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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 12130/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 9929 del ruolo generale dell'anno 2012, proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] & c., in persona del suo legale rappresentante p.t.; da [OSCURATO:PERSONA], nato ad Aversa (CE), il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; [OSCURATO:PERSONA], nato ad Aversa (CE) il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; [OSCURATO:PERSONA], nata ad Aversa (CE), il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; [OSCURATO:PERSONA], nata ad Aversa (CE), il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; tutti rappresentati e difesi dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], in Roma, via Nlira bel lo, n. 26h/jiyA - ricorrenti- contro Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso gli uffici della quale in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12, elettivamente si domicilia -controricorrente- per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della t2 Campania, depositata in data U.10.2011, n. 243/29/11; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] nella camera di consiglio del 26 novembre 2021.

Fatti di causa.

Con pvc del 20 maggio 2008, la Guardia di Finanza di Aversa contestava alla [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]., esercente l'attività di costruzione di immobili, l'omessa fatturazione di operazioni imponibili attive ai fini IVA e la mancata contabilizzazione di ricavi in funzione del calcolo delle imposte sui redditi, per gli esercizi 2004 e 2006, avuto riguardo alla vendita di appartamenti e box auto. [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]. e il rappresentante legale nonché socio [OSCURATO:PERSONA] venivano raggiunti da avvisi di accertamento mirati al recupero delle maggiori somme fiscali dovute. [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA] quale socio e legale rappresentante della stessa nonché i soci [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], impugnavano in appello la sentenza n. 287/07/2010, mediante cui la CTP di Napoli, previa riunione, ne aveva rigettato i ricorsi avverso gli avvisi di accertamento, tesi a recuperare i maggiori importi dovuti per Iva e Irap dall'ente in relazione agli anni 2004 e 2006, nonché a riprendere i più elevati importi Irpef e le maggiori addizionali dovute da [OSCURATO:PERSONA] per i redditi di partecipazione negli anni anzidetti.

La CTR della Campania ha rigettato l'appello della società e dei soci.

Questi ultimi, unitamente all'ente, affidano il proprio ricorso per cassazione a quattro motivi.

Resiste l'Agenzia con controricorso.

Ragioni della decisione.

Va preliminarmente disattesa l'eccezione di intempestività del ricorso.

A fronte, infatti, di un termine di notifica suscettibile di giungere a scadenza il 12 aprile 2012, il procedimento notificatorio è stato avviato in data 11 aprile 2012, quindi anteriormente allo spirare del termine.

In tema di notificazioni a mezzo del servizio postale, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 477 del 2002 la notificazione di un atto processuale (nella fattispecie, ricorso per Cassazione) si intende perfezionata, per il notificante, alla data di consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario, non potendo ricadere sul richiedente le conseguenze di un errore o di un'inerzia dell'ufficiale giudiziario medesimo (Cass.n. 13970 del 2004 e successive conformi).

Su questa premessa, necessita, altresì, in principalità, rilevare che il socio [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto il condono 119/2018 e vi è l'attestazione dell'Agenzia di regolare definizione di esso; nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] va dichiarata, pertanto, l'estinzione del giudizio.

I motivi di ricorso vanno, dunque, esaminati con specifico riguardo alla società ed agli altri soci.

Con il primo motivo di ricorso si contesta la violazione e falsa applicazione dell'art. 101 c.p.c. e 14 d.lgs. n. 546 del 1992, in relazione all'art. 360 n. 4 c.p.c., per avere la CTR trascurato la sussistenza di "una ipotesi di litisconsorzio tributario necessario ed originario la cui violazione comporta una nullità ab imis del rapporto processuale, con conseguente rinvio della causa alla [OSCURATO:PERSONA], per la celebrazione del giudizio di primo grado nei confronti di tutti i litisconsorti necessari".

Il motivo è infondato.

L'art. 14 del D.L. n. 546 del 1992, contenente "Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413", prevede al primo comma che "se l'oggetto del ricorso riguarda inscindibilmente più soggetti, questi devono essere tutti parte nello stesso processo e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni di essi"; soggiunge al secondo comma che (solo) "se il ricorso non è stato proposto da o nei confronti di tutti i soggetti indicati nel comma 1 è ordinata l'integrazione del contraddittorio mediante la loro chiamata in causa entro un termine stabilito a pena di decadenza".

Nella specie, la CTR ha, tuttavia, accertato l'avvenuta notifica dell'avviso riguardante l'ente, sia nei confronti della società, sia nei riguardi dei soci.

Il giudice a quo ha, inoltre, accertato che "l'atto impositivo riguardante la società è stato notificato a tutti i soci e al rappresentante legale", soggiungendo che "tutti i soggetti interessati hanno sottoscritto sia il ricorso introduttivo che l'appello e hanno perciò partecipato al giudizio".

Il contraddittorio è stato, in altri termini, ritenuto integro dal giudice d'appello, che ha escluso la lamentata pretermissione del litisconsorzio necessario tra i soci e la società.

Sotto tal profilo la sentenza d'appello non si è posta in contrasto con il noto orientamento assunto dalle Sezioni Unite di questa Corte con sentenza n. 14815 del 4 giugno 2008 e successive conformi (v. anche Cass. n. 16730 del 2018; Cass. n. 1472 del 2018; Cass. n. 27337 del 2014) con riferimento all'unitarietà dell'accertamento alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi della società di persone e dei soci delle stesse.

L'apprezzamento della CTR in punto di integrità del contraddittorio costituisce l'esito di un'indagine di fatto affidata in via esclusiva al giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità, salvo che sotto il profilo del vizio di motivazione ex art. 360 n. 5 c.p.c., peraltro non invocato.

Nella specie, la deduzione del vizio ai sensi del n. 4 dell'art. 360 c.p.c. tende alla mera revisione del ragionamento decisorio, ossia dell'opzione che ha condotto il giudice del merito ad una determinata soluzione della questione esaminata, finendo per tradursi nella richiesta di nuova formulazione del giudizio di fatto, in contrasto con la funzione assegnata dall'ordinamento al giudice di legittimità.

Con il secondo motivo di ricorso viene lamentata la violazione dell'art. 112 c.p.c., per omessa pronuncia, in relazione all'art. 360 n. 4 c.p.c., per avere la CTR trascurato di statuire in ordine all'eccezione di illegittimità degli "avvisi di accertamento per mancata indicazione in atti delle ragioni del controllo fiscale".

Il motivo si mostra inammissibile per difetto di autosufficienza, non essendo riportato il contenuto degli avvisi di accertamento che si assumono non esplicativi delle ragioni del controllo fiscale e rimanendo in tal guisa imperscrutabile la censura.

Giova, sotto un convergente profilo, evidenziare che il vizio di omessa pronuncia non è nella specie neppure configurabile ove si consideri che la decisione adottata dal giudice a quo, nel postulare la valutazione nel merito dei motivi posti a fondamento del gravame, ha comportato una statuizione implicita di rigetto dell'eccezione pregiudiziale di legittimità" formulata dalla parte (Cass. n. 29191 del 2017; Cass. n. 5351 del 2007; v. anche Cass. n. 20718 del 2018).

È sintomatico, d'altronde, che l'ente e i suoi soci abbiano dimostrato piena conoscenza degli addebiti, contestandoli.

Con il terzo motivo si assume la violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia, in relazione all'art. 360 n. 4 c.p.c., per avere la CTR mancato di pronunciarsi sulla censura d'appello tesa a sottolineare la "mancanza della prova del fatto posto a fondamento dell'accertamento riguardante l'occultamento dei maggiori imponibili".

Il motivo è infondato.

Viene addotta una omessa pronuncia che, invero, non si registra, avendo la CTR valorizzato in senso convergente tre distinti profili a supporto della prova della debenza degli importi fiscali pretesi nel quadro dell'accertamento induttivo condotto dall'erario.

Invero, vengono parallelamente valorizzate le stime analitiche dei valori immobiliari dell'O.M.I.; i valori dei mutui e dei finanziamenti erogati agli acquirenti, aventi un ammontare - secondo quanto dai medesimi dichiarato - di gran lunga superiore al prezzo d'acquisto degli immobili; le dichiarazioni rese dal rappresentante legale della società, ammissive dell'incasso di corrispettivi maggiori dei valori dichiarati con riferimento ad alcuni immobili.

Infatti, anche a voler escludere ogni rilevanza ai valori 0.M.I., a fondare l'accertamento di un maggior reddito derivante dalla cessione di beni immobili è sufficiente, come ribadito costantemente da questa Corte, anche soltanto lo scostamento tra il minor prezzo indicato nell'atto di compravendita e l'importo del mutuo erogato all'acquirente, ciò non comportando alcuna violazione delle norme in materia di onere della prova (Cass. n. 14388 del 2017; Cass. n. 7819 del 2019).

È orientamento sedimentato di questa Corte che la presunzione semplice è un procedimento logico da cui il giudice desume l'esistenza di un fatto ignoto dalla presenza di un fatto noto sul presupposto di una loro successione nella normalità dei casi.

È, pertanto, evidente che anche un solo fatto - qualora presenti i requisiti della gravità e precisione - può essere idoneo per una tale deduzione e costituire, quindi, la fonte della presunzione (Cass. n. 2082 del 2014; Cass. n. 4472 del 2003 in motivazione).

Anche le dichiarazioni rese da terzi, come chiarito da questa Corte possono valere a supportare il corredo indiziario, giovando richiamare l'avviso nomofilattico già incisivamente espresso secondo cui "Nel processo tributario, le dichiarazioni di terzi acquisite in fase di accertamento hanno normalmente valore indiziario, e pur tuttavia, per il loro contenuto intrinseco ovvero per l'attendibilità dei riscontri offerti, possono assumere valore di presunzione grave, precisa e concordante ex art. 2729 c.c. e, cioè, di prova presuntiva idonea a fondare e motivare l'atto di accertamento" (Cass. n. 16711 del 2016; v. anche Cass. n. 9880 del 2017; Cass. n. 31588 del 2021).

Con il quarto motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 54 d.P.R. n. 633 del 1972 e 39, comma 1, d.P.R. n. 600 del 1973 nonché dell'art. 24

I. n. 88 del 2009 e degli artt. 2730 e 2735 c.c. e 7, comma 4, d.lgs. n. 546 del 1992; si denuncia con lo stesso mezzo l'illogicità e insufficienza della motivazione.

Il motivo di ricorso non si volge all'obiettivo del ripristino delle regole di riparto degli oneri probatori che assume violate, ma piuttosto si compendia in una critica del tessuto motivazionale della sentenza d'appello, tendente ad ottenere, in realtà, una diversa ricostruzione di fatto; sotto le mentite spoglie di un vizio di violazione di legge, il mezzo di ricorso mira ad una rivisitazione del materiale indiziario e/o istruttorio vagliato dal giudice di merito e inerente in via esclusiva al suo sindacato.

L'asserito errore di diritto diviene, allora, il veicolo utile a valorizzare, secondo una chiave "soggettivistica", in un senso anziché in un altro, taluni elementi fattuali e documentali.

In tal senso, la censura finisce per investire la plausibilità del ragionamento condotto dal giudice di merito, criticando la ricostruzione del fatto che questi ha operato.

Nella specie non vi è una motivazione lacunosa, posto la CTR ha valorizzato in convergenza i tre profili presuntivi rappresentati dalle discrasie dai valori OMI, dall'importo esorbitante dei mutui rispetto al valore d'acquisto degli immobili e dalle dichiarazioni rese da terzi.

In tal senso, sotto le mentite spoglie del vizio di motivazione finisce per celarsi una doglianza mirata ad una rivisitazione dei fatti in funzione di una loro ricostruzione più favorevole alla parte contribuente.

La censura, pertanto, sotto l'apparente deduzione del vizio di cui al n. 5 dell'art. 360 c.p.c., degrada in realtà verso la sostanziale richiesta a questa Corte di una rivalutazione del merito della causa, ponendo a suo presupposto una diversa ricostruzione degli accadimenti.

Il ricorso va, in ultima analisi, rigettato.

Le spese sono regolate dalla soccombenza, nella misura esplicitata in dispositivo.

Per questi motivi Dichiara estinto il giudizio con riferimento [OSCURATO:PERSONA]; rigetta il ricorso con riferimento alla società e agli altri soci; condanna i ricorrenti in solido al pagamento in favore dell'Agenzia delle entrate delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 6.000,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese prenotate a debito. la ussis za dei presupposti proces per il v

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 9929 del ruolo generale dell'anno 2012, proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] & c., in persona del suo legale rappresentante p.t.; da [OSCURATO:PERSONA], nato ad Aversa (CE), il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; [OSCURATO:PERSONA], nato ad Aversa (CE) il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; [OSCURATO:PERSONA], nata ad Aversa (CE), il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; [OSCURATO:PERSONA], nata ad Aversa (CE), il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; tutti rappresentati e difesi dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], in Roma, via Nlira bel lo, n. 26h/jiyA - ricorrenti- contro Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso gli uffici della quale in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12, elettivamente si domicilia -controricorrente- per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della t2 Campania, depositata in data U.10.2011, n. 243/29/11; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] nella camera di consiglio del 26 novembre 2021. Fatti di causa. Con pvc del 20 maggio 2008, la Guardia di Finanza di Aversa contestava alla [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]., esercente l'attività di costruzione di immobili, l'omessa fatturazione di operazioni imponibili attive ai fini IVA e la mancata contabilizzazione di ricavi in funzione del calcolo delle imposte sui redditi, per gli esercizi 2004 e 2006, avuto riguardo alla vendita di appartamenti e box auto. [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]. e il rappresentante legale nonché socio [OSCURATO:PERSONA] venivano raggiunti da avvisi di accertamento mirati al recupero delle maggiori somme fiscali dovute. [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA] quale socio e legale rappresentante della stessa nonché i soci [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], impugnavano in appello la sentenza n. 287/07/2010, mediante cui la CTP di Napoli, previa riunione, ne aveva rigettato i ricorsi avverso gli avvisi di accertamento, tesi a recuperare i maggiori importi dovuti per Iva e Irap dall'ente in relazione agli anni 2004 e 2006, nonché a riprendere i più elevati importi Irpef e le maggiori addizionali dovute da [OSCURATO:PERSONA] per i redditi di partecipazione negli anni anzidetti. La CTR della Campania ha rigettato l'appello della società e dei soci. Questi ultimi, unitamente all'ente, affidano il proprio ricorso per cassazione a quattro motivi. Resiste l'Agenzia con controricorso. Ragioni della decisione. Va preliminarmente disattesa l'eccezione di intempestività del ricorso. A fronte, infatti, di un termine di notifica suscettibile di giungere a scadenza il 12 aprile 2012, il procedimento notificatorio è stato avviato in data 11 aprile 2012, quindi anteriormente allo spirare del termine. In tema di notificazioni a mezzo del servizio postale, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 477 del 2002 la notificazione di un atto processuale (nella fattispecie, ricorso per Cassazione) si intende perfezionata, per il notificante, alla data di consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario, non potendo ricadere sul richiedente le conseguenze di un errore o di un'inerzia dell'ufficiale giudiziario medesimo (Cass.n. 13970 del 2004 e successive conformi). Su questa premessa, necessita, altresì, in principalità, rilevare che il socio [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto il condono 119/2018 e vi è l'attestazione dell'Agenzia di regolare definizione di esso; nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] va dichiarata, pertanto, l'estinzione del giudizio. I motivi di ricorso vanno, dunque, esaminati con specifico riguardo alla società ed agli altri soci. Con il primo motivo di ricorso si contesta la violazione e falsa applicazione dell'art. 101 c.p.c. e 14 d.lgs. n. 546 del 1992, in relazione all'art. 360 n. 4 c.p.c., per avere la CTR trascurato la sussistenza di "una ipotesi di litisconsorzio tributario necessario ed originario la cui violazione comporta una nullità ab imis del rapporto processuale, con conseguente rinvio della causa alla [OSCURATO:PERSONA], per la celebrazione del giudizio di primo grado nei confronti di tutti i litisconsorti necessari". Il motivo è infondato. L'art. 14 del D.L. n. 546 del 1992, contenente "Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413", prevede al primo comma che "se l'oggetto del ricorso riguarda inscindibilmente più soggetti, questi devono essere tutti parte nello stesso processo e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni di essi"; soggiunge al secondo comma che (solo) "se il ricorso non è stato proposto da o nei confronti di tutti i soggetti indicati nel comma 1 è ordinata l'integrazione del contraddittorio mediante la loro chiamata in causa entro un termine stabilito a pena di decadenza". Nella specie, la CTR ha, tuttavia, accertato l'avvenuta notifica dell'avviso riguardante l'ente, sia nei confronti della società, sia nei riguardi dei soci. Il giudice a quo ha, inoltre, accertato che "l'atto impositivo riguardante la società è stato notificato a tutti i soci e al rappresentante legale", soggiungendo che "tutti i soggetti interessati hanno sottoscritto sia il ricorso introduttivo che l'appello e hanno perciò partecipato al giudizio". Il contraddittorio è stato, in altri termini, ritenuto integro dal giudice d'appello, che ha escluso la lamentata pretermissione del litisconsorzio necessario tra i soci e la società. Sotto tal profilo la sentenza d'appello non si è posta in contrasto con il noto orientamento assunto dalle Sezioni Unite di questa Corte con sentenza n. 14815 del 4 giugno 2008 e successive conformi (v. anche Cass. n. 16730 del 2018; Cass. n. 1472 del 2018; Cass. n. 27337 del 2014) con riferimento all'unitarietà dell'accertamento alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi della società di persone e dei soci delle stesse. L'apprezzamento della CTR in punto di integrità del contraddittorio costituisce l'esito di un'indagine di fatto affidata in via esclusiva al giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità, salvo che sotto il profilo del vizio di motivazione ex art. 360 n. 5 c.p.c., peraltro non invocato. Nella specie, la deduzione del vizio ai sensi del n. 4 dell'art. 360 c.p.c. tende alla mera revisione del ragionamento decisorio, ossia dell'opzione che ha condotto il giudice del merito ad una determinata soluzione della questione esaminata, finendo per tradursi nella richiesta di nuova formulazione del giudizio di fatto, in contrasto con la funzione assegnata dall'ordinamento al giudice di legittimità. Con il secondo motivo di ricorso viene lamentata la violazione dell'art. 112 c.p.c., per omessa pronuncia, in relazione all'art. 360 n. 4 c.p.c., per avere la CTR trascurato di statuire in ordine all'eccezione di illegittimità degli "avvisi di accertamento per mancata indicazione in atti delle ragioni del controllo fiscale". Il motivo si mostra inammissibile per difetto di autosufficienza, non essendo riportato il contenuto degli avvisi di accertamento che si assumono non esplicativi delle ragioni del controllo fiscale e rimanendo in tal guisa imperscrutabile la censura. Giova, sotto un convergente profilo, evidenziare che il vizio di omessa pronuncia non è nella specie neppure configurabile ove si consideri che la decisione adottata dal giudice a quo, nel postulare la valutazione nel merito dei motivi posti a fondamento del gravame, ha comportato una statuizione implicita di rigetto dell'eccezione pregiudiziale di legittimità" formulata dalla parte (Cass. n. 29191 del 2017; Cass. n. 5351 del 2007; v. anche Cass. n. 20718 del 2018). È sintomatico, d'altronde, che l'ente e i suoi soci abbiano dimostrato piena conoscenza degli addebiti, contestandoli. Con il terzo motivo si assume la violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia, in relazione all'art. 360 n. 4 c.p.c., per avere la CTR mancato di pronunciarsi sulla censura d'appello tesa a sottolineare la "mancanza della prova del fatto posto a fondamento dell'accertamento riguardante l'occultamento dei maggiori imponibili". Il motivo è infondato. Viene addotta una omessa pronuncia che, invero, non si registra, avendo la CTR valorizzato in senso convergente tre distinti profili a supporto della prova della debenza degli importi fiscali pretesi nel quadro dell'accertamento induttivo condotto dall'erario. Invero, vengono parallelamente valorizzate le stime analitiche dei valori immobiliari dell'O.M.I.; i valori dei mutui e dei finanziamenti erogati agli acquirenti, aventi un ammontare - secondo quanto dai medesimi dichiarato - di gran lunga superiore al prezzo d'acquisto degli immobili; le dichiarazioni rese dal rappresentante legale della società, ammissive dell'incasso di corrispettivi maggiori dei valori dichiarati con riferimento ad alcuni immobili. Infatti, anche a voler escludere ogni rilevanza ai valori 0.M.I., a fondare l'accertamento di un maggior reddito derivante dalla cessione di beni immobili è sufficiente, come ribadito costantemente da questa Corte, anche soltanto lo scostamento tra il minor prezzo indicato nell'atto di compravendita e l'importo del mutuo erogato all'acquirente, ciò non comportando alcuna violazione delle norme in materia di onere della prova (Cass. n. 14388 del 2017; Cass. n. 7819 del 2019). È orientamento sedimentato di questa Corte che la presunzione semplice è un procedimento logico da cui il giudice desume l'esistenza di un fatto ignoto dalla presenza di un fatto noto sul presupposto di una loro successione nella normalità dei casi. È, pertanto, evidente che anche un solo fatto - qualora presenti i requisiti della gravità e precisione - può essere idoneo per una tale deduzione e costituire, quindi, la fonte della presunzione (Cass. n. 2082 del 2014; Cass. n. 4472 del 2003 in motivazione). Anche le dichiarazioni rese da terzi, come chiarito da questa Corte possono valere a supportare il corredo indiziario, giovando richiamare l'avviso nomofilattico già incisivamente espresso secondo cui "Nel processo tributario, le dichiarazioni di terzi acquisite in fase di accertamento hanno normalmente valore indiziario, e pur tuttavia, per il loro contenuto intrinseco ovvero per l'attendibilità dei riscontri offerti, possono assumere valore di presunzione grave, precisa e concordante ex art. 2729 c.c. e, cioè, di prova presuntiva idonea a fondare e motivare l'atto di accertamento" (Cass. n. 16711 del 2016; v. anche Cass. n. 9880 del 2017; Cass. n. 31588 del 2021). Con il quarto motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 54 d.P.R. n. 633 del 1972 e 39, comma 1, d.P.R. n. 600 del 1973 nonché dell'art. 24 I. n. 88 del 2009 e degli artt. 2730 e 2735 c.c. e 7, comma 4, d.lgs. n. 546 del 1992; si denuncia con lo stesso mezzo l'illogicità e insufficienza della motivazione. Il motivo di ricorso non si volge all'obiettivo del ripristino delle regole di riparto degli oneri probatori che assume violate, ma piuttosto si compendia in una critica del tessuto motivazionale della sentenza d'appello, tendente ad ottenere, in realtà, una diversa ricostruzione di fatto; sotto le mentite spoglie di un vizio di violazione di legge, il mezzo di ricorso mira ad una rivisitazione del materiale indiziario e/o istruttorio vagliato dal giudice di merito e inerente in via esclusiva al suo sindacato. L'asserito errore di diritto diviene, allora, il veicolo utile a valorizzare, secondo una chiave "soggettivistica", in un senso anziché in un altro, taluni elementi fattuali e documentali. In tal senso, la censura finisce per investire la plausibilità del ragionamento condotto dal giudice di merito, criticando la ricostruzione del fatto che questi ha operato. Nella specie non vi è una motivazione lacunosa, posto la CTR ha valorizzato in convergenza i tre profili presuntivi rappresentati dalle discrasie dai valori OMI, dall'importo esorbitante dei mutui rispetto al valore d'acquisto degli immobili e dalle dichiarazioni rese da terzi. In tal senso, sotto le mentite spoglie del vizio di motivazione finisce per celarsi una doglianza mirata ad una rivisitazione dei fatti in funzione di una loro ricostruzione più favorevole alla parte contribuente. La censura, pertanto, sotto l'apparente deduzione del vizio di cui al n. 5 dell'art. 360 c.p.c., degrada in realtà verso la sostanziale richiesta a questa Corte di una rivalutazione del merito della causa, ponendo a suo presupposto una diversa ricostruzione degli accadimenti. Il ricorso va, in ultima analisi, rigettato. Le spese sono regolate dalla soccombenza, nella misura esplicitata in dispositivo. Per questi motivi Dichiara estinto il giudizio con riferimento [OSCURATO:PERSONA]; rigetta il ricorso con riferimento alla società e agli altri soci; condanna i ricorrenti in solido al pagamento in favore dell'Agenzia delle entrate delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 6.000,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese prenotate a debito. la ussis za dei presupposti proces per il v
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