Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2022
ECLI:EU:C:2022:189
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Ordinanza della Corte (Ottava Sezione) dell’11 marzo 2022 –
[OSCURATO:PERSONA] / Portogallo
(Causa C
‑
816/21 P)
«Impugnazione – Diritto delle istituzioni – Articolo 265 TFUE – Ricorso per carenza contro un giudice nazionale – Manifesta incompetenza del Tribunale – Impugnazione manifestamente infondata»
1.
Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Motivi manifestamente irricevibili o manifestamente infondati – Rigetto in qualsiasi momento, con ordinanza motivata, senza trattazione orale
(Regolamento di procedura della Corte, art. 181)
(v. punto 5)
2.
Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Motivazione insufficiente o contraddittoria – Ricevibilità – Portata dell’obbligo di motivazione
(Art. 256, § 1, TFUE; Statuto della Corte di giustizia, artt. 58, comma 1)
(v. punti 8, 9)
3.
Ricorso per carenza – Persone fisiche o giuridiche – Omissioni impugnabili – Omessa adozione di determinate decisioni da parte del presidente di un organo giurisdizionale nazionale – Manifesta incompetenza del giudice dell’Unione – Irricevibilità
(Artt. 256 e 265, comma 3, TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 51)
(v. punti 10
‑
14)
Dispositivo
1)
L’impugnazione è respinta in quanto manifestamente infondata.
2)
Il sig. [OSCURATO:PERSONA] si fa carico delle proprie spese.