CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 31 ottobre 2025
Cassazione n. 37856/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] con cui ha chiesto l’annullamento con rinvio della ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte d’Appello di Napoli ha rigettato la richiesta di riparazione ai sensi dell’art. 314 cod. proc. pen., presentata nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], con riferimento alla detenzione da costui subita (dall’8 novembre 2019 al 19 gennaio 2020) in un procedimento penale, nel quale gli era no stati contestati il reato di cui all’art. 628 cod. pen. eil reato di cui agli artt. 10, 12 e 14 legge n. 497/1974. 1.1.Secondo l’imputazione, [OSCURATO:PERSONA] , nel contesto di una lite con [OSCURATO:PERSONA], presso il quale aveva lavorato per quindici giorniin un villaggio turistico di Vieste, gli aveva sottratto il cellulare e aveva sparato al suo indirizzo un colpo di pistola. Con sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del 19 gennaio 2020, [OSCURATO:PERSONA] era stato assolto da tutti i reati a lui ascritti con la formula perché il fatto non sussiste. 1.2.La Corte della riparazione ha rigettato la domanda, ravvisando nella condotta delrichiedente la condizione ostativa della colpa grave. 2. Avverso l’ordinanza l a difesa dell’interessat o ha proposto ricorso, formulando tre motivi , che possono essere esposti unitariamente in quanto attinenti alla violazione di legge e al vizio di motivazione in relazione alla sussistenza della colpa gravee del nesso causale fra la condotta del ricorrente e la restrizione della libertà personale. Secondo il difensore, la Corte di appelloavrebbe desunto la colpa grave da fatti che la sentenza assolutoria non aveva accertatonel loro accadimento fattuale e in particolare avrebbe attribuito a [OSCURATO:PERSONA] un atteggiamento oggettivamente aggressivo e violentonei confronti di colui che era stato individuato come la vittima della rapina, senza che vi fosse in atti alcun riscontroin tal senso. Il T ribunale nella sentenza assolutoria aveva dato atto che [OSCURATO:PERSONA], recatosi presso [OSCURATO:PERSONA] per essere pagato dell’attività lavorativa prestata, era stato aggredito e indotto alla fuga e che, prima ancora, lo stesso [OSCURATO:PERSONA] insieme ad altre persone aveva colpito la sua autovettura, danneggiandola; i giudici si erano limitati a ipotizzare che [OSCURATO:PERSONA] si fosse presentatoal cospetto del suo interlocutore con fare brusc o , ma non avevano qualificato la sua condotta come violenta. Il ricorrente, dunque, non aveva tenuto alcun atteggiamento gravemente colposo, né poteva dirsi per lui prevedibile che dalla condotta tenuta, ovvero l’avere richiesto, sia pure con fermezza, il proprio salario , potesse originare un provvedimento restrittivo della sua libertà. Piuttosto il procedimento aveva tratto origine dalla denuncia presentata da [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva anche consegnato ai carabinieri un bossolo , affermand o , con accuse non veritiere e ritorsive , che era stato [OSCURATO:PERSONA] a sparare.In tesi difensiva la ricostruzione per cui [OSCURATO:PERSONA] era stato aggressivosarebbe frutto di un travisamento delle emergenze processuali : in particolare la Corte, in un passaggio dell’ordinanza, ha dato atto che era stato lo stesso [OSCURATO:PERSONA] ad ammettere di aver tenuto un atteggiamento aggressivo nei confronti del denunciante [OSCURATO:PERSONA] e di aver dato avvio ad una colluttazione, mentre,in altro passaggio, ha riportato le dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] nel corso dell’esame, secondo le qualiegli aveva sì colpito la persona offesa con uno schiaffo e un pugno, ma solo per “liberarsi”, dopoche quest’ultima gli aveva strappato la maglia e gli si era avvicinatainsieme ad altre persone con fare minaccioso. Infine, il difensore lamenta che la Corte non avrebbe motivato in ordine alla gravità della colpa attribuita a [OSCURATO:PERSONA] e alla sussistenza del nesso casuale fra l’atteggiamento di questi e la emissione dell’ordinanza applicativa della misura cautelare. Non può definirsi imprudente la condotta del lavoratore che chiede il pagamento del proprio salario e che, a fronte del rifiuto oppostogli e addirittura dell’aggressione posta n essere nei suoi confronti, cerca di difendersi. In proposito, secondo il ricorrente, la valenza del certificato medico relativo alle lesioni subite dalla persona offesa doveva essere considerata neutra. 3.Il Procuratore generale, in persona del sostitutoLidia [OSCURATO:PERSONA], ha presentato conclusioni scritte con cui ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata. 4.Il difensore del ricorrente, in data 31 ottobre 2025 , ha presentato memoria con cui ha insistito per l’accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il ricorso non supera il vaglio di ammissibilità, in quanto manifestamente infondati i motivi in tutte le loro articolazioni. 2.La Corte della riparazione, muovendo dalla disamina della sentenza assolutoria e dalle circostanze che tale sentenza aveva ritenuto provate nel loro accadimento fattuale, ha ravvisato nella condotta del ricorrente gli estremi della colpa grave, ostativa all’indennizzo. Igiudici ha nno evidenziat o che lo stesso [OSCURATO:PERSONA] aveva ammesso di avere tenuto una condotta violenta: in particolare aveva riferito che, dopo che [OSCURATO:PERSONA] lo aveva afferrato per un braccio per farlo uscire dal negozioe gli aveva strappato la maglia, “aggrappandosi” al suo orologio, egli lo aveva spinto e lo aveva colpito al volto con uno schiaffo e un pugno “per liberarsi”; i giudici hanno sottolineato, altresì, come tale ricostruzione, proveniente dallo stesso ricorrente, fosse stata suffragata dal certificato medico in atti, con cui erano state refertate le lesioni riscontrate a [OSCURATO:PERSONA] (contusione ecchimotica regione zigomaticadx, abrasione come da graffio al dorso del naso e palpebra sup. sin). 3.Il percorso argomentativo così articolato appare esente dalle censure dedotte. 3.1.In primo luogo la Corte, nel rispetto del principio per cui il giudice della riparazione per l’ingiusta detenzione, per stabilire se chi l'ha patita vi abbia dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilire, con valutazione ex ante - e secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito -non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale (Sez. U, n. 32383 del 27/05/2010, Rv.247663; Sez. 4 n. 9212 del 13/11/2013, dep. 2014, Rv. 259082) , ha valorizzato elementi di fatto concreti accertati nella loro dimensione ontologica nel giudizio di merito. Il ricorrente lamenta che sarebbero stati indicati comportamenti non accertati nel loro accadimento fattuale, quando invece i giudici hanno preso le mosse proprio dalle evidenze processuali accertatenel giudizio, pur se ritenute insufficienti a fondare una pronuncia di condanna. In tal senso,manifestamente infondata è la censura per cui la ricostruzione del giudice della riparazione si fonderebbe su un travisamento dei dati risultanti dall’istruttoria: la Corte, al contrario , ha desunto la sussistenza della condotta aggressiva e perciò gravemente colposa di [OSCURATO:PERSONA] dalle sue stesse dichiarazioni, oltre che dal certificato medico che valeva a documentarele lesioni prodotte alla presunta vittima del reato a lui contestato. A fronte del pertinente e ragionevole richiamo da parte della Corte atale certificato come elemento di riscontro rispetto al comportamento violento del richiedente, ostativo all’indennizzo, il ricorrente assume,in maniera apodittica e francamente illogica, il carattere “neutro” di tale documento ai fini di interesse. 3.2.La Corte, inoltre, ha adeguatamente motivato in ordine alla natura gravemente colposa della condottaextraprocessuale di [OSCURATO:PERSONA] . A tal fine d eve ribadirsi che il concetto di ostatività della colpa deve essere inteso come una macroscopica negligenza, imprudenza, trascuratezza, inosservanza di leggi, regolamenti o norme disciplinari, che realizza una situazione tale da costituire una non voluta, ma prevedibile, ragione di intervento dell'autorità giudiziariaattraverso l'adozione di un provvedimento restrittivo della libertà personale o la mancata revoca di uno già emesso (Sez. U, n. 43 del 13/12/1995, dep. 1996, Rv. 203636-01). Deve, altresì, ribadirsi che l a motivazione da parte del giudice della riparazione in ordine al carattere gravemente colposo della condotta del richiedente, tale da indurre in errore il giudice della cautela, se adeguata e congrua, non è censurabile in sede di legittimità (Sez. 4 n. 27458 del 5/2/2019, Rv.276458). Qualora siffatta condotta non si configuri in termini di gravità, si ritiene possa essere dato rilevo, ai fini della determinazione dell'indennizzo, anche ad ipotesi di colpa c.d. lieve. Nel caso di spcie la valutazione della condotta del ricorrente come gravemente colposa non è manifestamente illogica, in quanto riferita al suo coinvogimento in una collutazione, i n cui vi era stato un passaggio a vie di fatto e nella quale il suo contendente aveva riportato lesioni. Il motivo di ricorso, nel contestare tale giudizio e nel ribadire che non può ritenersi contraria a qualsivolgia regola cautelare la pretesa della corresponsione degli emolumenti per l’attività prestata, non si confronta con il percorso argomentativo della Corte che, come detto, ha ravvisato la colpa grave non già nella mera richiesta di [OSCURATO:PERSONA], per quanto ferma, di essere pagato, bensì nella aggressione da lui agita nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. 3.3 Infine generica è la doglianza relativa al mancato accertamento della efficacia sinergica della condotta colposa rispetto al provvedimento restrittivo emesso dal giudice della cautela. Vero è che il giudice della riparazione, in forza del meccanismo causale che governa lacondizione ostativa, deve verificare che la condotta del soggetto istante abbia avuto “efficacia sinergica” rispetto al provvedimento restrittivo, ovvero che la stessa, creando l’apparenza del reato per cui si procede, sia stata causa o concausa dell’intervento dell’autorità giudiziaria. Sotto tale profilo, si è affermato che la condizione ostativa non può essere integrata dalla commissione di illeciti diversi da quelli per cui sia stata subita la detenzione, non sussistendo in tal caso il nesso eziologico fra il comportamento dell'interessato e la sua privazione della libertà, conseguente a un provvedimento del giudice determinato da un errore cui quel comportamento abbia dato causa. In altri termini non è sufficiente rinvenire nella condotta del richiedente elementi che creino apparenza di un qualsiasi reato, ma occorre che la condotta colposa abbia creato l’apparenza del reato per il quale è stato adottato il provvedimento restrittivo(Sez. 4 , n. 10195 del 16/01/2020, Rv. 278645): solo qualora sussista un apprezzabile collegamento causale tra la condotta e la custodia cautelare, in relazione sia al suo momento genetico,sia al suo mantenimento, potrà essere ragionevolmente escluso il riconoscimento del diritto all'equa riparazione (Sez. 3, n. 45593 del 31/01/2017, dep. 2017, Rv. 271790 -01). Nel caso di specie, la Corte della riparazione ha fatto corretta applicazione di tali principi, attribuendo r ilievo alla condotta violenta del richiedente, oggettivamente idonea a creare l’apparenza del reato di rapina e, dunque, sinergica e concausale rispetto all’adozione da parte del giudice della cautela del provvedimento restrittivo della libertà personale. 4. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che il ricorrente non versasse in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve essere disposto a suo carico, a norma dell'art.616 cod. proc. pen., l'onere di versare la somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende, somma così determinata in considerazione delle ragioni di inammissibilità. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore d