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CassazionedecretoSezione LDecisione del 9 settembre 2025

Cassazione n. 27739/2025

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 6678-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente – avverso la sentenza n. 490/2020 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 01/10/2020 R.G.N. 601/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/09/2025 dalla ConsiglieraCARLA PONTERIO. [OSCURATO:PERSONA] antisindacale R.G.N.6678/2021 Cron.

Rep.

Ud09/09/2025 Fatti di causa

1. La Corte d'Appello di Firenze ha respinto l’appello della [OSCURATO:PERSONA] della Provincia di Pisa, confermando la sentenza di primo grado con cui era stato rigettato il ricorso proposto dalla citata associazione sindacale in opposizione al decreto ex art. 28 della legge n. 300 del 1970.

La Corte territoriale ha premesso che la condotta antisindacale denunciata riguarda la violazione di un accordo sindacale e, specificamente, il mancato pagamento, in favore dei dipendenti della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., del premio di risultato per gli anni 2014 e 2015, oggetto dell’accordo sindacale del 25 luglio 2012 e delle indicazioni applicative del 19.4.2013; ha dato atto, conformemente al tribunale, della complessità dell’interpretazione del citato accordo e della plausibilità delle differenti letture date, rispettivamente, dal sindacato e dalla società, sottolineando come il problema coinvolgesse, peraltro, gli interessi economici individuali dei lavoratori e non quelli collettivi di cui il sindacato è portatore; ha accertato come la società datoriale non avesse inteso svincolarsi dal citato accordo del 2012 avendo regolarmente pagato il premio di frequenza dallo stesso introdotto e che nessuno dei dipendenti aveva agito in giudizio per ottenere il pagamento del premio di risultato, circostanza significativa del fatto che la condotta aziendale non fosse percepita come inadempiente e tale da gettare discredito sul sindacato.

2. Avverso la sentenza la [OSCURATO:PERSONA] della provincia di Pisa ha proposto ricorso per cassazione con due motivi. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha resistito con controricorso ed ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato di depositare l’ordinanza nei successivi sessanta giorni, ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c., come modificato dal d.lgs. n. 149 del 2022.

Ragioni della decisione

1. Con il primo motivo del ricorso è dedotta, ai sensi dell’art.360, n. 3 c.p.c., la violazione o falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti collettivi nazionali di lavoro con riferimento all’art. 28, L. n. 300 del 1970 e agli artt. 1362, 1364e 1366 c.c.

Il sindacato ricorrente censura la decisone d’appello per avere valorizzato alcuni elementi, come l’avvenuto pagamento del premio frequenza da parte della società in adempimento dell’accordo del 2012 oppure la mancanza di iniziative giudiziarie dei dipendenti per ottenere il premio di risultato, che reputa irrilevanti ai fini del giudizio sulla antisindacalità della condotta datoriale.

Assume che il contenuto degli accordi sindacali è chiarissimo e giudica assolutamente pretestuoso il rifiuto della società di versare il premio in questione.

Aggiunge che la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. era obbligata a pagare il premio e che la sua decisione, di non rispettare gli accordi sindacali dando degli stessi una lettura contraria alla lettera e alla ratio, ha provocato l’effetto di screditare l’immagine del sindacato agli occhi dei dipendenti e delle imprese conciarie del comparto realizzando nei confronti di queste ultime, rispettose invece dell’accordo, forme di concorrenza sleale.

2. Con il secondo motivo è dedotto, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, per avere la Corte d’appello omesso di considerare che gli accordi sindacali subordinano il diritto al premio di risultato esclusivamente al [OSCURATO:PERSONA] (MOL); tale dato costituisce il fatto decisivo da cui dipende l’oggettiva valutazione di sussistenza o meno di un comportamento antisindacale.

3. Entrambi i motivi di ricorso sono inammissibili.

3.1. Il primo motivo, perché non coglie la ratio decidendi della sentenza impugnata che, in sintonia con l’orientamento di legittimità (v.

Cass., n. 10031 del 2002; n. 3780 del 1990), ha escluso la ricorrenza dei presupposti di una condotta antisindacale ritenendo fondata la tesi della complessità interpretativa dell’accordo del 25 luglio 2012 sulla debenza del premio di risultato e sottolineando come la condotta datoriale, basata su una lettura plausibile di quell’accordo, investisse, comunque, diritti economici individuali e non interessi collettivi.

Il sindacato ricorrente non si misura in alcun modo con la portata dell’art. 28 cit. e con i requisiti richiesti ai fini della configurabilità di un contegno antisindacale, ma, spostando il focus della controversia sulla interpretazione dell’accordo in parola e ritenendo possibile una sola interpretazione, etichetta la condotta datoriale come deliberato rifiuto di adempiere all’accordo medesimo, definendo apoditticamente irrilevanti gli altri indici valorizzati dai giudici di appello.

3.2. Anche il secondo motivo di ricorso è inammissibile in quanto denuncia non l’omesso esame di un fatto storico decisivo bensì, ancora una volta, l’errata interpretazione dell’accordo sindacale, così collocandosi all’esterno del perimetro dell’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., come delineato dalle Sezioni unite con le sentenze n. 8053 e n. 8054 del 2014.

Le considerazioni svolte conducono alla declaratoria di inammissibilità del ricorso.

La regolazione delle spese segue il canone di soccombenza.

Deve, inoltre, darsi atto della ricorrenza delle condizioni per il c.d. raddoppio del contributo unificato, cui non si sottraggono, se quel contributo risulti dovuto, le organizzazioni sindacali quali soggetti giuridici legittimati ad agire in giudizio.

Ciò per plurime ragioni, già esplicitate da questa Corte (v.

Cass. n. 13220 del 2024): la disciplina del suddetto raddoppio è di stretto diritto e non contempla deroghe per le organizzazioni sindacali; per costante giurisprudenza di questa Corte le circolari non sono fonti del diritto ma semplice presupposto chiarificatore della posizione espressa dall’Amministrazione su un dato oggetto (Cass. 12 gennaio 2016, n. 280; Cass. 14 dicembre 2012, n. 23042; Cass. 27 gennaio 2014, n. 1577; Cass. 6 aprile 2011, n. 7889); di conseguenza, non va attribuito alcun valore, nella specie, alla Circolare del Ministero della Giustizia n. 21/2013 secondo cui il procedimento disciplinato dall’articolo 28 dello Statuto dei lavoratori, volto a ottenere da parte dei sindacati la repressione della condotta antisindacale del datore di lavoro sarebbe da considerare esente dal contributo unificato, trattandosi di un procedimento che si fonda sulla violazione di norme costituzionali o quantomeno generali dell’ordinamento, tenuto conto che non vi è esenzione per le cause che riguardino la tutela individuale del lavoratore, per quanto anch’esse destinate a fondarsi suldiritto costituzionale al lavoro di cui agli artt. 4 e 35 Cost.

P.Q.M La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna la ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 4.000,00 per compensi professionali, euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% e accessori come per legge.

Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pa

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 6678-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente – avverso la sentenza n. 490/2020 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 01/10/2020 R.G.N. 601/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/09/2025 dalla ConsiglieraCARLA PONTERIO. [OSCURATO:PERSONA] antisindacale R.G.N.6678/2021 Cron. Rep. Ud09/09/2025 Fatti di causa 1. La Corte d'Appello di Firenze ha respinto l’appello della [OSCURATO:PERSONA] della Provincia di Pisa, confermando la sentenza di primo grado con cui era stato rigettato il ricorso proposto dalla citata associazione sindacale in opposizione al decreto ex art. 28 della legge n. 300 del 1970. La Corte territoriale ha premesso che la condotta antisindacale denunciata riguarda la violazione di un accordo sindacale e, specificamente, il mancato pagamento, in favore dei dipendenti della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., del premio di risultato per gli anni 2014 e 2015, oggetto dell’accordo sindacale del 25 luglio 2012 e delle indicazioni applicative del 19.4.2013; ha dato atto, conformemente al tribunale, della complessità dell’interpretazione del citato accordo e della plausibilità delle differenti letture date, rispettivamente, dal sindacato e dalla società, sottolineando come il problema coinvolgesse, peraltro, gli interessi economici individuali dei lavoratori e non quelli collettivi di cui il sindacato è portatore; ha accertato come la società datoriale non avesse inteso svincolarsi dal citato accordo del 2012 avendo regolarmente pagato il premio di frequenza dallo stesso introdotto e che nessuno dei dipendenti aveva agito in giudizio per ottenere il pagamento del premio di risultato, circostanza significativa del fatto che la condotta aziendale non fosse percepita come inadempiente e tale da gettare discredito sul sindacato. 2. Avverso la sentenza la [OSCURATO:PERSONA] della provincia di Pisa ha proposto ricorso per cassazione con due motivi. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha resistito con controricorso ed ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato di depositare l’ordinanza nei successivi sessanta giorni, ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c., come modificato dal d.lgs. n. 149 del 2022. Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo del ricorso è dedotta, ai sensi dell’art.360, n. 3 c.p.c., la violazione o falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti collettivi nazionali di lavoro con riferimento all’art. 28, L. n. 300 del 1970 e agli artt. 1362, 1364e 1366 c.c. Il sindacato ricorrente censura la decisone d’appello per avere valorizzato alcuni elementi, come l’avvenuto pagamento del premio frequenza da parte della società in adempimento dell’accordo del 2012 oppure la mancanza di iniziative giudiziarie dei dipendenti per ottenere il premio di risultato, che reputa irrilevanti ai fini del giudizio sulla antisindacalità della condotta datoriale. Assume che il contenuto degli accordi sindacali è chiarissimo e giudica assolutamente pretestuoso il rifiuto della società di versare il premio in questione. Aggiunge che la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. era obbligata a pagare il premio e che la sua decisione, di non rispettare gli accordi sindacali dando degli stessi una lettura contraria alla lettera e alla ratio, ha provocato l’effetto di screditare l’immagine del sindacato agli occhi dei dipendenti e delle imprese conciarie del comparto realizzando nei confronti di queste ultime, rispettose invece dell’accordo, forme di concorrenza sleale. 2. Con il secondo motivo è dedotto, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, per avere la Corte d’appello omesso di considerare che gli accordi sindacali subordinano il diritto al premio di risultato esclusivamente al [OSCURATO:PERSONA] (MOL); tale dato costituisce il fatto decisivo da cui dipende l’oggettiva valutazione di sussistenza o meno di un comportamento antisindacale. 3. Entrambi i motivi di ricorso sono inammissibili. 3.1. Il primo motivo, perché non coglie la ratio decidendi della sentenza impugnata che, in sintonia con l’orientamento di legittimità (v. Cass., n. 10031 del 2002; n. 3780 del 1990), ha escluso la ricorrenza dei presupposti di una condotta antisindacale ritenendo fondata la tesi della complessità interpretativa dell’accordo del 25 luglio 2012 sulla debenza del premio di risultato e sottolineando come la condotta datoriale, basata su una lettura plausibile di quell’accordo, investisse, comunque, diritti economici individuali e non interessi collettivi. Il sindacato ricorrente non si misura in alcun modo con la portata dell’art. 28 cit. e con i requisiti richiesti ai fini della configurabilità di un contegno antisindacale, ma, spostando il focus della controversia sulla interpretazione dell’accordo in parola e ritenendo possibile una sola interpretazione, etichetta la condotta datoriale come deliberato rifiuto di adempiere all’accordo medesimo, definendo apoditticamente irrilevanti gli altri indici valorizzati dai giudici di appello. 3.2. Anche il secondo motivo di ricorso è inammissibile in quanto denuncia non l’omesso esame di un fatto storico decisivo bensì, ancora una volta, l’errata interpretazione dell’accordo sindacale, così collocandosi all’esterno del perimetro dell’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., come delineato dalle Sezioni unite con le sentenze n. 8053 e n. 8054 del 2014. Le considerazioni svolte conducono alla declaratoria di inammissibilità del ricorso. La regolazione delle spese segue il canone di soccombenza. Deve, inoltre, darsi atto della ricorrenza delle condizioni per il c.d. raddoppio del contributo unificato, cui non si sottraggono, se quel contributo risulti dovuto, le organizzazioni sindacali quali soggetti giuridici legittimati ad agire in giudizio. Ciò per plurime ragioni, già esplicitate da questa Corte (v. Cass. n. 13220 del 2024): la disciplina del suddetto raddoppio è di stretto diritto e non contempla deroghe per le organizzazioni sindacali; per costante giurisprudenza di questa Corte le circolari non sono fonti del diritto ma semplice presupposto chiarificatore della posizione espressa dall’Amministrazione su un dato oggetto (Cass. 12 gennaio 2016, n. 280; Cass. 14 dicembre 2012, n. 23042; Cass. 27 gennaio 2014, n. 1577; Cass. 6 aprile 2011, n. 7889); di conseguenza, non va attribuito alcun valore, nella specie, alla Circolare del Ministero della Giustizia n. 21/2013 secondo cui il procedimento disciplinato dall’articolo 28 dello Statuto dei lavoratori, volto a ottenere da parte dei sindacati la repressione della condotta antisindacale del datore di lavoro sarebbe da considerare esente dal contributo unificato, trattandosi di un procedimento che si fonda sulla violazione di norme costituzionali o quantomeno generali dell’ordinamento, tenuto conto che non vi è esenzione per le cause che riguardino la tutela individuale del lavoratore, per quanto anch’esse destinate a fondarsi suldiritto costituzionale al lavoro di cui agli artt. 4 e 35 Cost. P.Q.M La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 4.000,00 per compensi professionali, euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% e accessori come per legge. Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pa
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