554 del 28/01/2004).Sez.

S1 - R.G. 3742/2021 – CC 09/04/2026 - Pagina nr. 7 di 9Numero registro generale 3742/2021Numero sezionale 1629/2026Numero di raccolta generale 21824/2026Data pubblicaz ion e 26/06/2026Si deve, allora, richiamare il principio per cui è inammissibile il ri-corso per cassazione che, dietro l'apparente deduzione del vizio diviolazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di mo-tivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio mi-ri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice dimerito (Cass. Sez.

Un. - Sentenza n. 34476 del 27/12/2019; Cass.Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 8758 del 4/04/2017), atteso che il ricorsoper cassazione non introduce un terzo grado di giudizio tramite ilquale far valere la mera ingiustizia della sentenza impugnata, caratte-rizzandosi, invece, come un rimedio impugnatorio, a critica vincolataed a cognizione determinata dall'ambito della denuncia attraverso ilvizio o i vizi dedotti (Cass. Sez.

L, Sentenza n. 4293 del 4/03/2016;Cass.

Sez.

Un., Sentenza n. 7931 del 29/03/2013).2.3.

La declaratoria di inammissibilità dei primi due motivi deter-mina l'assorbimento del terzo – il cui postulato di partenza è costitui-to dalla contestazione da parte della ricorrente del proprio inadempi-mento e quindi dalla congetturata fondatezza dei primi due motivi –non senza rilevare, comunque, che anche questo motivo – che peral-tro prospetta come violazione di legge l'ipotetica infrazione di unaclausola contrattuale – risulta ampiamente ed inammissibilmente ver-sato in fatto.3.

Il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile, con con-seguente condanna della ricorrente alla rifusione in favore del contro-ricorrente delle spese del giudizio di legittimità, liquidate direttamentein dispositivo.4.

Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art.13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della "sussistenza dei presup-posti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ul-teriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previstoSez.

S1 - R.G. 3742/2021 – CC 09/04/2026 - Pagina nr. 8 di 9Numero registro generale 3742/2021Numero sezionale 1629/2026Numero di raccolta generale 21824/2026Data pubblicaz ion e 26/06/2026per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovu-to", spettando all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza inconcreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o so-pravvenute di esenzione dal suo pagamento (Cass. Sez.

Un., Senten-za n. 4315 del 20/02/2020).

P.Q.MLa Corte,dichiara inammissibile il ricorso;condanna la ricorrente a rifondere al controricorrente le spese delgiudizio di cassazione, che liquida in € 5.200,00, di cui € 200,00 peresborsi, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1,comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo dicontributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dellostesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione PrimaCivile della Corte Suprema di Cassazione, il giorno 9 aprile 2026.Il PresidenteGUIDO MERCOLINOSez.

S1 - R.G. 3742/2021 – CC 09/04/2026 - Pagina nr. 9 di 9

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to [OSCURATO:PERSONA] unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]– ricorrente –controCOMUNE [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]– controricorrente –avverso la sentenza della Corte d'Appello di Firenze n. 1227/2020 de-positata il 2/07/2020.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 9/04/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 3742/2021Numero sezionale 1629/2026Numero di raccolta generale 21824/2026Data pubblicazione 26/06/2026RITENUTO IN FATTO1. Con sentenza n. 1227/2020, pubblicata in data 2 luglio 2020,la Corte d'appello di Firenze, nella regolare costituzione dell'appellataed appellante incidentale I.G.C. – [OSCURATO:PERSONA], ha integralmente accolto il gravame proposto dal COMUNE DIREGGELLO avverso la sentenza del Tribunale di Firenze n. 2650/2015, depositata il 17 luglio 2015 e, per l'effetto, ha dichiarato l'av-venuta risoluzione del contratto di appalto concluso il 23 luglio 2012per inadempimento dell'[OSCURATO:PERSONA],condannando quest'ultima a corrispondere al [OSCURATO:PERSONA],a titolo di penale prevista in contratto, la somma di € 26.660,00, oltreinteressi, e gravando l'impresa delle spese dei due gradi di giudizio.2. [OSCURATO:PERSONA] aveva adito il Tribuna-le di Firenze in relazione ad un contratto di appalto concluso in data23 luglio 2012, allegando l'inadempimento del [OSCURATO:PERSONA]-LO, per avere quest'ultimo omesso di prestare la necessaria collabo-razione nell'esecuzione dell'appalto, nonostante le carenze progettualidi quest'ultimo.Dopo aver ulteriormente premesso di avere comunicato al COMU-NE in data 1° marzo 2013 la risoluzione del contratto e che lo stessoCOMUNE [OSCURATO:PERSONA] aveva, a propria volta, comunicato il provve-dimento di risoluzione adottato con delibera del 13 maggio 2013,l'impresa aveva chiesto: di accertare l'inadempimento del COMUNE;di accertare l'intervenuta risoluzione del contratto di appalto e co-munque di dichiarare lo stesso risolto per fatto e colpa del COMUNE,previa disapplicazione del provvedimento di risoluzione adottato dalCOMUNE medesimo; di condannare quest'ultimo al risarcimento deidanni.Sez. S1 - R.G. 3742/2021 – CC 09/04/2026 - Pagina nr. 2 di 9Numero registro generale 3742/2021Numero sezionale 1629/2026Numero di raccolta generale 21824/2026Data pubblicazione 26/06/2026Costituitosi regolarmente il [OSCURATO:PERSONA], agendo in viariconvenzionale per l'accertamento della intervenuta risoluzione delcontratto per fatto e colpa della stessa [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] e per ottenere la condanna della stessa al risarcimento deidanni, il Tribunale di Firenze, all'esito dell'espletamento di consulenzatecnica d'ufficio, aveva dichiarato la risoluzione del contratto di appal-to per inadempimento del COMUNE, condannando quest'ultimo allacorresponsione della somma di € 22.000,00 e rigettando la domandariconvenzionale da quest'ultimo proposta.3. La Corte d'appello di Firenze, nell'accogliere il gravame delCOMUNE [OSCURATO:PERSONA] ha, in primo luogo, osservato che i profili chel'odierna ricorrente aveva dedotto quale inadempimento del COMUNEnon attenevano “all'essenza delle lavorazioni dell'appalto, ma aglioneri e ai presidi che risultano nel PSC posto a base di gara”.La Corte territoriale, cioè, ha ritenuto - sulla scorta della consu-lenza tecnica d'ufficio svolta in primo grado - che le deduzioni origina-rie dell'impresa non concernevano carenze di base del progetto e delcorrelato piano di sicurezza – e quindi la concreta eseguibilità dell'ap-palto ‒ ma si sostanziavano nella pretesa di operare una revisione deicosti dello stesso Piano, e quindi di operare una non consentita revi-sione del prezzo dell'appalto.Ulteriormente, la Corte fiorentina ha ravvisato, sempre sulla scor-ta della consulenza tecnica d'ufficio, una condotta di non collabora-zione da parte non già del COMUNE, bensì della stessa [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA], avendo quest'ultima non solo dedotto in-sussistenti carenze del piano di sicurezza del cantiere ‒ mentre era daritenersi che l'appaltatrice avesse tutti gli elementi sufficienti per ri-solvere gli aspetti operativi e di dettaglio – ma anche omesso di atti-varsi presso la Provincia di Firenze per conseguire le autorizzazioniSez. S1 - R.G. 3742/2021 – CC 09/04/2026 - Pagina nr. 3 di 9Numero registro generale 3742/2021Numero sezionale 1629/2026Numero di raccolta generale 21824/2026Data pubblicazione 26/06/2026necessarie per il cantiere, nel complesso sottraendosi agli oneri previ-sti a suo carico dall'art. 55 del C.S.A.La Corte ha quindi concluso che il giudice di prime cure avevaoperato una non adeguata valutazione comparativa delle condottedelle parti e – in dissenso dal Tribunale ‒ ha escluso che il COMUNE sifosse reso responsabile di violazione delle obbligazioni poste a suo ca-rico dal contratto di appalto, potendosi invece ravvisare plurime vio-lazioni commesse dall'odierna ricorrente quanto al mancato rispettodei tempi ed al mancato rispetto degli ordini di servizio.Disattese le domande della [OSCURATO:PERSONA], la Corte ha invece accolto parzialmente la domanda del [OSCURATO:PERSONA], riconoscendo unicamente le somme previste dalla pe-nale contrattuale.4. Per la cassazione della sentenza della Corte d'appello di Firenzericorre [OSCURATO:PERSONA].Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA].5. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio,a norma degli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1, c.p.c.La ricorrente ha depositato memoria.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è affidato a tre motivi.1.1. Con il primo motivo il ricorso deduce, in relazione all'art. 360,n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 1453, 1455,1206 c.c.; 11, del contratto di appalto del 23 luglio 2012; 132, D.Lgs. n. 163/2006.Secondo la ricorrente, “ha errato la Corte di Appello di Firenze cheha ritenuto grave l'inadempimento dell'impresa IGC in relazione alleobbligazioni assunte con il contratto di appalto del 23.07.2012 n.Sez. S1 - R.G. 3742/2021 – CC 09/04/2026 - Pagina nr. 4 di 9Numero registro generale 3742/2021Numero sezionale 1629/2026Numero di raccolta generale 21824/2026Data pubblicazione 26/06/20264202; e, nell'applicazione degli artt. 1453 e 1455 cod. civ. ha omessola valutazione dell'incidenza nel sinallagma contrattuale del rifiuto daparte del Comune di Reggello alla modifica dei propri elaborati pro-gettuali, omissione di adempimenti gravanti ex art. 1206 cod. civ. sulComune di Reggello. Ulteriore profilo di errore è l'omessa valutazioneda parte della Corte di Appello di Firenze delle previsioni di cui all'art.11 dello stesso contratto di appalto (doc. 3 fascicoletto) e dell'art.132 lett. e) del decreto 163/06 la cui corretta e doverosa applicazio-ne, anche ai sensi dell'art. 1206 cod. civ. da parte del Comune diReggello, avrebbe consentito l'esecuzione delle opere”.La ricorrente richiama gli accertamenti in fatto operati dal Tribu-nale nella decisione di prime cure e, sulla base dei medesimi e del ri-chiamo agli accertamenti evidenziati nella consulenza tecnica d'uffi-cio, argomenta che erroneamente la Corte d'appello avrebbe esclusol'obbligo in capo allo stesso COMUNE appaltante, in ottemperanzaall'art. 132, D.Lgs. n. 163/2006, di procedere all'adozione di una va-riante in relazione ad un progetto che presentava carenze di fondo.1.2. Con il secondo motivo il ricorso deduce, in relazione all'art.360, n. 3, c.p.c., la “erronea applicazione dell'art. 55 del capitolatospeciale di appalto”.Come sintetizzato dalla ricorrente, “La Corte di Appello di Firenzenell'applicare gli artt. 1453 e 1455 cod. civ. con risoluzione in dannodella I.G.C. ha ritenuto fondati alcuni presupposti, in realtà erronei, e,nello specifico: i) il PSC privo di carenze, richiamando ad asserito so-stegno la consulenza tecnica d'ufficio, la quale invece, aveva indivi-duato precise carenze dello stesso PSC; ii) la IGC inadempiente agliobblighi di cui all'art. 55 del CSA, omettendo di valutare che la do-manda era stata presentata dalla IGC in ottemperanza alle indicazioniricevute dall'Arch. Biancamano con la risposta del 10.09.2012 (doc. 5Sez. S1 - R.G. 3742/2021 – CC 09/04/2026 - Pagina nr. 5 di 9Numero registro generale 3742/2021Numero sezionale 1629/2026Numero di raccolta generale 21824/2026Data pubblicazione 26/06/2026fascicoletto); iii) le prescrizione [sic] della Provincia inerenti alla in-terdipendenza tra il cantiere e la circolazione sulla viabilità pubblica enon alla intrinseca sicurezza del cantiere, omettendo di valutare il te-nore letterale delle stesse prescrizioni della Provincia di Firenze (doc.7 fascicoletto), dal quale si evidenzia chiaramente che con le stessevengono richieste modifiche progettuali di competenza esclusiva delComune di Reggello”.Si imputa alla Corte territoriale una errata lettura delle risultanzedella consulenza tecnica d'ufficio e l'omessa valutazione dello svolgi-mento dell'appalto successivamente alla risoluzione del rapporto conl'odierna ricorrente ed in particolare l'omessa adozione, da parte dellostesso controricorrente, di una perizia di variante.Ulteriormente, la ricorrente contesta di essersi resa inadempienterispetto all'obbligo di attivarsi presso la Provincia di Firenze, richia-mando la documentazione che comproverebbe l'attività da essa a talfine svolta.1.3. Con il terzo motivo il ricorso deduce, in relazione all'art. 360,n. 3, c.p.c., la “erronea applicazione dell'art. 6 del contratto di appal-to”.Come sintetizzato nel ricorso, “Ha errato la Corte di Appello di Fi-renze ad applicare in danno alla I.G.C. la penale ai sensi dell'art. 6 delcontratto di appalto. La penale è stata disposta in seguito al provve-dimento di risoluzione in danno, infondato in fatto ed in diritto”.La ricorrente ripropone le proprie argomentazioni in ordine all'as-senza di un proprio inadempimento ed alla sussistenza di un inadem-pimento dell'odierno controricorrente ed argomenta, conseguente-mente, che la risoluzione intimata dallo stesso [OSCURATO:PERSONA]-LO era illegittima e che, conseguentemente, l'odierno controricorrentenon aveva diritto al riconoscimento della penale contrattuale.Sez. S1 - R.G. 3742/2021 – CC 09/04/2026 - Pagina nr. 6 di 9Numero registro generale 3742/2021Numero sezionale 1629/2026Numero di raccolta generale 21824/2026Data pubblicaz ion e 26/06/20262. I motivi di ricorso sono tutti inammissibili.2.1. Il primo motivo, infatti, si sostanzia in una mera critica almerito della decisione, massicciamente imperniato sull'inammissibilerichiamo ad una nutrita serie di profili in fatto.L'insieme delle deduzioni della ricorrente in null'altro si traduce senon nell'opporre il giudizio adottato in prime cure dal Tribunale allavalutazione espressa - in senso diametralmente opposto - dalla Corted'appello, senza tuttavia argomentare e dimostrare che quest'ultimasi sia resa responsabile di un inadeguato governo delle norme di dirit-to, limitandosi la ricorrente a censurare un giudizio – quello sull'ac-certamento dell'inadempimento attribuito alla ricorrente stessa e dellasua prevalenza sulle condotte attribuite al controricorrente – che èrimesso al giudice di merito e non è censurabile in sede di legittimitàove – come nella specie – assistito da motivazione non apparente néirrimediabilmente perplessa (Cass. Sez. 2 - Sentenza n. 13627 del30/05/2017; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 10477 del 1/06/2004).2.2. Per identiche ragioni si deve pervenire alla declaratoria diinammissibilità anche del secondo motivo.Anche quest'ultimo – e la sintesi offerta dalla stessa ricorrente neè eloquente indice – si sostanzia, infatti, nella mera critica al giudiziodi merito espresso dalla Corte territoriale, come ben evidenziato dalloabbondante – ed inammissibile – richiamo operato a quei profili pro-batori la cui valutazione – come questa Corte non smette di ripetere –è riservata al giudice del merito (Cass. Sez. 5 - Ordinanza n. 32505del 22/11/2023; Cass. Sez. 3 - Sentenza n. 13918 del 3/05/2022;Cass. Sez. 1 - Sentenza n. 6774 del 1/03/2022; Cass. Sez. 2 - Ordi-nanza n. 20553 del 19/07/2021; Cass. Sez. 2 - Ordinanza n. 21187del 8/08/2019; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 1554 del 28/01/2004).Sez. S1 - R.G. 3742/2021 – CC 09/04/2026 - Pagina nr. 7 di 9Numero registro generale 3742/2021Numero sezionale 1629/2026Numero di raccolta generale 21824/2026Data pubblicaz ion e 26/06/2026Si deve, allora, richiamare il principio per cui è inammissibile il ri-corso per cassazione che, dietro l'apparente deduzione del vizio diviolazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di mo-tivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio mi-ri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice dimerito (Cass. Sez. Un. - Sentenza n. 34476 del 27/12/2019; Cass.Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 8758 del 4/04/2017), atteso che il ricorsoper cassazione non introduce un terzo grado di giudizio tramite ilquale far valere la mera ingiustizia della sentenza impugnata, caratte-rizzandosi, invece, come un rimedio impugnatorio, a critica vincolataed a cognizione determinata dall'ambito della denuncia attraverso ilvizio o i vizi dedotti (Cass. Sez. L, Sentenza n. 4293 del 4/03/2016;Cass. Sez. Un., Sentenza n. 7931 del 29/03/2013).2.3. La declaratoria di inammissibilità dei primi due motivi deter-mina l'assorbimento del terzo – il cui postulato di partenza è costitui-to dalla contestazione da parte della ricorrente del proprio inadempi-mento e quindi dalla congetturata fondatezza dei primi due motivi –non senza rilevare, comunque, che anche questo motivo – che peral-tro prospetta come violazione di legge l'ipotetica infrazione di unaclausola contrattuale – risulta ampiamente ed inammissibilmente ver-sato in fatto.3. Il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile, con con-seguente condanna della ricorrente alla rifusione in favore del contro-ricorrente delle spese del giudizio di legittimità, liquidate direttamentein dispositivo.4. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art.13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della "sussistenza dei presup-posti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ul-teriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previstoSez. S1 - R.G. 3742/2021 – CC 09/04/2026 - Pagina nr. 8 di 9Numero registro generale 3742/2021Numero sezionale 1629/2026Numero di raccolta generale 21824/2026Data pubblicaz ion e 26/06/2026per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovu-to", spettando all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza inconcreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o so-pravvenute di esenzione dal suo pagamento (Cass. Sez. Un., Senten-za n. 4315 del 20/02/2020). P.Q.MLa Corte,dichiara inammissibile il ricorso;condanna la ricorrente a rifondere al controricorrente le spese delgiudizio di cassazione, che liquida in € 5.200,00, di cui € 200,00 peresborsi, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1,comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo dicontributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dellostesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione PrimaCivile della Corte Suprema di Cassazione, il giorno 9 aprile 2026.Il PresidenteGUIDO MERCOLINOSez. S1 - R.G. 3742/2021 – CC 09/04/2026 - Pagina nr. 9 di 9
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