CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 21 settembre 2023
Cassazione n. 29455/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CC ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.3193/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 1, presso lo studio dell’avv.[OSCURATO:PERSONA] che li rappresenta e difende unitamente all'avv.[OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- Contro [OSCURATO:PERSONA]’DELLA SALUTE E [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 11, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- nonchécontro [OSCURATO:PERSONA]'S (polizza n 1349116,) in persona del legale rappresentante [OSCURATO:PERSONA]'S (polizza n 1443915) in persona del legale rappresentante, [OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di TORINO n. 1324/2017depositata il 15/06/2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/09/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] E.A. RUSSO . [OSCURATO:PERSONA] L’odierno ricorso muove da una complessa vicenda processuale legata all'appalto pubblico, di cui l’ impresa costruzioni [OSCURATO:PERSONA] era aggiudicataria, e all'accordo del 16 - 17 luglio 2003 stipulato con l'[OSCURATO:PERSONA]. Per quanto qui interessa, l'impresa , con citazione del 5 novembre 2007 ha convenuto in giudizio l'[OSCURATO:PERSONA] chiedendo il pagamento della somma di euro 2.531.041,00 in ragione della esecuzione del contratto e in forza del predetto accordo. Si innestavano poi nel processo ulteriori domande proposte dalla convenuta nei confronti della progettista e del direttore dei lavori e le relative richieste di garanzia, nonché l’intervento di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. che si diceva titolare del credito per cessione di ramo di azienda. Con sentenza parziale del luglio 2011 (n.4772/2011) il Tribunale decideva su alcune domande e rigettava le istanze di Pisa costruttori. Con sentenza definitiva n. 3424 del 13 maggio 2015 il Tribunale, in esito ad una consulenza tecnica, condannava l'Azienda ospedaliera al pagamento in favore dell'impresa Romagnoli della sommadi euro 2.402.866,00. Avverso la predetta sentenza (nonché avverso la sentenza non definitivan. 4772/2011) ha proposto appello l'Azienda ospedaliera e si è costituita l'Impresa costruzioni Romagnoli in liquidazione e per detta società, cancellata dal registro dell'imprese, la Bianchi e le Romagnoli nella loro qualità di ex socie della società cancellata. La Corte d'appello ha rilevato che:a) nel corso del giudizio di primo grado era intervenuta volontariamente la società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. chiedendo il pagamento in proprio favore delle somme chieste dall’attrice poiché l'[OSCURATO:PERSONA] aveva ceduto un proprio ramo di azienda a Pisa costruttori, ma erano sorti dei dubbi sulla titolarità del credito litigioso; nel corso del giudizio (2011) era intervenuto un accordo transattivo con cui essi avevano stabilito che il credito doveva essere riconosciuto a [OSCURATO:PERSONA]; b)dopo la prima sentenza pubblicata nel luglio del 2011, l’[OSCURATO:PERSONA] e Pisa costruttori hanno stipulato un'altra scrittura privata in data 31 luglio 2012 con la quale le parti stabilivano che indipendentemente da quanto statuito nella sentenza, l'[OSCURATO:PERSONA] riconosceva la spettanza esclusiva del credito litigioso a [OSCURATO:PERSONA] ma al tempo stesso l'[OSCURATO:PERSONA] lo avrebbe “coltivato”, consentendo che la propria difesa venisse affidata a legali di fiducia di [OSCURATO:PERSONA] (così come poi è avvenuto) e avrebbe successivamente girato a [OSCURATO:PERSONA] gli importi eventualmente ricevuti in pagamento dall'azienda Ospedaliera; c) che così è avvenuta la definitiva cessione del credito in questione a [OSCURATO:PERSONA] con contestuale conferimento all'[OSCURATO:PERSONA] di unmandato a gestire la relativa lite per la quale essa era stata ritenuta legittimata attivamente dal Tribunale con la sentenza del 2011; d) che per questa ragione il liquidatore non ha considerato questo credito nella procedura di liquidazione dell'[OSCURATO:PERSONA] perché esso -in forza dei suddetti accordi- costituiva una posta neutra che avrebbe dovuto essere trasferita a [OSCURATO:PERSONA]. Ciò premesso,la Corte d'appello ha rilevato che la costituzione in giudizio della Bianchi e delle Romagnoli ha fatto emergere l'evento estintivo della cancellazione dell'[OSCURATO:PERSONA] dal registro delle imprese (20.5.2014); l'appello era stato infatti notificato alla impresa Romagnoli poiché nel giudizio di primo grado nessuno aveva reso la dichiarazione ai sensi dell'art.300 c.p.c. La Corte ha esaminato dunque la questione s e le predette socie possano far valere la pretesa già azionata dalla società - il che è contestato dalla A zienda ospedaliera appellante - e dopo avere ripercorso le vicende di cui sopra, ha afferma to che in favore delle socie non si è verificato alcun fenomeno successorio in merito alla posizione creditoria oggetto di causa, in quanto il credito è stato ceduto nel 2012 e cioè in data antecedente alla cancellazione (2014) delle imprese dal registro della società; di conseguenza ha ritenuto le socie prive di legittimazione a far valere la pretesa della società e, in riforma della sentenza impugnata, ha respinto la domanda originaria. Avverso la predetta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione le socie. affidandosi ad un motivo . Si è costituita resistendo l'Azienda ospedaliera, le altre controparti sono rimaste intimate. La causa è stata trattata al l'udienza camerale non partecipata del 21 settembre 2023. [OSCURATO:PERSONA] 1.- Con il primo e unico motivo del ricorso si lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 110 e 111 c.p.c. per non avere il giudice di secondo grado correttamente interpretato la successione a titolo particolare e a titolo universale che ha interessato il diritto controversonel corso del giudizio. Le parti ricorrenti deducono che con la cessione del credito oggetto di causa alla Pisa costruttori si è verificato un fenomeno successorio a titolo particolare ai sensi dell'art . 111 c . p . c . mentre con l'estinzione dell'impresa Romagnoli si è verificato un evento successorio a titolo universale ai sensi dell'art. 110 c.p.c. con conseguente legittimazione a proseguire il processo da parte dei soci della società estinta. Osservano che l a C orte d'appello di Torino ha omesso di pronunciarsi sul merito della vicenda e ha azzerato immotivatamente il credito. 2.- Ciò premesso , si rileva che l a cessione d el credito è avvenuta nel corso del giudizio, come peraltro afferma la Corte, e che t rattandosi di successione a titolo particolare nel diritto controversoil processo prosegue tra le parti originarie ex art.111 cpc (e cioè l’[OSCURATO:PERSONA] da un lato e dall’altro l’[OSCURATO:PERSONA] ed altri). Si rileva altresì che -in seguito-una delle parti originarie e cioè l’[OSCURATO:PERSONA], cedente il credito per cui è causa, è stata interessata da un evento estintivo e di conseguenza, le ex socie odierne ricorrenti invocano l’applicazione dell’art 110 c.p.c. per cui i successori (universali) sono legittimati a proseguire il giudizio,fermo restando che la decisione, ai sensi dell'articolo 111 c.p.c., spiega i suoi effetti anche nei confronti del successore a titolo particolare. Nel valutare la censura, deve tenersi conto che questa Corte ha già affermato, inmateria societaria, che il soggetto che agisce a tutela della pretesa creditoria di una società cancellata dal registro delle imprese ha l'onere di allegare es pressamente, e poi di dimostrare, la propria qualità di avente causa della società, come assegnatario del credito in base al bilancio finale di liquidazione oppure come successore nella titolarità di un credito non inserito nel bilancio e non oggetto di tacita rinuncia, senza che assuma alcun rilievo la dichiarata qualità di ex-socio o di liquidatore, non necessariamente implicante la successione nella posizione giuridica (Cass. 8521/2021, e in senso conforme n. 21071/2023). Tuttavia detto principio è stato enucleato con riferimento al caso in cui il soggetto agisca a tutela di una pretesa creditoria sostanziale, deducendola come propria, e non ove abbia agito come successore a titolo universale nella posizione meramente processuale,già consolidata ai sensi dell’art 111 c.p.c., e scissa dalla titolarità sostanziale del rapporto, trasferitaa titolo particolare e che, di conseguenza,non era più disponibile da parte della società e non poteva essere né rinunciat a né inclus a nel bila ncio finale di liquidazione. Pertanto, in questo caso, a parere delle ricorrenti, non potrebbe soccorre il principio enucleatodalle sezioni unite nel 2013, in virtù del quale “ q ualora all'estinzione della società, conseguente alla sua cancellazione dal registro delle imprese, non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, si determina un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale: a) le obbligazioni si trasferiscono ai soci, i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che, pendente societate, essi fossero o meno illimitatamente responsabili per i debiti sociali; b) si trasferiscono del pari ai soci, in regime di contitolarità o di comunione indivisa, i diritti ed i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta, ma non anche le mere pretese, ancorché azionate o azionabili in giudizio, nè i diritti di credito ancora incerti o illiquidi la cui inclusione in detto bilancioavrebbe richiesto un'attività ulteriore (giudiziale o extragiudiziale) il cui mancato espletamento da parte del liquidatore consente di ritenere che la società vi abbia rinunciato” (Cass. s.u. 6071/2013 ) . Ciò in quanto le odierne ricorrenti non intendono far valere una pretesa creditoria di cui assumono essere titolari, non contestando che il credito ormai appartenga a terzi (la [OSCURATO:PERSONA]), bensì la legittimazione -in qualità di successore universale del sostituto processuale del cessionario(la società estinta)- a proseguire il giudizio, i cui effetti sostanziali si produrranno poi sulla cessionaria. La questione è pertanto di rilevanza nomofil