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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 30595/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a MESSINA avverso la sentenza del 28/01/2022 della [OSCURATO:PERSONA] MESSINAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso; letta la nota dell'Avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del proprio difensore, impugna la sentenza del 28/01/2022, che ha riformato la sentenza in data 09/07/2021 del Tribunale di Messina, riconoscendo la continuazione con i reati di cui alla sentenza in data 24/02/2020 della Corte di appello di Messina (irrevocabile il 5/3/2021) e rideterminando la pena inflitta per il reato di cui all'art. 629 cod.pen..

Deduce:

1.1. Omessa motivazione con riguardo alla doglianza esposta con l'atto di appello in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

A tale riguardo il ricorrente osserva che la Corte di appello è rimasta silente a fronte di una puntuale e specifica doglianza quanto al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

1.2. Omessa motivazione con riguardo alla doglianza esposta con l'atto di appello in relazione al trattamento sanzionatorio.

Anche con riguardo al trattamento sanzionatorio il ricorrente lamenta che la Corte di appello è rimasta silente a fronte di una puntuale e specifica doglianza esposta con l'atto di appello

1.3. Violazione di legge in relazione all'art. 640, comma secondo, n. 2, cod.pen..

Secondo il ricorrente il fatto va qualificato quale truffa aggravata dall'ingenerato timore di un pericolo immaginario, in quanto la condotta del ricorrente era vòlta alla mistificazione o alterazione di fatti e circostanze, per come si evince anche dalle dichiarazioni del testimone Curcio. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

1.1. I primi due motivi di ricorso, relativi alle circostanze attenuanti generiche e al trattamento sanzionatorio, sono inammissibili in ragione della aspecificità dei relativi motivi di appello.

Va rilevato, infatti, come tali motivi si esaurissero in una mera enunciazione di principi di diritto, con brevissimi quanto generici riferimenti ai fatti, ma privi della necessaria esposizione di specifiche e puntuali censure alla sentenza di primo grado.

Da qui discende l'inammissibilità dei motivi esposti con il ricorso, dovendosi ribadire che «la inammissibilità dell'impugnazione non rilevata dal giudice di secondo grado deve essere dichiarata dalla Cassazione, quali che siano state le determinazioni cui detto giudice sia pervenuto nella precedente fase processuale, atteso che, non essendo le cause di inammissibilità soggette a sanatoria, esse devono essere rilevate, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del procedimento. (Fattispecie di inammissibilità dell'appello dovuta a tardiva presentazione dei motivi)», (Sez. 3 - , Sentenza n. 20356 del 02/12/2020 Ud., dep. il 2021, Mirabella, Rv. 281630 — 01).

1.2. Quanto al tema della qualificazione giuridica, la Corte di appello ha dato risposta alla medesima censura, osservando che il fatto non poteva essere ricondotto allo schema della truffa aggravata dall'ingenerato timore di un pericolo immaginario, «in quanto l'imputato poneva in essere vere e proprie minacce, mostrando di potere intervenire anche quando fintamente asseriva di interporsi per conto di soggetti che rivendicavano il denaro, a prescindere dalla circostanza che al rifiuto o ai ritardi della vittima era egli stesso a mostrare di volere portare a termine una rappresaglia».

Tale motivazione è conforme all'insegnamento di legittimità, secondo cui «il criterio distintivo tra il delitto di estorsione mediante minaccia e quello di truffa cd. vessatoria consiste nel diverso atteggiarsi del pericolo prospettato, sicché si ha truffa aggravata ai sensi dell'art. 640, comma secondo, n.2, cod. pen. quando il danno viene prospettato come possibile ed eventuale e mai proveniente direttamente o indirettamente dall'agente, di modo che la persona offesa non è coartata nella sua volontà, ma si determina all'azione od omissione versando in stato di errore, mentre ricorre il delitto di estorsione quando viene prospettata l'esistenza di un pericolo reale di un accadimento il cui verificarsi è attribuibile, direttamente o indirettamente, all'agente ed è tale da non indurre la persona offesa in errore, ma, piuttosto, nell'alternativa ineluttabile di subire lo spossessamento voluto dall'agente o di incorrere nel danno minacciato», (Sez. 2 - , Sentenza n. 24624 del 17/07/2020, Bevilacqua, Rv. 279492 - 01).

In presenza di una motivazione completa, logica, non contraddittoria e conforme ai principi di diritto fissati in materia, il ricorso si sostanzia nella mera reiterazione dei medesimi motivi sollevati con l'atto di appello, adeguatamente affrontati e risolti dalla Corte di appello.

A fronte di tale evenienza, questa Corte ha costantemente spiegato che "è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella ripetizione di quelli già dedotti in appello, motivatamente esaminati e disattesi dalla corte di merito, dovendosi i motivi stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto non assolvono la funzione tipica di critica puntuale avverso la sentenza oggetto di ricorso", (Sez. 5, Sentenza n. 11933 del 27/01/2005, Rv. 231708; non massimate: Sez. 2, Sentenza n. 25517 del 06/03/2019, [OSCURATO:PERSONA]; Sez. 6, Sentenza n. 19930 del 22/02/2019, Ferrari).

In altri termini, è del tutto evidente che a fronte di una sentenza di appello che ha fornito una risposta ai motivi di gravame, la pedissequa riproduzione di essi come motivi di ricorso per cassazione non può essere considerata come critica argomentata rispetto a quanto affermato dalla Corte d'appello: in questa ipotesi, pertanto, i motivi sono necessariamente privi dei requisiti di cui all'art. 581 c.p.p., comma 1, lett. c), che impone la esposizione delle ragioni di fatto e di diritto a sostegno di ogni richiesta.

Da tutto ciò discende l'inammissibilità del ricorso.

2. Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle am

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a MESSINA avverso la sentenza del 28/01/2022 della [OSCURATO:PERSONA] MESSINAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso; letta la nota dell'Avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del proprio difensore, impugna la sentenza del 28/01/2022, che ha riformato la sentenza in data 09/07/2021 del Tribunale di Messina, riconoscendo la continuazione con i reati di cui alla sentenza in data 24/02/2020 della Corte di appello di Messina (irrevocabile il 5/3/2021) e rideterminando la pena inflitta per il reato di cui all'art. 629 cod.pen.. Deduce: 1.1. Omessa motivazione con riguardo alla doglianza esposta con l'atto di appello in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. A tale riguardo il ricorrente osserva che la Corte di appello è rimasta silente a fronte di una puntuale e specifica doglianza quanto al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. 1.2. Omessa motivazione con riguardo alla doglianza esposta con l'atto di appello in relazione al trattamento sanzionatorio. Anche con riguardo al trattamento sanzionatorio il ricorrente lamenta che la Corte di appello è rimasta silente a fronte di una puntuale e specifica doglianza esposta con l'atto di appello 1.3. Violazione di legge in relazione all'art. 640, comma secondo, n. 2, cod.pen.. Secondo il ricorrente il fatto va qualificato quale truffa aggravata dall'ingenerato timore di un pericolo immaginario, in quanto la condotta del ricorrente era vòlta alla mistificazione o alterazione di fatti e circostanze, per come si evince anche dalle dichiarazioni del testimone Curcio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 1.1. I primi due motivi di ricorso, relativi alle circostanze attenuanti generiche e al trattamento sanzionatorio, sono inammissibili in ragione della aspecificità dei relativi motivi di appello. Va rilevato, infatti, come tali motivi si esaurissero in una mera enunciazione di principi di diritto, con brevissimi quanto generici riferimenti ai fatti, ma privi della necessaria esposizione di specifiche e puntuali censure alla sentenza di primo grado. Da qui discende l'inammissibilità dei motivi esposti con il ricorso, dovendosi ribadire che «la inammissibilità dell'impugnazione non rilevata dal giudice di secondo grado deve essere dichiarata dalla Cassazione, quali che siano state le determinazioni cui detto giudice sia pervenuto nella precedente fase processuale, atteso che, non essendo le cause di inammissibilità soggette a sanatoria, esse devono essere rilevate, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del procedimento. (Fattispecie di inammissibilità dell'appello dovuta a tardiva presentazione dei motivi)», (Sez. 3 - , Sentenza n. 20356 del 02/12/2020 Ud., dep. il 2021, Mirabella, Rv. 281630 — 01). 1.2. Quanto al tema della qualificazione giuridica, la Corte di appello ha dato risposta alla medesima censura, osservando che il fatto non poteva essere ricondotto allo schema della truffa aggravata dall'ingenerato timore di un pericolo immaginario, «in quanto l'imputato poneva in essere vere e proprie minacce, mostrando di potere intervenire anche quando fintamente asseriva di interporsi per conto di soggetti che rivendicavano il denaro, a prescindere dalla circostanza che al rifiuto o ai ritardi della vittima era egli stesso a mostrare di volere portare a termine una rappresaglia». Tale motivazione è conforme all'insegnamento di legittimità, secondo cui «il criterio distintivo tra il delitto di estorsione mediante minaccia e quello di truffa cd. vessatoria consiste nel diverso atteggiarsi del pericolo prospettato, sicché si ha truffa aggravata ai sensi dell'art. 640, comma secondo, n.2, cod. pen. quando il danno viene prospettato come possibile ed eventuale e mai proveniente direttamente o indirettamente dall'agente, di modo che la persona offesa non è coartata nella sua volontà, ma si determina all'azione od omissione versando in stato di errore, mentre ricorre il delitto di estorsione quando viene prospettata l'esistenza di un pericolo reale di un accadimento il cui verificarsi è attribuibile, direttamente o indirettamente, all'agente ed è tale da non indurre la persona offesa in errore, ma, piuttosto, nell'alternativa ineluttabile di subire lo spossessamento voluto dall'agente o di incorrere nel danno minacciato», (Sez. 2 - , Sentenza n. 24624 del 17/07/2020, Bevilacqua, Rv. 279492 - 01). In presenza di una motivazione completa, logica, non contraddittoria e conforme ai principi di diritto fissati in materia, il ricorso si sostanzia nella mera reiterazione dei medesimi motivi sollevati con l'atto di appello, adeguatamente affrontati e risolti dalla Corte di appello. A fronte di tale evenienza, questa Corte ha costantemente spiegato che "è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella ripetizione di quelli già dedotti in appello, motivatamente esaminati e disattesi dalla corte di merito, dovendosi i motivi stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto non assolvono la funzione tipica di critica puntuale avverso la sentenza oggetto di ricorso", (Sez. 5, Sentenza n. 11933 del 27/01/2005, Rv. 231708; non massimate: Sez. 2, Sentenza n. 25517 del 06/03/2019, [OSCURATO:PERSONA]; Sez. 6, Sentenza n. 19930 del 22/02/2019, Ferrari). In altri termini, è del tutto evidente che a fronte di una sentenza di appello che ha fornito una risposta ai motivi di gravame, la pedissequa riproduzione di essi come motivi di ricorso per cassazione non può essere considerata come critica argomentata rispetto a quanto affermato dalla Corte d'appello: in questa ipotesi, pertanto, i motivi sono necessariamente privi dei requisiti di cui all'art. 581 c.p.p., comma 1, lett. c), che impone la esposizione delle ragioni di fatto e di diritto a sostegno di ogni richiesta. Da tutto ciò discende l'inammissibilità del ricorso. 2. Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle am
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