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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 24 giugno 2021

Cassazione n. 32790/2021

Testo disponibile della fonte

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 32112-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] e domiciliato presso la cancelleria della Corte di Cassazione CL) - ricorrente - contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende - resistente - nonchè contro PUBBLICO MINISTERO presso il TRIBUNALE di BRINDISI- intimato - avverso l'ordinanza del TRIBUNALE di BRINDISI, depositata il 12/03/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/06/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Il Tribunale di Brindisi liquidava il compenso dovuto a [OSCURATO:PERSONA] per l'assistenza prestata in favore di un soggetto ammesso al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, facendo riferimento ai parametri per i procedimenti di volontaria giurisdizione, anziché a quelli previsti per i giudizi contenziosi ordinari.

Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Brindisi accoglieva l'opposizione spiegata da [OSCURATO:PERSONA] avverso il predetto provvedimento di liquidazione, dichiarando tuttavia irripetibili le spese del giudizio di opposizione.

Propone ricorso per la cassazione di detta decisione [OSCURATO:PERSONA], affidandosi ad un solo motivo.

Il Ministero della Giustizia, intimato, ha depositato memoria ai fini della partecipazione all'udienza di discussione.

La parte ricorrente ha depositato memoria in prossimità dell'adunanza camerale. [OSCURATO:PERSONA] Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ.: "[OSCURATO:PERSONA]. 380-[OSCURATO:PERSONA].

PROC.

CIV.

ACCOGLIMENTO del ricorso avverso ordinanza resa in esito al giudizio di opposizione al decreto di liquidazione dei compensi in favore del difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato in materia civile.

Il Tribunale di Brindisi, nell'accogliere l'opposizione, ha dichiarato irripetibili le spese sul presupposto della mancata costituzione in resistenza del Ric. 2019 n. 32112 sez.

M2 - ud. 24-06-2021 -2- L Ministero.

Il ricorrente lamenta, con unico motivo, la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c.

Il regime delle spese processuali è regolato dal principio cardine della soccombenza, secondo il quale il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte e ne liquida l'ammontare insieme con gli onorari di difesa (art. 91 c.p.c.).

A detto criterio si può derogare nei casi previsti dall'art. 92 c.p.c., nei quali il giudice può escludere le spese anticipate (primo comma) ovvero compensarle in tutto o in parte (secondo comma), qualora sussistano i presupposti indicati dalla norma.

Nel caso in esame, il provvedimento impugnato non dà atto della sussistenza di una delle ipotesi previste dall'art. 92 c.p.c. e non tiene conto del fatto che la soccombenza non è esclusa per effetto della sola circostanza che il convenuto non si sia opposto alla pretesa dell'attore, dovendo essa essere riferita non all'espressa contestazione del diritto fatto valere in giudizio, che può anche mancare, ma al fatto oggettivo che il processo si sia reso necessario per accertare il diritto stesso.

La contumacia, pertanto, non è ragione adeguata e sufficiente per dichiarare irripetibili le spese o disporne la compensazione (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 21083 del 19/10/2015, Rv. 637492 e Cass. Sez. 2, Sentenza n. 189 del 09/01/2017, non massimata).

Analogo principio è stato affermato da questa Corte in caso di mancata opposizione dell'Amministrazione alla domanda di equa di riparazione (Cass. Sez. 6-1, Sentenza n. 901 del 23/01/2012, Rv. 621270; Cass. Sez. 6-1, Sentenza n. 22763 del 04/10/2013, Rv. 628051; Cass. Sez. 6-1, Sentenza n. 23632 del 17/10/2013, Rv. 628063) e, da ultimo, in una ipotesi in cui l'appellante, risultato soccombente, si era limitato Ric. 2019 n. 32112 sez.

M2 - ud. 24-06-2021 -3- a proporre l'impugnazione senza svolgere ulteriori difese (circostanza, quest'ultima, che è stata ritenuta idonea ad incidere sulla sola quantificazione delle spese, sempre che abbia a sua volta influito sulle attività difensive poste in essere dalla parte vincitrice: cfr. Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 12484 del 24/06/2020, Rv. 658214". [OSCURATO:PERSONA] condivide la proposta del Relatore.

Il ricorso, pertanto, deve essere accolto, con cassazione della decisione impugnata e rinvio della causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, al Tribunale di Brindisi, in differente composizione.

PQM La Corte Suprema di Cassazione accoglie il ricorso, cassa la decisione impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, al Tribunale di Brindisi, in differente composizione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta-2 Sezione Civile, addì 24 giugno 2021.

DEPOSITAT

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 32112-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] e domiciliato presso la cancelleria della Corte di Cassazione CL) - ricorrente - contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende - resistente - nonchè contro PUBBLICO MINISTERO presso il TRIBUNALE di BRINDISI- intimato - avverso l'ordinanza del TRIBUNALE di BRINDISI, depositata il 12/03/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/06/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Il Tribunale di Brindisi liquidava il compenso dovuto a [OSCURATO:PERSONA] per l'assistenza prestata in favore di un soggetto ammesso al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, facendo riferimento ai parametri per i procedimenti di volontaria giurisdizione, anziché a quelli previsti per i giudizi contenziosi ordinari. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Brindisi accoglieva l'opposizione spiegata da [OSCURATO:PERSONA] avverso il predetto provvedimento di liquidazione, dichiarando tuttavia irripetibili le spese del giudizio di opposizione. Propone ricorso per la cassazione di detta decisione [OSCURATO:PERSONA], affidandosi ad un solo motivo. Il Ministero della Giustizia, intimato, ha depositato memoria ai fini della partecipazione all'udienza di discussione. La parte ricorrente ha depositato memoria in prossimità dell'adunanza camerale. [OSCURATO:PERSONA] Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ.: "[OSCURATO:PERSONA]. 380-[OSCURATO:PERSONA]. PROC. CIV. ACCOGLIMENTO del ricorso avverso ordinanza resa in esito al giudizio di opposizione al decreto di liquidazione dei compensi in favore del difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato in materia civile. Il Tribunale di Brindisi, nell'accogliere l'opposizione, ha dichiarato irripetibili le spese sul presupposto della mancata costituzione in resistenza del Ric. 2019 n. 32112 sez. M2 - ud. 24-06-2021 -2- L Ministero. Il ricorrente lamenta, con unico motivo, la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. Il regime delle spese processuali è regolato dal principio cardine della soccombenza, secondo il quale il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte e ne liquida l'ammontare insieme con gli onorari di difesa (art. 91 c.p.c.). A detto criterio si può derogare nei casi previsti dall'art. 92 c.p.c., nei quali il giudice può escludere le spese anticipate (primo comma) ovvero compensarle in tutto o in parte (secondo comma), qualora sussistano i presupposti indicati dalla norma. Nel caso in esame, il provvedimento impugnato non dà atto della sussistenza di una delle ipotesi previste dall'art. 92 c.p.c. e non tiene conto del fatto che la soccombenza non è esclusa per effetto della sola circostanza che il convenuto non si sia opposto alla pretesa dell'attore, dovendo essa essere riferita non all'espressa contestazione del diritto fatto valere in giudizio, che può anche mancare, ma al fatto oggettivo che il processo si sia reso necessario per accertare il diritto stesso. La contumacia, pertanto, non è ragione adeguata e sufficiente per dichiarare irripetibili le spese o disporne la compensazione (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 21083 del 19/10/2015, Rv. 637492 e Cass. Sez. 2, Sentenza n. 189 del 09/01/2017, non massimata). Analogo principio è stato affermato da questa Corte in caso di mancata opposizione dell'Amministrazione alla domanda di equa di riparazione (Cass. Sez. 6-1, Sentenza n. 901 del 23/01/2012, Rv. 621270; Cass. Sez. 6-1, Sentenza n. 22763 del 04/10/2013, Rv. 628051; Cass. Sez. 6-1, Sentenza n. 23632 del 17/10/2013, Rv. 628063) e, da ultimo, in una ipotesi in cui l'appellante, risultato soccombente, si era limitato Ric. 2019 n. 32112 sez. M2 - ud. 24-06-2021 -3- a proporre l'impugnazione senza svolgere ulteriori difese (circostanza, quest'ultima, che è stata ritenuta idonea ad incidere sulla sola quantificazione delle spese, sempre che abbia a sua volta influito sulle attività difensive poste in essere dalla parte vincitrice: cfr. Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 12484 del 24/06/2020, Rv. 658214". [OSCURATO:PERSONA] condivide la proposta del Relatore. Il ricorso, pertanto, deve essere accolto, con cassazione della decisione impugnata e rinvio della causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, al Tribunale di Brindisi, in differente composizione. PQM La Corte Suprema di Cassazione accoglie il ricorso, cassa la decisione impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, al Tribunale di Brindisi, in differente composizione. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta-2 Sezione Civile, addì 24 giugno 2021. DEPOSITAT
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