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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 15 marzo 2022

Cassazione n. 24504/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/09/2022 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata; lette le conclusioni dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], per il ricorrente, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso e l'annullamento della sentenza impugnata, con ogni conseguente provvedimento. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Milano ha integralmente confermato la pronuncia emessa in data 15 marzo 2022 dal Tribunale di Milano, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], per il reato di tentata rapina impropria.

2. Ha proposto ricorso per cassazione il suddetto imputato, a mezzo del proprio difensore, formulando un unico motivo di ricorso, con cui lamenta, sotto il profilo della violazione di legge e del vizio di motivazione, la mancata concessione dell'attenuante del danno patrimoniale di particolare tenuità, in relazione alla modestia dell'offesa, sia in termini finanziari, sia per quel che riguarda la minima violenza esercitata sulle persone offese.

3. Si è proceduto con trattazione scritta del procedimenl:o, ai sensi dell'art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito nella legge 18 dicembre 2020, n. 176 (applicabile in forza di quanto disposto dall'art. 94, comma 2, decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, come modificato dal decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199). [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile, perché proposto con motivi manifestamente infondati, generici e non consentiti.

2. L'impugnazione ha per oggetto solo il mancato riconoscimento dell'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità, prevista dall'art. 62, primo comma, n. 4, cod. pen., nei suoi vari effetti procedimentali.

È principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità, che, ai fini della configurabilità dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen. in relazione a delitti contro il patrimonio, occorra far riferimento a una valutazione il più completa possibile del danno complessivo cagionato alla persona offesa, senza avere riguardo soltanto al valore venale - quand'anche pressoché irrisorio - del corpo del reato, occorrendo far riferimento al danno complessivo (Sez. 2, n. 50660 del 05/10/2017, Calvio, Rv. 271695; Sez. 2, n. 3576 del 23/10/2013, dep. 2014, Annaro, Rv. 260021).

Nello specifico, nei delitti di rapina ed estorsione (di natura plurioffensiva, poiché ledono non solo il patrimonio, ma anche la libertà e l'integrità fisica e morale della persona aggredita), non è sufficiente iche il bene mobile sottratto sia di modestissimo valore economico, ma occorre valutare anche gli effetti dannosi connessi alla aggressione della persona contro la quale è stata esercitata la violenza o la minaccia.

Pertanto, solo ove la valutazione complessiva del pregiudizio subito dalla persona offesa risulti di speciale tenuità, può valutarsi positivamente la sussistenza dell'attenuante!, sulla base di un apprezzamento riservato al giudice di merito e non censurabile in sede di legittimità, se immune da vizi logico-giuridici (Sez. 2, n. 32234 del 16/10/2020, Fanfarilli, Rv. 280173; Sez. 7, n. 27653 del 15/09/2020, [OSCURATO:PERSONA], non mass ; Sez. 2, n. 51013 del 21/10/2016, Arcidiacono, Rv. 268512, in motivazione; Sez. 2, n. 50987 del 17/12/2015, Salamone, Rv. 265685).

La Corte di appello di Milano, facendo buon governo di questi principi di diritto, ha escluso la configurabilità nel caso di specie della suddetta attenuante, richiamando gli elementi fattuali già posti a fondamento della mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.: dopo avere sottratto una confezione da ventiquattro birre, per guadagnarsi l'impunità e assicurarsi il profitto del reato, Rasai ha tenuto un «comportamento particolarmente aggressivo [...] perché diretto contro due persone e pervicace» (in precedenza si era sottolineato, ricostruendo il fatto, come, còlto sul fatto all'uscita del supermercato, l'imputato avesse prima spintonato il direttore dell'esercizio commerciale e l'addetto alla sicurezza, ingaggiando poi una colluttazione con quest'ultimo).

La motivazione, che cita anche la giurisprudenza di legittimità sul punto, risulta congrua e non si limita al mero valore intrinseco della cosa sottratta, ma evidenzia la violenza esercitata contro l'integrità fisica e morale degli aggrediti.

La rubrica imputativa riporta anche - a migliore contestualizzazione del fatto, seppure non contestato in forma concorsuale - come un terzo rimasto ignoto lanciasse sassi contro i suddetti dipendenti del supermercato, mentre tentavano di bloccare l'autore della sottrazione.

La difesa sollecita irritualmente questa Corte a una rilettura degli atti istruttori, diretta a ridimensionare l'offensività dell'aggressione, declinando in termini assai meno marcati la avvenuta «colluttazione», asseritamente limitatasi alla mera immobilizzazione dell'imputato senza alcuna vis esercitata da quest'ultimo.

Questa operazione, con ogni evidenza, comporta una valutazione strettamente di merito preclusa alla competenza di questa Corte.

3. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.

In considerazione di tale declaratoria, il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., deve essere condannato al pagamento delle spese processuali, nonché, apparendo evidente che ha proposto il ricorso determinando la causa dell'inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000, n. 186), va altresì condannato, a titolo di sanzione pecuniaria, al pagamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma da liquidarsi, nella misura di euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/09/2022 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata; lette le conclusioni dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], per il ricorrente, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso e l'annullamento della sentenza impugnata, con ogni conseguente provvedimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Milano ha integralmente confermato la pronuncia emessa in data 15 marzo 2022 dal Tribunale di Milano, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], per il reato di tentata rapina impropria. 2. Ha proposto ricorso per cassazione il suddetto imputato, a mezzo del proprio difensore, formulando un unico motivo di ricorso, con cui lamenta, sotto il profilo della violazione di legge e del vizio di motivazione, la mancata concessione dell'attenuante del danno patrimoniale di particolare tenuità, in relazione alla modestia dell'offesa, sia in termini finanziari, sia per quel che riguarda la minima violenza esercitata sulle persone offese. 3. Si è proceduto con trattazione scritta del procedimenl:o, ai sensi dell'art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito nella legge 18 dicembre 2020, n. 176 (applicabile in forza di quanto disposto dall'art. 94, comma 2, decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, come modificato dal decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199). [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile, perché proposto con motivi manifestamente infondati, generici e non consentiti. 2. L'impugnazione ha per oggetto solo il mancato riconoscimento dell'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità, prevista dall'art. 62, primo comma, n. 4, cod. pen., nei suoi vari effetti procedimentali. È principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità, che, ai fini della configurabilità dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen. in relazione a delitti contro il patrimonio, occorra far riferimento a una valutazione il più completa possibile del danno complessivo cagionato alla persona offesa, senza avere riguardo soltanto al valore venale - quand'anche pressoché irrisorio - del corpo del reato, occorrendo far riferimento al danno complessivo (Sez. 2, n. 50660 del 05/10/2017, Calvio, Rv. 271695; Sez. 2, n. 3576 del 23/10/2013, dep. 2014, Annaro, Rv. 260021). Nello specifico, nei delitti di rapina ed estorsione (di natura plurioffensiva, poiché ledono non solo il patrimonio, ma anche la libertà e l'integrità fisica e morale della persona aggredita), non è sufficiente iche il bene mobile sottratto sia di modestissimo valore economico, ma occorre valutare anche gli effetti dannosi connessi alla aggressione della persona contro la quale è stata esercitata la violenza o la minaccia. Pertanto, solo ove la valutazione complessiva del pregiudizio subito dalla persona offesa risulti di speciale tenuità, può valutarsi positivamente la sussistenza dell'attenuante!, sulla base di un apprezzamento riservato al giudice di merito e non censurabile in sede di legittimità, se immune da vizi logico-giuridici (Sez. 2, n. 32234 del 16/10/2020, Fanfarilli, Rv. 280173; Sez. 7, n. 27653 del 15/09/2020, [OSCURATO:PERSONA], non mass ; Sez. 2, n. 51013 del 21/10/2016, Arcidiacono, Rv. 268512, in motivazione; Sez. 2, n. 50987 del 17/12/2015, Salamone, Rv. 265685). La Corte di appello di Milano, facendo buon governo di questi principi di diritto, ha escluso la configurabilità nel caso di specie della suddetta attenuante, richiamando gli elementi fattuali già posti a fondamento della mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.: dopo avere sottratto una confezione da ventiquattro birre, per guadagnarsi l'impunità e assicurarsi il profitto del reato, Rasai ha tenuto un «comportamento particolarmente aggressivo [...] perché diretto contro due persone e pervicace» (in precedenza si era sottolineato, ricostruendo il fatto, come, còlto sul fatto all'uscita del supermercato, l'imputato avesse prima spintonato il direttore dell'esercizio commerciale e l'addetto alla sicurezza, ingaggiando poi una colluttazione con quest'ultimo). La motivazione, che cita anche la giurisprudenza di legittimità sul punto, risulta congrua e non si limita al mero valore intrinseco della cosa sottratta, ma evidenzia la violenza esercitata contro l'integrità fisica e morale degli aggrediti. La rubrica imputativa riporta anche - a migliore contestualizzazione del fatto, seppure non contestato in forma concorsuale - come un terzo rimasto ignoto lanciasse sassi contro i suddetti dipendenti del supermercato, mentre tentavano di bloccare l'autore della sottrazione. La difesa sollecita irritualmente questa Corte a una rilettura degli atti istruttori, diretta a ridimensionare l'offensività dell'aggressione, declinando in termini assai meno marcati la avvenuta «colluttazione», asseritamente limitatasi alla mera immobilizzazione dell'imputato senza alcuna vis esercitata da quest'ultimo. Questa operazione, con ogni evidenza, comporta una valutazione strettamente di merito preclusa alla competenza di questa Corte. 3. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali. In considerazione di tale declaratoria, il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., deve essere condannato al pagamento delle spese processuali, nonché, apparendo evidente che ha proposto il ricorso determinando la causa dell'inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000, n. 186), va altresì condannato, a titolo di sanzione pecuniaria, al pagamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma da liquidarsi, nella misura di euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro
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