CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 24241/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale del riesame di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per la inammissibilità del ricorso; lette le memorie di replica presentate dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento in epigrafe il Tribunale di Catania rigettava l'appello avverso l'ordinanza della Corte d'Appello di Catania del 18.02.2026, con cui era stata respinta l'istanza di sostituzione, con gli arresti domiciliari, della misura cautelare della custodia in carcere, applicata a [OSCURATO:PERSONA] in relazione a due fattispecie di cessione di rilevanti quantità di sostanze stupefacenti.1.1. Secondo la contestazione, lo [OSCURATO:PERSONA] avrebbe, unitamente al coimputato [OSCURATO:PERSONA], svolto il ruolo di corriere nel corso dell'anno 2022 (cfr capi 6 e 7): per tali episodi e per ulteriori episodi di detenzione ai fini di spaccio ex art. 73 d.P.R. n. 309/90 (capi 9 e 15, commessi in epoca successiva e sino all'anno 2024) lo [OSCURATO:PERSONA] riportava condanna in primo grado, all'esito del rito abbreviato, alla pena complessiva di otto anni di reclusione. 2. Avverso l'ordinanza [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del difensore di fiducia, ha presentato ricorso con cui ha dedotto: - vizio di motivazione e violazione di legge quanto alla ritenuta sussistenza del pericolo di reiterazione nel reato e alla adeguatezza nonché alla idoneità della sola misura della custodia cautelare in carcere a preservare l'esigenza cautelare del pericolo di reiterazione del reato. I Giudici della cautela non avrebbero ai fini di tale valutazione congruamente considerato: a) il tempo trascorso dall'applicazione della misura , trattandosi di fatti risalenti all'anno 2022; b) la conclusione del giudizio di primo grado, con l'assoluzione dell'imputato dal reato associativo e la condanna alla pena di otto anni di reclusione anche per altre fattispecie non costituenti titolo cautelare; c) il ruolo di secondo piano, assunto nella vicenda in esame; d)l'ammissione degli addebiti. 3. Alla odierna udienza - che si è svolta in forma non partecipata- il pubblico ministero e il difensore hanno concluso come in epigrafe. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Va in premessa rilevato che il Giudice della cautela, investito in sede di appello avverso un provvedimento di rigetto di sostituzione o revoca di una misura cautelare, "non è tenuto a riesaminare la sussistenza delle condizioni legittimanti il provvedimento restrittivo, dovendosi limitare al controllo che l'ordinanza gravata sia giuridicamente corretta e adeguatamente motivata in ordine ad eventuali allegati nuovi fatti, preesistenti o sopravvenuti, idonei a modificare apprezzabilmente il quadro probatorio o a escludere la sussistenza di esigenze cautelari, ciò in ragione dell'effetto devolutivo dell'impugnazione e della natura autonoma del provvedimento impugnato" ( così in motivazione Sez. 6, n. 45826 del 27/10/2021, D'Ippolito, Rv. 282292 — 01). 22.1. Il Tribunale di Catania - sulla base di valutazioni congrue e per nulla illogiche - ha efficacemente rilevato come la situazione complessivamente rilevata rendesse ancora attuale e concreto pericolo di recidivanza e come i pericula libertatis non fossero fronteggiabili con la misura custodiale meno afflittiva degli arresti domiciliari, seppure con il presidio del braccialetto elettronico. Il fatto che i Giudici - si legge nel provvedimento impugnato - non avessero ritenuto grave la piattaforma indiziaria in relazione al delitto associativo ex art. 74 d.PR. n 309/90 - peraltro non titolo custodiale - era argomento che già aveva orientato, in sede di riesame ex art. 309 cod. proc. pen., il giudizio di idoneità e di adeguatezza della misura della custodia cautelare in carcere. Si tratta, dunque, di un tema non proponibile nuovamente in questa fase, essendosi sul punto formato il "giudicato cautelare". Ed ancora, il decorso del tempo dall'applicazione della misura, elemento enfatizzato nel ricorso, nel delineato contesto storico fattuale , assumeva un valore neutro in punto di attenuazione delle esigenze cautelari e ciò in ragione : a) della reiterazione, dopo i fatti del 2022 per cui il ricorrente è in vinculis, di ulteriori reati della stessa indole almeno fino al 2024; 2) del ruolo, per nulla secondario, assunto dallo [OSCURATO:PERSONA], che era un corriere della droga, contiguo a contesti delinquenziali anche di stampo mafioso. 2.2.Tale incedere motivazionale è esente da criticità logico - giuridiche. La esclusione del "quid novi" - quale fattore sopravvenuto in grado di assolvere ad una funzione contenitiva delle esigenze cautelari - poggia, dunque, su argomentazioni ineccepibili, con cui il ricorrente non si confronta affatto, limitandosi, piuttosto, ad esprimere un generico dissenso e una opposta valutazione di elementi già congruamente valutati e non ulteriormente valutabili. Occorre infatti rammentare che, anche con riferimento alle misure cautelari personali, il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge e/o la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando propone censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (cfr. Sez. un., n. 11 del 22/3/2000, Audino, Rv 215828; Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976; Sez. 4, n. 18807 del 23/3/2017, Rv 269885). 3. Alla inammissibilità del ricorso segue - ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. - la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al di una somma in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n 186 del 13 giugno 2000). 3 P.Q.MIl Consi stensore [OSCURATO:PERSONA] sidenteMari n 'cieli° Mas rhAicciarelli [OSCURATO:PERSONA] 01 LUG 2026 GTUDI Z1 [OSCURATO:PERSONA] 71,1N71° ma Cirimele 1,)0 t t. S S 4