CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 20260/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
IO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di CATANIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione che ha dichiarato inammissibile l'istanza di continuazione tra reati; Ritenuto che, in ordine alla individuazione del giudice dell'esecuzione competente, il ricorso è in contrasto con l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, che, pur ritenendo che i provvedimenti suscettibili di essere valutati nel giudizio di cui all'art. 665, comma 4, cod. proc. pen., siano non soltanto le sentenze di condanna ma anche i proscioglimenti suscettibili di essere messi in esecuzione (Sez. 1, n. 9547 del 15/01/2018, corfl. comp. in proc. Antonov, Rv. 272491), ha aggiunto sia da escludere, invece, la rilevanza, ai fini della individuazione del giudice competente, dei proscioglimenti che solo in modo ipotetico e virtuale possono determinare l'apertura di un incidente di esecuzione (ai fini di eventuali pronunce ai sensi degli artt. 537, comma 4, 669, commi 7 e 8, 673, comma 2, o 675, commi 1 e 2, cod proc. pen.), e la cui considerazione, ai fini di cui all'art. 665, comma 4, ccd. proc. pen., si rivelerebbe eccedente rispetto allo scopo perseguito, costituito dall'unitaria determinazione della posizione esecutiva del medesimo soggetto, nonché foriera di gravi inconvenienti (Sez. 1, n. 51171 del 19/09/2023, confl. comp. in proc. Cannale, non mass.), e nel caso in esame il ricorso è meramente assertivo sul profilo in forza del quale la sentenza di proscioglimento per mancanza di querela del Tribunale di Oristano del 4 giugno 2025 potrebbe essere suscettibile di essere messa in esecuzione; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo; P.Q.M