CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 15 gennaio 2025
Cassazione n. 18177/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( IRAN) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/10/2024 del [OSCURATO:PERSONA] di ASTIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; II I [OSCURATO:PERSONA] 1. I difensori di [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza resa ai sensi dell'art. 444 e ss. dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Asti per il reato di cui all'art. 589-bis, commi 1 e 2 - in relazione all'art. 186, comma 2, lett. c) d. Igs. 30 aprile 1992, n. 285 - e ultimo comma cod. pen. 2. Il ricorso si affida a quattro motivi con cui si deducono: 2.1. Erronea qualificazione giuridica del fatto e conseguente illegalità della pena inflitta, nonché violazione di legge per non avere il Giudice rilevato la nullità e la conseguente inutilizzabilità dell'esito dell'esame ematico effettuato sull'imputato, cittadino tedesco di origine iraniana che non parla e non comprende la linea la lingua italiana, per mancato avviso allo stesso della facoltà di farsi assistere da difensore. Agli atti risulterebbe unicamente una mera richiesta di accertamento per ricerca delle sostanze di abuso, redatta esclusivamente in lingua italiana. [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto rilevare l'illegalità della pena concordata, in quanto parannetrata sulla presunta sussistenza di un'aggravante speciale di cui in realtà mancava la prova; 2.2. Erronea qualificazione giuridica del fatto e conseguente illegalità della pena inflitta nonché violazione di legge per non avere il Giudice considerato che l'esame clinico eseguito nell'immediatezza era un mero "test da screening da confermare a fini legali", avendo lo stesso fornito un mero dato indicativo, che non è stato seguito da un test di conferma; 2.3. Erronea applicazione dell'art. 222 cod. strada in relazione alla revoca della patente di guida: la difesa evidenzia che il titolo abilitativo alla guida è stato emesso dall'autorità tedesca e che pertanto difettava in capo all'autorità giudiziaria italiana il potere di provvedere in merito, spettando al Prefetto il potere/dovere di emettere un provvedimento di inibizione alla guida sul territorio nazionale; 2.4. Erronea qualificazione giuridica del fatto e conseguente illegalità della sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida: l'omessa rilevazione della nullità del referto clinico per le ragioni precedentemente esposte, comporterebbe l'erroneità dell'applicazione automatica della revoca della patente di guida, in conformità alla pronuncia della Corte Costituzionale n, 88 del 2019. 3. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile. 4. In data 15 gennaio 2025, è pervenuta memoria di replica con allegati, da parte dei difensori dell'imputato.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Sulla scia di un orientamento già in precedenza consolidato (v. Sez. 7, ord. n. 39600 del 10/09/2015, dep. 2015, Casarin, Rv. 264766; Sez. 3, n. 34902 del 24/06/2015, Brughitta e a., Rv. 264153; Sez. 6, n. 15009 del 27/11/2012, dep. 2013, Bisignani, Rv. 254865), si è di recente condivisibilmente affermato che in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 50, della legge 23 giugno 2017, n. 103, l'erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza, è limitata ai soli casi di errore manifesto, con conseguente inammissibilità della denuncia di errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dal testo del provvedimento impugnato (Sez. 1, n. 15553 del 20/03/2018, Maugeri, Rv. 272619). In particolare, anche a seguito della richiamata "novella", la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo l'erronea qualificazione giuridica del fatto è limitata ai casi in cui tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione (Sez. 3, n. 23150 del 17/04/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275971 - 02: "In tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, anche successivamente alla introduzione della previsione dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo l'erronea qualificazione giuridica del fatto è limitata ai soli casi di qualificazione palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, con conseguente inammissibilità della denuncia di errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dal testo del provvedimento impugnato") e la verifica va compiuta esclusivamente sulla base dei capi di imputazione, della succinta motivazione della sentenza e dei motivi dedotti in ricorso (Sez. 6, ord. n. 3108 del 08/01/2018, Antoci, Rv. 272252). Nel caso di specie, vi è totale uniformità della motivazione della sentenza al capo di imputazione, trattandosi di omicidio stradale aggravato dallo stato di ebbrezza in cui versava il conducente. Quanto ai primi due motivi, relativi alla qualificazione del fatto di omicidio stradale e alla sussistenza della contestata aggravante dello stato di ebbrezza, la sentenza impugnata, ricostruito il fatto, ha dato puntualmente conto dei profili di colpa contestati e dell'accertamento dello stato di ebbrezza, avvenuto in sede ospedaliera e quindi pienamente utilizzabile ai fini della decisione. Manifestamente infondati sono i motivi terzo e quarto, entrambi afferenti alla revoca della patente di guida. Posto il principio per cui la sanzione della revoca o della sospensione dell'abilitazione alla guida ben può essere applicata nei confronti di conducenti muniti di patente rilasciata da uno Stato estero (Sez. 4, n. 551 del 26/02/1969, Porqueddu, Rv. 111037), il Collegio rileva che correttamente il Giudice ha disposto la revoca della patente di guida, trattandosi di omicidio stradale di cui all'art. 589-bis cod. pen. aggravato ai sensi del comma 2, rispetto al quale deve essere sempre disposta la revoca della patente di guida, secondo il principio enucleato dalla sentenza n. 88 del 17 aprile 2019 della Corte Costituzionale. 3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i