CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 febbraio 2024
Cassazione n. 19829/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/03/2023 della CORTE APPELLO di ANCONAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 126. R.G. 36547 - 2023 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta la mancata applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen., è inammissibile in quanto prospetta deduzioni del tutto generiche e prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono le richieste; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 20/02/2024 [OSCURATO:PERSONA]