CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 33859/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso 6850-2021 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -con troricorrenti - avverso la sentenza n. 5907/13/2020 della [OSCURATO:PERSONA] della SICILIA, depositata il 02/11/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 19/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2021 n. 06850 sez. MT - ud. 19-10-2022 -2- Premesso che: 1. l'Agenzia delle Entrate ricorre, sulla base di tre motivi, per la cassazione della sentenza in epigrafe per la parte in cui la CTR della Sicilia, in causa su rifiuto opposto da essa ricorrente alla istanza presentata ai sensi dell'art.9, c.17, della 1.289 del 2002, da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] di rimborso del 90% dell'Ilor, dell'Iva e dell'Irpef relative agli anni 1990, 1991, 1992, ha dichiarato inammissibile perché tardivamente "notificato il 14.09.2015", l'appello dell'ufficio contro il capo della decisione di primo grado, "notificata il 15.06.2015", con cui era stato riconosciuto ai contribuenti il diritto al rimborso della somma pretesa a titolo di eccedenza Irpef ed Ilor. La CTR ha poi preso in esame il merito della controversia e confermato la decisione di primo grado sul motivo che i contribuenti, pur titolari di partita Iva, avevano diritto al rimborso di Ilor e Irpef nei limiti -nella specie- non superati del regime c.d. "de minimis" ed essendo irrilevante che i contribuenti non avessero presentatola autocertificazione di non aver percepito, nel triennio, somme allo stesso titolo di rimborso, dato che la autocertificazione non costituiva "condizione di ammissibilità del rimborso bensì condizione della regolarità del pagamento" e avrebbe dovuto essere "valutata, se del caso", in sede esecutiva"; 3. i contribuenti hanno depositato controricorso; considerato che: 1. il primo motivo di ricorso, con cui l'Agenzia denuncia la violazione degli arttt. 51, 61 e 21 del d.lgs.546/92, in combinato disposto con l'art. 1 della 1.[OSCURATO:DATA_NASCITA], n.742, è fondato. 1.1. La CTR ha errato nel ritenere l'appello dell'ufficio tardivo: come la stessa CTR ha dichiarato, la sentenza di primo grado era stata notificata all'ufficio il 15 giugno 2015 e l'ufficio aveva notificato ai contribuenti il proprio appello il 14 settembre 2015; tenuto conto del periodo di sospensione feriale dei termini processuali (art.1 I. 7 ottobre 1969, n.742), il giorno entro cui, ai sensi dell'art.51 del d.lgs. 546/92, l'appello doveva essere notificato era il 14 settembre 2015; l'appello dell'ufficio era quindi tempestivo; 2. il primo motivo di ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio della causa alla corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, per esame dell'appello dell'ufficio nonché per la liquidazione delle spese senza che vi sia luogo allo scrutinio del secondo e del terzo motivo di ricorso -inammissibili- in quanto afferenti alla parte della pronuncia impugnata da ritenersi tamquam non esset in applicazione del seguente principio: "Qualora il giudice che abbia ritenuto inammissibile una domanda, o un capo di essa, o un singolo motivo di gravame, così spogliandosi della potestas iudicandi sul relativo merito, proceda poi comunque all'esame di quest'ultimo, è inammissibile, per difetto di interesse, il motivo di impugnazione della sentenza da lui pronunciata che ne contesti solo la motivazione, da considerarsi svolta ad abundantiam, su tale ultimo aspetto (Cass. Sez.U. 30/10/2013, n. 24469; in senso conforme, tra le ultime, Cass. Sez. U - , Sentenza n. 2155 del 01/02/2021; Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 11675 del 16/06/2020; Cass. 19/12/2017, n. 30393). PQM accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara inammissibili gli altri motivi, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, per esame dell'appello della Agenzia delle Entrate, nonché per la liquidazione delle spese del processo. Così deciso in Roma nella