CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 febbraio 2026
Cassazione n. 08721/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; t [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Esaminato il ricorso proposto avverso l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], con la quale il Tribunale di sorveglianza di L'Aquila ha respinto il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del Magistrato di sorveglianza di Pescara che respinto l'istanza ex art. 35-ter ord. pen. avuto riguardo ai periodi di detenzione negli istituti di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] che si lamenta vizio della motivazione, ma in realtà si contestano i contenuti della relazione dell'amministrazione penitenziaria su circostanze che, secondo la difesa, sarebbero escluso da altri dati fattuali, da fatti notori e da articoli di giornale; che vengono pertanto dedotti in sede di legittimità profili che attengono all'accertamento del merito e il cui esame è precluso nel giudizio di Cassazione; Per queste ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26 febbraio 2026 Il CorSigere est sore Il P esident