CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 12 maggio 2023
Cassazione n. 16606/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 21908/2018 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, con sede in 00145 Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 426 C/D rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato. –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], –intimato – Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. SICILIA – SEZ. [OSCURATO:PERSONA] n. 430/2018, depositata in data 23 gennaio 2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12 maggio 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. L’agenzia delle Entrate – direzione provinciale di Siracusa – in relazione all’istanza di rimborso datata 17/01/2008 del contribuente, fondata sulla definizione automatica degli anni pregressi, ex art. 9, comma diciassettesimo, della legge 27 Diniego rimb. IRPEF 1990/91/92 dicembre 2002, n. 289 (sisma Sicilia 1990), ai sensi di Cass . 27/06/2007, n. 20641 e relativa ad IRPEF ed ILOR, non forniva alcuna risposta; si formava così un silenzio-rifiuto. 2. Avversoil detto silenzio-rifiuto, l’odierno resistente proponeva ricorso dinanzi alla C.t.p. di Siracusa; l ’Agenzia delle Entrate si costituiva, ribadendo la piena legittimità del proprio operato e chiedendo il rigetto del ricorso. 3. La C.t.p., con sentenza n. 2300/02/2014, accoglieva il ricorso del contribuente, confermando il diritto al rimborso. 4. Contro tale decisione proponeva appello l’ufficio dinanzi laC.t.r. della Sicilia-sezione staccata di Siracusa. 5. Con sentenzan. 430/2018, depositata in da ta 23 gennaio 2018, la C.t.r. adita respingeva il gravame, confermando l’operato del giudice di prima istanza. 6. Avverso la sentenza della C.t.r. della Sicilia, l’Ufficio ha proposto ricorso per Cassazione affidato ad un solo motivo. Il contribuente è rimasto intimato. La causa è stata trattata nella camera di consiglio del 12 maggio 2023 per la quale non sono state depositate memorie. Considerato che: 1. Con l’unico motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 665, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come modificato dall’art. 16-octies del d.l. 20 giugno 2017, n. 91, convertito con legge 3 agosto 2017, n. 123, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.» l’Ufficio lamenta l’error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha dichiarato spettante il diritto al rimborso richiesto violando la norma di legge che, nel riconoscere tale diritto, detta anche le modalità di accertamento ed erogazione delle somme effettivamente dovute, mentre avrebbe dovuto dichiarare che la somma sarebbe stata determinata dall’[OSCURATO:PERSONA] dell’Agenzia delle Entrate. 2. Il motivo è infondato. 2.1. Lo ius superveniens di cui all'art. 16 - octies del d.l. 20 giugno 2017, n. 91, sul quale si fonda la censura, trova applicazione solo in fase esecutiva o di ottemperanza, per come correttamente affermato dalla C.t.r. («le modifiche apportate, infatti, riguardano, secondo una interpretazione costituzionalmente orientata, solo le modalità ed i termini del rimborso e non invece il diritto allo stesso»). Tale conclusione è conforme alla giurisprudenza di questa Corte secondo cui la norma in questione è destinata ad operare solo nella fase esecutiva o di ottemperanza (Cass. 25/03/2021, n. 8393; Cass. 13/11/2020, n. 25818; Cass. 30/9/2020, n. 20790; Cass. 21/2/2020, n. 4570; Cass. 22/2/2018, n. 4291; Cass.22/2/2019, n. 5300). Sicché la pronuncia impugnata ha fatto buon governo dei suindicati principi. 3. In conclusione il ricorso va rigettato. Nulla per le spese essendo la contribuente rimasta intimata. Rilevato che risulta soccombente parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura generale, non si applica l’art. 13, comma 1–quater del D.P.R. 30 maggio