CassazionesentenzaSezione UDecisione del 22 aprile 2024
Cassazione n. 35330/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] Consigliere ORDINANZA sul ricorso per regolamento di giurisdizione n.r.g. 9597-2024 proposto d’ufficio dal [OSCURATO:PERSONA] per il LAZIO, con ordinanza n. 7928/2024,depositata il 22/04/2024 nella causa tra: [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] C.; -ricorrente non costituita in questa fase – contro [OSCURATO:PERSONA], AGENZIA DELLE ENTRATE –RISCOSSIONE; -resistenti non costituite in questa fase – Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/11/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore GeneraleTOMMASO [OSCURATO:PERSONA] il quale chiede dichiararsi la giurisdizione del giudice ordinario-Tribunale di Roma. Fatti di causa la società [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, con atto di citazione ritualmente notificato, convenne innanzi al Tribunale di Roma l’Agenzia delle entrate-riscossione e [OSCURATO:PERSONA] per l’annullamento dell’intimazione di pagamento n.0972017907381041/000, notificata il 7.11.2017, e dei relativi atti presupposti ivi comprese cinque cartelle di pagamento, con le quali l’ADER, nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], aveva ingiunto il pagamento della somma di euro 174.275,59 a titolo di omesso versamento del canone di occupazione permanente del suolo pubblico (COSAP) per le annualità 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2011, 2012 e 2013, in relazione alla concessione di suolo pubblico per la gestione di un chiosco-bar; la Società contestava l’intimazione sia per ragioni formali (carenza di sottoscrizione) che per ragioni sostanziali (maturata prescrizione, parziale non debenza del canone relativamente alla porzione di suolo di proprietà privata); in particolare, poi, con memoria, depositata ex art.183, comma 6, n.1 cod. proc.civ., la Società modificava le conclusioni rassegnate con l’atto di citazione, chiedendo: a)in via principale, accertare e dichiarare la totale nullità e/o illegittimità e/o inefficacia sia della intimazione di pagamento…sia di tutti gli altri atti ad essa presupposti ivi comprese le cartelle di pagamento …per tutte le ragioni di cui alle premesse dell’atto di citazione e, per l’effetto, annullare tali atti, dichiarando le somme portate dagli stessi come non dovute e/o prescritte e/o divenute inesigibili per intervenuta decadenza e, conseguentemente, l’insussistenza del diritto delle parti opposte di procedere esecutivamente nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:SOCIETA].; b)in ogni caso, accertata e dichiarata l’erronea, incongrua ed eccessiva quantificazione del COSAP preteso da [OSCURATO:PERSONA] a titolo di occupazione di suolo pubblico, come risultante in atti, rideterminare il canone dovuto nel minor importo limitato alla superficie di suolo pubblico effettivamente occupata dalla medesima opponente, sia con riferimento agli importi già richiesti, sia per le pretese creditorie future; l’adito Tribunale civile di Roma con sentenza n.4146/2020, pubblicata il 26.2.2020 - ritenuto che la controversia non avesse un contenuto meramente patrimoniale non potendo la rideterminazione del canone prescindere dalla modifica dell’atto di concessione-declinava la propria giurisdizione in favore del giudice amministrativo,ai sensi dell’art.133, primo comma, lett. b) del decreto legislativo 2 luglio 2010 n.104 (C.P.A.); dopo la regolare traslatio iudiciad opera della Società ( la quale , con l’atto di riassunzione, limitava la domanda a quella di “accertamento dell’erronea, incongrua ed eccessiva quantificazione dell’occupazione di suolo pubblico pari a mq.174 e del relativo canone preteso da [OSCURATO:PERSONA]” e alla conseguente “domanda di accertamento dell’obbligo e/o di condanna dell’Amministrazione comunale alla rideterminazione del relativo canone dovuto, limitatamente alla superficie di suolo pubblico effettivamente occupata dal chiosco della ricorrente, pari a soli mq. 41”), il [OSCURATO:PERSONA] per il Lazio , con ordinanza n.7928/2024,pubblicata il 22 aprile 202 4 , sollevava conflitto negativo di giurisdizione, ritenendo la propria giurisdizione insussistente per essere la controversia devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario; il Giudice amministrativo rilevava che, nel caso in esame, sebbene, a seguito della sentenza declinatoria della giurisdizione, la parteattrice/ricorrente abbia riassunto la sola domanda di accertamento dell’erronea quantificazione dell’occupazione di suolo pubblico e del relativo canone, con conseguente condanna dell’Amministrazione all’esatta determinazione del canone, nondimeno è evidente che l'oggetto della presente controversia pertiene all’esatta perimetrazione del canone, al sui quantum debeatur…Non si impugnano, quindi, atti discrezionali o autoritativi del Comune (es. il regolamento osp-cosap) ma si chiede l’accertamento sul quantum debeatur del canone. Ne conseguiva, secondo il Giudice amministrativo, che non poteva essere condivisa la sentenza con la quale il Tribunale di Roma aveva declinato la propria giurisdizione in favore del giudice amministrativo e che, peraltro, anche ammettendo la sussistenza della giurisdizione amministrativa nella domanda riassunta, si sarebbe corso il rischio di contrasto di giudicati, pendendo la controversia per la stessa vicenda presso la Corte di appello di Roma; il conflitto è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio, ai sensi dell’art.380 bis-1 cod.proc. civ. ; le parti del giudizio di merito, alle quali l’ordinanza per il regolamento è stata comunicata, non si sono costituite; ilP.M., nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto dichiararsi la giurisdizione del giudice ordinario , Tribunale di Roma. Ragioni della decisione secondo il costante orientamento di questaCorte a i sensi dell'art. 386 c.p.c., la giurisdizione si determina in base all'oggetto della domanda e il significato della disposizione va intesonel senso che il criterio in base al quale debbono essere regolati i rapporti tra le diverse giurisdizioni è quello del "petitum sostanziale", cioè dello specifico oggetto e della reale natura della controversia, da identificarsi non soltanto in funzione della concreta pronuncia che si chiede al giudice, ma anche e soprattutto in funzione della "causa petendi", costituita dal contenuto della posizione soggettiva dedotta in giudizio e individuabile in relazione alla sostanziale protezione accordata, in astratto, dall'ordinamento alla posizione medesima, senza che, a tal fine , possa assumere rilievo la prospettazione dalla parte (ex multis , Cass. civ., S.U., ord. 10 gennaio 2023, n. 362; Cass., S.U., 30 giugno 2022 n. 20852). Il petitum sostanziale, va determinato , dunque , non solo e non tanto in funzione della concreta pronuncia che si chiede al giudice, ma anche e soprattutto in funzione della causa petendi, ossia della intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio, ed individuata dal giudice con riguardo ai fatti allegati ed al rapporto giuridico del quale detti fatti costituiscono manifestazione (ex multis, Cass., Sez.Un., n. 10105 del 16 aprile 2021; Cass., Sez. un., 26 giugno 2019, n. 17123; Cass. civ., Sez. Un. , 7 settembre 2018, n. 21928 ; id . ord. 31 luglio 2018, n. 20350;id. 25 maggio 2018, n. 13193 ; i d ., ord. 30 marzo 2018, n. 8046); alla luce di tali principiil conflitto va risolto, conformemente alle conclusioni del Procuratore Generale, affermando che la controversia in esame appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario; come risultante dagli atti, e come dato atto dal Giudice amministrativo, la Società, attrice innanzi al Tribunale di Roma, e, poi, ricorrente in riassunzione innanzi al Tribunale amministrativo per la Regione Lazio, ha proposto appello verso la sentenza resa dal giudice ordinario ribadendo,in quella sede, l’eccezione di prescrizione dei crediti azionati con le cartelle, mentre innanzi al giudice amministrativo ha limitato le sue domande alla rideterminazione del canone,in virtù di un’asserita erronea quantificazione, da parte dell’Amministrazione, della porzione di suolo pubblico occupato, con conseguente condanna di [OSCURATO:PERSONA] all’esatta determinazione della COSAP effettivamente dovuta; pertanto, correttamente il T.A.R. ha ritenuto che l’oggetto della controversia attenga all’esatta perimetrazione del canone, al suo quantum debeatur, ossia se sussistano i presupposti per l’applicazione del canone sull’intera superficie utilizzata dalla società o sulla minore porzione asseritamente in proprietà pubblica, con l’ulteriore specificazione che esulano dall’ambito della controversia atti discrezionali o autoritativi del Comune, quali il regolamento OSP-COSAP, non avendo chie sto la parte la modifi ca dell’atto concessorio in quanto la domanda concerneva i canoni per le annualità pregresse; in fattispecie similari, relative a giudizi concernenti i canoni concessori, queste Sezioni unite (v.Cass., Sez. U., 18 settembre 2017 n.21545) hanno già avuto modo di statuire che quando la controversia coinvolge la verifica dell’azione autoritativa della P.A. sull’intera economia del rapporto concessorio, la medesima è attratta nella sfera di competenza giurisdizionale del giudice amministrativo; mentre l e controversie concernenti indennità, canoni o altri corrispettivi, riservate, in materia di concessioni amministrative, alla giurisdizione del giudice ordinario sono solo quelle con un contenuto meramente patrimoniale, senza che assuma rilievo un potere d'intervento della P.A.a tutela di interessi generali(v. Cass., Sez. U., 30 luglio 2020 n.16459; id. n. 23591 del 27/10/2020); come già sopra esposto è pacifico che la controversia in esame concerne esclusivamente una pretesa di carattere patrimoniale, investendo solo il quantum debeatur del canone concessorio, senza che sia messa in alcun modo indiscussione l’azione autoritativa della pubblica amministrazione, onde ne va affermata l’appartenenza alla sfera della giurisdizione del giudice ordinario, Tribunale di Roma,innanzi al quale vanno rimesse le parti; atteso il carattere officioso del procedimento non vi è luogo a provvedere sulle spese. P.Q.M. Dichiara la