CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 23 marzo 2023
Cassazione n. 17199/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] TRIBUNALE DI GENOVAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/07/2022 del TRIBUNALE di GENOVAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ANDREA; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 6 luglio 2022 il Tribunale di Genova ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per essere il reato estinto per intervenuta prescrizione. L'imputata era stata sottoposta a giudizio in quanto ritenuta responsabile del delitto di cui agli artt. 110, 624 e 625, nn. 2 e 7, cod. pen., per essersi impossessata nella notte tra il 28 e il 29 marzo 2013, in concorso con altri soggetti, di un telefono cellulare e di un impianto stereo, sottraendoli dall'interno di un'autovettura, dopo averne forzato la portiera. Con l'aggravante d5datto commesso su cosa esposta alla pubblica fede, essendo l'auto parcheggiata nella pubblica via. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale presso la Corte di appello di Genova, deducendo, con un unico motivo, inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, per avere il giudice di primo grado erroneamente ritenuto il decorso del termine di prescrizione, considerato che, essendo state contestate le circostanze aggravanti ad effetto speciale di avere agito con violenza sulle cose - mediante forzatura della portiera dell'autovettura - e su cose esposte alla pubblica fede - essendo stata parcheggiata l'auto sulla pubblica via - il suddetto termine prescrizionale non era ancora decorso al momento della pronuncia della decisione impugnata. 3. Il Procuratore generale ha rassegnato conclusionè scritte, con cui ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato, di conseguenza imponendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, con trasmissione degli atti al Tribunale di Genova per l'ulteriore corso. 2. Come osservato, infatti, la sentenza ha dichiarato estinto il reato per prescrizione, testualmente affermando che, «in assenza di contestazione di recidiva o di circostanze aggravanti ad effetto speciale, i termini di prescrizione sono maturati in data 27 marzo 2022».• Tale considerazione risulta, tuttavia, erronea, ove si consideri che le circostanze aggravanti di cui all'art. 625, commi 2 e 7 cod. pen. contestate alla Munteanu sono ad effetto speciale, determinando esse, con la loro contestuale applicazione, una pena detentiva dai tre ai dieci anni, quindi superiore di un terzo rispetto alla pena edittale. Ne consegue, pertanto, che il termine di prescrizione del reato non è, ad oggi, ancora decorso, considerato che il delitto è stato consumato tra il 28 e il 29 marzo 2013 e che, da tale data, deve poi essere computato il termine decennale di prescrizione calcolato facendo riferimento al massimo edittale della pena detentiva del furto pluriaggravato di cui all'art. 625, ultimo comma, cod. pen. - da aumentare di un ulteriore quarto, nonché del tempo di sospensione della prescrizione intervenuto -. 3. Segue, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata, con trasmissione degli atti al Tribunale di Genova per l'ulteriore corso. P. Q. M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Genova, per l'ulteriore corso. Così deciso in Roma il 23 marzo 2023 Il Consigliere este