CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 giugno 2021
Cassazione n. 36579/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/01/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La CORTE d'APPELLO di FIRENZE con sentenza in data 14/1/2021 ha confermato la sentenza di condanna pronunciata dal TRIBUNALE di LUCCA il 23/10/2018 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 707 cod. pen. 1. Avverso la sentenza hanno proposto ricorso gli imputati che, a mezzo del comune difensore, hanno dedotto il seguente motivo: -violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza del reato quanto alla riferibilità di quanto rinvenuto alla categoria degli arnesi da scasso. 2. I ricorsi sono inammissibili. 2.1. Nel comune e unico motivo di ricorso la difesa rileva la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza del reato in quanto gli oggetti rinvenuti non avrebbero avuto alcuna attitudine allo scasso. La doglianza, reiterativa di quanto già dedotto nei motivi di appello, è manifestamente infondata. La Corte territoriale, infatti, con motivazione che si salda e integra con quella del primo giudice, facendo specifico alle caratteristiche degli oggetti sequestrati (un coltello, un cacciavite e un oggetto multiuso con varie punte), ha fornito corretta e adeguata risposta alle critiche della difesa ed a poco o nulla rileva la presenza delle ricetrasmittenti, comunque coerentemente ritenute significative della destinazione allo scasso degli altri oggetti rinvenuti. Le censure, quindi, tendendo a ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento, non sono consentite Ogni diversa lettura, fondata peraltro su di una diversa valutazione delle prove, non è d'altro canto consentita in questa sede (Sez. un., n. 930 del 13/12/1995, Rv 203428; per una compiuta e completa enucleazione della deducibilità del vizio di motivazione, da ultimo, Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F.; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062: Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv 269217; Sez. 6, n. 47204, del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482). Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 18/6/2021 [OSCURATO:PERSONA] E