CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 12184/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] n to a [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA]ai avverso la sentenza del 29/10/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];e [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], rilevato che il primo motivo di ricorso che contesta la motivazione posta alla base del giudizio di responsabilità ex art. 648-bis cod. pen. è manifestamente infondato e non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito; che la Corte di appello di Napoli ha ritenuto sussistenti sia l'elemento soggettivo sia quello oggettivo del reato in questione e ha sottolineato che l'imputata non ha fornito una ricostruzione alternativa e che la denuncia di smarrimento è stata presentata soltanto dopo l'illecito versamento (si veda pag. 3 della sentenza impugnata); considerato che il secondo motivo di ricorso che censura la mancata riqualificazione giuridica del fatto nell'ipotesi di cui all'art. 640 cod. pen. in ordine al concorso nel reato presupposto è manifestamente infondato; che il giudice di secondo grado non ha ravvisato elementi indicativi della partecipazione della ricorrente nel reato di truffa, avendo la ricorrente messo a disposizione la sua postepay con la consapevolezza (anche in termini di dolo eventuale) che il transito di denaro sul suo conto in uno con il successivo prelievo agevolasse e rendesse impossibile il tracciamento delle somme di illecita provenienza (si veda pag. 3 della sentenza impugnata); ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e co P.Q.MIl Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e t-