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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 45071/2021

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] n. a S. Giorgio in Bosco il 5/12/1954 avverso la sentenza resa in data 20/1/2020 dalla Corte di Appello di Trieste dato atto che si è proceduto a trattazione con contraddittorio cartolare ex art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020; visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del Cons. [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Sost.Proc.Gen., Dott.[OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'impugnata sentenza la Corte d'Appello di Trieste confermava la decisione del Tribunale di Pordenone che, in data 24/1/2019, aveva riconosciuto l'imputato colpevole dei delitti di tentato furto e ricettazione e, applicata la recidiva qualificata contestata, ritenuta subvalente rispetto all'attenuante speciale ex art. 648, comma 2, cod.pen., lo condannava alla pena di mesi cinque di reclusione ed euro 150,00 di multa per il reato sub A) e alla pena di mesi uno di reclusione ed euro 100,00 di multa per il capo B), e così complessivamente a mesi sei di reclusione ed euro 250,00 di multa.2.

Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell'imputato, Avv.[OSCURATO:PERSONA], deducendo: 2.1 la violazione di legge e il vizio di motivazione con riguardo al delitto di tentato furto contestato al capo A) in mancanza dell'individuazione del bene che avrebbe costituito l'oggetto della divisata apprensione.

Osserva la difesa che al fine dell'integrazione del reato non basta la generica intenzione di rubare ove se ne presentasse l'opportunità e l'imputato era entrato nell'hotel per chiedere di lavorare.

Pertanto, il fatto che il ricorrente si aggirasse nei locali dell'albergo non integra atti idonei diretti in modo non equivoco alla realizzazione di un furto; 2.2 la violazione di legge in relazione al reato contestato sub B) in quanto, secondo la difesa, non sussistono i presupposti per l'affermazione di responsabilità dell'imputato per il delitto di ricettazione, non essendo individuabile un profitto economico in relazione alla ricezione di una tessera sanitaria. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 primo motivo è manifestamente infondato.

Emerge dalle conformi sentenze di merito che l'imputato, approfittando dei lavori in corso presso l'[OSCURATO:PERSONA], vi si era introdotto e, con il pretesto di cercare lavoro, si era portato dietro il bancone della hall dove il proprietario l'aveva trovato intento a rovistare.

La giurisprudenza di legittimità con orientamento costante e consolidato ritiene che per la configurabilità del tentativo rilevano non solo gli atti esecutivi veri e propri, ma anche quegli atti che, pur classificabili come preparatori, facciano fondatamente ritenere che l'agente, avendo definitivamente approntato il piano criminoso in ogni dettaglio, abbia iniziato ad attuarlo, che l'azione abbia la significativa probabilità di conseguire l'obiettivo programmato e che il delitto sarà commesso, salvo il verificarsi di eventi non prevedibili indipendenti dalla volontà del reo (Sez. 2, n. 40912 del 24/09/2015, Rv. 264589; n. 25264 del 10/03/2016, Rv. 267006;n. 11855 del 08/02/2017, Rv. 269930).

Nella, specie l'attività posta in essere dal ricorrente risulta dotata di indubbia potenzialità causale rispetto alla produzione dell'evento antigiuridico e palesa in modo non equivoco l'intenzione di commettere il delitto.

La mancata, concreta individuazione di uno o più beni da sottrarre nulla toglie all'unidirezionalità dell'azione delittuosa tanto più ove si consideri che, come riferito dal querelante e riportato in ricorso, il proprietario dell'immobile custodiva danaro contante nel proprio ufficio.

La ricerca dei beni meritevoli di apprensione, a ben guardare, si colloca ben oltre la soglia dell'atto meramente preparatorio, come accreditato dalla difesa, e costituisce atto propriamente esecutivo alla luce della realizzata progressione criminosa, dell'attitudine causale della condotta a produrre l'evento proprio del delitto consumato e dell'accertamento in sede processuale della volontà dell'agente di conseguirlo.

2. Il secondo motivo che revoca in dubbio la giuridica configurabilità del delitto di ricettazione sull'assunto dell'assenza di rilievo economico della tessera sanitaria di provenienza furtiva trovata in possesso dell'imputato concerne questione non devoluta in sede d'appello, la cui delibazione deve ritenersi, tuttavia, ammissibile ai sensi dell'art. 609, comma 2, cod.proc.pen., involgendo un profilo di stretto diritto che prescinde da accertamenti di merito.

Va qui ribadito che la giurisprudenza di legittimità, con orientamento risalente e costante, è ferma nel ritenere che la nozione di profitto prevista dall'art. 648 cod. pen. comprende non solo il lucro, ma qualsiasi utilità, anche non patrimoniale, che l'agente si proponga di conseguire (Sez. 2, n. 9997 del 09/06/1981, Rv. 150867;n. 11083 del 12/10/2000,Rv. 217382; n. 44378 del 25/11/2010,Rv. 248945; n.15680 del 22/03/2016, Rv.266516).

Risulta, pertanto, erronea la prospettiva difensiva che muove dal contrario presupposto della necessaria perseguibilità di un profitto economico ai fini dell'integrazione dell'illecito.

Deve, tuttavia, ulteriormente chiarirsi che non appare condivisibile l'assunto del ricorrente che nega la possibilità di un fine di profitto in senso squisitamente economico in relazione al possesso di una tessera sanitaria dal momento che trattasi di documento che dà accesso alle prestazioni del servizio sanitario nazionale e, quindi (non essendo di norma associato a fotografie dell'assistito), utilizzabile per la fruizione di una molteplicità di servizi sociosanitari.

Al riguardo, peraltro, non consta che l'imputato abbia in alcun modo giustificato la ricezione della tessera in contestazione, accreditando un'alternativa, attendibile ragione del suo possesso.

3. Alla luce delle osservazioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del proponente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi ragioni d'esonero.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle [OSCURATO:PERSONA] deciso in Roma il 14 Ottobre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] n. a S. Giorgio in Bosco il 5/12/1954 avverso la sentenza resa in data 20/1/2020 dalla Corte di Appello di Trieste dato atto che si è proceduto a trattazione con contraddittorio cartolare ex art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020; visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del Cons. [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Sost.Proc.Gen., Dott.[OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'impugnata sentenza la Corte d'Appello di Trieste confermava la decisione del Tribunale di Pordenone che, in data 24/1/2019, aveva riconosciuto l'imputato colpevole dei delitti di tentato furto e ricettazione e, applicata la recidiva qualificata contestata, ritenuta subvalente rispetto all'attenuante speciale ex art. 648, comma 2, cod.pen., lo condannava alla pena di mesi cinque di reclusione ed euro 150,00 di multa per il reato sub A) e alla pena di mesi uno di reclusione ed euro 100,00 di multa per il capo B), e così complessivamente a mesi sei di reclusione ed euro 250,00 di multa.2. Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell'imputato, Avv.[OSCURATO:PERSONA], deducendo: 2.1 la violazione di legge e il vizio di motivazione con riguardo al delitto di tentato furto contestato al capo A) in mancanza dell'individuazione del bene che avrebbe costituito l'oggetto della divisata apprensione. Osserva la difesa che al fine dell'integrazione del reato non basta la generica intenzione di rubare ove se ne presentasse l'opportunità e l'imputato era entrato nell'hotel per chiedere di lavorare. Pertanto, il fatto che il ricorrente si aggirasse nei locali dell'albergo non integra atti idonei diretti in modo non equivoco alla realizzazione di un furto; 2.2 la violazione di legge in relazione al reato contestato sub B) in quanto, secondo la difesa, non sussistono i presupposti per l'affermazione di responsabilità dell'imputato per il delitto di ricettazione, non essendo individuabile un profitto economico in relazione alla ricezione di una tessera sanitaria. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 primo motivo è manifestamente infondato. Emerge dalle conformi sentenze di merito che l'imputato, approfittando dei lavori in corso presso l'[OSCURATO:PERSONA], vi si era introdotto e, con il pretesto di cercare lavoro, si era portato dietro il bancone della hall dove il proprietario l'aveva trovato intento a rovistare. La giurisprudenza di legittimità con orientamento costante e consolidato ritiene che per la configurabilità del tentativo rilevano non solo gli atti esecutivi veri e propri, ma anche quegli atti che, pur classificabili come preparatori, facciano fondatamente ritenere che l'agente, avendo definitivamente approntato il piano criminoso in ogni dettaglio, abbia iniziato ad attuarlo, che l'azione abbia la significativa probabilità di conseguire l'obiettivo programmato e che il delitto sarà commesso, salvo il verificarsi di eventi non prevedibili indipendenti dalla volontà del reo (Sez. 2, n. 40912 del 24/09/2015, Rv. 264589; n. 25264 del 10/03/2016, Rv. 267006;n. 11855 del 08/02/2017, Rv. 269930). Nella, specie l'attività posta in essere dal ricorrente risulta dotata di indubbia potenzialità causale rispetto alla produzione dell'evento antigiuridico e palesa in modo non equivoco l'intenzione di commettere il delitto. La mancata, concreta individuazione di uno o più beni da sottrarre nulla toglie all'unidirezionalità dell'azione delittuosa tanto più ove si consideri che, come riferito dal querelante e riportato in ricorso, il proprietario dell'immobile custodiva danaro contante nel proprio ufficio. La ricerca dei beni meritevoli di apprensione, a ben guardare, si colloca ben oltre la soglia dell'atto meramente preparatorio, come accreditato dalla difesa, e costituisce atto propriamente esecutivo alla luce della realizzata progressione criminosa, dell'attitudine causale della condotta a produrre l'evento proprio del delitto consumato e dell'accertamento in sede processuale della volontà dell'agente di conseguirlo. 2. Il secondo motivo che revoca in dubbio la giuridica configurabilità del delitto di ricettazione sull'assunto dell'assenza di rilievo economico della tessera sanitaria di provenienza furtiva trovata in possesso dell'imputato concerne questione non devoluta in sede d'appello, la cui delibazione deve ritenersi, tuttavia, ammissibile ai sensi dell'art. 609, comma 2, cod.proc.pen., involgendo un profilo di stretto diritto che prescinde da accertamenti di merito. Va qui ribadito che la giurisprudenza di legittimità, con orientamento risalente e costante, è ferma nel ritenere che la nozione di profitto prevista dall'art. 648 cod. pen. comprende non solo il lucro, ma qualsiasi utilità, anche non patrimoniale, che l'agente si proponga di conseguire (Sez. 2, n. 9997 del 09/06/1981, Rv. 150867;n. 11083 del 12/10/2000,Rv. 217382; n. 44378 del 25/11/2010,Rv. 248945; n.15680 del 22/03/2016, Rv.266516). Risulta, pertanto, erronea la prospettiva difensiva che muove dal contrario presupposto della necessaria perseguibilità di un profitto economico ai fini dell'integrazione dell'illecito. Deve, tuttavia, ulteriormente chiarirsi che non appare condivisibile l'assunto del ricorrente che nega la possibilità di un fine di profitto in senso squisitamente economico in relazione al possesso di una tessera sanitaria dal momento che trattasi di documento che dà accesso alle prestazioni del servizio sanitario nazionale e, quindi (non essendo di norma associato a fotografie dell'assistito), utilizzabile per la fruizione di una molteplicità di servizi sociosanitari. Al riguardo, peraltro, non consta che l'imputato abbia in alcun modo giustificato la ricezione della tessera in contestazione, accreditando un'alternativa, attendibile ragione del suo possesso. 3. Alla luce delle osservazioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del proponente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi ragioni d'esonero. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle [OSCURATO:PERSONA] deciso in Roma il 14 Ottobre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] M
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