CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 novembre 2024
Cassazione n. 45487/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/04/2024 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Motivi della decisione 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] di Sassari ha confermato la decisione del Tribunale della stessa sede del 18 maggio 2022, che, in sede di rito abbreviato, aveva ritenuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile dei reati: a) di tentato furto del denaro contenuto nel registratore di cassa dell'attività commerciale" Tratfi pret à porteli', aggravato dalla circostanza di aver commesso il fatto mentre era sottoposto alla misura della detenzione domiciliare, nonché, b) per essersi arbitrariamente allontanato dalla propria abitazione ove ristretto in regime di detenzione domiciliare, come disposto dal Tribunale di Sorveglianza il 27 marzo 2020 (artt. 56, 61 n.11 quater, cod.pen., 47 ter e 8 I. n. 354 del 1975), condannandolo, ritenuta la continuazione, alla pena di mesi otto di reclusione ed euro seicento di multa. 2. Avverso tale sentenza, ricorre per cassazione, a mezzo del proprio difensore, [OSCURATO:PERSONA], con l'unico motivo, denunciando violazione di legge e vizio di motivazione, contestando la ricostruzione dei fatti e la lettura di quello che definisce materiale indiziario al fine di ritenere provato che la persona sorpresa a rovistare nel registratore di cassa fosse in effetti il medesimo imputato. La rappresentazione dell'inseguimento, poi, doveva ritenersi inverosimile, posto che il denaro asseritamente custodito in cassa non era stato trovato, né il teste aveva riferito di aver visto l'imputato liberarsi del denaro. 3. Il ricorso non supera il vaglio di ammissibilità. Occorre premettere che, nel caso in esame, ci si trova al cospetto una c.d. "doppia conforme". Tale costruzione postula che il vizio di motivazione deducibile e censurabile in sede di legittimità sia soltanto quello che, a presidio del devolutum, discende dalla pretermissione dell'esame di temi probatori decisivi, ritualmente indicati come motivi di appello e trascurati in quella sede (Sez. 5, n. 1927 del 20/12/2017, dep. 2018, Petrocelli e altri, Rv. 272324; Sez. 2, n. 10758 del 29/01/2015, Giugliano, Rv. 263129; Sez. 5, n. 2916 del 13/12/2013, dep. 2014, Dall'Agnola, Rv. 257967); o anche manifestamente travisati in entrambi i gradi di giudizio (Sez. 2, n. 5336 del 09/01/2018, Rv. 272018). Al di fuori di tale perimetro, resta precluso il rilievo del vizio di motivazione secondo la nuova espressione dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. nel caso di adeguata e logica valutazione conforme nei gradi di merito del medesimo compendio probatorio. Deve altresì ribadirsi che nei casi di doppia conforme, le motivazioni delle sentenze di merito convergono in un apparato motivazionale integrato e danno luogo ad un unico complessivo corpo decisionale (Sez. 2 n. 37295 del 12/06/2019, Rv. 277218; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, dep. 2012, Valerio, Rv. 252615), che in tali termini deve essere assunto anche nella denuncia dei vizi di legittimità, nei limiti della loro rilevanza (Sez. 1, n. 33298 del 22/04/2024, Fall). Quanto al travisamento della prova, esso è configurabile quando si introduce nella motivazione una informazione rilevante che non esiste nel processo o quando si omette la valutazione di una prova decisiva ai fini della pronuncia; il relativo vizio ha natura decisiva solo se l'errore accertato sia idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa del dato processuale/probatorio (Sez. 6, n. 5146 del 16/01/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 258774; Sez. 2, n. 47035 del 03/10/2013, Giugliano, Rv. 257499). 4. Inoltre, il vizio di travisamento della prova può essere dedotto con il ricorso per cassazione, in ipotesi di doppia conforme, sia in ipotesi in cui entrambi i giudici siano incorsi in travisamento della prova, sia nella ipotesi in cui il giudice di appello, per rispondere alle censure della difesa, abbia richiamato elementi probatori non esaminati dal primo giudice, ma in questo ultimo caso la preclusione opera comunque rispetto a quelle parti della sentenza che abbiano esaminato e valutato in modo conforme elementi istruttori comuni e suscettibili di autonoma valutazione (Sez.5, n. 18975 del 13 febbraio 2017, Cadore, Rv. 269906), mentre in relazione alla ipotesi di duplice travisamento, lo stesso deve emergere in forma di tale macroscopica o manifesta evidenza da imporre in termini inequivocabili, il riscontro della non corrispondenza delle motivazioni di entrambe le sentenze di merito rispetto al compendio probatorio acquisito nel contraddittorio tra le parti (Sez. 4, n. 32955 del 05/07/2024, Franzoni; Sez. 2, n. 5336 del 9 gennaio 2018, L. ed altro, Rv.272018). 5. La sentenza impugnata, che ha pienamente confermato l'accertamento del Tribunale, alla pagina 5, ha debitamente contrastato la doglianza qui acriticamente riproposta, spiegando che il Carta era stato ripreso chiaramente dalla telecamera di video sorveglianza, le cui immagini erano state acquisite agli atti, per cui non vi erano dubbi sulla identificazione dell'imputato e la testimone lo aveva riconosciuto per le sue fattezze fisiche, subito dopo il fermo, oltre che per il suo abbigliamento. Analogo riconoscimento veniva effettuato dal teste [OSCURATO:PERSONA], che aveva visto uscire, di corsa, l'imputato. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 21 novembre 2024 [OSCURATO:PERSONA]