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CassazionedecretoSezione 1

Cassazione n. 12498/2026

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osto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso;[OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Roma respingeva il reclamo presentato da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto con il quale il Ministro della Giustizia aveva disposto la proroga del regime differenziato di cui all'art. 41-bis Ord. pen.

A ragione della decisione, il Tribunale valorizzava la nutrita biografia criminale del detenuto, condannato, fra l'altro, per omicidio e reati associativi mafiosi, e la sua posizione di vertice rivestita nell'omonimo clan, a sua volta inserito nel gruppo "[OSCURATO:PERSONA]-Renna", già egemone nella Piana del Sele e tuttora ritenuto operante, in base alle evidenze in atti, nonostante la sopravvenuta soggezione dei principali esponenti, come i fratelli Enrico e Sergio BISOGNI e Francesco MOGAVERO, al regime differenziato di cui sopra.

2. L'interessato, per il tramite del difensore, ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.

2.1. Con il primo, deduce violazione di legge in relazione agli artt. 125, comma 3, 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., e 41-bis, comma 2-bis, Ord. pen.

In sintesi, si rimprovera, in primo luogo, al Tribunale di sorveglianza di non aver tenuto conto della scissione avvenuta nel 2001 tra i clan [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]-RENNA come attestato da sentenza del Tribunale di Salerno.

Si segnala, inoltre che le ultime condotte antisociali ascrivibili al ricorrente risalgono al periodo 2005-2008 e che lo stesso Tribunale romano "nel 2015", preso atto dello scioglimento del clan [OSCURATO:PERSONA], annullò il decreto ministeriale di proroga del regime differenziato nei confronti del cognato e coimputato [OSCURATO:PERSONA], per il quale venne, così, ripristinato il regime ordinario di detenzione.

Ancora, ci si duole che non si sia attribuito rilievo all'assenza di elementi patrimoniali, alla mancata effettuazione di colloqui da 9 anni e di rapporti epistolari, allo svolgimento di attività lavorativa, alla rivisitazione critica del proprio passato e al prossimo fine pena (27 ottobre 2027).

2.2. Con il secondo motivo, si denunciano gli stessi vizi in precedenza indicati quanto alla ritenuta capacità del ricorrente di mantenere rapporti con il gruppo criminale di appartenenza, che, però, non esisteva più e all'assenza, nel corso della sua decennale detenzione, di tentativi di porsi in collegamento con esponenti della criminalità operante nel territorio di riferimento.

3. Il Procuratore generale di questa Corte, nella sua requisitoria scritta, ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

21. Il ricorso va accolto per le ragioni che seguono.

2. La prospettazione difensiva è essenzialmente imperniata sul dato processuale, proveniente dallo stesso Tribunale di sorveglianza di Roma, che, in un precedente provvedimento adottato nei confronti di soggetto appartenente allo stesso clan dell'odierno ricorrente ([OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]), ha decretato l'avvenuta scissione del clan medesimo, annullando il decreto ministeriale di proroga del regime differenziato emesso nei confronti del detenuto.

Si tratta dell'ordinanza, versata in atti, resa dal Tribunale di sorveglianza in data 26 settembre 2014, in cui si stigmatizzava l'apparenza della motivazione del decreto oggetto di reclamo "in merito alla permanenza in vita dell'organizzazione di appartenenza del reclamante".

A tale conclusione, i giudici di sorveglianza pervenivano dopo aver esaminato il contenuto del provvedimento assunto dalla Corte di appello di Salerno in data 7 aprile 2011, con il quale era stati confermato il decreto di rigetto della richiesta di applicazione di misura di prevenzione avanzata nei confronti di un altro affiliato, Gerardo CILENTO, in base all'accertato scioglimento del clan [OSCURATO:PERSONA].

Si legge alla pag. 7 del richiamato provvedimento, incorporato nell'ordinanza del Tribunale di Roma: «Rileva, tuttavia, il Collegio che il contributo alle attività delittuose dell'organizzazione è limitato agli anni di operatività del clan [OSCURATO:PERSONA], associazione che - si ribadisce - risulta disciolta da numerosi anni per effetto dell'azione di contrasto svolta dall'A.G. e conseguentemente deve escludersi la possibilità di svolgere ancora in concreto un'attività conforme all'originario contributo partecipativo.

Non emergono, infatti, elementi diversamente indicativi di nuovi rapporti con i clan malavitosi della zona, comunque denominati, né in tale prospettiva risultano circostanze rilevanti e indicative di pericolosità generica de/proposto, quanto meno in termini di attualità.

Essendo indubitabile che detta organizzazione criminale è da tempo disgregata, manca il puntello storico fattuale della misura, ovvero l'esistenza di una organizzazione criminale nella quale possa dirsi attualmente inserito il proposto.

L'argomento è, evidentemente, assorbente rispetto a qualsivoglia verifica del recesso personale del proposto dall'organizzazione criminale...».

L'omessa considerazione di tale significativo provvedimento, peraltro emesso dallo stesso Tribunale che si è pronunciato su [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], odierno ricorrente, determina una inevitabile ricaduta sulla motivazione dell'ordinanza impugnata, che, a proposito del pericolo di ripristino di contatti con il gruppo di appartenenza, risulta mancante o apparente: 3a) perché non ha tenuto conto dell'acclarato scioglimento, da anni, del clan in questione, risalente a data antecedente a quella di inizio dell'espiazione della pena da parte del ricorrente; b) perché, essendo avvenuta da anni la scissione del clan [OSCURATO:PERSONA] dal clan [OSCURATO:PERSONA]-RENNA, non ha spiegato la rilevanza degli elementi investigativi, delle misure cautelari e delle condanne afferenti a personaggi riconducibili a detto ultimo clan, temporalmente collocati in epoche successive alla scissione di cui sopra; c) perché, in particolare, non ha illustrato elementi comprovanti l'eventuale persistenza di collegamenti (o l'interesse alla eventuale persistenza di collegamenti) tra [OSCURATO:PERSONA] ed esponenti del clan [OSCURATO:PERSONA]-RENNA, dal quale si era pacificamente distaccato anni addietro. 44.2.0-Gzik3A-)" Ulteriore profilo di motivazionew carente e apparente va rilevato a proposito della totale pretermissione, da parte del Giudice a quo, delle risultanze della relazione di sintesi redatta dalla C.C. di Sassari il 27 maggio 2025 — ancorché menzionata nel provvedimento al vaglio a pag. 4 — che, valorizzando "alcuni spunti di riflessione sul passato deviante" e "l'intenzione di reintegrarsi socialmente entro la scadenza della pena ormai prossima", ha concluso proponendo la revoca del regime detentivo speciale.

Per le esposte considerazioni, l'ordinanza impugnata deve essere annullata, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Roma, che procederà a colmare le lacune motivazionali rilevate.

P.Q.M.

A P.Q.MIl Consigliere estensore Il Presidente __F-ilAy [OSCURATO:PERSONA] onica Bon' 2w)14-1

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
osto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso;[OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Roma respingeva il reclamo presentato da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto con il quale il Ministro della Giustizia aveva disposto la proroga del regime differenziato di cui all'art. 41-bis Ord. pen. A ragione della decisione, il Tribunale valorizzava la nutrita biografia criminale del detenuto, condannato, fra l'altro, per omicidio e reati associativi mafiosi, e la sua posizione di vertice rivestita nell'omonimo clan, a sua volta inserito nel gruppo "[OSCURATO:PERSONA]-Renna", già egemone nella Piana del Sele e tuttora ritenuto operante, in base alle evidenze in atti, nonostante la sopravvenuta soggezione dei principali esponenti, come i fratelli Enrico e Sergio BISOGNI e Francesco MOGAVERO, al regime differenziato di cui sopra. 2. L'interessato, per il tramite del difensore, ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi. 2.1. Con il primo, deduce violazione di legge in relazione agli artt. 125, comma 3, 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., e 41-bis, comma 2-bis, Ord. pen. In sintesi, si rimprovera, in primo luogo, al Tribunale di sorveglianza di non aver tenuto conto della scissione avvenuta nel 2001 tra i clan [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]-RENNA come attestato da sentenza del Tribunale di Salerno. Si segnala, inoltre che le ultime condotte antisociali ascrivibili al ricorrente risalgono al periodo 2005-2008 e che lo stesso Tribunale romano "nel 2015", preso atto dello scioglimento del clan [OSCURATO:PERSONA], annullò il decreto ministeriale di proroga del regime differenziato nei confronti del cognato e coimputato [OSCURATO:PERSONA], per il quale venne, così, ripristinato il regime ordinario di detenzione. Ancora, ci si duole che non si sia attribuito rilievo all'assenza di elementi patrimoniali, alla mancata effettuazione di colloqui da 9 anni e di rapporti epistolari, allo svolgimento di attività lavorativa, alla rivisitazione critica del proprio passato e al prossimo fine pena (27 ottobre 2027). 2.2. Con il secondo motivo, si denunciano gli stessi vizi in precedenza indicati quanto alla ritenuta capacità del ricorrente di mantenere rapporti con il gruppo criminale di appartenenza, che, però, non esisteva più e all'assenza, nel corso della sua decennale detenzione, di tentativi di porsi in collegamento con esponenti della criminalità operante nel territorio di riferimento. 3. Il Procuratore generale di questa Corte, nella sua requisitoria scritta, ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 21. Il ricorso va accolto per le ragioni che seguono. 2. La prospettazione difensiva è essenzialmente imperniata sul dato processuale, proveniente dallo stesso Tribunale di sorveglianza di Roma, che, in un precedente provvedimento adottato nei confronti di soggetto appartenente allo stesso clan dell'odierno ricorrente ([OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]), ha decretato l'avvenuta scissione del clan medesimo, annullando il decreto ministeriale di proroga del regime differenziato emesso nei confronti del detenuto. Si tratta dell'ordinanza, versata in atti, resa dal Tribunale di sorveglianza in data 26 settembre 2014, in cui si stigmatizzava l'apparenza della motivazione del decreto oggetto di reclamo "in merito alla permanenza in vita dell'organizzazione di appartenenza del reclamante". A tale conclusione, i giudici di sorveglianza pervenivano dopo aver esaminato il contenuto del provvedimento assunto dalla Corte di appello di Salerno in data 7 aprile 2011, con il quale era stati confermato il decreto di rigetto della richiesta di applicazione di misura di prevenzione avanzata nei confronti di un altro affiliato, Gerardo CILENTO, in base all'accertato scioglimento del clan [OSCURATO:PERSONA]. Si legge alla pag. 7 del richiamato provvedimento, incorporato nell'ordinanza del Tribunale di Roma: «Rileva, tuttavia, il Collegio che il contributo alle attività delittuose dell'organizzazione è limitato agli anni di operatività del clan [OSCURATO:PERSONA], associazione che - si ribadisce - risulta disciolta da numerosi anni per effetto dell'azione di contrasto svolta dall'A.G. e conseguentemente deve escludersi la possibilità di svolgere ancora in concreto un'attività conforme all'originario contributo partecipativo. Non emergono, infatti, elementi diversamente indicativi di nuovi rapporti con i clan malavitosi della zona, comunque denominati, né in tale prospettiva risultano circostanze rilevanti e indicative di pericolosità generica de/proposto, quanto meno in termini di attualità. Essendo indubitabile che detta organizzazione criminale è da tempo disgregata, manca il puntello storico fattuale della misura, ovvero l'esistenza di una organizzazione criminale nella quale possa dirsi attualmente inserito il proposto. L'argomento è, evidentemente, assorbente rispetto a qualsivoglia verifica del recesso personale del proposto dall'organizzazione criminale...». L'omessa considerazione di tale significativo provvedimento, peraltro emesso dallo stesso Tribunale che si è pronunciato su [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], odierno ricorrente, determina una inevitabile ricaduta sulla motivazione dell'ordinanza impugnata, che, a proposito del pericolo di ripristino di contatti con il gruppo di appartenenza, risulta mancante o apparente: 3a) perché non ha tenuto conto dell'acclarato scioglimento, da anni, del clan in questione, risalente a data antecedente a quella di inizio dell'espiazione della pena da parte del ricorrente; b) perché, essendo avvenuta da anni la scissione del clan [OSCURATO:PERSONA] dal clan [OSCURATO:PERSONA]-RENNA, non ha spiegato la rilevanza degli elementi investigativi, delle misure cautelari e delle condanne afferenti a personaggi riconducibili a detto ultimo clan, temporalmente collocati in epoche successive alla scissione di cui sopra; c) perché, in particolare, non ha illustrato elementi comprovanti l'eventuale persistenza di collegamenti (o l'interesse alla eventuale persistenza di collegamenti) tra [OSCURATO:PERSONA] ed esponenti del clan [OSCURATO:PERSONA]-RENNA, dal quale si era pacificamente distaccato anni addietro. 44.2.0-Gzik3A-)" Ulteriore profilo di motivazionew carente e apparente va rilevato a proposito della totale pretermissione, da parte del Giudice a quo, delle risultanze della relazione di sintesi redatta dalla C.C. di Sassari il 27 maggio 2025 — ancorché menzionata nel provvedimento al vaglio a pag. 4 — che, valorizzando "alcuni spunti di riflessione sul passato deviante" e "l'intenzione di reintegrarsi socialmente entro la scadenza della pena ormai prossima", ha concluso proponendo la revoca del regime detentivo speciale. Per le esposte considerazioni, l'ordinanza impugnata deve essere annullata, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Roma, che procederà a colmare le lacune motivazionali rilevate. P.Q.M. A P.Q.MIl Consigliere estensore Il Presidente __F-ilAy [OSCURATO:PERSONA] onica Bon' 2w)14-1
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