CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 4 marzo 2025
Cassazione n. 11249/2025
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/10/2024 del [OSCURATO:PERSONA]; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] L’imputato, [OSCURATO:PERSONA],ricorre avverso la sentenzadel Tribunale di Milano pronunciata ai sensi dell’articolo444 cod. proc. pen. ed applicativa della pena concordata con la [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di furto con strappo di un telefono cellulare. Con un unico motivo di ricorso, l'imputato contesta l’omessa motivazione in relazione all’entità della pena inflitta(un anno, otto mesi e dieci giorni di reclusione ed euro 600,00 di multa), ritenuta eccessiva, e l’omessa sua sospensione condizionale. Ledoglianze sono inammissibil i . Ai sensi dell’articolo448, comma 2-bis, cod. proc. pen., il ricorso avverso la sentenza di applicazione della pena è proponibile solo per motiv i attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all’illegalità della pena o della misura di sicurezzae - solo se l’errore sia manifesto ed emerga ictu oculidal capo di imputazione (così Sez. U, n. 5838 del 28/11/2013, dep. 2014, Citarella, in motivazione, e, dopo la novelladi cui alla legge 103/2017, tra le tante, Sez. 3, 23150 del 17/04/2019, Rv. 275971) - all’erronea qualificazione giuridica del fatto. Dunque, nessun vizio dimotivazione e nessuna violazione di legge diversa da quelle tassativamente indicate sono suscettibili di ricorso per Cassazione. In particolare, non è possibilefar valerené una diversa determinazione della pena, laddove non illegale, né la sua sospensione condizionale. In merito a quest’ultima, è di tutta evidenza che il ricorrente chieda l'applicazione di un istituto non richiesto e non concordato dalle parti. Deve perciò applicarsi il principio dettato da questa Corte, secondo cui l’omessa sospensione condizionale della pena non può essere addotta quale motivo di impugnazione in questa sede, atteso che essa può essere concessa «soltanto se faccia parte integrante dell'accordo o se la questione relativa sia devoluta, esplicitamente e specificamente, da entrambe le parti al potere discrezionale del giudice», diversamente non potendo il giudice accordarla (Sez. 7, Ordinanza n. 4858 del 19/12/2024, dep. 2025, in motivazione, nel citare Sez. 5, n. 4121 del 23/06/1998, Rv. 211506-01). Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, senza formalità di procedura, ai sensi dell’articolo610, comma 5-bis, cod. proc. pen., e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore dellaCassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 04/03/2025 [OSCURATO:PERSONA]