CassazionedecretoSezione 7Decisione del 12 maggio 1982
Cassazione n. 02920/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/11/2022 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; (i [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 14 novembre 2022 la Corte di appello di Ancona, a seguito del gravame interposto da [OSCURATO:PERSONA], ne ha confermato la condanna per il reato di cui agli artt. 624, 625, comma 1, n. 2), cod. pen. 2. Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, che ha articolato tre motivi (di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.), con i quali ha denunciato: - il difetto della condizione di procedibilità, alla luce della novella legislativa ex decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 (primo motivo); - il vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità dell'imputato (secondo motivo); - la violazione dell'art. 131-bis cod. pen. (terzo motivo). 3. Il primo motivo è fondato, nei termini di seguito esposti. Invero: - è mutato il regime di procedibilità per il reato di cui al capo A è mutato in forza dell'art. 2, comma 1, lett. i), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, in quanto, a mente dell'art. 624, comma 3, cod. pen. (nel testo oggi vigente), il delitto di furto «è punibile a querela della persona offesa. Si procede tuttavia d'ufficio se la persona offesa è incapace, per età o per infermità, ovvero se ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 625, numeri 7, salvo che il fatto sia commesso su cose esposte alla pubblica fede, e 7 bis»; - in atti è presente una denuncia, sporta dal [OSCURATO:PERSONA] il 29 giugno 2016, che per l'appunto difetta di qualsivoglia manifestazione di volontà punitiva; e, a seguito di richiesta da parte di questo Ufficio, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pesaro ha comunicato (in data 30 maggio 2023) che «non è stata né presentata né trasmessa alcuna denuncia/querela». Ne consegue che - non ricorrendo alcuna delle ipotesi di cui all'art. 129, comma 2, cod. proc. pen. - la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perché l'azione penale non può essere proseguita, rimanendo assorbite le ulteriori censure. P. Q. M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché l'azione penale non può essere proseguita per difetto della condizione di procedibilità. Così deciso il 18 ottobre 2023 Il Consigliere estensore