CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 16230/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 13110/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ope legis presso la Cancelleria della Corte di cassazione, [OSCURATO:PERSONA], Roma. –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12 è domiciliata ex lege. controricorrente – Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. LOMBARDIA n. 2762/2020, depositata in data 26 novembre 2020. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 9 maggio 2025 dal Consigliere dr.ssa [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. [OSCURATO:PERSONA], in qualità di dirigente dalla società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (in precedenza [OSCURATO:PERSONA].), proponeva ricorso avverso il diniego dell’istanza di rimborso delle somme oggetto di Istanza di rimborso IRPEF –2014 - Bonus retributivo ritenute effettuate dalla società per l’anno di imposta 2014, in qualità di sostituto di imposta; la [OSCURATO:PERSONA], invero, aveva applicato l’addizionale del 10% ex art. 33 del d.l. n. 78/2010 sull’ammontare del bonus eccedente la parte fissa della retribuzione corrisposta, operando, nei confronti del contribuente, una ritenuta a titolo di imposta pari ad € 4.999,94. 2. La C.t.p. di Milano, con sentenza n. 3397/2019 accoglieva il ricorso, ritenendo che l’operato dell’amministrazione erariale si scontrava con il dato letterale della norma di cui al comma 2bis aggiunto dal d.l. n. 98/2011 secondo cui, per i compensi in parola, le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano sull’ammontare che eccede l'importo corrispondente alla parte fissa della retribuzione”. 3. Contro tale sentenza proponeva appello l’Ufficio dinanzi alla C.t.r. della Lombardia; il contribuente si costituiva chiedendo il rigetto dell’appello. 4. La C.t.r. della Lombardia, con sentenza n. 2762/2020, depositata in data 26 novembre 2020, accoglieva l’appello, ritenendo non dovuta l’applicazione dell’invocata addizionale per la mancanza del requisito soggettivo. 5. Avverso la sentenza della C.t.r. della Lombardia, il contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi. L’Agenzia delle Entrate ha depositato controricorso. La causa è stata trattata nella camera di consiglio del 9 maggio 2025 per la quale il ricorrente ha depositato memoria Considerato che: 1.1. Con il primo motivo di ricorso, così rubricato: «Formazione del c.d. giudicato esterno a seguito della definitività delle sentenze della C.t.r. della Lombardia n. 1102/2020 e 368/2020, 1033/2020 emesse nei confronti del contribuente e di altri dipendenti della medesima società [OSCURATO:PERSONA], ed eventi ad oggetto il medesimo petitum dell’odierno contenzioso.», il contribuente lamenta l’error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. non ha rilevato la formazione del giudicato esterno sulla fattispecie oggetto di contestazione con ogni conseguente effetto della validazione della richiesta di rimborso oggetto del presente giudizio. 1.2. Con il secondo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e falsa applicazione dell’art. 33, d.l. 31 maggio 2010, n. 78 attesa l’assenza del c.d. requisito oggettivo di cui all’art. 33, primo comma, d.l. 78/2010, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.», il contribuente lamenta l’error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha creato ex novo una nuova fattispecie impositiva volta a tassare qualsiasi premio di produzione, in aggiunta allo stipendio base, a favore dei dirigenti in attività finanziaria. 1.3. Con il terzo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e falsa applicazione dell’art. 33, d.l. 78/2010 attesa l’assenza del cd. requisito soggettivo di cui all’art. 33, primo comma, d.l. 78/2010, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ.», il contribuente lamenta l’error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha erroneamente ravvisato l’esistenza del requisito soggettivo richiesto dall’art. 33 d.l. n. 78/2010. 2. Il primo motivo di ricorso proposto è inammissibile. Intanto, va premesso che due delle sentenze sulle quali si fonda l’eccezione di giudicato non sono state emesse nei confronti dello stesso contribuente (ma nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), mentre l’efficacia di giudicato esterno (non ricorrendo la fattispecie di cui all’art. 1306 cod. civ.: cfr. Cass.13/01/2011, n. 691; Cass. 02/12/2015, n. 24558; Cass.17/05/2017, n. 12252) presuppone necessariamente che la decisione divenuta irrevocabile sia stata emessa all’esito di un procedimento svoltosi tra le stesse parti (ex plurimis: Cass., Sez. U, 16/06/2006, n. 13916; Cass. 07/12/2021, n. 38950; Cass.24/05/2022, n. 16684; Cass. 15/09/2008, n. 23658). 2.1. Quanto alla sentenza n. 1102/2020 resa su ricorso di [OSCURATO:PERSONA] dalla C.t.r. lombarda - passata in giudicato il 17 gennaio 2021 e, quindi, dopo il 26/11/2020, data dell’udienza di deliberazione della sentenza qui impugnata e termine ultimo per ogni allegazione difensiva in grado di appello nel rito tributario (cfr. ex plurimis Cass. 02/09/2022, n. 25863; Cass. 31/05/2019, n. 14883, nel giudizio ordinario; Cass. 22/11/2021, n. 35920)- deve rilevarsi che la formazione di un giudicato opponibile trova ostacolo in relazione alla pura "interpretazione giuridica" della norma tributaria (nel caso di specie, l’interpretazione della fattispecie legale astratta dell’art. 33 del d.l. n. 78 del 2010, ed in particolare sia l’interpretazione dell’espressione testuale “settore finanziario”, di cui al comma 1; sia, a seguito della novella di cui al d.l. n. 98 del 2011 e dell’introduzione del comma 2-bis, l’abrogazione tacita o meno della formula «che eccedono il triplo della parte fissa della retribuzione», di cui al comma 1), ove intesa come mera argomentazione avulsa dalla decisione del caso concreto, poiché detta attività, compiuta dal giudice e contestuale allo stesso esercizio della funzione giurisdizionale, non può mai costituire un limite all'esegesi esercitata da altro giudice, né è suscettibile di passare in giudicato autonomamente dalla domanda e dal capo di essa cui si riferisce, assolvendo ad una funzione meramente strumentale rispetto alla decisione, ferma, in ogni caso, la necessità del collegamento, tendenzialmente durevole, ad una situazione di fatto (Cass. n. 23723/2013). 3. Il secondo motivo di ricorso è infondato. 3.1. La questione investe l’interpretazione dell’art. 33 d.l. n. 78/2010 sull’assoggettamento all’addizionale del 10% e, ove non applicabile, la configurabilità del diritto al rimborso in capo al contribuente. Secondo l’impostazione del ricorrente, il requisito oggettivo per l’assoggettamento all’addizionale va considerato come elemento quantitativo necessario per far scattare la tassazione supplementare; mentre il successivo comma 2 bis dell’art. 33 d.l. n. 78/2010 esplicita la base imponibile su cui calcolare l’addizionale. Quest’ultima troverebbe applicazione solo a condizione che la componente variabile del reddito percepito dal soggetto qualificato ecceda di almeno tre volte la parte fissa della retribuzione (in conformità con quanto previsto nella Circolare 4/E del 15 febbraio 2011). Male dunque avrebbe fatto, secondo il contribuente, la C.t.r. a ritenere applicabile l’addizionale del 10% nei casi in cui la componente variabile del reddito percepito dal soggetto qualificato ecceda la parte fissa. Secondo l’Agenzia delle Entrate, invece, una lettura della norma coerente con la sua ratio nell’ambito del contesto generale in cui è maturata la scelta del legislatore di intervenire nella materia de qua depongono in senso opposto a quanto sostenuto dal contribuente. 3.2. Soccorre qui il principio di diritto somministrato nella sentenza di questa Corte n. 15861 del 6 giugno 2023, secondo cui “Per effetto del co. 2-bis dell’art. 33 del d.l. n. 78 del 2010 (introdotto dall’art. 23, co.50-bis, del d.l. n. 98 del 2011, conv. in l. n. 111 del 2011), relativamente ai compensi a decorrere dalla data dal 17 luglio 2011, sotto forma di "bonus" e "stock options", ai dirigenti delle imprese operanti nel settore finanziario, l’imposta addizionale prevista dall'art. 33 del d.l. n. 78 del 2000, conv. in l. n. 122 del 2010, trattenuta dal sostituto di imposta al momento dell'erogazione degli emolumenti, si applica sull'ammontare di detti compensi che eccede l'importo corrispondente alla parte fissa della retribuzione, senza che sia necessario che la retribuzione variabile ecceda anche il triplo della parte fissa della retribuzione». 3.2. Nel caso di specie la C.t.r. ha fatto buon governo dei principi regolanti la materia allorquando, interpretando correttamente le norme, con riferimento al requisito oggettivo, ha ritenuto applicabile l’addizionale del 10% nei casi in cui la componente variabile del reddito percepito dal soggetto qualificato ecceda la parte fissa. 4. Il terzo motivo di ricorso è infondato. Si è, invero, sostenuto (Cass. 31/08/2023, n. 25509), relativamente al requisito soggettivo dell’appartenenza al “settore finanziario” della società che corrisponda la retribuzione variabile, che l’imposta addizionale ex art. 33 del d.l. n. 78 del 2010 si applica ai dirigenti delle imprese del settore finanziario nella sua globalità, comprensivo anche di quelle non sottoposte a vigilanza o che svolgano attività rivolta al pubblico, trattandosi di compagini in grado di indurre torsioni pregiudizievoli di tale settore per effetto di abnormi incentivi retributivi; in siffatto contesto, eventuali riscontri extra-testuali rispetto alla suddetta disposizione normativa, derivanti da fonti nazionali, europee e internazionali, costituiscono meri indici rivelatori esemplificativi della fattispecie tributaria interna e non già esaustivi di essa. (Nella specie, la S.C. ha accolto il ricorso dell'amministrazione finanziaria affermando che la norma trova applicazione anche ai dirigenti di società che svolgono servizi di consulenza e assistenza in materia societaria e finanziaria). 4.1. Ancora, con un precedente arresto (Cass. 08/06/2023, n. 16257), con riferimento alla medesima società, si è affermato che, «Ove non sussistesse tale requisito soggettivo, diverrebbe inutile verificare la persistente necessità, e la ricorrenza in concreto, di quello oggettivo del rapporto quantitativo (nella misura del triplo della seconda rispetto alla prima) tra retribuzione variabile e fissa. Va premesso che è unanime la critica, sia in dottrina che nella giurisprudenza di merito (pervenuta, sul punto, ad approdi non omogenei), alla non immediata evidenza del significato testuale della norma, sia nella versione originaria dell’art. 33 che (tanto più) in quella modificata con l’inserimento del comma 2-bis. In particolare, con riferimento al requisito soggettivo, tale critica censura la mancata individuazione, eventualmente attraverso un rinvio esplicito ad altre norme fiscali o meno, del “settore finanziario”. Tale presa d’atto costituisce in genere la premessa per la delimitazione del concetto in esame attraverso la riconduzione ad altre disposizioni, ciascuna dettata per specifiche finalità di disciplina, non necessariamente coincidenti con la ratio esplicita che, come si dirà, innerva l’art. 33 del d.l. n. 78 del 2010. È utile ricordare il contesto storico che costituisce l’immediato antecedente della disposizione in esame ed è rappresentato dalla crisi finanziaria del periodo 2006/2009. Dal documento ufficiale della Consob sulle “crisi finanziarie” emerge che, grazie alla cartolarizzazione indiscriminata, le entità finanziarie poterono espandere enormemente le attività in rapporto al capitale proprio (fenomeno del leverage o leva finanziaria). Ciò consentiva loro di realizzare profitti molto elevati, ma le esponeva anche al rischio di perdite ingenti, perché si rientrava in tempi rapidi nella disponibilità del denaro prestato, che potevano riutilizzare per erogare altri finanziamenti a clienti la cui affidabilità veniva valutata in maniera sempre meno accurata. Le entità più coinvolte registrarono pesanti perdite e si susseguirono vari declassamenti del merito di credito di titoli cartolarizzati, ma tali titoli, ormai ampiamente diffusi sul mercato, persero ogni valore e diventarono illiquidabili, costringendo le società veicolo a chiedere fondi alle banche che li avevano emessi e che avevano garantito linee di liquidità. [OSCURATO:PERSONA] stigmatizza inoltre che, a fronte dell'opacità dei prodotti e della difficoltà di apprezzarne il valore, il giudizio delle agenzie di rating ha evidenziato i suoi limiti quando fu chiaro che le agenzie avevano utilizzato modelli basati su ipotesi dell'evoluzione del quadro congiunturale troppo ottimistici ed avevano assegnato rating troppo generosi (anche per effetto di conflitti di interessi che creavano incentivi in tale direzione), dimostrandosi troppo caute nel rivedere il proprio giudizio sugli emittenti che incominciavano a manifestare i primi segnali di crisi. La crisi apparve sempre più nella sua natura sistemica, con turbolenze senza precedenti che si estesero dal mercato dei prodotti strutturati ai mercati azionari e, progressivamente, all'intero sistema economico, attingendo l'economia reale statunitense ed europea. La patologia della crisi del 2006/2009, sulla quale occorreva intervenire per evitare che potesse ripetersi, non riguardava dunque soltanto il mondo bancario, ma tutte quelle compagini coinvolte, a vario titolo, nel fenomeno dell’espansione tossica della leva finanziaria nelle imprese, anche per effetto di conflitti di interessi che creavano incentivi in tale direzione. In particolare, la crisi ha evidenziato l’attitudine del sistema, nel suo complesso, a creare per gli operatori un metodo di incentivi distorto e deresponsabilizzante, con la conseguente necessità di intervenire, con funzione generale e preventiva, soprattutto in materia di politiche di remunerazione dei manager e di gestione dei rischi. In tale quadro si colloca l’intervento dell’ organismo di consultazione economica mondiale del G20, frutto del summit del settembre 2009 e riassunto nel conseguente [OSCURATO:PERSONA]. Nell’ambito del quale (in particolare nei paragrafi da 10 a 13) si menziona, tra le cause della crisi mondiale, l'assunzione di rischi sconsiderati e irresponsabili da parte non solo di banche, ma anche di altri “istituti finanziari”, espressione che, in un contesto internazionale necessariamente sintetico rispetto alle fattispecie nazionali di varia natura e conformazione normativa interna, deve interpretarsi in senso ampio, essendo caratterizzata ed unificata dall’ esposizione a rischio dell’economia reale in seguito alle possibili condotte degli operatori. Ed infatti nel documento, nel §13, secondo alinea, si parla di “excessive compensation in financial sector” senza ulteriori specificazioni, per indicare una direzione d’intervento general- preventiva, e si evidenzia la necessità di intervenire sul sistema di regolamentazione finanziaria globale, con riferimento a tutte le imprese il cui operato potrebbe rappresentare un rischio per la stabilità finanziaria, al fine di proteggere i consumatori, i depositanti e gli investitori da pratiche di mercato abusive, promuovere elevati standard di qualità e aiutare a garantire che il mondo non affronti una nuova crisi della medesima portata di quella già verificatasi. Ed è in questa chiave che nel [OSCURATO:PERSONA] si prospettano interventi volti ad allineare la remunerazione dei dirigenti alla creazione di valore a lungo termine, non all'assunzione di rischi eccessivi, e di conseguenza anche a limitare la remunerazione variabile per garantire il mantenimento di una solida base patrimoniale ed aumentare la stabilità finanziaria (così come prospettato già all’esito della riunione informale dei capi di stato o di governo dell’UE tenutasi a Bruxelles il 17 settembre 2009, ove ci riprometteva di promuovere pratiche retributive responsabili nel settore finanziario). Allo stesso tempo, anche in ambito UE non sono mancate iniziative programmatiche. Il 29 aprile 2009 la Commissione europea ha presentato una raccomandazione sulla remunerazione del personale di tutto il comparto dei servizi finanziari la cui attività professionale ha un’incidenza materiale sul profilo di rischio degli istituti finanziari, intesa ad evitare politiche sconsiderate di incentivi, e poi una seconda raccomandazione sul sistema di remunerazione degli amministratori delle società quotate. Inoltre, all’esito della riunione dei capo di Stato e di Governo tenutasi a Bruxelles il 17 settembre 2009, è stato predisposto un testo che mirava, tra l’altro, a "Promuovere pratiche retributive responsabili nel settore finanziario”, contenente riferimenti ad istituti finanziari e banche, ma anche espressioni generiche e polisense. L’ 8 ottobre 2009 il Parlamento europeo ha approvato una risoluzione che al § 16 “accoglie con favore l'appello lanciato ai ministri delle Finanze del G20 e ai governatori delle banche centrali al fine di raggiungere un accordo su un quadro internazionale di riforma nelle seguenti aree critiche del settore finanziario: (…) riformare le pratiche in materia di incentivi retributivi per sostenere la stabilità finanziaria (…)”. Il 7 luglio 2010 il Parlamento europeo ha approvato una risoluzione di iniziativa sulla remunerazione degli amministratori delle società quotate. Nel luglio 2010 il Parlamento europeo ha approvato inoltre la proposta di direttiva per la modifica delle direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE sui requisiti patrimoniali (COM(2009)362, cosiddetta Basilea III), nel cui contesto si prospetta la necessità di interventi volti a favorire pratiche sane in materia di incentivi retributivi, allo scopo di porre fine agli incentivi a rischi eccessivi che hanno contribuito alla crisi finanziaria in corso. 3.3. In tale contesto è intervenuto il legislatore italiano con l’art. 33 del d.l. n. 78 del 2010, senza effettuare alcun rinvio ad altra fonte che disciplini il “settore finanziario” (ed in particolare non richiamando il T.U.B., né facendo riferimento alla qualifica e definizione degli “intermediari finanziari”). Soluzione, quest’ultima, ascrivibile ad un’opzione consapevole, piuttosto che ad una censurabile dimenticanza, atteso che già nei lavori preparatori , ed in particolare nella scheda di lettura dell’art. 33 predisposta per l’esame del disegno di legge dal [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] della Camera dei deputati, veniva annotato « Si valuti se la genericità del riferimento al "settore finanziario" possa ingenerare dubbi nell'individuazione dei soggetti tenuti al pagamento dell'imposta». Nella sostanza, se (come pure sostiene un orientamento giurisprudenziale del quale infra si dirà) il legislatore del 2010 avesse voluto limitare il riferimento dell’art. 33 del d.l. n. 78 agli intermediari regolati dal T.U.B., o ad altra specifica categoria di operatori, lo avrebbe fatto con una previsione esplicita o, quanto meno, con un rinvio all’art. 106 dello stesso T.U.B., ovvero avrebbe rinviato ad altra disposizione, ma tanto non ha fatto. In realtà, la peculiarità dell’art. 33, comma 1, del d.l. n. 78 del 2010 deve cogliersi nell’avere il legislatore esplicitato ((anche) nel dato normativo positivo quella che è la ratio teleologica del suo intervento, attraverso la formula testuale “In dipendenza delle decisioni assunte in sede di G20 e in considerazione degli effetti economici potenzialmente distorsivi propri delle forme di remunerazione operate sotto forma di bonus e stock option […]”. Invero, il riferimento agli esiti del G20 rimarca l’inserimento della norma nel flusso del più ampio movimento che, a livello internazionale, come già descritto, aveva individuato la necessità, per prevenire nuove possibili crisi, di intervenire su alcune forme di incentivi retributivi. Contemporaneamente, la scelta, da parte del legislatore, di descrivere contestualmente gli effetti potenzialmente distorsivi, che intende prevenire, come “economici”, evidenzia come la ratio essenziale e selettiva dell’intervento normativo stia proprio nella pericolosità di condotte dei dirigenti, che siano stimolate da forme di retribuzione variabile, per l’economia reale, ed è tale potenzialità nociva che quindi caratterizza la delimitazione del “settore” rilevante ai fini dell’imposta addizionale. La ragione socioeconomica della norma in esame era quindi quella di intervenire ad ampio raggio sul “settore finanziario”, per comprendere, con imposizione di pericolo astratto (o presunto), tutti gli attori che, operando sulla scena finanziaria globale, sono in grado, direttamente e/o indirettamente, di indurne torsioni pregiudizievoli per effetto di abnormi incentivi retributivi. In questo senso, significativa è peraltro l’estensione dell’addizionale anche ai “titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa nello stesso settore”, che evidenzia come la funzione general-preventiva di pericolo astratto (o presunto) sia stata estesa persino al di fuori dei normali rapporti di preposizione organica, per cogliere posizioni soggettive che, pur collaterali, hanno comunque attitudine potenziale ad incidere sulla leva finanziaria. Altrettanto significativa è pure l’ accentuazione della funzione generalpreventiva dell’addizionale derivata dal successivo ampliamento, con l’art. 23, comma 50-bis, del d.l. 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, della platea dei soggetti passivi dell’imposizione, attraverso l’aggiunta, all’art. 33 del d.l. n. 78 del 2010, del comma 2-bis, che ha reso applicabile l’addizionale sull'ammontare che eccede l'importo corrispondente alla parte fissa della retribuzione. In tale prospettiva generale di prevenzione anticipata del rischio di effetti economici potenzialmente distorsivi, deve quindi ritenersi che il ridetto art. 33, comma 1, contenga una clausola generale riferita al “settore finanziario” approcciato nella sua globalità e complessità, la cui nozione fiscale è derivata da quella socioeconomica, sì da ricomprendere tutti quegli attori di compagini ( anche non necessariamente soggette a vigilanza e/o che svolgano attività rivolta al pubblico) che, essendo attive sulla scena finanziaria, sono in grado, direttamente e/o indirettamente, di indurne torsioni pregiudizievoli per effetto di incentivi retributivi. Ed è peraltro sintomatica dell’ampiezza di tale clausola generale la circostanza che, in prima battuta, con una sorta di “tassazione analitico- aziendale”, diversi operatori economici imprenditoriali e professionali, quali sostituti d’imposta, abbiano per primi auto- qualificato, come appartenente al “settore finanziario”, la loro attività, anche a prescindere dalla riconducibilità della stessa a quella di “intermediazione finanziaria” rivolta al pubblico in ragione di specifiche disposizioni del T.U.B. 3.4. La Corte costituzionale ha ritenuto legittima la norma in questione, essendo circoscritta la categoria dei soggetti passivi incisi dal prelievo addizionale a coloro che «in ragione del tasso di professionalità, della autonomia operativa, del potere decisionale di cui godono e dell'aspirazione a maggiori guadagni personali (per il legame tra l'andamento del titolo da un lato ed il riconoscimento e l'ammontare del beneficio correlato a dette forme di compenso dall'altro), sono in grado di porre in essere attività speculative suscettibili di pregiudicare la stabilità finanziaria” (Corte cost., sentenza n. 201 del 17 luglio 2014). Va invero ricordato che il vincolo negativo d’interpretazione non sussiste quando la Corte costituzionale respinga la tesi dell’autorità rimettente in base ad argomenti puramente ermeneutici, senza presuppore o addirittura escludendo l'incostituzionalità della disposizione denunciata nella esegesi del giudice a quo (Cass. 21/07/1995, n. 7950). Tanto premesso, deve darsi atto che comunque, anche secondo la motivazione resa dalla Consulta, il fulcro della fattispecie risiede nell’attitudine potenziale della retribuzione variabile, in relazione all’attività di alcuni contribuenti, a pregiudicare la stabilità finanziaria. Né, del resto, la Corte definisce diversamente ed ulteriormente la categoria dei contribuenti sottoposta al prelievo, non delimitando in altro modo il concetto del “settore finanziario” e non supportando quindi interpretazioni restrittive della platea dei soggetti passivi, ed in particolare quella secondo cui essa dovrebbe coincidere esclusivamente con gli “intermediari finanziari” o comunque con soggetti destinati ad operare nei confronti del pubblico e sottoposti a vigilanza della Banca d’Italia. Ed è appena il caso di ricordare che la stessa Corte costituzionale, nella motivazione della medesima decisione, da un lato non richiama affatto norme nazionali; dall’altro richiama la direttiva 2013/36/UE, ed in particolare non il testo di quest’ultima, ma specificamente il solo contenuto programmatico dei “considerando” da 62 a 69, che a loro volta richiamano le già anticipate conclusioni del G-20 in tema di pratiche sane in materia di remunerazione e dell’effetto dannoso che strutture di remunerazione mal concepite possono avere. Fermo restando, peraltro, che, in materia d’imposizione non armonizzata quale quella sub iudice, gli Stati membri sono liberi d’intervenire in maniera più stringente ( purché senza discriminazione nel trattamento fiscale tra entità residenti e non residenti), là dove, anche per la CEDU, essi godono di vasta discrezionalità in ambito fiscale, specie quando si tratta di misure generali di strategia economica o sociale (Wallishauser c. Austria, n. 2), § 65), nonché nella strutturazione e nell’attuazione di una politica in materia di tassazione (“Bulves” AD c. Bulgaria, § 63; [OSCURATO:PERSONA]- und Fördertechnik GmbH c. [OSCURATO:PERSONA], § 60; Stere e altri c. Romania, § 51), spettando soprattutto alle autorità nazionali decidere il tipo di imposte o di contributi che desiderano imporre, all’esito di una valutazione dei problemi politici, economici e sociali che è di competenza delle autorità interne degli Stati membri (Musa c. Austria; Baláž c. Slovacchia; R.Sz. c. Ungheria, §§ 38 e 46), entro i confini della riserva di legge sostanziale (James e altri c. [OSCURATO:PERSONA]; Spacek vs. Rep. Ceca) e dei diritti fondamentali derivanti dalla Convenzione e dal [OSCURATO:PERSONA] (Shchokin c. Ucraina; Darby c. Svezia; Metalco c. Ungheria)». 4.2. Nella fattispecie in esame, alcuna critica può essere avanzata alla decisione della Ctr che, sinteticamente ma esaustivamente, ha ritenuto irrilevante che la [OSCURATO:SOCIETA]. non fosse un intermediario finanziario, autorizzato a svolgere attività finanziaria ai sensi del TUB, atteso che la norma in argomento faceva genericamente riferimento al “settore finanziario”. 5. In conclusione, il ricorso va rigettato. Le spese seguono il criterio della soccombenza e sono liquidate in dispositivo. P.Q.M La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente a rifondere all’Agenzia delle Entrate le spese processu