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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/2022

ECLI:EU:C:2022:189
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Ordinanza della Corte (Ottava Sezione) dell’11 marzo 2022 – [OSCURATO:PERSONA] / Portogallo (Causa C ‑ 816/21 P) «Impugnazione – Diritto delle istituzioni – Articolo 265 TFUE – Ricorso per carenza contro un giudice nazionale – Manifesta incompetenza del Tribunale – Impugnazione manifestamente infondata»

1. Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Motivi manifestamente irricevibili o manifestamente infondati – Rigetto in qualsiasi momento, con ordinanza motivata, senza trattazione orale (Regolamento di procedura della Corte, art. 181) (v. punto 5)

2. Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Motivazione insufficiente o contraddittoria – Ricevibilità – Portata dell’obbligo di motivazione (Art. 256, § 1, TFUE; Statuto della Corte di giustizia, artt. 58, comma 1) (v. punti 8, 9)

3. Ricorso per carenza – Persone fisiche o giuridiche – Omissioni impugnabili – Omessa adozione di determinate decisioni da parte del presidente di un organo giurisdizionale nazionale – Manifesta incompetenza del giudice dell’Unione – Irricevibilità (Artt. 256 e 265, comma 3, TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 51) (v. punti 10 ‑ 14) Dispositivo 1) L’impugnazione è respinta in quanto manifestamente infondata. 2) Il sig. [OSCURATO:PERSONA] si fa carico delle proprie spese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Ordinanza della Corte (Ottava Sezione) dell’11 marzo 2022 – [OSCURATO:PERSONA] / Portogallo (Causa C ‑ 816/21 P) «Impugnazione – Diritto delle istituzioni – Articolo 265 TFUE – Ricorso per carenza contro un giudice nazionale – Manifesta incompetenza del Tribunale – Impugnazione manifestamente infondata» 1. Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Motivi manifestamente irricevibili o manifestamente infondati – Rigetto in qualsiasi momento, con ordinanza motivata, senza trattazione orale (Regolamento di procedura della Corte, art. 181) (v. punto 5) 2. Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Motivazione insufficiente o contraddittoria – Ricevibilità – Portata dell’obbligo di motivazione (Art. 256, § 1, TFUE; Statuto della Corte di giustizia, artt. 58, comma 1) (v. punti 8, 9) 3. Ricorso per carenza – Persone fisiche o giuridiche – Omissioni impugnabili – Omessa adozione di determinate decisioni da parte del presidente di un organo giurisdizionale nazionale – Manifesta incompetenza del giudice dell’Unione – Irricevibilità (Artt. 256 e 265, comma 3, TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 51) (v. punti 10 ‑ 14) Dispositivo 1) L’impugnazione è respinta in quanto manifestamente infondata. 2) Il sig. [OSCURATO:PERSONA] si fa carico delle proprie spese.
Sentenza Corte di giustizia UE/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris