CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 00712/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente [OSCURATO:PERSONA] sul ricorso n. 02737/2024R.G., proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], D’[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], D’[OSCURATO:PERSONA], D’[OSCURATO:PERSONA], D’[OSCURATO:PERSONA], gli ultimi tre nella qualità di eredi di D’[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], questi ultimi due succeduti in rappresentazione della madre D’[OSCURATO:PERSONA], a sua volta erede di D’[OSCURATO:PERSONA] E, rappresentati e difesi dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliati in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 5, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] DeMattia . –ricorrenti– contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore; -intimato- Oggetto: Correzione errore materiale. Avverso l’ordinanza n. 80/2024 della Corte Suprema di Cassazione di Roma, pubblicata il 3/1/2024; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 9 luglio 2024 dalla dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: Con ricorso ai sensi dell’art. 391-bis cod. proc. civ., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], D’[OSCURATO:PERSONA], D’[OSCURATO:PERSONA], D’[OSCURATO:PERSONA], gli ultimi tre nella qualità di eredi di D’[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], succeduti in rappresentazione della madre D’[OSCURATO:PERSONA], a sua volta erede di D’[OSCURATO:PERSONA] hanno chiesto la correzione dell'errore materiale dell'ordinanzan. 80/2024, pubblicata il 3/1/2024, nella parte in cui, rigettato il ricorso proposto dal Ministero della Giustizia e accolto quello incidentale da essi proposto, aveva omesso di distrarre le spese liquidate in loro favore al legale antistatario, benché fosse stato da essi richiesto. Considerato che: Il ricorso è fondato. Va, innanzitutto, premesso che, come affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte (Cass., Sez. Un., 7/7/2010, n. 16037), in caso di omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore, il rimedio esperibile, in assenza di un'espressa indicazione legislativa, è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 288 cod. proc. civ., e non dagli ordinari mezzi di impugnazione, non potendo la richiesta di distrazione qualificarsi come domanda autonoma. La procedura di correzione, oltre ad essere in linea con il disposto dell'art. 93, secondo comma, cod. proc. civ. - che ad essa si richiama per il caso in cui la parte dimostri di aver soddisfatto il credito del difensore per onorari e spese - consente il migliore rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, garantisce con maggiore rapidità lo scopo del difensore distrattario di ottenere un titolo esecutivo ed è un rimedio applicabile, ai sensi dell'art. 391-bis cod. proc. civ., anche nei confronti delle pronunce della Corte di cassazione (anche Cass., Sez. 3, 26/2/2024, n. 5082; Cass., Sez. 1, 18/6/2010, n. 14831). Orbene, risulta dagli atti del fascicolo della causa definita con l’ordinanza di cui si chiede la correzione che l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore dei controricorrenti, aveva chiesto, nel controricorso con ricorso incidentale, la distrazione ex art. 93 cod. proc. civ., in suo favore, delle spese legali, dichiarandosi «antistatario». Deve quindi disporsi la correzione dell’ordinanza de qua nei termini di cui al dispositivo. Non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente procedimento (Cass., Sez. U n . , 27/06/2002, n. 9438; Cass.04/05/2009, n. 10203; 17/09/2013, n. 21213). P.Q.M. La Corte dispone che il dispositivo dell’ordinanza di questa Corte n. 80/2024, pubblicata il 3/1/2024, sia corretto, aggiungendovi, dopo le parole «che liquida in euro 1.900,00, oltre 200,00 per esborsi, spese generali al 15% ed accessori di legge», l’inciso «distratte in favore dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] ex art. 93 cod. proc. civ.». Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza a norma del secondo comma, ultimo inciso, dell’art. 288 cod. proc. civ. Così deciso in