CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 41282/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/05/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. 14116/2023 Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Catania che, in riforma della sentenza del Tribunale di Catania di condanna per il reato di tentata estorsione e di furto nnonoaggravato, ha escluso l'aggravante di cui all'art. 61 n.5 cod. pen. e rideterminato la pena; Rilevato che il primo e il secondo motivo di ricorso - con cui il ricorrente lamenta vizio di motivazione quanto alla violazione dell'art.495 co.2 c.p.p. per omessa assunzione di prova decisiva e omessa motivazione su alcune circostanze favorevoli all'imputato - sono inammissibili in quanto mirano ad indurre questa Corte ad una diversa ricostruzione in fatto, che è estranea al giudizio di legittimità; Rilevato che il terzo motivo del ricorso - con cui il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla mancata esclusione della recidiva e alla negazione della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4), cod. pen. - è aspecifico in quanto la Corte distrettuale ha adeguatamente motivato su entrambi gli aspetti (cfr. pag. 5 della sentenza impugnata) e il ricorrente pare ignorare le argomentazioni della Corte, portando avanti un proprio ragionamento critico scevro da collegamenti con quanto sostenuto dai Giudici di appello; Considerato che l'inammissibilità del ricorso principale determina quella dei motivi aggiunti ex art. 585, comma 4, cod. proc. pen. e che a nulla rileva la pronunzia della Consulta evocata nei motivi aggiunti, posto che il Collegio di merito ha motivatamente negato che il fatto sub iudice possa essere considerato di lieve entità; Considerato, inoltre, non può darsi corso alla richiesta di prosciogliere l'imputato dal delitto di furto per mancanza di querela perché l'inammissibilità degli altri motivi rende il procedimento impermeabile rispetto al sopravvenuto regime di procedibilità a querela del reato in rassegna conseguente alla legge n. 150 del 2022, posto che «la proposizione di un atto di impugnazione non consentito dà luogo alla formazione di un giudicato che attende di essere formalizzato con le modalità previste dall'articolo 648 cod. proc. pen. e, per distinguersi da questo, viene definito "sostanziale" ma che, ciò nondimeno, produce l'effetto di rendere giuridicamente indifferenti fatti processuali come l'integrazione di cause di non punibilità precedentemente non rilevate perché non dedotte oppure integrate successivamente al giudicato stesso» (cfr. Sez. U, n. 40150 del 21/06/2018, Salatino);Rilevato, in conclusione, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 13 settemb