CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 25686/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente O R D I N A N Z A sul ricorso n. 15664/20 proposto da: -) [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] "[OSCURATO:PERSONA]", in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliato presso l'indirizzo PEC del proprio difensore , difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] virtù di procura speciale apposta in calce al ricorso; -ricorrente - contro -) [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso l'indirizzo PEC del proprio difensore, difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] in virtù di procura speciale apposta in calce al controricorso; -controricorrente - avverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli 28 ottobre 2019 n. 5203; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 3 luglio 2023 dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Nel 2012 [OSCURATO:PERSONA] convenne dinanzi al Tribunale di Napoli l'Azienda ospedaliera “Cardarelli”, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni alla salute patiti in conseguenza di una frattura femorale. Oggetto:impugnazioni - termine breve ex art. 325 c.p.c. -prova dell’avvenuta notifica della sentenza - deposito della copia attestata conforme del messaggio PEC -sufficienza -necessità di deposito del file in formato *.eml o *.msg -esclusione. Allegò di essersi procurata la suddetta frattura in conseguenza del cedimento del bracciolo della sedia, sita all'interno del contesto ospedaliero, sulla quale aveva preso posto. 2. Mentre il Tribunale di Napoli rigettò la domanda, la Corte d'appello della medesima città, accogliendo il gravame di [OSCURATO:PERSONA], con sentenza 28 ottobre 2019 n. 5203 accolse il gravame. La Corte d'appello ritenne che: -) la Azienda convenuta non aveva mai contestato di essere proprietaria della sedia da cui era caduta l'attrice; -) la prova testimoniale raccolta dimostrava il nesso di causa fra la rottura del bracciolo e la caduta dell'attrice. 3. La sentenza d'appello è stata impugnata per cassazione dall'Azienda “A. Cardarelli” con ricorso fondato su tre motivi ed illustrato da memoria. [OSCURATO:PERSONA], erede di [OSCURATO:PERSONA], ha resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ha eccepito l'inammissibilità del ricorso per tardività. Ha dedotto di avere notificato la sentenza d'appello al difensore dell'azienda ospedaliera, per i fini di cui all'articolo 325 c.p.c., in data 23 gennaio 2020, mentre il ricorso per Cassazione è stato proposto solo il 19 giugno 2020. 1.1. All'eccezione di inammissibilità la Azienda ricorrente ha replicato, con la memoria, deducendo che: a) la notifica della sentenza era nulla ed inidonea a far decorrere il termine breve di cui all'articolo 325 c.p.c., in quanto compiuta per conto di persona ([OSCURATO:PERSONA]) che non era stata parte del giudizio di appello, e senza che vi fosse prova d’una procura da questi rilasciata all’avvocato che la eseguì; b) la relata di notifica era priva dell’indirizzo del mittente e della firma digitale; c) il controricorrente, per dimostrare l’avvenuta notifica della sentenza d’appello, aveva depositato solo le copie in formato *.pdf delle ricevute di accettazione e di consegna del messaggio di posta elettronica; avrebbe dovuto depositare, invece, il relativo file in formato *.eml od *.msg. 1.2. La prima controeccezione è infondata. Il difensore della parte deceduta è legittimato a notificare la sentenza, per i fini di cui all’art. 325 c.p.c., senza doversi munire di una procura. Quel che solo rileva è che nella notifica sia precisato che la notifica avviene a nome ed a vantaggio degli eredi della parte defunta, in modo da consentire alla controparte di impugnare nel termine di cui all'art. 325 c.p.c. (Sez. 5, Sentenza n. 18755 del 30/08/2006, Rv. 592991 -01; Sez. U, Sentenza n. 11394 del 19/12/1996, Rv. 501435 -01). E nel caso di specie la notifica è avvenuta dichiaratamente in nome e per conto di [OSCURATO:PERSONA], erede di [OSCURATO:PERSONA]. Del resto, se il procuratore della parte deceduta nelle more del giudizio è legittimato ad impugnare la sentenza sfavorevole al proprio cliente, in virtù del principio dell’ultrattività del mandato (Sez. U, Sentenza n. 15295 del 04/07/2014, Rv. 631466 - 01), a fortiori deve ammettersi che possa notificare la sentenza in nome e per conto dell’erede. 1.3. Le restanti controeccezioni sono del pari infondate. La materia è disciplinata ratione temporis dall'art. 16 bis , comma 9 bis , d.l. 179/12, nel testo successivo alle modifiche del d.l. 59/16 ed anteriore alle modifiche del d. lgs. 14/19 (entrate in vigore solo nel 2022). L'art. 16 bis cit. fissava questa regola: “ il difensore [p uò] estrarre con modalità telematiche (...) copie analogiche o informatiche degli atti e dei provvedimenti di cui al periodo precedente [tra cui "gli atti processuali di parte"] ed attestare la conformità delle copie estratte ai corrispondenti atti contenuti nel fascicolo informatico. Le copie analogiche (...) estratte dal fascicolo informatico e munite dell'attestazione di conformità a norma del presente comma, equivalgono all'originale". L'avvocato dunque ben poteva estrarre copia cartacea o digitale delle relate della notifica effettuata a mezzo PEC e depositarle, attestandone la conformità all'originale. Lo ha ammesso, sia pure in diversa fattispecie, questa stessa Corte, nell’affermare che "nel giudizio di cassazione, il deposito in cancelleria di copia analogica del ricorso redatto e notificato in modalità telematica, con attestazione di conformità all'originale digitale priva di sottoscrizione autografa, ma anch'essa firmata digitalmente dal difensore, non ne comporta l'improcedibilità ove sia stata depositata una successiva attestazione, recante firma autografa, della conformità, agli originali digitali, della relata di notificazione e delle ricevute di accettazione e consegna dei messaggi pec, (Sez. 3 - , Sentenza n. 33443 del 14/11/2022, Rv. 666143- 01). 1.4. In conclusione, la prova dell’avvenuta notifica della sentenza, per i fini di cui all’art. 325 c.p.c., è validamente fornita mediante il deposito, in formato *.pdf, del file contenente il messaggio PEC di notifica della sentenza. Tale file dovrà ovviamente essere corredato dalla dichiarazione di conformità del suddetto file ad un documento originale informatico firmato digitalmente. 1.5. Nel caso di specie [OSCURATO:PERSONA] ha documentato l’avvenuta notificazione della sentenza d’appello depositato copia informatica in formato *.pdf, corredata dell’attestazione di conformità agli originali informatici da cui sono stati tratti, dei file contenenti la sentenza d’appello e della prova dell’avvenuta notificazione di essa, a mezzo PEC. 1.6. Non rileva, al fine del rigetto dell’eccezione di tardività, il precedente invocato dalla ricorrente nella propria memoria (e cioè Sez. 3, Ordinanza n. 16189 del 8.6.2023). Quella decisione infatti ha ad oggetto le modalità di assolvimento dell’onere della prova della avvenuta notificazione telematica degli atti introduttivi del giudizio: questi, sì, da depositare obbligatoriamente in formato *.eml oppure *.msg. La relata di notifica della sentenza, notificata per i fini di cui all’art. 325 c.p.c., è invece un atto esterno al giudizio di appello, e come qualunque altro atto digitale può essere stampato o salvato, e attestato conforme all’originale, dal difensore. 1.7. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile per tardività. 2. Le spese del presente giudizio di legittimità vanno a poste a carico del ricorrente, ai sensi dell’art. 385, comma 1, c.p.c., e sono liquidate nel dispositivo. Del pari in dispositivo sono liquidate le spese relative al procedimento incidentale di sospensione dell’efficacia esecutiva della sentenza d’appello, celebrato ex art. 373 c.p.c. dinanzi alla Corte d’appello di Napoli. Spetta infatti a questa Corte provvedere sul diritto al rimborso delle spese processuali affrontate dalla parte vittoriosa per resistere all'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata (ex multis, Sez. 3, Sentenza n. 19544 del 30/09/2015). Per questi motivi la Corte di cassazione: (-) dichiara inammissibile il ricorso; (-) condanna l’[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] "[OSCURATO:PERSONA]" alla rifusione in favore di [OSCURATO:PERSONA] delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di euro 3.200, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie ex art. 2, comma 2, d.m. 10.3.2014 n. 55; (-) condanna l’[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] "[OSCURATO:PERSONA]" alla rifusione in favore di [OSCURATO:PERSONA] delle spese del giudizio incidentale di cui all’art. 373 c.p.c., che si liquidano nella somma di euro 1.800, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie ex art. 2, comma 2, d.m. 10.3.2014 n. 55; (-) distrae le spese di lite di cui ai capi che precedono in favore dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], dichiaratosi distrattario; (-) ai sensi dell'art. 13,comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello st