CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 22 febbraio 2023
Cassazione n. 07585/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA -1e5 sul ricorso iscritto al n. 23996/2015 R.G., proposto [OSCURATO:PERSONA] in liq., in persona del liquidatore [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, giusta procura speciale in calce al presente procedimento, dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], presso il cui studio in Salerno, Piazza della Concordia n. 38 è elettivamente domiciliata; [OSCURATO:PERSONA] (già Pons) con sede in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 18 in persona del legale rappresentante pro tempore domiciliata presso l'Avv. [OSCURATO:PERSONA],; Agenzia delle Entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con sede in Roma, ove per legge domiciliata; [OSCURATO:PERSONA] la sentenza depositata dalla [OSCURATO:PERSONA] della Campania, n. 176112015 dep. il 20.02.2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22 febbraio 2023 dalla Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che: [OSCURATO:SOCIETA] in liquidazione ricorre per la cassazione della sentenza della CTR della Campania, indicata in epigrafe, che in controversia su impugnazione di 28 intimazioni di pagamento relative a cartelle asseritamente non notificate ha dichiarato inammissibile l'appello della società contribuente in quanto spedito tramite servizio di posta privata in data 4 dicembre 2012 in relazione a sentenza depositata il 20 aprile 2012 (ultimo giorno). L'Agenzia delle entrate resiste con controricorso nel presente giudizio. La società ricorrente deposita memoria. Considerato che: 1.Col primo motivo si deduce violazione e falsa applicazione violazione e/o falsa applicazione dell'art. 16 comma 3 d.igs. 546/92 e art. 4 d.lgs. n. 261/1999 come modificato dal di n. 58/2011; col secondo motivo si deduce violazione 16 comma 3 d.lgs. 546/92 e art. 4 d.lgs. n. 261/1999 come modificato dal di n. 58/2011, per avere la CTR ritenuto inesistente la notifica dell'appello notificato da agenzia di recapito privata. Col terzo motivo si deduce violazione degli artt. 325 e 326 c.p.c. in relazione agli artt. 156 e 157 c.p.c. per avere la CTR statuito sulla invalidità della notifica senza che i destinatari, regolarmente costituiti in secondo grado lo avessero eccepito. Rilevato che: è necessario acquisire il fascicolo di merito al fine dell'esame delle superiori doglianze P.Q.M. Rinvia la causa a nuovo ruolo per acquisizione de