CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 06986/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 28202-2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in SASSARI, VIA E. COSTA, 78, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro D'[OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, 2021 [OSCURATO:PERSONA] 38, presso lo studio 2494 dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa DIL, dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]: - con troricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - avverso la sentenza n. 451/2015 della CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. DI di SASSARI, depositata il 19/10/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/11/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: 18. R.G. 28202/2016 [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza n. 147/2011 il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], sezione distaccata di Olbia, rigettava la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]Elia di accertamento dell'acquisto per usucapione di un immobile, formalmente di proprietà della convenuta in ragione di successione ereditaria, e accoglieva invece la domanda riconvenzionale della convenuta di rivendicazione del bene; rigettava la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dell'attore di esecuzione del preliminare tra essi concluso e accoglieva quella di risoluzione del medesimo preliminare per grave inadempimento dell'attore, che non aveva adempiuto l'obbligazione di procurare l'acquisto della proprietà altrui, con condanna del promittente venditore alla restituzione della caparra ricevuta. 2. [OSCURATO:PERSONA] ha impugnato la sentenza, lamentando la mancata ammissione delle prove orali dedotte in primo grado al fine di provare l'esercizio del possesso utile all'usucapione da parte del padre; si è costituita [OSCURATO:PERSONA]Elia, eccependo la tardività e la genericità dell'appello e facendo valere appello incidentale in relazione al mancato accoglimento della domanda di condanna al risarcimento del danno da illegittima occupazione; [OSCURATO:PERSONA] è rimasto contumace. La Corte d'appello di Cagliari, sezione di Sassari, con sentenza 19 ottobre 2015, n. 451, ha rigettato il gravame principale e quello incidentale. 3. Avverso la pronuncia [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione. Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]Elia, anzitutto eccependo l'improcedibilità del ricorso per tardivo deposito del medesimo. [OSCURATO:PERSONA] non ha proposto difese. Memoria è stata depositata dalla controricorrente. [OSCURATO:PERSONA] I. Va anzitutto esaminata l'eccezione di improcedibilità del ricorso, sollevata dalla controricorrente.Il ricorso è stato notificato a D'Elia, con procedimento attivato in data 18 novembre 2016 e perfezionato in data 21 novembre 2016 (e va precisato che il termine di venti giorni si calcola dalla data di ricezione dell'atto notificato alla parte contro cui il ricorso è proposto, cfr. per tutte Cass. 9861/2014), così che, a fronte dell'avvenuto deposito del ricorso il 16 dicembre 2016, il termine di cui al primo comma dell'art.369 c.p.c. era decorso rispetto alla controricorrente. Al riguardo quest'ultima invoca l'orientamento di questa Corte, secondo il quale "ove il ricorso per cassazione sia stato notificato a più parti, alcune delle quali, sebbene convenute nel giudizio di appello, risultino ormai estranee alla materia del contendere, il deposito in cancelleria del ricorso, previsto a pena di improcedibilità ex art. 369 c.p.c., va eseguito entro il termine di venti giorni decorrenti dalla data della notificazione effettuata nei confronti della controparte sostanziale, unica legittimata e interessata a contraddire, irrilevanti essendo le eventuali successive notifiche nei confronti delle altre parti" ([OSCURATO:PERSONA].n. 7194/2016). Nel caso in esame il ricorrente aveva appellato la sentenza di primo grado unicamente lamentando il rigetto della propria domanda di accertamento della proprietà dell'immobile per usucapione, senza far valere censure nei confronti della parte della sentenza che aveva regolato i rapporti tra il medesimo e [OSCURATO:PERSONA], così che l'unica legittimata e interessata a contraddire è effettivamente [OSCURATO:PERSONA]Elia. Conseguentemente la tempestività del deposito del ricorso va valutata esclusivamente in relazione alla notificazione effettuata nei confronti della controricorrente, irrilevante essendo la successiva notificazione effettuata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], notificazione che peraltro risulta non andata a buon fine per irreperibilità del destinatario. II. Il ricorso va pertanto dichiarato improcedibile. Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115/ 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte dichiara il ricorso improcedibile e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore della controricorrente, che liquida in euro 7.500 di cui euro 200 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge. Sussistono, ex art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella adunanza camerale della sezione seconda civile, in data 23 novembre 2021.