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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 13 febbraio 2023

Cassazione n. 09118/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al nr. 18386/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], anche in qualità di erede di [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] nr 15, presso lo Studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del direttore generale dr. [OSCURATO:PERSONA] -intimata- avverso la sentenza nr. 926/2018 della Corte d’Appello di Palermo depositata in data 9/5/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13 febbraio 2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] di Sicilia (successivamente incorporata in [OSCURATO:SOCIETA]) propose opposizione al decreto che aveva ingiunto all’istituto bancario il pagamento in favore dei coniugi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], deceduto in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]), il pagamento della somma di € 133.907,01, per le rate dei contributi regionali, elargiti ai ricorrenti sotto forma di pagamento della differenza tra gli interessi praticati dalla Banca e quelli gravanti sui mutuatari in virtù della legge 31/1991 e del d.lvo 385/1993 che erano stati corrisposti alla Banca e che quest’ultima avrebbe dovuto riversare ai mutuatari.

2. Il Tribunale di Marsala accolse l’opposizione rilevando che gli opposti non avevano fornito la prova della titolarità del credito non avendo dimostrato di aver estinto integralmente il mutuo anche con il pagamento della quota di interessi corrispettivi assunta a proprio carico dalla regione.

3. Sull’ impugnazione di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], la Corte d’Appello di Palermo, ha respinto l’appello osservando: a) che le modalità di erogazione della provvidenza in favore dell’imprenditore agricolo che aveva contratto un mutuo prevedevano che il pagamento da parte della Regione Sicilia in conto interessi avvenisse non in favore del beneficiato ma della banca mutuante; b) che i mutuatari maturavano il diritto ad ottenere la corresponsione del contributo regionale in conto interessi in luogo della banca, e conseguentemente « ad aver girato dalla banca quanto corrisposto dalla Regione», secondo quanto previsto dall’art 10 del contratto di mutuo, alla condizione che «che assolvano anticipatamente ed interamente (versano cioè “oltre al residuo debito posto a loro carico ed all’eventuale scaduto ed impagato , anche tutto quanto ancora dovuto dalla [OSCURATO:PERSONA]“) all’obbligo restitutorio»; c) che i mutuatari, i quali dopo essersi resi morosi nel pagamento delle rate di ammortamento del mutuo avevano raggiunto un accordo transattivo per l’estinzione del mutuo con la rappresentante ([OSCURATO:SOCIETA]) della società cessionaria del credito ([OSCURATO:PERSONA] 2) ottenendo la cancellazione della trascrizione dell’ipoteca, non avevano assolto all’onere, su di loro gravante, di dimostrare il pagamento della quota parte degli interessi rimborsati dalla Regione essendosi limitati a produrre la proposta transattiva rivolta al creditore e l’accettazione da parte della mandataria del soggetto cessionario del credito che, peraltro, riguardava cumulativamente diverse posizioni creditorie; c) che l’argomento logico speso dagli appellanti a riprova del pagamento delle somme versate dalla Regione alla Banca in conto interessi - costituito dal fatto che il consenso rilasciato dalla cessionaria alla cancellazione delle trascrizioni ipotecarie per effetto della transazione si giustificava solo con l’estinzione del mutuo nella sua interezza -non reggeva alla prova dei fatti in quanto secondo quanto previsto dalla clausola nr. 10 del contratto la cancellazione delle trascrizioni delle ipoteche poteva conseguire «in alternativa ed a giudizio insindacabile della banca» anche al versamento da parte dei mutuatari dello «eventuale scaduto e impagato» e del «residuo debito capitale al netto del valore attuale delle rate di contributo regionale».

4. Ha proposto ricorso per [OSCURATO:PERSONA], anche in qualità di erede di [OSCURATO:PERSONA], sulla base di due motivi, [OSCURATO:SOCIETA] è rimasta intimata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con nota del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il difensore della ricorrente ha comunicato il decesso di [OSCURATO:PERSONA].

Tale evento è del tutto irrilevante in quanto, nel giudizio di cassazione, in considerazione della particolare struttura e della disciplina del procedimento di legittimità, non è applicabile l'istituto dell'interruzione del processo, con la conseguenza che la morte di una delle parti, intervenuta dopo la rituale instaurazione del giudizio, non assume alcun rilievo (cfr. Cass.

S.U. 14385/2007 e 7751/2020).

2. Con il primo motivo di impugnazione la ricorrente denuncia erronea e falsa applicazione dell’art 4 del d.l. 367/1990 convertito in legge 31/1991 e dell’art 2697 cc in relazione all’art. 360 comma 1 nr 3 cpc , si sostiene che la Corte di Appello ha errato nell’applicare la regola della ripartizione dell’onore addossando ai mutuatari l’onere di provare che il credito ceduto da Banco di Sicilia alla società Island non fosse stato depurato dalla quota di interessi coperta dal contributo regionale. 2.1 Il motivo è inammissibile in quanto non coglie la ratio decidendi dell’impugnata decisione. 2.2 La Corte, infatti, come sopra evidenziato, ha fondato la propria decisione sul mancato assolvimento da parte del mutuatario non dell’onere della prova della circostanza che il credito ceduto da Banca di Sicilia fosse o meno comprensivo della quota parte regionale bensì dell’onore della dimostrazione del versamento degli interessi corrispettivi maturati in relazione all’operazione di credito bancario nella loro interezza, perché solo tale adempimento consentiva il sorgere del diritto nei confronti della Banca alla restituzione della quota degli interessi, elargita dalla regione ai mutuatari imprenditori agricoli, ma incassata dalla mutuante.

3. Con il secondo motivo viene dedotta «violazione dell’art. 360 1 comma nr. 4 cpc per omesso esame del terzo motivo di appello », si argomenta che i giudici distrettuali non avrebbero preso in considerazione i rilevi difensivi svolti nel motivo di appello con i quali si evidenziava che la Banca aveva indebitamente ricevuto dalla regione la quota parte degli interessi spettanti al mutuatario pur non avendone più titolo per essere stato il credito ceduto e comunque il mutuo estinto. 3.1 Il motivo è infondato in quanto l’ indebita ricezione da parte della banca della quota interesse non rileva ai fini del riconoscimento del diritto dei mutuatari della girata in loro favore; ciò può ritenersi implicitamente accertato dalla sentenza laddove si afferma non provato il diritto della ricorrente alla corresponsione del contributo regionale. 3.2 Secondo la consolidata giurisprudenza dalla quale non vi è motivo di discostarsi « ad integrare gli estremi del vizio di omessa pronuncia non basta la mancanza di un'espressa statuizione del giudice, ma è necessario che sia stato completamente omesso il provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto: ciò nonsi verifica quando la decisione adottata comporti la reiezione della pretesa fatta valere dalla parte, anche se manchi in proposito una specifica argomentazione, dovendo ravvisarsi una statuizione implicita di rigetto quando la pretesa avanzata col capo di domanda non espressamente esaminato risulti incompatibile con l'impostazione logico-giuridica della pronuncia »(Cass. 20311/2011, 24155/2017).

4. In conclusione il ricorso va rigettato. 5.Nulla è da statuire sulle spese di giudizio non avendo [OSCURATO:SOCIETA] svolto attività difensiva.

PQM La Corte, rigetta il ricorso Dà atto, ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del d.P.R. del 30.05.2002 n.115, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, se dovuto, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al nr. 18386/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], anche in qualità di erede di [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] nr 15, presso lo Studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del direttore generale dr. [OSCURATO:PERSONA] -intimata- avverso la sentenza nr. 926/2018 della Corte d’Appello di Palermo depositata in data 9/5/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13 febbraio 2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] di Sicilia (successivamente incorporata in [OSCURATO:SOCIETA]) propose opposizione al decreto che aveva ingiunto all’istituto bancario il pagamento in favore dei coniugi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], deceduto in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]), il pagamento della somma di € 133.907,01, per le rate dei contributi regionali, elargiti ai ricorrenti sotto forma di pagamento della differenza tra gli interessi praticati dalla Banca e quelli gravanti sui mutuatari in virtù della legge 31/1991 e del d.lvo 385/1993 che erano stati corrisposti alla Banca e che quest’ultima avrebbe dovuto riversare ai mutuatari. 2. Il Tribunale di Marsala accolse l’opposizione rilevando che gli opposti non avevano fornito la prova della titolarità del credito non avendo dimostrato di aver estinto integralmente il mutuo anche con il pagamento della quota di interessi corrispettivi assunta a proprio carico dalla regione. 3. Sull’ impugnazione di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], la Corte d’Appello di Palermo, ha respinto l’appello osservando: a) che le modalità di erogazione della provvidenza in favore dell’imprenditore agricolo che aveva contratto un mutuo prevedevano che il pagamento da parte della Regione Sicilia in conto interessi avvenisse non in favore del beneficiato ma della banca mutuante; b) che i mutuatari maturavano il diritto ad ottenere la corresponsione del contributo regionale in conto interessi in luogo della banca, e conseguentemente « ad aver girato dalla banca quanto corrisposto dalla Regione», secondo quanto previsto dall’art 10 del contratto di mutuo, alla condizione che «che assolvano anticipatamente ed interamente (versano cioè “oltre al residuo debito posto a loro carico ed all’eventuale scaduto ed impagato , anche tutto quanto ancora dovuto dalla [OSCURATO:PERSONA]“) all’obbligo restitutorio»; c) che i mutuatari, i quali dopo essersi resi morosi nel pagamento delle rate di ammortamento del mutuo avevano raggiunto un accordo transattivo per l’estinzione del mutuo con la rappresentante ([OSCURATO:SOCIETA]) della società cessionaria del credito ([OSCURATO:PERSONA] 2) ottenendo la cancellazione della trascrizione dell’ipoteca, non avevano assolto all’onere, su di loro gravante, di dimostrare il pagamento della quota parte degli interessi rimborsati dalla Regione essendosi limitati a produrre la proposta transattiva rivolta al creditore e l’accettazione da parte della mandataria del soggetto cessionario del credito che, peraltro, riguardava cumulativamente diverse posizioni creditorie; c) che l’argomento logico speso dagli appellanti a riprova del pagamento delle somme versate dalla Regione alla Banca in conto interessi - costituito dal fatto che il consenso rilasciato dalla cessionaria alla cancellazione delle trascrizioni ipotecarie per effetto della transazione si giustificava solo con l’estinzione del mutuo nella sua interezza -non reggeva alla prova dei fatti in quanto secondo quanto previsto dalla clausola nr. 10 del contratto la cancellazione delle trascrizioni delle ipoteche poteva conseguire «in alternativa ed a giudizio insindacabile della banca» anche al versamento da parte dei mutuatari dello «eventuale scaduto e impagato» e del «residuo debito capitale al netto del valore attuale delle rate di contributo regionale». 4. Ha proposto ricorso per [OSCURATO:PERSONA], anche in qualità di erede di [OSCURATO:PERSONA], sulla base di due motivi, [OSCURATO:SOCIETA] è rimasta intimata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con nota del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il difensore della ricorrente ha comunicato il decesso di [OSCURATO:PERSONA]. Tale evento è del tutto irrilevante in quanto, nel giudizio di cassazione, in considerazione della particolare struttura e della disciplina del procedimento di legittimità, non è applicabile l'istituto dell'interruzione del processo, con la conseguenza che la morte di una delle parti, intervenuta dopo la rituale instaurazione del giudizio, non assume alcun rilievo (cfr. Cass. S.U. 14385/2007 e 7751/2020). 2. Con il primo motivo di impugnazione la ricorrente denuncia erronea e falsa applicazione dell’art 4 del d.l. 367/1990 convertito in legge 31/1991 e dell’art 2697 cc in relazione all’art. 360 comma 1 nr 3 cpc , si sostiene che la Corte di Appello ha errato nell’applicare la regola della ripartizione dell’onore addossando ai mutuatari l’onere di provare che il credito ceduto da Banco di Sicilia alla società Island non fosse stato depurato dalla quota di interessi coperta dal contributo regionale. 2.1 Il motivo è inammissibile in quanto non coglie la ratio decidendi dell’impugnata decisione. 2.2 La Corte, infatti, come sopra evidenziato, ha fondato la propria decisione sul mancato assolvimento da parte del mutuatario non dell’onere della prova della circostanza che il credito ceduto da Banca di Sicilia fosse o meno comprensivo della quota parte regionale bensì dell’onore della dimostrazione del versamento degli interessi corrispettivi maturati in relazione all’operazione di credito bancario nella loro interezza, perché solo tale adempimento consentiva il sorgere del diritto nei confronti della Banca alla restituzione della quota degli interessi, elargita dalla regione ai mutuatari imprenditori agricoli, ma incassata dalla mutuante. 3. Con il secondo motivo viene dedotta «violazione dell’art. 360 1 comma nr. 4 cpc per omesso esame del terzo motivo di appello », si argomenta che i giudici distrettuali non avrebbero preso in considerazione i rilevi difensivi svolti nel motivo di appello con i quali si evidenziava che la Banca aveva indebitamente ricevuto dalla regione la quota parte degli interessi spettanti al mutuatario pur non avendone più titolo per essere stato il credito ceduto e comunque il mutuo estinto. 3.1 Il motivo è infondato in quanto l’ indebita ricezione da parte della banca della quota interesse non rileva ai fini del riconoscimento del diritto dei mutuatari della girata in loro favore; ciò può ritenersi implicitamente accertato dalla sentenza laddove si afferma non provato il diritto della ricorrente alla corresponsione del contributo regionale. 3.2 Secondo la consolidata giurisprudenza dalla quale non vi è motivo di discostarsi « ad integrare gli estremi del vizio di omessa pronuncia non basta la mancanza di un'espressa statuizione del giudice, ma è necessario che sia stato completamente omesso il provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto: ciò nonsi verifica quando la decisione adottata comporti la reiezione della pretesa fatta valere dalla parte, anche se manchi in proposito una specifica argomentazione, dovendo ravvisarsi una statuizione implicita di rigetto quando la pretesa avanzata col capo di domanda non espressamente esaminato risulti incompatibile con l'impostazione logico-giuridica della pronuncia »(Cass. 20311/2011, 24155/2017). 4. In conclusione il ricorso va rigettato. 5.Nulla è da statuire sulle spese di giudizio non avendo [OSCURATO:SOCIETA] svolto attività difensiva. PQM La Corte, rigetta il ricorso Dà atto, ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del d.P.R. del 30.05.2002 n.115, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, se dovuto, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio de
Decreto Cassazione n. 09118/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris