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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 28288/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. del RIESAME di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso. uditi i difensori di [OSCURATO:PERSONA], l'avvocato D'[OSCURATO:PERSONA] del foro di PALERMO e l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di PAOLA, che hanno illustrato i motivi di ricorso e ne hanno chiesto l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza pronunciata a norma dell'art. 310 cod. proc. pen, il Tribunale di Bologna nel giudizio di rinvio a seguito di annullamento da parte della Corte di Cassazione ha confermato l'ordinanza emessa in data 9 marzo 2020 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bologna di rigetto dell'istanza di revoca o sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere applicata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA].

La vicenda cautelare può essere schematizzata in sintesi nei seguenti passaggi: - il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bologna con ordinanza dell'Il giugno 2019 aveva applicato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la misura della custodia cautelare in carcere in ordine ai reati di cui agli artt. 110, 512 bis e 416 bis 1 cod. pen. contestati al capo 9) e al capo 10) commessi a [OSCURATO:PERSONA] rispettivamente il 13 luglio 2007 e il 27 Marzo/ 18 dicembre 2008; - lo stesso Giudice per le indagini preliminari con ordinanza del 9 marzo 2020 aveva rigettato la richiesta di revoca o sostituzione della misura della custodia cautelare ed il Tribunale di Bologna adito ex art. 310 cod. proc. pen. in data 10 luglio 2020 aveva confermato detta ordinanza; - la Corte di cassazione con sentenza del 5 maggio 2021 aveva annullato l'ordinanza del Tribunale di Bologna con rinvio per un nuovo giudizio.

2. Contro l'ordinanza del Tribunale di Bologna in sede di rinvio, la difesa dell'indagato ha proposto ricorso, formulando un unico motivo con cui ha dedotto erronea applicazione della legge ed in particolare dell'art. 275 comma 3 cod. proc. pen. e mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione.

Lamenta il ricorrente che il Tribunale, al fine di dimostrare l'attualità delle esigenze cautelari e superare l'argomento difensivo del cd. tempo silente, avrebbe valorizzato, da un lato, alcune circostanze in realtà non dotate della efficacia dimostrativa che i giudici di merito avevano preteso di ravvisare e, dall'altro, una circostanza frutto di travisamento.

Sotto il primo profilo il Tribunale aveva specificato che a) fino al 2013 [OSCURATO:PERSONA] aveva concorso alla realizzazione delle intestazioni fittizie per conto dell'associazione, tanto che la condotta associativa era contestata fino a tale anno e b) nel processo c.d. [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato per il reato di cui all'art. 416 bis cod. pen. fino al mese di gennaio 2015, ma aveva omesso di considerare che in ogni caso da tali ultime condotte fino alla data della richiesta di revoca della misura erano comunque decorsi cinque anni.

Sotto il secondo profilo il Tribunale aveva valorizzato la sottoposizione di [OSCURATO:PERSONA] in data 17 dicembre 2020 alla misura della custodia cautelare in carcere da parte della Corte di Appello di Bologna nel c.d. processo Aemilia in ordine al delitto di cui all'art. 416 bis cod. pen., rilevando che l'imputato ancora nel 2016 aveva mantenuto contatti con ambienti del sodalizio criminoso capeggiato da [OSCURATO:PERSONA] e richiamando la vicenda del capo 39) relativo ad attività estorsiva aggravata ex art. 416 bis 1 cod. pen. posta in essere tra il gennaio ed il luglio 2016 da cui [OSCURATO:PERSONA] aveva tratto vantaggio: in realtà [OSCURATO:PERSONA] in relazione al capo 39 ) non era mai stato né indagato,né imputato e nel processo Aennilia la Corte di Appello di Bologna con sentenza del 17.12.2020 aveva riformato parzialmente la sentenza di primo grado dichiarando non doversi procedere per difetto di querela, previa riqualificazione del reato di estorsione aggravato dall'art. 416 bis 1 cod. pen. nel reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, non avendo ravvisato il collegamento fra [OSCURATO:PERSONA] e la cosca [OSCURATO:PERSONA].

3. Il Procuratore generale, in persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], ha rassegnato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto rigettarsi il ricorso.. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso deve essere rigettato in quanto il motivo è infondato.

2. La Corte di cassazione nella sentenza di annullamento con rinvio aveva dettato il principio per cui, in tema di misure cautelari, pur se per i reati di cui all'art. 275 comma 3 doc. proc. pen. è prevista una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari, il tempo trascorso dai fatti contestati, alla luce della riforma di cu.t alla legge 16 aprile 2015 n.47 e di una esegesi costituzionalmente orientata della stessa presunzione, deve essere espressamente considerato dal giudice, ove si tratti di un rilevante arco temporale, privo di ulteriori condotte dell'indagato sintomatiche di perdurante pericolosità.

Qualora intercorra un considerevole lasso di tempo tra l'emissione della misura e i fatti contestati in via provvisoria all'indagato, il giudice ha l'obbligo di motivare puntualmente su impulso di parte o di ufficio in ordine alla rilevanza del tempo trascorso sull'esistenza e sull'attualità delle esigenze cautelari, anche nel caso in cui, trattandosi di reati associativi o di delitto di cui all'art. 416 bis 1 cod. pen., non risulti la dissociazione dell'indagato dal sodalizio criminale.

Nella vicenda in esame la significativa distanza temporale fra i fatti contestati al ricorrente, risalenti agli anni 2007 e 2008, avrebbe richiesto un onere motivazionale che non era stato compiutamente assolto, in quanto la valutazione circa l'attualità del pericolo di reiterazione dei reati era stata fondata su considerazioni ipotetiche e non su dati fattuali concreti ed anche il richiamo alle condanne nelle more riportate dall'imputato non era sufficiente in quanto non era chiaro a quale epoca risalissero i fatti per cui erano intervenute le condanne.

3. Il Tribunale del Riesame, in ossequio al principio contenuto nella sentenza di annullamento di questa Corte, ha rilevato che: -le attività investigative condotte nel procedimento Aennilia avevano disvelato come il gruppo criminale 'ndranghetista, in cui [OSCURATO:PERSONA] è risultato inserito, fosse una struttura articolata e da lungo tempo radicata sul territorio emiliano, in costante contatto con la locale di Cutro facente capo alla 'ndrina GrantleAracri, in espansione nel tessuto economico del reggiano anche grazie alle iniziative economiche di soggetti come [OSCURATO:PERSONA] dediti ad affari con imprenditori locali; -nel processo c.d. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] era stato sottoposto alla misura della custodia in carcere per imputazioni relative ad intestazioni fittizie di beni commesse fino al 2013 (capi 17, 39 bis, 39 ter, 39 quater, 39 quinquies, 39 sexies), per le quali aveva riportato condanna da parte del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale Bologna in data 26.10.2020; - nel processo c.d [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in esito al giudizio abbreviato in ordine al delitto di cui all'art. 416 bis cod. pen. per avere fatto parte di un'associazione di stampo mafioso e la Corte di Appello di Bologna nel confermare la responsabilità, aveva limitato la condotta partecipativa fino al 2015.

La stessa Corte di Appello di Bologna contestualmente alla sentenza in data 17 dicembre 2020 aveva nuovamente applicato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la misura della custodia cautelare in carcere essendo emerso, dalle produzioni del Procuratore Generale all'udienza dell'i dicembre 2020 a sostegno della richiesta di misura formulata in tale sede, che ancora nel settembre del 2016 [OSCURATO:PERSONA] manteneva contatti con ambienti del sodalizio oggetto di quel giudizio, traendone profitto.

In tal senso La Corte di Appello di Bologna aveva richiamato la vicenda descritta nel capo 39) relativa ad attività estorsiva aggravata posta in essere fino al mese di luglio del 2016 da alcuni soggetti vicino alla cosca che, con ripetute minacce evocando la forza intimidatrice del sodalizio ‘ndrnghetista)costringevano i titolari della società [OSCURATO:PERSONA] spa a commissionare trasporti per una società riconducibile a [OSCURATO:PERSONA] a prezzi superiori a quelli di mercato (pagamenti avvenuti fra gennaio e luglio 2016).

Sulla scorta di tali elementi i giudici hanno ritenuto che le presunzioni di sussistenza della esigenze cautelari e di adeguatezza della misura custodiale carceraria, previste dall'art. 275 comma 3 cod. proc. pen., non potessero dirsi in alcun modo superate e che, al contrario, in positivo vi fossero significativi indici di una perdurante appartenenza del ricorrente alla costa 'ndranghetista emiliana facente capo alla famiglia [OSCURATO:PERSONA].

4. La valutazione in ordine alla concretezza ed attualità delle esigenze cautelari, è stata, dunque, ancorata a dati concreti relativi alle intervenute condanne e alla sottoposizione di [OSCURATO:PERSONA] a misure cautelari, anche in altri procedimenti (ovvero nel procedimento c.d.

Aemilia e nel procedimento c.d. [OSCURATO:PERSONA]), in merito a fatti successivi a quelli relativi al presente procedimento.

Si tratta di motivazione rispondente ai principi indicati nella sentenza di annullamento della Corte, coerente con gli atti richiamati e esente dai profili di contraddizione evidenziati nel ricorso.

I giudici, invero, hanno dato conto delle successive condanne intervenute in ordine a reati commessi negli anni 2013 e 2015 della stessa specie di quelli per cui si procede ed hanno altresì dato conto della applicazione, da parte della Corte di Appello di Bologna, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] della misura della custodia in carcere in data 17 dicembre 2020, a seguito della emersione di elementi relativi al suo coinvolgimento in una vicenda estorsiva protrattasi fino al 2016.

Sotto tale ultimo profilo non sussiste il travisamento denunciato con il ricorso: vero è che [OSCURATO:PERSONA] non era mai stato indagato in ordine alla vicenda estorsiva descritta nel capo 39) della sentenza del processo c.d Aemilia, tuttavia il coinvolgimento del ricorrente in tale vicenda, protrattasi come detto fino al 2016, era stato affermato dalla Corte di Appello di Bologna nell'ordinanza applicativa della misura cautelare del 17 dicembre 2020, sulla scorta di produzioni documentali effettuatt-dal Procuratore Generale nel corso dell'udienza dell'i dicembre 2020 a sostegno della formulata richiesta di misura, produzioni che erano state utilizzate dalla Corte ai fini cautelari.

4. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, oltre alla trasmissione degli atti alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. del RIESAME di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso. uditi i difensori di [OSCURATO:PERSONA], l'avvocato D'[OSCURATO:PERSONA] del foro di PALERMO e l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di PAOLA, che hanno illustrato i motivi di ricorso e ne hanno chiesto l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza pronunciata a norma dell'art. 310 cod. proc. pen, il Tribunale di Bologna nel giudizio di rinvio a seguito di annullamento da parte della Corte di Cassazione ha confermato l'ordinanza emessa in data 9 marzo 2020 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bologna di rigetto dell'istanza di revoca o sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere applicata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. La vicenda cautelare può essere schematizzata in sintesi nei seguenti passaggi: - il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bologna con ordinanza dell'Il giugno 2019 aveva applicato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la misura della custodia cautelare in carcere in ordine ai reati di cui agli artt. 110, 512 bis e 416 bis 1 cod. pen. contestati al capo 9) e al capo 10) commessi a [OSCURATO:PERSONA] rispettivamente il 13 luglio 2007 e il 27 Marzo/ 18 dicembre 2008; - lo stesso Giudice per le indagini preliminari con ordinanza del 9 marzo 2020 aveva rigettato la richiesta di revoca o sostituzione della misura della custodia cautelare ed il Tribunale di Bologna adito ex art. 310 cod. proc. pen. in data 10 luglio 2020 aveva confermato detta ordinanza; - la Corte di cassazione con sentenza del 5 maggio 2021 aveva annullato l'ordinanza del Tribunale di Bologna con rinvio per un nuovo giudizio. 2. Contro l'ordinanza del Tribunale di Bologna in sede di rinvio, la difesa dell'indagato ha proposto ricorso, formulando un unico motivo con cui ha dedotto erronea applicazione della legge ed in particolare dell'art. 275 comma 3 cod. proc. pen. e mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. Lamenta il ricorrente che il Tribunale, al fine di dimostrare l'attualità delle esigenze cautelari e superare l'argomento difensivo del cd. tempo silente, avrebbe valorizzato, da un lato, alcune circostanze in realtà non dotate della efficacia dimostrativa che i giudici di merito avevano preteso di ravvisare e, dall'altro, una circostanza frutto di travisamento. Sotto il primo profilo il Tribunale aveva specificato che a) fino al 2013 [OSCURATO:PERSONA] aveva concorso alla realizzazione delle intestazioni fittizie per conto dell'associazione, tanto che la condotta associativa era contestata fino a tale anno e b) nel processo c.d. [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato per il reato di cui all'art. 416 bis cod. pen. fino al mese di gennaio 2015, ma aveva omesso di considerare che in ogni caso da tali ultime condotte fino alla data della richiesta di revoca della misura erano comunque decorsi cinque anni. Sotto il secondo profilo il Tribunale aveva valorizzato la sottoposizione di [OSCURATO:PERSONA] in data 17 dicembre 2020 alla misura della custodia cautelare in carcere da parte della Corte di Appello di Bologna nel c.d. processo Aemilia in ordine al delitto di cui all'art. 416 bis cod. pen., rilevando che l'imputato ancora nel 2016 aveva mantenuto contatti con ambienti del sodalizio criminoso capeggiato da [OSCURATO:PERSONA] e richiamando la vicenda del capo 39) relativo ad attività estorsiva aggravata ex art. 416 bis 1 cod. pen. posta in essere tra il gennaio ed il luglio 2016 da cui [OSCURATO:PERSONA] aveva tratto vantaggio: in realtà [OSCURATO:PERSONA] in relazione al capo 39 ) non era mai stato né indagato,né imputato e nel processo Aennilia la Corte di Appello di Bologna con sentenza del 17.12.2020 aveva riformato parzialmente la sentenza di primo grado dichiarando non doversi procedere per difetto di querela, previa riqualificazione del reato di estorsione aggravato dall'art. 416 bis 1 cod. pen. nel reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, non avendo ravvisato il collegamento fra [OSCURATO:PERSONA] e la cosca [OSCURATO:PERSONA]. 3. Il Procuratore generale, in persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], ha rassegnato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto rigettarsi il ricorso.. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere rigettato in quanto il motivo è infondato. 2. La Corte di cassazione nella sentenza di annullamento con rinvio aveva dettato il principio per cui, in tema di misure cautelari, pur se per i reati di cui all'art. 275 comma 3 doc. proc. pen. è prevista una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari, il tempo trascorso dai fatti contestati, alla luce della riforma di cu.t alla legge 16 aprile 2015 n.47 e di una esegesi costituzionalmente orientata della stessa presunzione, deve essere espressamente considerato dal giudice, ove si tratti di un rilevante arco temporale, privo di ulteriori condotte dell'indagato sintomatiche di perdurante pericolosità. Qualora intercorra un considerevole lasso di tempo tra l'emissione della misura e i fatti contestati in via provvisoria all'indagato, il giudice ha l'obbligo di motivare puntualmente su impulso di parte o di ufficio in ordine alla rilevanza del tempo trascorso sull'esistenza e sull'attualità delle esigenze cautelari, anche nel caso in cui, trattandosi di reati associativi o di delitto di cui all'art. 416 bis 1 cod. pen., non risulti la dissociazione dell'indagato dal sodalizio criminale. Nella vicenda in esame la significativa distanza temporale fra i fatti contestati al ricorrente, risalenti agli anni 2007 e 2008, avrebbe richiesto un onere motivazionale che non era stato compiutamente assolto, in quanto la valutazione circa l'attualità del pericolo di reiterazione dei reati era stata fondata su considerazioni ipotetiche e non su dati fattuali concreti ed anche il richiamo alle condanne nelle more riportate dall'imputato non era sufficiente in quanto non era chiaro a quale epoca risalissero i fatti per cui erano intervenute le condanne. 3. Il Tribunale del Riesame, in ossequio al principio contenuto nella sentenza di annullamento di questa Corte, ha rilevato che: -le attività investigative condotte nel procedimento Aennilia avevano disvelato come il gruppo criminale 'ndranghetista, in cui [OSCURATO:PERSONA] è risultato inserito, fosse una struttura articolata e da lungo tempo radicata sul territorio emiliano, in costante contatto con la locale di Cutro facente capo alla 'ndrina GrantleAracri, in espansione nel tessuto economico del reggiano anche grazie alle iniziative economiche di soggetti come [OSCURATO:PERSONA] dediti ad affari con imprenditori locali; -nel processo c.d. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] era stato sottoposto alla misura della custodia in carcere per imputazioni relative ad intestazioni fittizie di beni commesse fino al 2013 (capi 17, 39 bis, 39 ter, 39 quater, 39 quinquies, 39 sexies), per le quali aveva riportato condanna da parte del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale Bologna in data 26.10.2020; - nel processo c.d [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in esito al giudizio abbreviato in ordine al delitto di cui all'art. 416 bis cod. pen. per avere fatto parte di un'associazione di stampo mafioso e la Corte di Appello di Bologna nel confermare la responsabilità, aveva limitato la condotta partecipativa fino al 2015. La stessa Corte di Appello di Bologna contestualmente alla sentenza in data 17 dicembre 2020 aveva nuovamente applicato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la misura della custodia cautelare in carcere essendo emerso, dalle produzioni del Procuratore Generale all'udienza dell'i dicembre 2020 a sostegno della richiesta di misura formulata in tale sede, che ancora nel settembre del 2016 [OSCURATO:PERSONA] manteneva contatti con ambienti del sodalizio oggetto di quel giudizio, traendone profitto. In tal senso La Corte di Appello di Bologna aveva richiamato la vicenda descritta nel capo 39) relativa ad attività estorsiva aggravata posta in essere fino al mese di luglio del 2016 da alcuni soggetti vicino alla cosca che, con ripetute minacce evocando la forza intimidatrice del sodalizio ‘ndrnghetista)costringevano i titolari della società [OSCURATO:PERSONA] spa a commissionare trasporti per una società riconducibile a [OSCURATO:PERSONA] a prezzi superiori a quelli di mercato (pagamenti avvenuti fra gennaio e luglio 2016). Sulla scorta di tali elementi i giudici hanno ritenuto che le presunzioni di sussistenza della esigenze cautelari e di adeguatezza della misura custodiale carceraria, previste dall'art. 275 comma 3 cod. proc. pen., non potessero dirsi in alcun modo superate e che, al contrario, in positivo vi fossero significativi indici di una perdurante appartenenza del ricorrente alla costa 'ndranghetista emiliana facente capo alla famiglia [OSCURATO:PERSONA]. 4. La valutazione in ordine alla concretezza ed attualità delle esigenze cautelari, è stata, dunque, ancorata a dati concreti relativi alle intervenute condanne e alla sottoposizione di [OSCURATO:PERSONA] a misure cautelari, anche in altri procedimenti (ovvero nel procedimento c.d. Aemilia e nel procedimento c.d. [OSCURATO:PERSONA]), in merito a fatti successivi a quelli relativi al presente procedimento. Si tratta di motivazione rispondente ai principi indicati nella sentenza di annullamento della Corte, coerente con gli atti richiamati e esente dai profili di contraddizione evidenziati nel ricorso. I giudici, invero, hanno dato conto delle successive condanne intervenute in ordine a reati commessi negli anni 2013 e 2015 della stessa specie di quelli per cui si procede ed hanno altresì dato conto della applicazione, da parte della Corte di Appello di Bologna, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] della misura della custodia in carcere in data 17 dicembre 2020, a seguito della emersione di elementi relativi al suo coinvolgimento in una vicenda estorsiva protrattasi fino al 2016. Sotto tale ultimo profilo non sussiste il travisamento denunciato con il ricorso: vero è che [OSCURATO:PERSONA] non era mai stato indagato in ordine alla vicenda estorsiva descritta nel capo 39) della sentenza del processo c.d Aemilia, tuttavia il coinvolgimento del ricorrente in tale vicenda, protrattasi come detto fino al 2016, era stato affermato dalla Corte di Appello di Bologna nell'ordinanza applicativa della misura cautelare del 17 dicembre 2020, sulla scorta di produzioni documentali effettuatt-dal Procuratore Generale nel corso dell'udienza dell'i dicembre 2020 a sostegno della formulata richiesta di misura, produzioni che erano state utilizzate dalla Corte ai fini cautelari. 4. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, oltre alla trasmissione degli atti alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1
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