CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 12758/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
del SostitutoProcuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsil ’ inammissibil ità del ricorso;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l’ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Bologna, in sede di appello cautelareproposto dal Pubblico ministero avverso l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminaridel medesimo Tribunale, emessa il 18 settembre 2025, ha applicato ai coniugi odierniricorrenti la misura del divieto di avvicinamento ai luoghi abitualmente frequentati dallapersona offesa, con divieto di comunicazione con qualsiasi mezzo e con applicazione delbraccialetto elettronico (art. 282-ter cod. proc. pen.).La misura è stata disposta in relazione al reato di circonvenzione di incapace,contestato come commesso dagli imputati con più condotte ai danni di XXXXXXXXXXXXX,persona anziana affetta da plurime patologie anche di tipo neuro-cognitivo.Allo stato è in corso il processo di primo grado.Il primo giudice aveva rigettato la richiesta di misura cautelare non ravvisando alcunaesigenza da tutelare.Il Tribunale, al contrario, ha ritenuto sussistente il pericolo di recidiva.2. Ricorrono per cassazione XXXXXXXXXXXXXXX e XXXXXXXXXXXXXXX, a mezzodei loro comuni difensori e con unico atto, attraverso il quale deducono:1) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza delpericolo concreto ed attuale di reiterazione del reato.Il Tribunale, per ravvisare l’esigenza cautelare, si è basato sulle testimonianze di duecollaboratrici domestiche della persona offesa, che avevano indicato condotte di pressionedel ricorrente [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della vittima di contenuto non patrimoniale.L’intero patrimonio della persona offesa, come dimostrato anche da produzionedocumentale difensiva, è gestito dall’amministratore di sostegno nominato dal Tribunale –che aveva ottenuto a suo favore, proprio per assenza di pericoli di interferenze gestionali,anche la revoca dei provvedimenti di sequestro di beni - sicché sarebbe impossibile per gliimputati reiterare la loro condotta illecita.Non vi sarebbe prova che la vittima sia in possesso di beni mobili e di denaro contantepotenzialmente stornabili in favore dei ricorrenti, dal momento che ogni spesa sarebbegestita dall’amministratore di sostegno e il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe preteso più nulla,restituendo le chiavi dell’abitazione della vittima e limitandosi a brevi visite a costei sotto ilcontrollo della domestica di turno.D’altra parte, così come aveva evidenziato il Giudice per le indagini preliminari nelprovvedimento di rigetto della richiesta di misura, agli imputati non poteva attribuirsi alcunprofilo idoneo a ravvisare il pericolo di reiterazione del reato al di fuori dal loro rapporto conla vittima, essendo soggetti incensurati inseriti in ambiti lavorativi, mentre la procedura diadozione del ricorrente [OSCURATO:PERSONA]da parte della persona offesa aveva avuto esitonegativo.Infine, la condotta illecita si sarebbe snodata, come da imputazione, dal 4 gennaio 2023al 24 luglio 2023, sicché, anche sotto questo profilo, mancherebbe l’attualità del pericolo,non potendosi valorizzare condotte, in ipotesi illecite, successive al tempus commissi delictiindicato;2) vizio della motivazione per avere il Tribunale ritenuto attendibili le dichiarazioni delledue domestiche della persona offesa poste a base della decisione e che la difesa avevaconfutato in udienza di trattazione dell’appello cautelare con specifiche argomentazioniriprodotte in ricorso e che non sono state tenute in considerazione (fgg. 14 e 15).Si dà atto che nell’interesse dei ricorrenti è stata depositata una memoria di replica alleconclusioni del Procuratore generale.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso, proposto con motivi complessivamente infondati, che possono essere trattaticongiuntamente, deve essere rigettato.1. Il Tribunale ha evidenziato le ragioni che lo hanno indotto a ritenere sussistente ilpericolo di reiterazione del reato, essendosi basato su recenti acquisizioni testimoniali resenell’aprile 2025, la cui attendibilità risiede, contrariamente a quanto si sostiene in ricorso,nella loro convergenza, siccome volta a rappresentare l’ancor vivo comportamento induttivoillecito dei ricorrenti nei confronti della vittima, nonostante la nomina di un amministratore disostegno posto alla cura del patrimonio di quest’ultima.Si osserva, in primo luogo, che ai fini di ravvisare il pericolo di reiterazione di reati e lanecessità di disporre una misura cautelare, l’assunto difensivo secondo il quale le condotteillecite sarebbero fuori dal perimetro della imputazione, non ha rilievo, potendo esseresignificativo solo ai fini della condanna.In secondo luogo, non risponde a verità la circostanza, evidenziata in ricorso, secondocui le dichiarazioni delle due accusatrici non avrebbero indicato condotte a contenutopatrimoniale di recente commissione.Al contrario, e con carattere troncante rispetto alla possibilità che la condotta illecitapossa essere reiterata anche in presenza dell’amministratore di sostegno, rileva il fatto che,come ha sottolineato il Tribunale a fg. 12 dell’ordinanza impugnata, il ricorrente [OSCURATO:PERSONA], adetta di una delle badanti della vittima, avanzava richieste di acquisti a nome della personaoffesa, fingendo che fossero di iniziativa di quest’ultima, spingendola ad avallare tali spese ecosì potendo colpire ancora una volta il patrimonio dell’interessata.Inoltre, le manovre dei ricorrenti volte ad allontanare la vittima dai proprio parenti,riferite dall’altra testimone – in uno con il fatto che il ricorrente [OSCURATO:PERSONA]aveva adito ilgiudice civile per una procedura di adozione in suo favore della quale, allo stato, non si è ingrado di stabilire la definitività in senso negativo – riconducono indirettamente le azionicommesse dagli imputati alla sfera patrimoniale della persona offesa, indotta, già in passato,a mutare, secondo l’accusa, la destinazione dei propri beni con atto testamentario in favoredei ricorrenti.Tanto assorbe e supera, sull’unico tema della concretezza ed attualità del pericolo direiterazione del reato, ogni altra argomentazione difensiva anche in relazione al contenutodella memoria depositata, da intendersi relegata al merito del giudizio.Al rigetto dei ricorsi segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle speseprocessuali. P.Q.MRigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. [OSCURATO:PERSONA] per gli adempimenti di cui all'art. 28 reg. esec. cod. proc. pen.Così è deciso, 25/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIUSEPPE [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.