CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 7 maggio 2025
Cassazione n. 16960/2025
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unciato la seguente O R D I N A N Z A sul ricorso n. 27473/21proposto da: -) [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], domiciliat i ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore, difesidall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] gentile ; -ricorrenti - contro -) [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.; -intimati - avverso la sentenza della Corte d’appello diNapoli 2 agosto 2021 n. 3034; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 7 maggio 2025dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Nel 2013 la società [OSCURATO:SOCIETA]. convenne dinanzi al Tribunale di Napoli (nelle forme di cui all’art. 702 bis c.p.c.) [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], esponendo che: -) [OSCURATO:PERSONA] era proprietario d’un appartamento sito a Napoli, via Raffaello n. 56, concesso in locazione a [OSCURATO:PERSONA]; -) nel 2011 dal suddetto appartamento percolarono infiltrazioni di acqua che danneggiarono il sottostante locale e le apparecchiature ivi contenute, di proprietà di [OSCURATO:PERSONA] e concesso in locazione alla [OSCURATO:SOCIETA].. Chiese perciò la condanna dei convenuti al risarcimento del danno. 2. Ambedue i convenuti si costituirono negando la propria responsabilità. Oggetto: assicurazione r.c. - polizza c.d. “del capofamiglia” - natura - assicurazione per conto altrui ex art. 1891 c.c. - conseguenze sulla legitimatio ad causam. N.R.G.: 27473/21 Camera di consiglio del 7 maggio 2025 3. Nel giudizio intervenne volontariamente [OSCURATO:PERSONA], moglie di [OSCURATO:PERSONA] e -come s’è detto - proprietari a dell’immobile concesso in locazione alla [OSCURATO:SOCIETA].. Allegò che unico responsabile del danno doveva ritenersi [OSCURATO:PERSONA] e chiese di chiamare in causa la società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (d’ora innanzi, per brevità, “la ISA”), con la quale aveva stipulato una polizza a copertura della responsabilità civile propria e dei componenti il proprio nucleo familiare. 4. La ISA si costituì eccependo l’inoperatività della polizza. 5. Con ordinanza 23.12.2015 il Tribunale di Napoli: -) accolse la domanda della WPS nei confronti del solo [OSCURATO:PERSONA], sul presupposto che l’allagamento era stato causato dal malfunzionamento d’un accessorio (c.d. “Sanitrit” secondo la Corte d’appello; “Sanatrix” secondo il Tribunale) “esterno” alla struttura muraria, come tale controllabile dal conduttore e del cui malfunzionamento doveva perciò rispondere quest’ultimo, no il proprietario; -) rigettò la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della ISA. L’ordinanza fu appellata da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 2. Con sentenza [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 3034 la Corte d’appello di Napoli rigettò il gravame. La Corte d’appello ritenne che: -) correttamente era stata affermata dal Tribunale la responsabilità del solo [OSCURATO:PERSONA]; l’allagamento infatti era stato causato dal malfunzionamento d’un accessorio destinato a convogliare gli scarichi dei servizi igienici verso la colonna fecale condominiale, guasto che a sua volta aveva determinato il riempimento ed il rigurgito del water ; di tale danno, pertanto, doveva rispondere il conduttoredell’appartamento, quale custode, ex art. 2051 c.c.; N.R.G.: 27473/21 Camera di consiglio del 7 maggio 2025 -) la domanda di garanzia proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della ISA era infondata; [OSCURATO:PERSONA] aveva,infatti, stipulato una polizza a copertura della responsabilità civile scaturente dalla proprietà dell’appartamento sito a Napoli, via Raffaello n. 64; l’appartamento da cui provenne il danno, invece, si trovava a Napoli,via Raffaello n. 56. 3. La sentenza d'appello è stata impugnata per Cassazione da [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA],con ricorso unitario fondato su due motivi. Nessuna delle altre parti si è difesa. I ricorrenti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] ha disposto il deposito della motivazione nel termine di cui all’art. 380 bis, secondo comma, c.p.c.. [OSCURATO:PERSONA] 1. I due motivi, pur prospettando vizi diversi (omesso esame d’un fatto decisivo il primo; violazione di legge il secondo),nella sostanza contengono un’identica censura, rivolta contro il capo di sentenza che ha rigettato la domanda di garanzia proposta nei confronti della ISA. Nell’illustrazione di ambo i motivi i ricorrenti sostengono che: -) [OSCURATO:PERSONA] stipulò con la ISA una polizza multirischio, che copriva sia la responsabilità civile derivante dalla proprietà dell’immobile indicato nella polizza (sito a Napoli, via Raffaello n. 64), sia la responsabilità civile derivante da qualsiasi altra attività lavorativa o non lavorativa, ivi compresa la “conduzione di immobili in cui l’assicurato dimora abitualmente o saltuariamente”; -) la polizza copriva sia la responsabilità della contraente [OSCURATO:PERSONA], sia quella dei componenti il suo nucleo familiare, tra i quali [OSCURATO:PERSONA]; -) nel caso di specie la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] era stata affermata in quanto conduttore d’un immobilee, dunque , ricorrevano tutti i presupposti perché la ISA lo tenesse indenne dalle pretese risarcitorie della WPS: il responsabile era infatti membro del nucleo familiare dell’assicurata; aveva causato il danno in quanto conduttore d’un immobile; dimorava in quell’immobile. N.R.G.: 27473/21 Camera di consiglio del 7 maggio 2025 1.1. La censura è inammissibile. Il giudice di merito ha attribuito la responsabilità dell’accaduto a [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] in questa sede si duole del rigetto della domanda di garanzia da lui proposta contro la ISA, assumendo che erroneamente è stata esclusa la sua qualità di “assicurato”. [OSCURATO:PERSONA] non risulta mai avere proposto tale domanda nel primogrado di giudizio. 1.2. [OSCURATO:PERSONA], quando si costituì nel giudizio ex art. 702-bisc.p.c. promosso dalla WPS, non formulò domanda alcuna di garanzia nei confronti della ISA. La comparsa di costituzione depositata da [OSCURATO:PERSONA] in primo grado si conclude infatti con le seguenti richieste: “1) rigettare ogni richiesta ex adverso avanzata essendo assolutamente inammissibile il ricorso ex art. 702 bis c.p.c.; 2) dichiarare il difetto di legittimazione passiva del sig. [OSCURATO:PERSONA], nella sua dichiarata veste di conduttore dell'immobile sito in Napoli al [OSCURATO:PERSONA] n. 56; 3) Con vittoria di spese, diritti e competenze di giudizio”. Né nel ricorsoper cassazione - in violazione dell’onere imposto dall’art. 366, n. 3, c.p.c. - si dà conto se ed in quale atto tale domanda sia mai stata formulatada [OSCURATO:PERSONA]. La suddetta domanda di garanzia risulta proposta da [OSCURATO:PERSONA] solo con l’appelloe, dunque , inammissibilmente. 1.3. Né rileva che una domanda nei confronti della ISA sia stata formulata da [OSCURATO:PERSONA]. La polizza stipulata da [OSCURATO:PERSONA] copriva vari rischi: tra questi, il rischio di responsabilità per danni causati a terzi nell’esercizio di qualsiasi attività extralavorativa dalla stessa contraente o dai componenti del suo nucleo familiare (c.d. polizza della r.c. “del capofamiglia”). N.R.G.: 27473/21 Camera di consiglio del 7 maggio 2025 Nella parte in cui copriva il rischio della responsabilità civile di persone diverse dalla contraente la polizza era dunque una assicurazione per conto altrui, ex art. 1891 c.c.. Nell’assicurazione per conto altrui il diritto all’indennizzo può essere esercitato solo dal beneficiario, non dal contraente. Pertanto: a) [OSCURATO:PERSONA], che aveva la veste di soggetto assicurato contro il rischio di responsabilità civile derivant e dalla qualità di conduttore dell’immobile, non ha formulato alcuna tempestiva domanda di garanzia; b) [OSCURATO:PERSONA], in quanto contraente della polizza ma non già responsabile del danno, non aveva titolo per formulare domande di sorta nei confronti della ISA. 2. Non è luogo a provvedere sulle spese, essendo rimaste intimate le controparti. P.q. m. (-) dichiara inammissibile il ricorso; (-) ai sensi dell'art. 13,comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrentied al competente ufficio di merito , di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bisdello stess