Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione UDecisione del 19 giugno 2023

Cassazione n. 07316/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 15170-2023 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso da sé medesimo, unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA]; -intimati - per la revocazione della sentenza n. 17480/2023 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, depositata il 19/06/2023.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/12/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona dell'Avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso affinché le Sezioni Unite rigettino il ricorso, dichiarandolo inammissibile.

Oggetto [OSCURATO:PERSONA] R.G.N.15170/2023 Cron.

Rep.

Ud.12/12/2023 [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per revocazione, integrato da un unico motivo ed illustrato da memoria, avverso la sentenza n. 17480\2023, pubblicata in data 19 giugno 2023, con la quale queste Sezioni Unite hanno rigettato il ricorso dal medesimo proposto avverso la sentenza n. 212/2019 del [OSCURATO:PERSONA], che aveva solo in parte accolto il suo gravame, dichiarando la prescrizione dell’illecito disciplinare di cui al capo 3, mentre lo aveva rigettato, confermando la pronuncia impugnata, in relazione alla sussistenza dell’addebito di cui al capo 2 della rubrica, rigettando i rilievi del ricorrente in ordine alla intervenuta prescrizione anche del predetto illecito.

2. N ella sentenza impugnata si legge che il giudizio disciplinare nei confronti del ricorrente iniziava a seguito di numerosi esposti presentati al COA di Macerata nei quali si segnalavano molteplici condotte postein essere dal legale che avrebbero potuto avere rilievo disciplinare.

In particolare, nei predetti esposti si rappresentava: -che l’avv. [OSCURATO:PERSONA] aveva accusato ingiustamente un collega del delitto di tentata estorsione.

Sulla base di tale esposto, era stato instaurato un procedimento penale per calunnia nei suoi confronti (illecito rubricato al capo 1 della successiva incolpazione); -che lo stesso avv. [OSCURATO:PERSONA] aveva proferito frasi volgarmente lesive dell’onore e del decoro di un collega nel corso di un’udienza e alla presenza di altre persone (illecito rubricato al capo 2 della successiva incolpazione); - che il medesimo professionista legale aveva, infine, accettato un incarico professionale a favore di una cliente, in relazione allasuccessione ereditaria d ello zio, pur essendo il professionista creditore del defunto e, di conseguenza, della sua stessa cliente (illecito rubricato al capo 3 della successiva incolpazione).

3. Il C.D.D. di Ancona,con decisione n. 17/2018, riconosceva la sussistenza della responsabilità disciplinare dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] in relazione alle incolpazioni di cui ai capi 2 e 3 della rubrica e lo assolveva con riferimento all’incolpazione riportata al capo 1, irrogando, a suo carico, la sanzione della sospensione dall’esercizio della professione per un mese.

4. L’Avv. [OSCURATO:PERSONA] impugnava la menzionata decisione e il CNF accoglieva parzialmente il gravame, dichiarando la prescrizione dell’illecito disciplinare di cui al capo 3, irrogando all’avv. [OSCURATO:PERSONA] la sanzione della censura, confermando l’impugnata decisione nella parte in cui aveva ravvisato la sussistenza dell’addebito rubricato al capo 2 (violazione deontologica di cui all’art. 52 cod. deontologico forense – divieto di uso di espressioni offensive o sconvenienti).

5. Avverso la sentenza del CNF l’avv. [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso per cassazione e questa Corte, con la sentenza qui impugnata, rigettava il gravame, puntualizzando preliminarmente che il ricorso poggiava il suo impianto argomentativo su un presupposto giuridico errato, ovvero sull’assunto che – con riferimento all’illecito di cui al capo 2 (ricondotto alla violazione degli artt. 4, 9 e 52 del codice deontologico, consistita nell’aver proferito nei confronti di un collega frasi lesive del suo onore e decoro) – sarebbe stato applicabile il nuovo regime normativo riconducibile all’art. 56 della legge 31 dicembre 2012, n. 247 (in vigore dal 2 febbraio 2013), che comportava la determinazione della durata del termine di prescrizione nel massimo di sette anni e mezzo, del quale si sosteneva poi che fosse nelle more decorso, avendosi riguardo come “dies a quo” alla data del passaggio in giudicato (23 novembre 2013) della sentenza penale, anziché il regime previgente, ovvero quello di cui al R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, e, in particolare, al disposto dell’art. 51, il quale sanciva che l’azione disciplinare si prescriveva in cinque anni, senza alcuna determinazione di un termine massimo comunque non oltrepassabile per effetto di sopravvenute interruzioni (come previstocon il nuovo art. 56 della legge n. 247/2012, citata, non applicabile retroattivamente), ma con l’applicazione della disciplina generale dell’interruzione di cui all’art. 2943 c.c. e, quindi, di quella relativa ai suoi effetti come prevista dal primo comma del successivo art. 2945 c.c. (in virtù del quale “per effetto dell’interruzione s’inizia un nuovo periodo di prescrizione”).

5.1. Sulla base di queste premesse, la sentenza impugnata riteneva del tutto corretta in diritto la motivazione adottata nella sentenza del CNF, con la quale si riteneva che la disciplina in tema di prescrizione applicabile alla fattispecie disciplinare di cui al capo 2 addebitata al ricorrente fosse quella prevista dall’art. 51 del RDL n. 1578/1933, vigente al momento della contestata violazione (14.12.2007), essendo la stessa riferibile ad un illecito disciplinare a consumazione istantanea.

Aggiungeva che successivamente erano intervenuti diversi atti interruttivi della prescrizione quinquennale (apertura del procedimento, approvazione del capo di incolpazione, esame dell’incolpato) sino alla decisione di primo grado del 10 dicembre 2018, ragion per cui, da quest’ultima e sino all’emanazione della sentenza da parte dello stesso CNF, non era decorso il (nuovo) quinquennio previsto dal più volte ricordato art. 51 del RDL n. 1578/1933, con conseguente valutabilità nel merito dell’illecito disciplinare di cui al capo 2.

6. Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Fermo, intimato, non ha svolto alcuna attività difensiva in questa sede.

7. Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte con le quali chiede che il ricorso sia rigettato perché inammissibile.

8. La causa è stata esaminata e discussa dalle Sezioni Unite il 12 dicembre 2023 in adunanza camerale, all’esito della quale il Collegio si è riservato di depositare la motivazione nei successivi sessanta giorni. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il ricorrente sostiene che la pronuncia impugnata è viziata da errore di fatto revocatorio, in quanto la stessa darebbeper assolutamente verificatisi fatti che al contrario non si sono verificati o viceversa, là dove la Corte ha ritenuto che non fosse estinto per intervenuta prescrizione il potere del CNF di esercitare l’azione disciplinare in relazione al capo 2 della incolpazione.

Aderisce alla ricostruzione in diritto contenuta nella sentenza impugnata, in base alla quale la vicenda è soggetta al previgente regime di prescrizione con durata quinquennale.

Puntualizza poi che, essendo il fatto del 2007 e l'esposto in virtù del quale esso è stato preso in considerazione in sede disciplinare del 2014, l'azione disciplinare doveva ritenersi prescritta anche in relazione al capo 2) della incolpazione.

Indica l’errore revocatorio in cui sarebbe incorsa la sentenza impugnata nell’aver collocatoprima dell’esposto, prendendoli in considerazione come atti interruttivi intermedi, fatti indubbiamente successivi, per loro natura, alla presentazione dell’esposto, quali l'apertura del procedimento, l'approvazione del capo di incolpazione e l'esame dell'incolpato.

2. Il Procuratore generale segnala l’inammissibilità del ricorso, richiamando il consolidato principio di questa Corte secondo il quale non sono suscettibili di revocazione le sentenze della Corte di Cassazione per le quali si deduca come errore di fatto un errore che attiene alla valutazione di atti sottoposti al controllo della Corte stessa, atti che come tali essa abbia dovuto necessariamente percepire nel loro significato e nella loro consistenza,perché un tale errore può risolversi al più in un inesatto apprezzamento delle risultanze processuali,qualificabile come errore di giudizio.

2.1. Segnala anche che la sentenza impugnata ha correttamente individuato il regime normativo della prescrizione applicabile nonché la decorrenza iniziale del termine di prescrizione quinquennale, aggiungendo che per gli stessi fatti per cui veniva poi aperto a carico dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] il procedimento disciplinare lo stesso era stato dapprima sottoposto a procedimento penale ed era stato condannato in sede penale il 23 novembre 2013.

Quindi la prescrizione ricominciava a decorrere da quella data ed il quinquennio, come correttamente affermato nella sentenza impugnata, da quella data all’intervenuto deposito della decisione di primo grado,non era ancora decorso.

3. Il ricorso è inammissibile e non supera la fase rescindente.

3.1. In primo luogo, esso non indica neppure, con sufficiente chiarezza, quali siano i fatti dati per avveratisi nella sentenza impugnata e il cui verificarsi intende denunciare come incontrovertibilmente escluso, o, viceversa, i fatti assolutamente esclusi nel loro verificarsi e di contro emergenti per essersi verificati.

Esso, quindi , non indica con la necessaria precisione in cosa consista l’errore di fatto revocatoriodel quale denuncia l’avveramento.

Il ricorrenteriferisce che il procedimento disciplinare, quanto al capo 2),prende le mosse da un esposto del 2014, e che i fatti interruttivi menzionati nella sentenza, per la loro stessa naturadi attività endoprocedimentali interne al procedimento disciplinare, devono essersi verificati successivamente .

Ne trae che, diversamente da quanto affermato dalla sentenza impugnata, già al momento della proposizione dell'esposto il potere di esercitare l'azione disciplinare si era prescritto.

Ma, nella sentenza impugnata, nel punto 2 a pag. 4 e seg., si dà atto che lo stesso attuale ricorrente, nella illustrazione della doglianza, aveva ancoratoil dies a quo della prescrizione dell’illecito disciplinare di cui al capo 2, di cui si discute, non al momento della commissione dell’illecito, ovvero al dicembre 2007, ma alla data del 23 novembre 2013, in coincidenza temporale con la formazione del giudicato penale, salvo poi a ritenere applicabile il nuovo regime della prescrizione.

Dunque, nella sentenza impugnata non è presente in ogni caso una affermazione decisoria che colleghi il rigetto dell’eccezione di prescrizione esclusivamente agli atti interruttivi interni al procedimento disciplinare, collocandoli erroneamente prima della proposizione dell’esposto stesso perché, sulla base delle stess e affermazioni dell’odierno ricorrente, essa fa riferimento all’essere intervenuta una sentenza penale nel novembre 2013.3.2. -Inoltre, e più in generale, stabilire se il dies a quo della prescrizione decorradalla commissione di un fatto o dall’esito del giudizio penale su quel fatto è questione di diritto, quindi il ricorrente, a mezzo diun ricorso di per sé privo di una chiara e puntuale esposizione dell’allegato errore revocatorio, sembra dolersi in effetti di un errore di valutazione del giudice, piuttosto che di un errore di fatto revocatorio, come condivisibilmente segnalato dal Procuratore generale nelle sue conclusioni.

3.3. Sussiste poi un ulteriore profilo di inammissibilità.

Il presupposto della revocazione è che ci sia un errore, emergente dal provvedimento, consistente nel dare per vero, o per non vero, il verificarsi di un fatto che è invece incontrovertibilmente escluso si sia o non si sia verificato.

Quand’anche nel caso in esame si fosse verificato un errore di fatto - che, come detto, non emerge comunque, nella fattispecie in esame, con l’univocità necessariae non sarebbe comunque decisivo – esso si collocherebbe al di fuori del perimetro dell’errore revocatorio, che può rilevare solo a condizione che di esso non si sia discusso, cioè che quei fatti non siano stati esaminati e discussi come punto controverso sul quale la sentenza si è pronunciata.

Ciò perché una sentenza che si pronunci in tema di prescrizione e in cui si deduca l'esistenza di fatti interruttivi della prescrizione, presuppone l’esame, nel contraddittorio delle parti, di quali siano i fatti che possono rilevare come fatti interruttivi della prescrizione, e l’accertamento che essi si siano o meno verificati, che ciascun fatto allegato come interruttivo della prescrizione si sia verificato prima o dopo un altro fatto processualmente rilevante: sono tutti aspetti che fanno parte del thema decidendum, quindi, anche se la valutazione di essi da parte del giudice a quo fosse stata sbagliata, sono punti che sono stati già oggetto di discussione tra le parti.

Sono quindi circostanze delle quali il ricorrente avrebbe dovuto sollecitare un miglior chiarimento nel momento in cui si discuteva del merito, perché di questo si è appunto necessariamente discusso, ma non possono essere ulteriormente discusse in questa sede , in conformità al principio secondo il quale, a i sensi dell'art. 395, n. 4, c.p.c., richiamato per lesentenze della Corte di cassazione dall'art. 391-bis c.p.c., rientra fra i requisiti necessari dellarevocazione che il fatto oggetto della supposizione di esistenza o inesistenza non abbia costituito un punto controverso sul quale lasentenza ebbe a pronunciarsi; pertanto, non è configurabile l'errore revocatorio qualora l'asserita erronea percezione degli atti di causa abbia formato oggetto didiscussione e della consequenziale pronuncia a seguito dell'apprezzamento delle risultanze processuali compiuto dal giudice(Cass. n. 9527 del 2019).

Il ricorso è pertanto inammissibile.

Nulla sulle spese, in difetto di attività difensiva della controparte.

Il ricorso per cassazione è stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013, e la partericorrente risulta soccombente, pertanto è gravatadall’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dell’art. 13, comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002.

P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] inammissibile il ricorso.Dà atto della sussistenza de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 15170-2023 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso da sé medesimo, unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA]; -intimati - per la revocazione della sentenza n. 17480/2023 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, depositata il 19/06/2023. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/12/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona dell'Avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso affinché le Sezioni Unite rigettino il ricorso, dichiarandolo inammissibile. Oggetto [OSCURATO:PERSONA] R.G.N.15170/2023 Cron. Rep. Ud.12/12/2023 [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per revocazione, integrato da un unico motivo ed illustrato da memoria, avverso la sentenza n. 17480\2023, pubblicata in data 19 giugno 2023, con la quale queste Sezioni Unite hanno rigettato il ricorso dal medesimo proposto avverso la sentenza n. 212/2019 del [OSCURATO:PERSONA], che aveva solo in parte accolto il suo gravame, dichiarando la prescrizione dell’illecito disciplinare di cui al capo 3, mentre lo aveva rigettato, confermando la pronuncia impugnata, in relazione alla sussistenza dell’addebito di cui al capo 2 della rubrica, rigettando i rilievi del ricorrente in ordine alla intervenuta prescrizione anche del predetto illecito. 2. N ella sentenza impugnata si legge che il giudizio disciplinare nei confronti del ricorrente iniziava a seguito di numerosi esposti presentati al COA di Macerata nei quali si segnalavano molteplici condotte postein essere dal legale che avrebbero potuto avere rilievo disciplinare. In particolare, nei predetti esposti si rappresentava: -che l’avv. [OSCURATO:PERSONA] aveva accusato ingiustamente un collega del delitto di tentata estorsione. Sulla base di tale esposto, era stato instaurato un procedimento penale per calunnia nei suoi confronti (illecito rubricato al capo 1 della successiva incolpazione); -che lo stesso avv. [OSCURATO:PERSONA] aveva proferito frasi volgarmente lesive dell’onore e del decoro di un collega nel corso di un’udienza e alla presenza di altre persone (illecito rubricato al capo 2 della successiva incolpazione); - che il medesimo professionista legale aveva, infine, accettato un incarico professionale a favore di una cliente, in relazione allasuccessione ereditaria d ello zio, pur essendo il professionista creditore del defunto e, di conseguenza, della sua stessa cliente (illecito rubricato al capo 3 della successiva incolpazione). 3. Il C.D.D. di Ancona,con decisione n. 17/2018, riconosceva la sussistenza della responsabilità disciplinare dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] in relazione alle incolpazioni di cui ai capi 2 e 3 della rubrica e lo assolveva con riferimento all’incolpazione riportata al capo 1, irrogando, a suo carico, la sanzione della sospensione dall’esercizio della professione per un mese. 4. L’Avv. [OSCURATO:PERSONA] impugnava la menzionata decisione e il CNF accoglieva parzialmente il gravame, dichiarando la prescrizione dell’illecito disciplinare di cui al capo 3, irrogando all’avv. [OSCURATO:PERSONA] la sanzione della censura, confermando l’impugnata decisione nella parte in cui aveva ravvisato la sussistenza dell’addebito rubricato al capo 2 (violazione deontologica di cui all’art. 52 cod. deontologico forense – divieto di uso di espressioni offensive o sconvenienti). 5. Avverso la sentenza del CNF l’avv. [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso per cassazione e questa Corte, con la sentenza qui impugnata, rigettava il gravame, puntualizzando preliminarmente che il ricorso poggiava il suo impianto argomentativo su un presupposto giuridico errato, ovvero sull’assunto che – con riferimento all’illecito di cui al capo 2 (ricondotto alla violazione degli artt. 4, 9 e 52 del codice deontologico, consistita nell’aver proferito nei confronti di un collega frasi lesive del suo onore e decoro) – sarebbe stato applicabile il nuovo regime normativo riconducibile all’art. 56 della legge 31 dicembre 2012, n. 247 (in vigore dal 2 febbraio 2013), che comportava la determinazione della durata del termine di prescrizione nel massimo di sette anni e mezzo, del quale si sosteneva poi che fosse nelle more decorso, avendosi riguardo come “dies a quo” alla data del passaggio in giudicato (23 novembre 2013) della sentenza penale, anziché il regime previgente, ovvero quello di cui al R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, e, in particolare, al disposto dell’art. 51, il quale sanciva che l’azione disciplinare si prescriveva in cinque anni, senza alcuna determinazione di un termine massimo comunque non oltrepassabile per effetto di sopravvenute interruzioni (come previstocon il nuovo art. 56 della legge n. 247/2012, citata, non applicabile retroattivamente), ma con l’applicazione della disciplina generale dell’interruzione di cui all’art. 2943 c.c. e, quindi, di quella relativa ai suoi effetti come prevista dal primo comma del successivo art. 2945 c.c. (in virtù del quale “per effetto dell’interruzione s’inizia un nuovo periodo di prescrizione”). 5.1. Sulla base di queste premesse, la sentenza impugnata riteneva del tutto corretta in diritto la motivazione adottata nella sentenza del CNF, con la quale si riteneva che la disciplina in tema di prescrizione applicabile alla fattispecie disciplinare di cui al capo 2 addebitata al ricorrente fosse quella prevista dall’art. 51 del RDL n. 1578/1933, vigente al momento della contestata violazione (14.12.2007), essendo la stessa riferibile ad un illecito disciplinare a consumazione istantanea. Aggiungeva che successivamente erano intervenuti diversi atti interruttivi della prescrizione quinquennale (apertura del procedimento, approvazione del capo di incolpazione, esame dell’incolpato) sino alla decisione di primo grado del 10 dicembre 2018, ragion per cui, da quest’ultima e sino all’emanazione della sentenza da parte dello stesso CNF, non era decorso il (nuovo) quinquennio previsto dal più volte ricordato art. 51 del RDL n. 1578/1933, con conseguente valutabilità nel merito dell’illecito disciplinare di cui al capo 2. 6. Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Fermo, intimato, non ha svolto alcuna attività difensiva in questa sede. 7. Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte con le quali chiede che il ricorso sia rigettato perché inammissibile. 8. La causa è stata esaminata e discussa dalle Sezioni Unite il 12 dicembre 2023 in adunanza camerale, all’esito della quale il Collegio si è riservato di depositare la motivazione nei successivi sessanta giorni. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il ricorrente sostiene che la pronuncia impugnata è viziata da errore di fatto revocatorio, in quanto la stessa darebbeper assolutamente verificatisi fatti che al contrario non si sono verificati o viceversa, là dove la Corte ha ritenuto che non fosse estinto per intervenuta prescrizione il potere del CNF di esercitare l’azione disciplinare in relazione al capo 2 della incolpazione. Aderisce alla ricostruzione in diritto contenuta nella sentenza impugnata, in base alla quale la vicenda è soggetta al previgente regime di prescrizione con durata quinquennale. Puntualizza poi che, essendo il fatto del 2007 e l'esposto in virtù del quale esso è stato preso in considerazione in sede disciplinare del 2014, l'azione disciplinare doveva ritenersi prescritta anche in relazione al capo 2) della incolpazione. Indica l’errore revocatorio in cui sarebbe incorsa la sentenza impugnata nell’aver collocatoprima dell’esposto, prendendoli in considerazione come atti interruttivi intermedi, fatti indubbiamente successivi, per loro natura, alla presentazione dell’esposto, quali l'apertura del procedimento, l'approvazione del capo di incolpazione e l'esame dell'incolpato. 2. Il Procuratore generale segnala l’inammissibilità del ricorso, richiamando il consolidato principio di questa Corte secondo il quale non sono suscettibili di revocazione le sentenze della Corte di Cassazione per le quali si deduca come errore di fatto un errore che attiene alla valutazione di atti sottoposti al controllo della Corte stessa, atti che come tali essa abbia dovuto necessariamente percepire nel loro significato e nella loro consistenza,perché un tale errore può risolversi al più in un inesatto apprezzamento delle risultanze processuali,qualificabile come errore di giudizio. 2.1. Segnala anche che la sentenza impugnata ha correttamente individuato il regime normativo della prescrizione applicabile nonché la decorrenza iniziale del termine di prescrizione quinquennale, aggiungendo che per gli stessi fatti per cui veniva poi aperto a carico dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] il procedimento disciplinare lo stesso era stato dapprima sottoposto a procedimento penale ed era stato condannato in sede penale il 23 novembre 2013. Quindi la prescrizione ricominciava a decorrere da quella data ed il quinquennio, come correttamente affermato nella sentenza impugnata, da quella data all’intervenuto deposito della decisione di primo grado,non era ancora decorso. 3. Il ricorso è inammissibile e non supera la fase rescindente. 3.1. In primo luogo, esso non indica neppure, con sufficiente chiarezza, quali siano i fatti dati per avveratisi nella sentenza impugnata e il cui verificarsi intende denunciare come incontrovertibilmente escluso, o, viceversa, i fatti assolutamente esclusi nel loro verificarsi e di contro emergenti per essersi verificati. Esso, quindi , non indica con la necessaria precisione in cosa consista l’errore di fatto revocatoriodel quale denuncia l’avveramento. Il ricorrenteriferisce che il procedimento disciplinare, quanto al capo 2),prende le mosse da un esposto del 2014, e che i fatti interruttivi menzionati nella sentenza, per la loro stessa naturadi attività endoprocedimentali interne al procedimento disciplinare, devono essersi verificati successivamente . Ne trae che, diversamente da quanto affermato dalla sentenza impugnata, già al momento della proposizione dell'esposto il potere di esercitare l'azione disciplinare si era prescritto. Ma, nella sentenza impugnata, nel punto 2 a pag. 4 e seg., si dà atto che lo stesso attuale ricorrente, nella illustrazione della doglianza, aveva ancoratoil dies a quo della prescrizione dell’illecito disciplinare di cui al capo 2, di cui si discute, non al momento della commissione dell’illecito, ovvero al dicembre 2007, ma alla data del 23 novembre 2013, in coincidenza temporale con la formazione del giudicato penale, salvo poi a ritenere applicabile il nuovo regime della prescrizione. Dunque, nella sentenza impugnata non è presente in ogni caso una affermazione decisoria che colleghi il rigetto dell’eccezione di prescrizione esclusivamente agli atti interruttivi interni al procedimento disciplinare, collocandoli erroneamente prima della proposizione dell’esposto stesso perché, sulla base delle stess e affermazioni dell’odierno ricorrente, essa fa riferimento all’essere intervenuta una sentenza penale nel novembre 2013.3.2. -Inoltre, e più in generale, stabilire se il dies a quo della prescrizione decorradalla commissione di un fatto o dall’esito del giudizio penale su quel fatto è questione di diritto, quindi il ricorrente, a mezzo diun ricorso di per sé privo di una chiara e puntuale esposizione dell’allegato errore revocatorio, sembra dolersi in effetti di un errore di valutazione del giudice, piuttosto che di un errore di fatto revocatorio, come condivisibilmente segnalato dal Procuratore generale nelle sue conclusioni. 3.3. Sussiste poi un ulteriore profilo di inammissibilità. Il presupposto della revocazione è che ci sia un errore, emergente dal provvedimento, consistente nel dare per vero, o per non vero, il verificarsi di un fatto che è invece incontrovertibilmente escluso si sia o non si sia verificato. Quand’anche nel caso in esame si fosse verificato un errore di fatto - che, come detto, non emerge comunque, nella fattispecie in esame, con l’univocità necessariae non sarebbe comunque decisivo – esso si collocherebbe al di fuori del perimetro dell’errore revocatorio, che può rilevare solo a condizione che di esso non si sia discusso, cioè che quei fatti non siano stati esaminati e discussi come punto controverso sul quale la sentenza si è pronunciata. Ciò perché una sentenza che si pronunci in tema di prescrizione e in cui si deduca l'esistenza di fatti interruttivi della prescrizione, presuppone l’esame, nel contraddittorio delle parti, di quali siano i fatti che possono rilevare come fatti interruttivi della prescrizione, e l’accertamento che essi si siano o meno verificati, che ciascun fatto allegato come interruttivo della prescrizione si sia verificato prima o dopo un altro fatto processualmente rilevante: sono tutti aspetti che fanno parte del thema decidendum, quindi, anche se la valutazione di essi da parte del giudice a quo fosse stata sbagliata, sono punti che sono stati già oggetto di discussione tra le parti. Sono quindi circostanze delle quali il ricorrente avrebbe dovuto sollecitare un miglior chiarimento nel momento in cui si discuteva del merito, perché di questo si è appunto necessariamente discusso, ma non possono essere ulteriormente discusse in questa sede , in conformità al principio secondo il quale, a i sensi dell'art. 395, n. 4, c.p.c., richiamato per lesentenze della Corte di cassazione dall'art. 391-bis c.p.c., rientra fra i requisiti necessari dellarevocazione che il fatto oggetto della supposizione di esistenza o inesistenza non abbia costituito un punto controverso sul quale lasentenza ebbe a pronunciarsi; pertanto, non è configurabile l'errore revocatorio qualora l'asserita erronea percezione degli atti di causa abbia formato oggetto didiscussione e della consequenziale pronuncia a seguito dell'apprezzamento delle risultanze processuali compiuto dal giudice(Cass. n. 9527 del 2019). Il ricorso è pertanto inammissibile. Nulla sulle spese, in difetto di attività difensiva della controparte. Il ricorso per cassazione è stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013, e la partericorrente risulta soccombente, pertanto è gravatadall’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dell’art. 13, comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002. P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] inammissibile il ricorso.Dà atto della sussistenza de
Sentenza Cassazione n. 07316/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris