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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 04698/2026

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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: 1.[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; 2.COPPOLA Maria, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; rappresentati ed assistiti dagli avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - di fiducia; avverso la sentenza della Corte di appello di Salerno, emessa in data 05/02/2025; visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; preso atto che è non stata richiesta dalle parti la trattazione orale del procedimento; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; vista la requisitoria scritta con la quale la [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto il rigetto dei ricorsi; viste le conclusioni delle parti civili [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] con le quali si chiede di dichiarare inammissibili i ricorsi con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese.[OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza emessa in data 05/02/2025, la Corte di appello di Napoli - decidendo in sede di rinvio a seguito di annullamento da parte della Corte di cassazione con sentenza emessa in data 11/05/2022 (per omessa notifica dell'udienza di trattazione al difensore e imputati, dopo alcuni rinvii) - ha confermato la sentenza del Tribunale di Salerno emessa il 21/12/2015, di condanna degli imputati per il reato di tentata estorsione aggravata anche dal metodo mafioso, commesso in Battipaglia a partire da epoca successiva e prossima al 08/05/2009.

2. Avverso la predetta sentenza, propone - con unico atto - ricorso per cassazione la difesa degli imputati, affidandolo a quattro motivi.

2.1. Con il primo motivo di ricorso, si deduce violazione di legge e vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 63, comma 2, 191, 192, commi 3 e 4, 546 comma 1, lett. e), cod. proc. pen. per avere la sentenza impugnata affermato la responsabilità degli imputati sulla base di prove dichiarative assunte in violazione delle norme che regolamentano l'assunzione e l'utilizzazione delle dichiarazioni rese da soggetti che avrebbero dovuto essere sentiti sin dall'inizio in qualità di persone sottoposte alle indagini, nonché in violazione delle norme che regolamentano la valutazione delle chiamate in correità o comunque in reità; omissione di motivazione.

Nel dettaglio, la difesa censura l'utilizzabilità delle dichiarazioni rese dalle persone offese [OSCURATO:PERSONA] e dall'architetto [OSCURATO:PERSONA] in quanto, al momento della assunzione delle sommarie informazioni, in fase di indagini, esistevano elementi per interrompere il loro esame e formulare nei loro confronti gli avvisi di legge: ciò in relazione alla sussistenza a loro carico di elementi indiziari di reati connessi o collegati a quelli oggetto del procedimento (estorsione tentata), secondo quanto si evincerebbe dalla denuncia sporta dall'arch. [OSCURATO:PERSONA] alla Procura della Repubblica di Salerno in data 15 luglio 2010, nella quale si esponeva che [OSCURATO:PERSONA] aveva denunciato [OSCURATO:PERSONA] e l'architetto [OSCURATO:PERSONA], in qualità di progettista e direttore dei lavori, per lavori di collegamento dei locali gestiti dal [OSCURATO:PERSONA] da ritenersi abusivi e per presentazione al Comune di una d.i.a. illegittima; segnala inoltre la difesa che il locale gestito dai [OSCURATO:PERSONA] era stato oggetto di controlli da parte dei vigili urbani e da personale dell'ufficio tecnico comunale per la verifica di abusi edilizi ed irregolarità amministrative, fino alla trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica per violazione dell'art. 650 cod. pen. per mancato ottemperamento agli atti dell'amministrazione comunale, che imponevano la rimozione degli abusi; assume la difesa che gli elementi indiziari relativi agli illeciti edilizi ed amministrativi ed al reato di cui all'art. 650 cod. pen. determinerebbero, dunque, una connessione probatoria con il reato di tentata estorsione contestato ai ricorrenti, con la conseguenza che sarebbero inutilizzabili le dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] e dall'arch. [OSCURATO:PERSONA], per essere stati assunti a sommarie informazioni testimoniali ed esaminati al dibattimento, pur versando in una posizione di incompatibilità con l'ufficio di testimone, ai sensi dell'articolo 197 comma 1, lett. a) e b) cod. proc. pen. senza che si procedesse alla nomina di un difensore e senza gli avvisi di legge.

I due dichiaranti, secondo la difesa, avrebbero dovuto essere sentiti quali imputati in procedimento connesso ai sensi dell'art. 210 cod. proc. pen. e, quindi, le loro dichiarazioni avrebbero dovuto essere sottoposte alla verifica della credibilità intrinseca e dell'esistenza di riscontri oggettivi (trattandosi di soggetti denunciati dagli imputati e dagli organi amministrativi che avevano fatto accertamenti sullo stato dell'immobile e sullo svolgimento dell'attività di ristorazione).

2.2. Con il secondo motivo di ricorso, si deduce violazione di legge e vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 546, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. e artt. 110, 56-629 commi 1 e 2, 628 comma 3, n. 3 cod. pen., per avere la sentenza impugnata affermato la sussistenza degli elementi costitutivi della tentata estorsione, con travisamento della prova e con motivazione mancante, contraddittoria ed illogica.

In particolare, secondo la difesa la penale responsabilità degli imputati sarebbe stata affermata sulla base di dichiarazioni non attendibili delle persone offese ([OSCURATO:PERSONA] e i figli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) in violazione del criterio di valutazione della prova di cui all'art. 192, comma 3, cod. proc. pen., tenuto anche conto che si tratta di soggetti costituiti parti civili, con conseguente necessità di un controllo di attendibilità più rigoroso rispetto a quello di qualsiasi testimone.

Vengono riportati ampi stralci dell'atto di appello (pp. 15-17, 20-21 e 25-27 del ricorso) relativi alla necessità di una compiuta valutazione dell'attendibilità intrinseca delle dichiarazioni rese dalle persone offese, anche con riferimento ai tempi di cessione delle quote sociali tra i [OSCURATO:PERSONA], alle violazioni edilizie ed amministrative relative all'immobile (oggetto di confisca a seguito della misura di prevenzione a carico del [OSCURATO:PERSONA]) in cui si trova il ristorante gestito dalle stesse, al rapporto con l'amministratore giudiziario del bene confiscato, dott. [OSCURATO:PERSONA], e alla consapevolezza di quest'ultimo e del legale della parti offese, avvocato [OSCURATO:PERSONA], delle condotte estorsive in questione; vengono censurati anche i richiami operati dalla sentenza di secondo grado a quella di primo grado, che comporterebbero non già una motivazione "per relationem", bensì l'elusione dell'obbligo di motivare.

2.3. Con il terzo motivo di ricorso, si deduce violazione di legge e vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), ed e), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 546, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. e art. 61 n. 2 cod. pen. per avere la sentenza impugnata affermato la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 61, n. 2, cod. pen. mediante motivazione mancante, contraddittoria ed illogica.

Secondo la difesa, non è possibile - e comunque non risulta motivato - sostenere che il reato oggetto di contestazione sarebbe stato commesso per conseguire il profitto del reato di riciclaggio (nell'ambito del processo c.d.

"California" e poi riqualificato nel reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. per concorso esterno in associazione camorristica in capo a [OSCURATO:PERSONA], poi dichiarato prescritto, e del quale i locali siti in via Gramsci rappresentavano il provento).2.4.

Con il quarto motivo di ricorso, si deduce violazione di legge e vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), ed e), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 133 e 81 cod. pen., per avere la sentenza impugnata comminato una pena eccessiva, anche con riferimento all'aumento operato per l'aggravante di cui all'art. 61, n. 2, cod. pen. e a titolo di continuazione, nonché per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza; secondo la difesa, la sentenza impugnata sarebbe del tutto priva di motivazione sul punto. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è in parte manifestamente infondato e in parte aspecifico, poiché si limita a riproporre le medesime ragioni d'appello alle quali la sentenza impugnata ha già dato congrua ed esaustiva risposta con argomentazioni con le quali i ricorrenti non si confrontano in alcun modo, peraltro in presenza di c.d.

"doppia conforme", con la conseguenza che le due sentenze di merito possono essere lette congiuntamente costituendo un unico corpo decisionale, ed essendo pienamente ammissibile la motivazione della sentenza di appello per relationem a quella della sentenza di primo grado, risultando, per giurisprudenza pacifica di questa Suprema Corte che la sentenza appellata e quella di appello, quando non vi sia difformità sui punti denunciati ed uniformità di valutazioni, si integrino vicendevolmente, formando una sola entità logico- giuridica, alla quale occorre fare riferimento per giudicare della congruità della motivazione (cfr., Sez. 1, n. 1309 del 22/11/1993, dep. 1994, Albergamo, Rv. 197250-01; Sez. 3, n. 4700 del 14/02/1994, Scauri, Rv. 197497-01; Sez. 2, n. 5112 del 02/03/1994, Palazzotto, Rv. 198487- 01; Sez. 2, n. 11220 del 13/11/1997, Ambrosino, Rv. 209145-01; Sez. 6, n. 11878 del 20/01/2003, Vigevano, Rv. 224079-01).

In proposito, si è anche affermato che «Ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, la struttura giustificativa della sentenza di appello si salda con quella di primo grado, per formare un unico complessivo corpo argomentativo, allorquando i giudici del gravame, esaminando le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli del primo giudice ed operando frequenti riferimenti ai passaggi logico giuridici della prima sentenza, concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento della decisione» (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595-01).

2. Quanto al primo motivo di ricorso, essendo stata posta una questione di connessione probatoria, è d'uopo rammentare che, in tema di incompatibilità a testimoniare, il collegamento probatorio di cui all'art. 371, comma 2, lett. b) cod. proc. pen. - che determina l'incompatibilità con l'ufficio di testimone di cui all'art. 197, comma 1, lett. b) cod. proc. pen. e la conseguente necessità di acquisire elementi di riscontro alle dichiarazioni ex art. 192 cod. proc. pen. - ricorre soltanto quando nei diversi procedimenti sussiste l'identità del fatto o di uno degli elementi di prova ovvero quando è ravvisabile la diretta rilevanza di uno degli elementi di prova acquisiti in un procedimento su uno dei reati oggetto dell'altro procedimento (Sez. 2, n. 24570 del 14/05/2015, Torcasio, Rv. 264397-01, in fattispecie in cui la Corte ha escluso la qualifica di imputato in procedimento connesso con riferimento alla persona offesa di un'estorsione aggravata dall'art. 7, D.L. n. 152 del 1991, la quale era imputata in altro processo del reato di partecipazione ad associazione mafiosa contrapposta a quella di appartenenza del presunto autore dell'estorsione).

Nel caso di specie, la sentenza impugnata (pp. 6-7), e prima ancora quella di primo grado, ha correttamente escluso che la persona offesa [OSCURATO:PERSONA], oltre all'arch. [OSCURATO:PERSONA], dovessero dismettere la qualità di testimoni, sul rilievo dell'assenza di un nesso di interdipendenza tra il procedimento oggetto per tentata estorsione in scrutinio e le denunce che la difesa assume essere state sporte nei confronti della persona offesa e dell'arch. [OSCURATO:PERSONA] per lavori edilizi da ritenersi abusivi presso i locali del ristorante e per inosservanza delle relative prescrizioni (art. 650 cod. pen.), non essendo peraltro dimostrato che abbiano dato origine ad alcun procedimento penale e stante il contesto temporale differente.

Ad ogni buon conto, la Corte territoriale ha chiaramente spiegato che, oltre a difettare la condizione che il dichiarante sia raggiunto da chiari indizi di reità, che nella specie non consta, occorre che detti indizi attengano al medesimo reato ovvero a reato connesso o collegato a quello attribuito a terzo, mentre nel caso in scrutinio, "atteso che la asserita violazione amministrativa preesisteva all'estorsione, in primo luogo non si ravvisa alcun rapporto di occasionalità tra i fatti oggetto del giudizio di gravame e le fattispecie di illecito astrattamente ipotizzabili a carico dei denuncianti ([OSCURATO:PERSONA] e arch. [OSCURATO:PERSONA], ndr), né appare sostenibile che le violazioni amministrative siano state commesse per conseguire o assicurare al colpevole o ad altri il profitto il prezzo, il prodotto o l'impunità per la tentata estorsione, o che, viceversa, il tentativo di estorsione abbia avuto il medesimo fine rispetto alle violazioni amministrative; il nesso teleologico è escluso all'evidenza in ragione della eterogeneità sotto il profilo oggettivo, delle due fattispecie oltre che della inconciliabilità tra le posizioni delle parti in causa" (p. 7 sentenza impugnata).

Si sono dunque evidenziate, con motivazione congrua e scevra da vizi logici, le rationes che hanno portato a ritenere corretta la veste di testimone in capo alla persona offesa, e all'arch. [OSCURATO:PERSONA], nell'ambito di un accertamento che rientra nella discrezionalità del giudice del merito e si sottrae, se congruamente motivato, al sindacato di legittimità (Sez. 5, n. 39498 del 25/06/2021, Tommasi, Rv. 282030-01).

Peraltro, il motivo risulta anche generico in quanto non specifica gli elementi fattuali e probatori la cui "proiezione" avrebbe dovuto interferire sul piano probatorio con l'accertamento oggetto del presente giudizio.

Né, del resto, può confondersi il piano della connessione o del collegamento che attiene alla veste che il dichiarante deve assumere nel processo, tipicamente ancorato alle ipotesi di cui all'art. 12, comma 1, lett. a) e c) e 371, comma 2, lett. b) cod. proc. pen., con la possibile interferenza dettata dalla reciprocità di denunzie tra le parti e, quindi, dal possibile risentimento che anima le dichiarazioni, tema del tutto differente che attiene alla valutazione della prova di chi è esaminato come testimone.

Da qui la manifesta infondatezza del motivo.

3. Il secondo motivo di ricorso, in ordine all'attendibilità delle persone offese e all'insussistenza della penale responsabilità degli imputati, è parimenti manifestamente infondato.

Invero, la doglianza, che riporta ampi stralci degli esiti dibattimentali (pp. 25-27 ricorso), è volta a prefigurare una rivalutazione ovvero un'alternativa rilettura delle fonti di prova, estranee al sindacato di legittimità e avulse da decisiva individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito.

L'attendibilità delle persone offese è stata vagliata dalla Corte di merito con riguardo al nucleo essenziale dell'accusa mossa, richiamando anche elementi di conferma di carattere esterno tanto dichiarativi che documentali aventi carattere significativo.

Al riguardo va anzitutto precisato che il reato estorsivo in questione si nutre, secondo quanto indicato dal capo di imputazione e denunciato dalle persone offese, di diversi episodi, tutti uniti dal filo conduttore volto ad ottenere, da parte degli imputati, il pagamento dai conduttori di una somma a tiolo di canone di locazione per l'immobile, già di proprietà del [OSCURATO:PERSONA] - destinato ad attività di ristorazione gestita dalle persone offese - e confiscato nell'ambito di un procedimento per un delitto di criminalità organizzata, al fine di continuare a godere del bene ablato, affidato in custodia giudiziaria all'amministratore dott. [OSCURATO:PERSONA]; canone che avrebbe dovuto aggiungersi, secondo la pretesa degli imputati, a quello corrisposto dai [OSCURATO:PERSONA] all'amministratore stesso.

Le sentenze di merito, sebbene abbiano accertato alcune imprecisioni o discrasie nelle dichiarazioni delle parti civili (circa la collocazione temporale da parte di [OSCURATO:PERSONA] della cessione dele quote da parte della sorella e del suo incontro con gli imputati nello studio dell'arch. [OSCURATO:PERSONA]; circa la presenza del guardaspalle di [OSCURATO:PERSONA], riferita da [OSCURATO:PERSONA] soltanto in dibattimento, e non anche in sede di indagini, in relazione ad un incontro con [OSCURATO:PERSONA] in via Mazzini; circa le discordanze tra dichiarazioni dei [OSCURATO:PERSONA] e quelle dei testi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in ordine la certa conoscenza da parte di questi ultimi delle condotte degli imputati), hanno spiegato in modo esaustivo, logico e non apparente come debba escludersi che tali distonie ridondino sull'attendibilità complessiva del narrato che, in ossequio al principio di scindibilità della prova testimoniale, risulta invece essere stato puntualmente scrutinato dal giudice del merito sia nella genesi che determinò l'accusa mossa agli imputati sia riguardo agli altri episodi in cui si concretizzò l'estorsione, per come si ricava dai plurimi e convergenti elementi di prova al riguardo citati dalla sentenza impugnata anche con rinvio a quella di primo grado (v. pagg. 7-10 sentenza impugnata), con riguardo alle deposizioni dei testi [OSCURATO:PERSONA] (guardaspalle di [OSCURATO:PERSONA]), arch. [OSCURATO:PERSONA] (sull'incontro presso lo studio dell'architetto di [OSCURATO:PERSONA] con gli imputati e sulle iniziative degli imputati volte a porre ostacoli amministrativi all'attività dei [OSCURATO:PERSONA]), Busillo e Vece, della polizia municipale (a conferma dell'accanimento amministrativo, riscontrato anche documentalmente, degli imputati nei confronti dei [OSCURATO:PERSONA], in attuazione delle minacce in tal senso formulate), avv. [OSCURATO:PERSONA], legale dei [OSCURATO:PERSONA] per la pratica del rinnovo del contratto di locazione del locale, e dott. [OSCURATO:PERSONA], amministratore giudiziario (sulle condotte assunte dagli imputati nei confronti di quest'ultimo); questi ultimi, pur asserendo di non essere in grado di ricordare con precisione, non hanno negato di avere appreso dai [OSCURATO:PERSONA] delle indebite pretese avanzate dagli imputati.

Pertanto, le censure difensive, anche mediante il richiamo agli esiti probatori, finiscono per sollecitare una non consentita nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, attraverso una diversa lettura dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza ed attendibilità delle fonti di prova (tra le tante, Sez. 4, n. 20245 del 28/04/2006, Francia, Rv. 234099-01).

Non va, infatti, trascurato che la valutazione della credibilità della persona offesa dal reato rappresenta una questione di fatto che, come tale, non può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudice sia incorso in manifeste contraddizioni (Sez. 2, n. 41505 del 24/09/2013, Terrusa, Rv. 257241-01), cosa che, nel caso di specie, non è avvenuta.

4. Anche il terzo motivo con cui i ricorrenti affermano l'insussistenza dell'aggravante di cui all'art. 61 n. 2 cod. pen. è manifestamente infondato.

La Corte territoriale, con percorso argomentativo coerente con le risultanze probatorie nonché esente da manifesta illogicità, e rispondendo a identica censura avanzata nell'atto di appello, ha ampiamente evidenziato come le condotte estorsive poste in essere dagli imputati fossero finalizzate a continuare a godere illegittimamente di un bene confiscato in altro procedimento penale, con conseguente configurabilità dell'aggravante del nesso teleologico (vedi pag. 12 della sentenza impugnata).

5. Anche l'ultimo motivo di ricorso, in tema di trattamento sanzionatorio, rispetto al quale si deduce il vizio di legge e di motivazione, è manifestamente infondato e aspecifico poiché mira ad una nuova valutazione circa la congruità della pena irrogata, la cui determinazione sfugge al sindacato di legittimità qualora sia sorretta da sufficiente motivazione e non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142-01; Sez. 2, n. 43893 del 29/09/2022, Cagliozzi, non mass.; Sez. 2, n. 47512 del 03/11/2022, Mannarino, non mass.); vizi non ravvisabili nel caso oggetto di scrutinio.

La Corte territoriale, sul punto, ad onta di quanto sostenuto dalla difesa ("manca completamente di motivazione, non indicando neppure formula di stile per giustificare il percorso decisionale seguito"; p. 38 ricorso), con ampia argomentazione coerente con le risultanze processuali ed immune da illogicità manifeste, ha ritenuto congrua la pena comminata dal primo giudice ai due imputati, in misura superiore al minimo edittale - oltre alla negata concessione delle circostanze attenuanti generiche per [OSCURATO:PERSONA] e il loro riconoscimento in regime di equivalenza per la Coppola, nonché gli aumenti a titolo di continuazione - in ragione della particolare gravità dei fatti, della rilevanza sociale del reato, dell'assenza di un benché minimo moto di resipiscenza e, per [OSCURATO:PERSONA], pure dell'essere stato riconosciuto responsabile (sebbene con declaratoria di prescrizione) di concorso esterno in associazione di tipo mafioso (pp. 13-14 sentenza impugnata); elementi, questi, con i quali il ricorso cumulativo ha totalmente omesso di confrontarsi.

6. In conclusione, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la conseguente condanna dei ricorrenti, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento e al pagamento, in favore della cassa delle ammende, della somma di euro tremila.

In applicazione del principio di diritto, costantemente enunciato in riferimento a tutte le forme di giudizio camerale non partecipato di cui all'art. 611, comma 1, cod. proc. pen., la liquidazione delle spese processali riferibili alla fase di legittimità in favore della parte civile non è dovuta, perché essa non ha fornito alcun contributo alla decisione, essendosi limitata a richiedere la dichiarazione d'inammissibilità del ricorso, o il suo rigetto, con vittoria di spese, senza contrastare specificamente i motivi di impugnazione proposti (Sez. 4, n. 10022 del 06/02/2025, Altese, Rv. 287766-01).

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle amme

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: 1.[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; 2.COPPOLA Maria, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; rappresentati ed assistiti dagli avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - di fiducia; avverso la sentenza della Corte di appello di Salerno, emessa in data 05/02/2025; visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; preso atto che è non stata richiesta dalle parti la trattazione orale del procedimento; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; vista la requisitoria scritta con la quale la [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto il rigetto dei ricorsi; viste le conclusioni delle parti civili [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] con le quali si chiede di dichiarare inammissibili i ricorsi con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese.[OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza emessa in data 05/02/2025, la Corte di appello di Napoli - decidendo in sede di rinvio a seguito di annullamento da parte della Corte di cassazione con sentenza emessa in data 11/05/2022 (per omessa notifica dell'udienza di trattazione al difensore e imputati, dopo alcuni rinvii) - ha confermato la sentenza del Tribunale di Salerno emessa il 21/12/2015, di condanna degli imputati per il reato di tentata estorsione aggravata anche dal metodo mafioso, commesso in Battipaglia a partire da epoca successiva e prossima al 08/05/2009. 2. Avverso la predetta sentenza, propone - con unico atto - ricorso per cassazione la difesa degli imputati, affidandolo a quattro motivi. 2.1. Con il primo motivo di ricorso, si deduce violazione di legge e vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 63, comma 2, 191, 192, commi 3 e 4, 546 comma 1, lett. e), cod. proc. pen. per avere la sentenza impugnata affermato la responsabilità degli imputati sulla base di prove dichiarative assunte in violazione delle norme che regolamentano l'assunzione e l'utilizzazione delle dichiarazioni rese da soggetti che avrebbero dovuto essere sentiti sin dall'inizio in qualità di persone sottoposte alle indagini, nonché in violazione delle norme che regolamentano la valutazione delle chiamate in correità o comunque in reità; omissione di motivazione. Nel dettaglio, la difesa censura l'utilizzabilità delle dichiarazioni rese dalle persone offese [OSCURATO:PERSONA] e dall'architetto [OSCURATO:PERSONA] in quanto, al momento della assunzione delle sommarie informazioni, in fase di indagini, esistevano elementi per interrompere il loro esame e formulare nei loro confronti gli avvisi di legge: ciò in relazione alla sussistenza a loro carico di elementi indiziari di reati connessi o collegati a quelli oggetto del procedimento (estorsione tentata), secondo quanto si evincerebbe dalla denuncia sporta dall'arch. [OSCURATO:PERSONA] alla Procura della Repubblica di Salerno in data 15 luglio 2010, nella quale si esponeva che [OSCURATO:PERSONA] aveva denunciato [OSCURATO:PERSONA] e l'architetto [OSCURATO:PERSONA], in qualità di progettista e direttore dei lavori, per lavori di collegamento dei locali gestiti dal [OSCURATO:PERSONA] da ritenersi abusivi e per presentazione al Comune di una d.i.a. illegittima; segnala inoltre la difesa che il locale gestito dai [OSCURATO:PERSONA] era stato oggetto di controlli da parte dei vigili urbani e da personale dell'ufficio tecnico comunale per la verifica di abusi edilizi ed irregolarità amministrative, fino alla trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica per violazione dell'art. 650 cod. pen. per mancato ottemperamento agli atti dell'amministrazione comunale, che imponevano la rimozione degli abusi; assume la difesa che gli elementi indiziari relativi agli illeciti edilizi ed amministrativi ed al reato di cui all'art. 650 cod. pen. determinerebbero, dunque, una connessione probatoria con il reato di tentata estorsione contestato ai ricorrenti, con la conseguenza che sarebbero inutilizzabili le dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] e dall'arch. [OSCURATO:PERSONA], per essere stati assunti a sommarie informazioni testimoniali ed esaminati al dibattimento, pur versando in una posizione di incompatibilità con l'ufficio di testimone, ai sensi dell'articolo 197 comma 1, lett. a) e b) cod. proc. pen. senza che si procedesse alla nomina di un difensore e senza gli avvisi di legge. I due dichiaranti, secondo la difesa, avrebbero dovuto essere sentiti quali imputati in procedimento connesso ai sensi dell'art. 210 cod. proc. pen. e, quindi, le loro dichiarazioni avrebbero dovuto essere sottoposte alla verifica della credibilità intrinseca e dell'esistenza di riscontri oggettivi (trattandosi di soggetti denunciati dagli imputati e dagli organi amministrativi che avevano fatto accertamenti sullo stato dell'immobile e sullo svolgimento dell'attività di ristorazione). 2.2. Con il secondo motivo di ricorso, si deduce violazione di legge e vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 546, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. e artt. 110, 56-629 commi 1 e 2, 628 comma 3, n. 3 cod. pen., per avere la sentenza impugnata affermato la sussistenza degli elementi costitutivi della tentata estorsione, con travisamento della prova e con motivazione mancante, contraddittoria ed illogica. In particolare, secondo la difesa la penale responsabilità degli imputati sarebbe stata affermata sulla base di dichiarazioni non attendibili delle persone offese ([OSCURATO:PERSONA] e i figli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) in violazione del criterio di valutazione della prova di cui all'art. 192, comma 3, cod. proc. pen., tenuto anche conto che si tratta di soggetti costituiti parti civili, con conseguente necessità di un controllo di attendibilità più rigoroso rispetto a quello di qualsiasi testimone. Vengono riportati ampi stralci dell'atto di appello (pp. 15-17, 20-21 e 25-27 del ricorso) relativi alla necessità di una compiuta valutazione dell'attendibilità intrinseca delle dichiarazioni rese dalle persone offese, anche con riferimento ai tempi di cessione delle quote sociali tra i [OSCURATO:PERSONA], alle violazioni edilizie ed amministrative relative all'immobile (oggetto di confisca a seguito della misura di prevenzione a carico del [OSCURATO:PERSONA]) in cui si trova il ristorante gestito dalle stesse, al rapporto con l'amministratore giudiziario del bene confiscato, dott. [OSCURATO:PERSONA], e alla consapevolezza di quest'ultimo e del legale della parti offese, avvocato [OSCURATO:PERSONA], delle condotte estorsive in questione; vengono censurati anche i richiami operati dalla sentenza di secondo grado a quella di primo grado, che comporterebbero non già una motivazione "per relationem", bensì l'elusione dell'obbligo di motivare. 2.3. Con il terzo motivo di ricorso, si deduce violazione di legge e vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), ed e), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 546, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. e art. 61 n. 2 cod. pen. per avere la sentenza impugnata affermato la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 61, n. 2, cod. pen. mediante motivazione mancante, contraddittoria ed illogica. Secondo la difesa, non è possibile - e comunque non risulta motivato - sostenere che il reato oggetto di contestazione sarebbe stato commesso per conseguire il profitto del reato di riciclaggio (nell'ambito del processo c.d. "California" e poi riqualificato nel reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. per concorso esterno in associazione camorristica in capo a [OSCURATO:PERSONA], poi dichiarato prescritto, e del quale i locali siti in via Gramsci rappresentavano il provento).2.4. Con il quarto motivo di ricorso, si deduce violazione di legge e vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), ed e), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 133 e 81 cod. pen., per avere la sentenza impugnata comminato una pena eccessiva, anche con riferimento all'aumento operato per l'aggravante di cui all'art. 61, n. 2, cod. pen. e a titolo di continuazione, nonché per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza; secondo la difesa, la sentenza impugnata sarebbe del tutto priva di motivazione sul punto. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è in parte manifestamente infondato e in parte aspecifico, poiché si limita a riproporre le medesime ragioni d'appello alle quali la sentenza impugnata ha già dato congrua ed esaustiva risposta con argomentazioni con le quali i ricorrenti non si confrontano in alcun modo, peraltro in presenza di c.d. "doppia conforme", con la conseguenza che le due sentenze di merito possono essere lette congiuntamente costituendo un unico corpo decisionale, ed essendo pienamente ammissibile la motivazione della sentenza di appello per relationem a quella della sentenza di primo grado, risultando, per giurisprudenza pacifica di questa Suprema Corte che la sentenza appellata e quella di appello, quando non vi sia difformità sui punti denunciati ed uniformità di valutazioni, si integrino vicendevolmente, formando una sola entità logico- giuridica, alla quale occorre fare riferimento per giudicare della congruità della motivazione (cfr., Sez. 1, n. 1309 del 22/11/1993, dep. 1994, Albergamo, Rv. 197250-01; Sez. 3, n. 4700 del 14/02/1994, Scauri, Rv. 197497-01; Sez. 2, n. 5112 del 02/03/1994, Palazzotto, Rv. 198487- 01; Sez. 2, n. 11220 del 13/11/1997, Ambrosino, Rv. 209145-01; Sez. 6, n. 11878 del 20/01/2003, Vigevano, Rv. 224079-01). In proposito, si è anche affermato che «Ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, la struttura giustificativa della sentenza di appello si salda con quella di primo grado, per formare un unico complessivo corpo argomentativo, allorquando i giudici del gravame, esaminando le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli del primo giudice ed operando frequenti riferimenti ai passaggi logico giuridici della prima sentenza, concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento della decisione» (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595-01). 2. Quanto al primo motivo di ricorso, essendo stata posta una questione di connessione probatoria, è d'uopo rammentare che, in tema di incompatibilità a testimoniare, il collegamento probatorio di cui all'art. 371, comma 2, lett. b) cod. proc. pen. - che determina l'incompatibilità con l'ufficio di testimone di cui all'art. 197, comma 1, lett. b) cod. proc. pen. e la conseguente necessità di acquisire elementi di riscontro alle dichiarazioni ex art. 192 cod. proc. pen. - ricorre soltanto quando nei diversi procedimenti sussiste l'identità del fatto o di uno degli elementi di prova ovvero quando è ravvisabile la diretta rilevanza di uno degli elementi di prova acquisiti in un procedimento su uno dei reati oggetto dell'altro procedimento (Sez. 2, n. 24570 del 14/05/2015, Torcasio, Rv. 264397-01, in fattispecie in cui la Corte ha escluso la qualifica di imputato in procedimento connesso con riferimento alla persona offesa di un'estorsione aggravata dall'art. 7, D.L. n. 152 del 1991, la quale era imputata in altro processo del reato di partecipazione ad associazione mafiosa contrapposta a quella di appartenenza del presunto autore dell'estorsione). Nel caso di specie, la sentenza impugnata (pp. 6-7), e prima ancora quella di primo grado, ha correttamente escluso che la persona offesa [OSCURATO:PERSONA], oltre all'arch. [OSCURATO:PERSONA], dovessero dismettere la qualità di testimoni, sul rilievo dell'assenza di un nesso di interdipendenza tra il procedimento oggetto per tentata estorsione in scrutinio e le denunce che la difesa assume essere state sporte nei confronti della persona offesa e dell'arch. [OSCURATO:PERSONA] per lavori edilizi da ritenersi abusivi presso i locali del ristorante e per inosservanza delle relative prescrizioni (art. 650 cod. pen.), non essendo peraltro dimostrato che abbiano dato origine ad alcun procedimento penale e stante il contesto temporale differente. Ad ogni buon conto, la Corte territoriale ha chiaramente spiegato che, oltre a difettare la condizione che il dichiarante sia raggiunto da chiari indizi di reità, che nella specie non consta, occorre che detti indizi attengano al medesimo reato ovvero a reato connesso o collegato a quello attribuito a terzo, mentre nel caso in scrutinio, "atteso che la asserita violazione amministrativa preesisteva all'estorsione, in primo luogo non si ravvisa alcun rapporto di occasionalità tra i fatti oggetto del giudizio di gravame e le fattispecie di illecito astrattamente ipotizzabili a carico dei denuncianti ([OSCURATO:PERSONA] e arch. [OSCURATO:PERSONA], ndr), né appare sostenibile che le violazioni amministrative siano state commesse per conseguire o assicurare al colpevole o ad altri il profitto il prezzo, il prodotto o l'impunità per la tentata estorsione, o che, viceversa, il tentativo di estorsione abbia avuto il medesimo fine rispetto alle violazioni amministrative; il nesso teleologico è escluso all'evidenza in ragione della eterogeneità sotto il profilo oggettivo, delle due fattispecie oltre che della inconciliabilità tra le posizioni delle parti in causa" (p. 7 sentenza impugnata). Si sono dunque evidenziate, con motivazione congrua e scevra da vizi logici, le rationes che hanno portato a ritenere corretta la veste di testimone in capo alla persona offesa, e all'arch. [OSCURATO:PERSONA], nell'ambito di un accertamento che rientra nella discrezionalità del giudice del merito e si sottrae, se congruamente motivato, al sindacato di legittimità (Sez. 5, n. 39498 del 25/06/2021, Tommasi, Rv. 282030-01). Peraltro, il motivo risulta anche generico in quanto non specifica gli elementi fattuali e probatori la cui "proiezione" avrebbe dovuto interferire sul piano probatorio con l'accertamento oggetto del presente giudizio. Né, del resto, può confondersi il piano della connessione o del collegamento che attiene alla veste che il dichiarante deve assumere nel processo, tipicamente ancorato alle ipotesi di cui all'art. 12, comma 1, lett. a) e c) e 371, comma 2, lett. b) cod. proc. pen., con la possibile interferenza dettata dalla reciprocità di denunzie tra le parti e, quindi, dal possibile risentimento che anima le dichiarazioni, tema del tutto differente che attiene alla valutazione della prova di chi è esaminato come testimone. Da qui la manifesta infondatezza del motivo. 3. Il secondo motivo di ricorso, in ordine all'attendibilità delle persone offese e all'insussistenza della penale responsabilità degli imputati, è parimenti manifestamente infondato. Invero, la doglianza, che riporta ampi stralci degli esiti dibattimentali (pp. 25-27 ricorso), è volta a prefigurare una rivalutazione ovvero un'alternativa rilettura delle fonti di prova, estranee al sindacato di legittimità e avulse da decisiva individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito. L'attendibilità delle persone offese è stata vagliata dalla Corte di merito con riguardo al nucleo essenziale dell'accusa mossa, richiamando anche elementi di conferma di carattere esterno tanto dichiarativi che documentali aventi carattere significativo. Al riguardo va anzitutto precisato che il reato estorsivo in questione si nutre, secondo quanto indicato dal capo di imputazione e denunciato dalle persone offese, di diversi episodi, tutti uniti dal filo conduttore volto ad ottenere, da parte degli imputati, il pagamento dai conduttori di una somma a tiolo di canone di locazione per l'immobile, già di proprietà del [OSCURATO:PERSONA] - destinato ad attività di ristorazione gestita dalle persone offese - e confiscato nell'ambito di un procedimento per un delitto di criminalità organizzata, al fine di continuare a godere del bene ablato, affidato in custodia giudiziaria all'amministratore dott. [OSCURATO:PERSONA]; canone che avrebbe dovuto aggiungersi, secondo la pretesa degli imputati, a quello corrisposto dai [OSCURATO:PERSONA] all'amministratore stesso. Le sentenze di merito, sebbene abbiano accertato alcune imprecisioni o discrasie nelle dichiarazioni delle parti civili (circa la collocazione temporale da parte di [OSCURATO:PERSONA] della cessione dele quote da parte della sorella e del suo incontro con gli imputati nello studio dell'arch. [OSCURATO:PERSONA]; circa la presenza del guardaspalle di [OSCURATO:PERSONA], riferita da [OSCURATO:PERSONA] soltanto in dibattimento, e non anche in sede di indagini, in relazione ad un incontro con [OSCURATO:PERSONA] in via Mazzini; circa le discordanze tra dichiarazioni dei [OSCURATO:PERSONA] e quelle dei testi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in ordine la certa conoscenza da parte di questi ultimi delle condotte degli imputati), hanno spiegato in modo esaustivo, logico e non apparente come debba escludersi che tali distonie ridondino sull'attendibilità complessiva del narrato che, in ossequio al principio di scindibilità della prova testimoniale, risulta invece essere stato puntualmente scrutinato dal giudice del merito sia nella genesi che determinò l'accusa mossa agli imputati sia riguardo agli altri episodi in cui si concretizzò l'estorsione, per come si ricava dai plurimi e convergenti elementi di prova al riguardo citati dalla sentenza impugnata anche con rinvio a quella di primo grado (v. pagg. 7-10 sentenza impugnata), con riguardo alle deposizioni dei testi [OSCURATO:PERSONA] (guardaspalle di [OSCURATO:PERSONA]), arch. [OSCURATO:PERSONA] (sull'incontro presso lo studio dell'architetto di [OSCURATO:PERSONA] con gli imputati e sulle iniziative degli imputati volte a porre ostacoli amministrativi all'attività dei [OSCURATO:PERSONA]), Busillo e Vece, della polizia municipale (a conferma dell'accanimento amministrativo, riscontrato anche documentalmente, degli imputati nei confronti dei [OSCURATO:PERSONA], in attuazione delle minacce in tal senso formulate), avv. [OSCURATO:PERSONA], legale dei [OSCURATO:PERSONA] per la pratica del rinnovo del contratto di locazione del locale, e dott. [OSCURATO:PERSONA], amministratore giudiziario (sulle condotte assunte dagli imputati nei confronti di quest'ultimo); questi ultimi, pur asserendo di non essere in grado di ricordare con precisione, non hanno negato di avere appreso dai [OSCURATO:PERSONA] delle indebite pretese avanzate dagli imputati. Pertanto, le censure difensive, anche mediante il richiamo agli esiti probatori, finiscono per sollecitare una non consentita nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, attraverso una diversa lettura dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza ed attendibilità delle fonti di prova (tra le tante, Sez. 4, n. 20245 del 28/04/2006, Francia, Rv. 234099-01). Non va, infatti, trascurato che la valutazione della credibilità della persona offesa dal reato rappresenta una questione di fatto che, come tale, non può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudice sia incorso in manifeste contraddizioni (Sez. 2, n. 41505 del 24/09/2013, Terrusa, Rv. 257241-01), cosa che, nel caso di specie, non è avvenuta. 4. Anche il terzo motivo con cui i ricorrenti affermano l'insussistenza dell'aggravante di cui all'art. 61 n. 2 cod. pen. è manifestamente infondato. La Corte territoriale, con percorso argomentativo coerente con le risultanze probatorie nonché esente da manifesta illogicità, e rispondendo a identica censura avanzata nell'atto di appello, ha ampiamente evidenziato come le condotte estorsive poste in essere dagli imputati fossero finalizzate a continuare a godere illegittimamente di un bene confiscato in altro procedimento penale, con conseguente configurabilità dell'aggravante del nesso teleologico (vedi pag. 12 della sentenza impugnata). 5. Anche l'ultimo motivo di ricorso, in tema di trattamento sanzionatorio, rispetto al quale si deduce il vizio di legge e di motivazione, è manifestamente infondato e aspecifico poiché mira ad una nuova valutazione circa la congruità della pena irrogata, la cui determinazione sfugge al sindacato di legittimità qualora sia sorretta da sufficiente motivazione e non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142-01; Sez. 2, n. 43893 del 29/09/2022, Cagliozzi, non mass.; Sez. 2, n. 47512 del 03/11/2022, Mannarino, non mass.); vizi non ravvisabili nel caso oggetto di scrutinio. La Corte territoriale, sul punto, ad onta di quanto sostenuto dalla difesa ("manca completamente di motivazione, non indicando neppure formula di stile per giustificare il percorso decisionale seguito"; p. 38 ricorso), con ampia argomentazione coerente con le risultanze processuali ed immune da illogicità manifeste, ha ritenuto congrua la pena comminata dal primo giudice ai due imputati, in misura superiore al minimo edittale - oltre alla negata concessione delle circostanze attenuanti generiche per [OSCURATO:PERSONA] e il loro riconoscimento in regime di equivalenza per la Coppola, nonché gli aumenti a titolo di continuazione - in ragione della particolare gravità dei fatti, della rilevanza sociale del reato, dell'assenza di un benché minimo moto di resipiscenza e, per [OSCURATO:PERSONA], pure dell'essere stato riconosciuto responsabile (sebbene con declaratoria di prescrizione) di concorso esterno in associazione di tipo mafioso (pp. 13-14 sentenza impugnata); elementi, questi, con i quali il ricorso cumulativo ha totalmente omesso di confrontarsi. 6. In conclusione, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la conseguente condanna dei ricorrenti, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento e al pagamento, in favore della cassa delle ammende, della somma di euro tremila. In applicazione del principio di diritto, costantemente enunciato in riferimento a tutte le forme di giudizio camerale non partecipato di cui all'art. 611, comma 1, cod. proc. pen., la liquidazione delle spese processali riferibili alla fase di legittimità in favore della parte civile non è dovuta, perché essa non ha fornito alcun contributo alla decisione, essendosi limitata a richiedere la dichiarazione d'inammissibilità del ricorso, o il suo rigetto, con vittoria di spese, senza contrastare specificamente i motivi di impugnazione proposti (Sez. 4, n. 10022 del 06/02/2025, Altese, Rv. 287766-01). P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle amme
Sentenza Cassazione n. 04698/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris