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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 gennaio 2026

Cassazione n. 04258/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

UR ORDINANZA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/05/2025 della Corte d'appello di Venezia dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il ricorso proposto nell’interesse dell’imputato si compone di una mera elencazione di motivi, apparentemente attinenti alla correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità per il reato di cui all’art. 640 cod. pen. e del relativo trattamento sanzionatorio ma, di fatto, privi di qualsivoglia specifica indicazione delle ragioni di diritto che sorreggono la richiesta di annullamento del provvedimento impugnato; che, pertanto, il ricorso risulta carente dell’indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’atto di impugnazione, atteso che questo non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato; considerato che, in proposito, deve farsi applicazione del consolidato principio di diritto secondo il quale il ricorso per cassazione è inammissibile quando l'interessato ometta di indicare a quale dei casi tipici disciplinati dall'art. 606 cod. proc. pen. intende ricondursi, in quanto tale mancanza, qualora la specificazione delle ragioni di diritto non sia puntuale e chiara, si traduce in genericità dei motivi (cfr. Sez. 2, n. 57403 del 11/09/2018, Carota, Rv. 274258 – 01; Sez. 3, n. 7629 del 07/02/2023, H., Rv. 284152 - 01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così è deciso, 27/01/2026 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
UR ORDINANZA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/05/2025 della Corte d'appello di Venezia dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il ricorso proposto nell’interesse dell’imputato si compone di una mera elencazione di motivi, apparentemente attinenti alla correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità per il reato di cui all’art. 640 cod. pen. e del relativo trattamento sanzionatorio ma, di fatto, privi di qualsivoglia specifica indicazione delle ragioni di diritto che sorreggono la richiesta di annullamento del provvedimento impugnato; che, pertanto, il ricorso risulta carente dell’indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’atto di impugnazione, atteso che questo non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato; considerato che, in proposito, deve farsi applicazione del consolidato principio di diritto secondo il quale il ricorso per cassazione è inammissibile quando l'interessato ometta di indicare a quale dei casi tipici disciplinati dall'art. 606 cod. proc. pen. intende ricondursi, in quanto tale mancanza, qualora la specificazione delle ragioni di diritto non sia puntuale e chiara, si traduce in genericità dei motivi (cfr. Sez. 2, n. 57403 del 11/09/2018, Carota, Rv. 274258 – 01; Sez. 3, n. 7629 del 07/02/2023, H., Rv. 284152 - 01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 27/01/2026 [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 04258/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris