CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 24 aprile 2024
Cassazione n. 13882/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso n.5844/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE], [OSCURATO:PERSONA], c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE], rappresentati e difesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in Roma presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA] nel suo studio in viale G. Cesare n. 95 ricorrenti contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale [OSCURATO:EMAIL] controricorrente avente a oggetto la sentenza n. 465/2018 della Corte d’appello di Potenza pubblicata il 5-7-2018, udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24-4- 2024 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno convenuto avanti il Tribunale di Melfi il Comune di Pescopagano, OGGETTO: proprietà – art.21-bis d.l. 244/1995 conv. con mod. dalla legge 341/1995 R.G.5844/2019 C.C. 24-4-2024 esponendo di essere divenuti, in forza di provvedimento comunale a seguito del sisma del 1980,assegnatari di tre alloggi prefabbricati siti in contrada [OSCURATO:PERSONA] del Comune di Pescopagano e di avere sottoscritto contratti di locazione relativi a tali alloggi; hanno dichiarato di avere presentato al Comune domanda di trasferimento a titolo gratuito dei prefabbricati ai sensi dell’art. 21-bis legge 341/1995 e, avendo ricevuto provvedimento di diniego, hanno chiesto l’emissione di pronunce dichiarative del trasferimento di proprietà dei prefabbricati a titolo gratuito, della nullità dei contratti di locazione, di restituzione dei canoni pagati e di risarcimento dei danni. Si è costituito il Comune di Pescopagano contestando ledomande sotto distinti profili e anche sostenendo in fatto che gli attori non erano mai stati destinatari di formali atti di assegnazione dei prefabbricati. Con sentenza n.500/2018 depositata il 21-10-2008 il Tribunale di Melfi ha accolto la domanda di trasferimento di proprietà a titolo gratuito e ha dichiarato che nulla era dovuto dagli attori a titolo di canone di locazione da settembre 2005, quale momento in cuigli stessi erano divenuti proprietari degli alloggi, rigettando le altre domande. 2.Il Comune di Pescopagano ha proposto appello, che la Corte d’appello di Potenza ha accolto con sentenza n. 465/2018 pubblicata il 5-7-2018, rigettando tutte le domande e condannando gli appellati alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi. La sentenza ha considerato che la domanda era stata accolta in primo grado applicando l’art. 21-bis d.l. 244/1995 conv. dalla legge 341/1995, ma difettava il presupposto della presentazione della domanda nei termini prescritti: gli attori avevano presentato al Comune di Pescopagano le domande di trasferimento a titolo gratuito degli alloggi solo nel 2005, mentre l’art. 21-bis prevedeva la presentazione della domanda all’ufficio del territorio dell'Amministrazione finanziaria della provincia territorialmente competente entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della disposizione. Di seguito la sentenza ha considerato che gli attori avevano chiesto pronuncia di accertamento di una vicenda già perfezionata di trasferimento del diritto di proprietà e non avevano formulato domanda ex art. 2932 cod. civ., il cui accoglimento peraltro sarebbe stato precluso al giudice ordinario; ha rilevato che l’art. 21-bis non disponeva in via automatica e immediata il trasferimento in favore dei formali assegnatari degli alloggi e prevedeva che il trasferimento si realizzasse mediante conclusione di atto formale di cessione, che l’ente pubblico era tenuto a stipulare dopo la positiva definizione del procedimento amministrativo attivato dal privato con la presentazione della domanda volta a ottenere la cessione dell’alloggio, nell’ambito del quale l’ente doveva accertare anche se l’alloggio prefabbricato fosse stato realizzato con parziale ricorso a tecniche di edilizia tradizionale, per valutare l’eventuale esercizio della facoltà di determinare un prezzo di cessione commisurato agli oneri di manutenzione sostenuti. Quindi ha escluso che gli attori avessero un diritto soggettivo al trasferimento dell’alloggio a titolo gratuito, occorrendo il compimento di attività amministrativa al fine del riconoscimento deipresupposti della cessione e per l’eventuale determinazione del prezzodi cessione commisurato agli oneri di manutenzione sostenuti dalla pubblica amministrazione. 3.Avverso la sentenza soltanto [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hannoproposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi. Il Comune di Pescopagano ha resistito con controricorso. Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ex art. 380bis.1 cod. proc. civ. e in prossimità dell’adunanza in camera di consiglio entrambe le parti hanno depositato memoriaillustrativ a . All’esito della camera di consiglio del 24 - 4 - 202 4 la Corte ha riservato il deposito dell’ordinanza.[OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo complesso motivo i ricorrenti deducono la violazione e falsa applicazione dell’art. 21-bis d.l. 244/1995 conv. dalla legge 341/1995 e dell’art. 11 disp. att. cod. civ. e lamentano la violazione dell’art.112 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360 co. 1 n. 4 cod. proc. civ. per omessa pronuncia. I ricorrenti rilevano di avere presentato ad agosto 2005 l e domandedi assegnazione della proprietà ex art. 21- bis d.l. 244/1995 conv. dalla legge 341/1995 , nelle quali avevano dichiarato [OSCURATO:PERSONA] di avere avuto l’assegnazione del fabbricato n.118 il 2-5-2003 e [OSCURATO:PERSONA] di avere avuto l’assegnazione del fabbricato n. 116 il 22-5-2002;dichiarano che lo stesso Comune di Pescopagano aveva confessato la circostanza dell’avvenuta assegnazione dei prefabbricati a carattere provvisorio;rilevano che a favore dei terremotati del sisma del 1980 è prevista l’assegnazione provvisoria alla presenza delle due condizioni della concreta effettiva utilizzazione dell’alloggio assegnato e dell’indisponibilità di altra soluzione abitativa. Sostengono che l’assegnazione provvisoria sia del tutto “autosufficiente”, senza che all’assegnazione debba seguire altro contratto come la locazione. Quindi evidenziano che il Comune, imponendo la stipulazione dei contratti di locazione, aveva operato in assoluta carenza di potere, dopo che l’art. 21-bis d.l. 244/1995 conv. in legge 341/1995 aveva attribuito il diritto alla cessione gratuita dei prefabbricati agli assegnatari. Lamentano che la Corte territoriale abbia ignorato i contratti di locazione dei quali il Comune aveva preteso la stipula, perché diversamente avrebbe concluso che quei contratti erano recessivi, cedendo al regime giuridico del bene, per cui i beni del demanio e del patrimonio indisponibile potevano solo essere dati in concessione e non in locazione. Aggiungono che il termine per la presentazione della domanda di assegnazione non era stato dichiarato perentorio dalla legge e bisognava considerare la modifica all’art. 21- bis d.l. 244/1995 conv. dalla legge 341/1995 apportato dall’art. 5-bis co.3 d.l. 86/2005 conv. dallalegge 148/2005 che, ai fini della cessione gratuita degli alloggi, richiedeva l’accertamento delle loro caratteristiche costruttive; sostengono che la natura ordinatoria del termine evitava di porre la questione relativa allo ius superveniens, in mancanza di specifiche norme transitorie sul termine di presentazione delle domande. Comunque rilevano che sussista l’omessa pronuncia sulla nullità dei contratti di locazione, conclusi in violazione dell’art. 21- bis legge 341/1995, nonché degli artt. 828, 1418 e 1421 cod. civ., che era domanda autonoma. 2.Con il secondo motivoi ricorrenti deducono la violazione dell’art. 21-bis d.l. 244/1995 conv. dalla legge 341/1995, dell’art. 2932 cod. civ. e dell’art. 4 legge 20 marzo 1865 n. 2248 all. E in relazione all’art. 360 co.1 n.3 cod. proc. civ. Lamentano che la sentenza, laddove ha fatto riferimento a domanda finalizzata all’emissione di pronuncia ex art. 2932 cod. civ., contenga un refuso , in quanto fa riferimento ad altra sentenza emessa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. Sostengono che erroneamente la sentenza abbia interpretato la fattispecie dell’art. 21-bis assegnandole connotati pubblicistici tali da escludere la pronuncia ex art. 2932 cod. civ., in quanto rilevava che la domanda di cessione gratuita fosse stata presentata e il diritto degli assegnatari configurava un vincolo ex lege,che consentiva l’esecuzione specifica di cui all’art. 2932 cod. civ. 3.Con il terzo complesso motivo i ricorrenti deducono “illogicità della motivazione su punto decisivo”, omesso esame di fatti decisivi in relazione all’art. 360 co.1 n.5 cod. proc. civ. e ancora violazione dell’art. 21-bis legge 341/1995, dell’art. 2697 cod. civ. e dell’art. 11 disp. att. cod. civ. Lamentano che la Corte d’appello non abbia considerato le date di presentazione delle domande, tutte successive alla modifica all’art. 21-bis disposta dal d.l. 86/2005 conv. in legge 148/2005, confondendo la posizione delle parti con quelle di tale [OSCURATO:PERSONA], così da comportare la nullità della sentenza , ricalcata sulla sentenza n. 223/2018 della stessa Corte d’appello di Potenza. Evidenziano che l’accertamento della qualità costruttiva dell’alloggio incombeva sul Comune, il quale aveva anche l’onere di comunicare l’eventuale prezzo, nuovamente lamentano che il giudizio sia stato condizionato dal rilievo erroneo che le domande fossero inottemperanti al disposto dell’art. 21-bis d.l. 244/1995 conv. dalla legge 341/1995 e dalle conseguenze giuridiche erronee tratte dalla modifica del 2005. 4.I motivi di ricorso, esaminati unitariamente stante la stretta connessione, sono rispettosi delle previsioni dell’art. 366 cod. proc. civ., per cui deve essere rigettata la relativa eccezione di inammissibilità sollevata dal Comune, in quanto i motivi, nei limiti sopra esposti, individuano una serie di censure specifiche alla sentenza impugnata,che devono essere esaminate e risultano anche fondat e nei limiti di seguito esposti. 4.1.In primo luogo non sussiste la nullità della sentenza impugnata rilevata dai ricorrenti per il fatto che la motivazione faccia riferimento a tale [OSCURATO:PERSONA] e ricalchi il contenuto di diversa sentenza della Corte d’appello di Potenza emessa nei confronti di tale soggetto. A pag. 5 la sentenza, laddove fa riferimento e indica “[OSCURATO:PERSONA]” è evidentemente affetta da un mero erroremateriale, in quanto l’intera motivazione si riferisce alla vicenda di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], senza che i ricorrenti individuino elementi indicanti una qualche confusione tra la loro posizione e quella di [OSCURATO:PERSONA] abbia inciso sul contenuto della decisione. E’ altresì evidente che la circostanza che la Corte d’appello abbiadeciso in termini analoghi a quelli della diversa sentenza pronunciata nei confronti diAngela [OSCURATO:PERSONA] non comporta in s é alcun vizio della pronuncia. 4.2.Sono inammissibili tutte le deduzioni svolte nel primo motivo di ricorso e aventi a oggetto la nullità dei contratti di locazione. Come risulta dalla stessa sentenza impugnata, gli attori hanno proposto domanda di accertamento della nullità dei contratti di locazione e la domanda è stata rigettata dal giudice di primo grado; il giudice di primo grado ha soltanto dichiarato che nulla era dovuto a titolo di canone di locazione dal mese di settembre 2005, ossia dal momento in cui gli attori erano divenuti proprietari dei prefabbricatiin forza della pronuncia, e perciò esclusivamente sulla base di quel dato e non per motivi riferiti alla nullità della locazione. La domanda di nullità dei contratti di locazione non è stata riproposta in appello, in quanto gli appellati non hanno svolto appello incidentale, secondo quanto espressamente attestato dalla sentenza impugnata (pag.2), senza censura dei ricorrenti sul punto ; l’appello incidentale sarebbe stato necessario per censurare il capo della sentenza rispetto al quale gli attori erano risultati soccombenti, non essendo stata accolta la loro domanda di nullità dei contratti di locazione. Ne consegue che la sentenza impugnata non poteva esaminare la domanda di nullità dei contratti di locazione che non era stata devoluta alla cognizione del giudice di appello, per cui non sussiste il vizio lamentato ex art. 112 cod. proc. civ., il rigetto della domanda di nullità della locazione è passata in giudicato e pertanto la questione dell’esistenza della nullità delle locazioninon può essere ulteriormente esaminata in questa sede. 4.3.Invece, esattamente i ricorrenti lamentano la violazione e falsa applicazioneex art. 360 co.1 n. 3 cod. proc. civ. d ell’art. 21 - bis d.l. 244/1995 conv. nella legge 341/1995 con riguardo alle statuizioni che hanno dichiarato tardive le loro domande di cessione della proprietà degli alloggi e che hanno escluso di poter procedere ad accertareil diritto alla cessione. L’art.21-bis d.l. 23 giugno 1995 n. 244 convertito con mod. nella legge 8 agosto 1995 n. 341 al primo comma primo periodo testualmentedispone: “Gli alloggi prefabbricati costruiti dallo Stato nei territori dei comuni della Campania e della Basilicata, ai sensi della decreto-legge 19 marzo 1981, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, sono ceduti in proprietà, a titolo gratuito, insieme alle parti comuni, a coloro che ne hanno avuto formale assegnazione, ancorché provvisoria”. Le deduzioni del Comune controricorrente in ordine all’inapplicabilità alla fattispecie della disposizione,i n ragione del fatto che gli alloggi di cui si discuteerano stati allestiti dal Comune su delega del Commissario straordinario ai sensi dell’art. 3 lett. b d.l. 776/1980 conv. conmod. dalla legge 874/1980 sono definitivamente superate, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale 17 ottobre 2023 n. 189, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 21-bis co.1 primo periodo d.l. 244/1995 conv. con mod. nella legge 341/1995,nella parte in cui non prevede la cessione gratuita in proprietà ai relativi assegnatari degli alloggi prefabbricati costruiti o acquistati dai comuni delle [OSCURATO:PERSONA] e Basilicata quali concessionari del Commissario straordinario per il terremoto del 1980 ai sensi del decreto-legge 26 novembre 1980 n. 776 convertito con modificazioni nella legge 22 dicembre 1980 n. 874. Il secondo periodo del primo comma dell’art. 2 1 - bis prevede “ Le disposizioni di cui al precedente periodo (e perciò ora nel testo risultante a seguito d e lla pronuncia della Corte Costituzionale) si applicano anche agli alloggi prefabbricati che siano stati realizzati con parziale ricorso a tecniche di edilizia tradizionale, fatta salva la facoltà del comune cedente di determinare un prezzo di cessione commisurato agli eventuali oneri di manutenzione sostenuti”.Questo periodo è stato introdotto dall’art. 5-bis co.3 d.l. 27 maggio2005 n. 86 convertito con mod.dalla legge 26 luglio 2005 n. 148 ed è entrato in vigore il 30 - 7 - 2005. La disposizione, estendendo il diritto alla cessione in proprietà ai formali assegnatari degli alloggi prefabbricati anche “realizzati non parziale ricorso a tecniche di edilizia tradizionale”, nonha modificato il co.3 dello stesso art. 21-bis, il quale dispone “Le domande per ottenere la cessione in proprietà degli alloggi di cui al comma 1 debbono essere presentate dagli interessati all’ufficio dell’Amministrazione finanziaria della provincia territorialmente competente entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto”. Posto che la disposizione, prevedendo obbligo di presentazione delle domande (le domande “ debbono essere presentate ”) individua il termine di presentazione come perentorio, si deve escludere che la previsione dell’art. 5-bis co.3 d.l. 86/2005 conv. con mod. dalla legge 148/2005 abbia comportato il venire meno di ogni termine per la presentazione della domanda, come sostengono i ricorrenti, o una rimessione in termini per la proposizione della domand a di cessione degli alloggi prefabbricati previsti dal primo periodo del primo comma dell’art.21-bis:in tale caso il legislatore, introducendo l’art. 5- bis co.3, avrebbe abrogato il co.3 dell’art.21 - bis relativo al termine di presentazione delle domande o lo avrebbe modificato , al fine di introdurre un nuovo termine. Nel contempo però si deve considerare che il legislatore ha ampliato la platea degli alloggi prefabbricati cedibili in proprietà agli assegnatari, comprendendovi anche quelli realizzati “con parziale ricorso a tecniche di edilizia tradizionale”, inserendo la nuova previsione n el co.1 dell’art. 21 - bis e senza modificare il co.3 dello stesso art.21-bis; in questo modo il legislatore necessariamente ha disposto che il termine di sei mesi per la presentazione delle domanderelativamente a quegli alloggi costruiti con parziale ricorso a tecniche di edilizia tradizionale decorresse dall’entrata in vigore dello stesso art. 5-bis co.3 d.l. 86/2005 conv. con mod. dalla legge 148/2005. Diversamente, la previsione dell’art. 5-bis co. 3 sarebbe stata inutilmente introdotta, perché alla sua entrata in vigore il termine per presentare la domanda sarebbe già decorso. Ne consegue che la Corte d’appello erroneamente si è limita ta a dichiarare che le domande di cessione della proprietà era state tardivamente presentate. D iversamente, la Corte d’appello avrebbe dovuto accertare se le domande si riferissero agli immobili aventi le caratteristiche di cui all’art. 21-bis co.1 secondo periodo - e cioè se si trattasse di alloggi prefabbricati realizzati con parziale ricorso a tecniche di edilizia tradizionale- e se le domande fossero state presentate entro sei mesi dalla data di entrata in vigore dell’art. 5-bis d.l. 86/2005 conv. con mod. dalla legge 148/2005; in caso di esito positivo di tali accertamenti, avrebbe dovuto ritenere tempestive le domande e quindi avrebbe dovuto procedere a esaminare se sussistessero i presupposti per la cessione in proprietà degli alloggi richiesta dagli attori. Infatti, si deve anche escludere che il dato che il Comune non avesse determinato un prezzo di cessione commisurato agli eventuali oneri di manutenzione, ai sensi dell’art. 21-bis co.1 ultimo periodo ultima parte, imponesse in sé di escludere che gli alloggi prefabbricati fossero stati realizzati con parziale ricorso a tecniche di edilizia tradizionale o imponesse in sé di escludere l’esistenza del diritto a proporre la domanda, da qualificare come volta a ottenere l’accertamento del dirittoalla cessione , avanti al giudice ordinario: la disposizione fa soltanto salva in capo al Comune cedente “la facoltà”, in casodi alloggi prefabbricati realizzati con parziale ricorso a tecniche di edilizia tradizionale, di prevedere un prezzo di cessionecommisurato agli eventuali oneri di manutenzione sostenuti e quindi la circostanza che il Comune non abbia esercitato tale facoltà in giudizio, come avrebbe potuto fare,né indica che gli alloggi non siano stati realizzati con parziale ricorso a tecniche di edilizia tradizionale né esclude la cognizione del giudice ordinario. L ’art. 21 - bis non attribuisce in capo all’Amministrazione il potere di accettare o meno la domanda di cessione in proprietà degli alloggi, così dapotersi ritener e che sussista discrezionalità tecnica e non sorga alcun diritto fino a che l’Amministrazione abbia comunicato l’accettazione della domanda medesima (così, invece, in tema di cessione in proprietà di alloggi residenziali pubblici, Cass. Sez.1 20-3-2015 n. 5689 Rv. 634681-01, per tutte); la disposizione riconosce al destinatario di formale assegnazione, ancorchéprovvisoria, dell’alloggio prefabbricato , anche realizzato con parziale ricorso a tecniche di edilizia tradizionale, il quale abbia presentato la domanda per ottenere la cessione entro i termini previsti, il diritto a ottenere il trasferimento,facendo soltanto salva la facoltà del Comune di determinare un prezzo di cessione sulla base degli oneri di manutenzione sostenuti e il Comune, se lo ritiene, può esercitaretale facoltà anche nel giudizio. Quindi, se gli accertamenti in ordine alla tempestività della domanda di cessione della proprietà da svolgere nei termini esposti avranno esito positivo, la Corte territoriale dovrà altresì accertare se gli istanti fossero destinatari di provvedimenti diformale assegnazione, anche se provvisoria, degli alloggi con riguardo ai quali avevano presentatola domanda, perché questo è il presupposto necessario per il riconoscimento del loro diritto alla cessione in proprietà. Sulla questione,si deve dare continuità al principio già enunciato da Cass. Sez. 2 1-9-2023 n. 25574 (Rv. 668733-01), nel solco posto da Cass. Sez. 2 16-2-2022 n. 5032 (Rv. 663922-01), secondo il quale ai sensi dell’art. 21-bis d.l. 244/1995 conv. dalla legge 341/1995 solo alla formale assegnazione, ancorché provvisoria, può fare seguito la cessione in proprietà, in quanto è soltanto l’esistenza della formale assegnazionedell’alloggio che garantisce l’accertamento dell’esistenza in capo all’assegnatario delle condizioni soggettive che gli attribuiscono il diritto all’assegnazione e alla conseguente cessione della proprietà. 5.Le ragioni esposte, assorbenti rispetto a ogni altra questione, impongono l’accoglimento del ricorso e la cassazione della sentenza impugnata, con rinvio alla Corte d’appello di Potenza in diversa composizione, perché proceda all’esame delle domande facendo applicazione dei principi enunciati e attenendosi a quanto sopra ritenuto. Il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie parzialmenteil ricorso, rigettato per il res