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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 21 settembre 1948

Cassazione n. 08163/2023

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del 26/10/2022 della CORTE di APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale presso la Corte di Cassazione, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 26 ottobre 2022, la Corte di appello di Roma ha dichiarato inammissibile la dichiarazione di ricusazione proposta in data 20 ottobre 2022 dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del giudice di Pace di Roma dr. [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], Loredana e Fabrizio nonché di [OSCURATO:PERSONA], imputati per il reato di minaccia.

La Corte territoriale ha ritenuto inammissibile la dichiarazione di ricusazione in quanto tardiva essendo stata proposta solo dopo l'udienza dell' 8 settembre 2022, nonostante la invocata causa di ricusazione fosse sorta durante l'udienza.La dichiarazione è stata ritenuta altresì irrituale in quanto non recante il timbro di deposito presso il giudice di pace in violazione della previsione di cui all'art. 38 terzo comma cod. proc. pen., a pena di inammissibilità.

2. Avverso tale decisione hanno proposto ricorso gli imputati, con unico atto sottoscritto dal comune difensore ed articolato in un'unica doglianza .

2.1. Con il motivo i ricorrenti hanno dedotto l'erronea applicazione di legge penale e carenza e contraddittorietà di motivazione in relazione alle norme che disciplinano la ricusazione.

Il termine per il deposito della dichiarazione di ricusazione non poteva ritenersi spirato al momento della presentazione della dichiarazione da parte dei ricorrenti, dal momento che la causa della dichiarazione di ricusazione non era rinvenibile unicamente nel rigetto dell'offerta economica ex art. 35 divo 274/00 avanzata nel corso dell'udienza dell'8 settembre 2022., ma anche nella successiva mancata astensione del Giudice di pace invitato ad esimersi dalla celebrazione del procedimento: solo in quel momento si concretizzava la causa di ricusazione e decorrevano i termini per proporre nei tre giorni successivi alla Corte di appello la dichiarazione di ricusazione; in ogni caso la nozione di udienza non deve intendersi come unità di tempo quotidiana, ma quale fase processuale.

La reale motivazione sottesa al rigetto dell'offerta economica proposta ex art.35 d.lvo 274/00 non era la tardività della stessa come risulta dal verbale, ma la mancata inclusione nell'offerta delle spese legali sostenute dalle persone offese come oralmente dichiarato dal Giudice di pace, nonostante la giurisprudenza di questa Corte ritenga ammissibile il ristoro non comprensivo delle spese legali.

Nela medesima udienza il giudice dichiarava: "Questo processo lo chiudo presto" e lo rinviava all'udienza del 20 ottobre 2022 nel corso della quale, a seguito del rifiuto di astensione, era proposta dichiarazione di ricusazione. [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi sono inammissibili. 1.11 motivo comune di ricorso risulta manifestamente infondato non confrontandosi con i contenuti dell'ordinanza impugnata e con i principi fissati dalla giurisprudenza di questa Corte in relazione all'istituto della ricusazione e ai tempi entro i quali la dichiarazione va formulata.

I ricorrenti, in questa sede ripropongono le censure già avanzate alla Corte territoriale e in quella sede correttamente disattese.

1.1. Le Sezioni Unite di questa Corte hanno in primo luogo stabilito che: "In tema di ricusazione, qualora la relativa causa sia sorta nel corso dell'udienza, la parte ha solo l'onere di formulare la dichiarazione di ricusazione prima del termine dell'udienza, con esplicita riserva di formalizzare tale dichiarazione nel termine di tre giorni previsto dall'art. 38, comma secondo, cod. proc. pen., non potendo essere imposto alla parte di abbandonare l'udienza per presentare la dichiarazione di ricusazione, con i relativi documenti, nella cancelleria competente." (S.U. n.36847 del 26/06/2014, Della Gatta, Rv. 260096).

1.2. La giurisprudenza di questa Corte si è poi pronunziata sulla interpretazione della espressione utilizzata nell'art. 38 cod. proc. pen.

" termine dell'udienza".

"In tema di ricusazione, l'espressione "termine dell'udienza", di cui all'art. 38, comma 2, cod. proc. pen., quale ultimo momento utile per proporre, con riserva di formalizzazione nel termine di tre giorni, la dichiarazione di ricusazione, la cui causa sia sorta nel corso della stessa, è di stretta interpretazione, dovendosi intendere quale unità quotidiana di lavoro svolto alla presenza delle parti nel singolo procedimento e non il dibattimento nel suo complesso."( Sez.2, n34055 del 09/10/2020, Rv. 28307).

2. I principi ora richiamati sono stati correttamente applicati nella ordinanza impugnata.

Essendo la causa di ricusazione sorta all'udienza dell'8 settembre 2022, come del resto sostenuto dagli stessi ricorrenti, la dichiarazione doveva essere resa prima che terminasse tale udienza e non dopo l'udienza di rinvio fissata per il 20 ottobre 202/ Manifestamente infondato risulta il comune motivo di ricorso allorquando sostiene che il momento a partire dal quale è possibile proporre la dichiarazione di ricusazione è da considerarsi quello in cui il giudice ha rifiutato di astenersi.

Non esiste, invero, normativamente "l'invito all'astensione" perché la richiesta di essere autorizzato all'astensione è un atto dei giudice, una sua autonoma e volontaria scelta che non necessita di sollecitazioni.

Dunque, dopo il rigetto delle richieste ex art. 35 D. Igs 274/00 avanzate dai ricorrenti all'udienza dell'8 settembre 2022, qualora gli stessi avessero ravvisato motivi di ricusazione, avrebbero dovuto in quella udienza manifestare la propria volontà di ricusare il giudicante.

Con l'ordinanza impugnata, la Corte d'Appello territoriale ha pertanto dichiarato correttamente l'inammissibilità dell'istanza di ricusazione non essendo stato rispettato il disposto di cui all'art. 38 cod. proc. pen. 3.

Alla dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

Consegue altresì la condanna al pagamento di una somma da versare alla Cassa delle Ammende nella misura fissata in euro 3000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del 26/10/2022 della CORTE di APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale presso la Corte di Cassazione, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 26 ottobre 2022, la Corte di appello di Roma ha dichiarato inammissibile la dichiarazione di ricusazione proposta in data 20 ottobre 2022 dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del giudice di Pace di Roma dr. [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], Loredana e Fabrizio nonché di [OSCURATO:PERSONA], imputati per il reato di minaccia. La Corte territoriale ha ritenuto inammissibile la dichiarazione di ricusazione in quanto tardiva essendo stata proposta solo dopo l'udienza dell' 8 settembre 2022, nonostante la invocata causa di ricusazione fosse sorta durante l'udienza.La dichiarazione è stata ritenuta altresì irrituale in quanto non recante il timbro di deposito presso il giudice di pace in violazione della previsione di cui all'art. 38 terzo comma cod. proc. pen., a pena di inammissibilità. 2. Avverso tale decisione hanno proposto ricorso gli imputati, con unico atto sottoscritto dal comune difensore ed articolato in un'unica doglianza . 2.1. Con il motivo i ricorrenti hanno dedotto l'erronea applicazione di legge penale e carenza e contraddittorietà di motivazione in relazione alle norme che disciplinano la ricusazione. Il termine per il deposito della dichiarazione di ricusazione non poteva ritenersi spirato al momento della presentazione della dichiarazione da parte dei ricorrenti, dal momento che la causa della dichiarazione di ricusazione non era rinvenibile unicamente nel rigetto dell'offerta economica ex art. 35 divo 274/00 avanzata nel corso dell'udienza dell'8 settembre 2022., ma anche nella successiva mancata astensione del Giudice di pace invitato ad esimersi dalla celebrazione del procedimento: solo in quel momento si concretizzava la causa di ricusazione e decorrevano i termini per proporre nei tre giorni successivi alla Corte di appello la dichiarazione di ricusazione; in ogni caso la nozione di udienza non deve intendersi come unità di tempo quotidiana, ma quale fase processuale. La reale motivazione sottesa al rigetto dell'offerta economica proposta ex art.35 d.lvo 274/00 non era la tardività della stessa come risulta dal verbale, ma la mancata inclusione nell'offerta delle spese legali sostenute dalle persone offese come oralmente dichiarato dal Giudice di pace, nonostante la giurisprudenza di questa Corte ritenga ammissibile il ristoro non comprensivo delle spese legali. Nela medesima udienza il giudice dichiarava: "Questo processo lo chiudo presto" e lo rinviava all'udienza del 20 ottobre 2022 nel corso della quale, a seguito del rifiuto di astensione, era proposta dichiarazione di ricusazione. [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi sono inammissibili. 1.11 motivo comune di ricorso risulta manifestamente infondato non confrontandosi con i contenuti dell'ordinanza impugnata e con i principi fissati dalla giurisprudenza di questa Corte in relazione all'istituto della ricusazione e ai tempi entro i quali la dichiarazione va formulata. I ricorrenti, in questa sede ripropongono le censure già avanzate alla Corte territoriale e in quella sede correttamente disattese. 1.1. Le Sezioni Unite di questa Corte hanno in primo luogo stabilito che: "In tema di ricusazione, qualora la relativa causa sia sorta nel corso dell'udienza, la parte ha solo l'onere di formulare la dichiarazione di ricusazione prima del termine dell'udienza, con esplicita riserva di formalizzare tale dichiarazione nel termine di tre giorni previsto dall'art. 38, comma secondo, cod. proc. pen., non potendo essere imposto alla parte di abbandonare l'udienza per presentare la dichiarazione di ricusazione, con i relativi documenti, nella cancelleria competente." (S.U. n.36847 del 26/06/2014, Della Gatta, Rv. 260096). 1.2. La giurisprudenza di questa Corte si è poi pronunziata sulla interpretazione della espressione utilizzata nell'art. 38 cod. proc. pen. " termine dell'udienza". "In tema di ricusazione, l'espressione "termine dell'udienza", di cui all'art. 38, comma 2, cod. proc. pen., quale ultimo momento utile per proporre, con riserva di formalizzazione nel termine di tre giorni, la dichiarazione di ricusazione, la cui causa sia sorta nel corso della stessa, è di stretta interpretazione, dovendosi intendere quale unità quotidiana di lavoro svolto alla presenza delle parti nel singolo procedimento e non il dibattimento nel suo complesso."( Sez.2, n34055 del 09/10/2020, Rv. 28307). 2. I principi ora richiamati sono stati correttamente applicati nella ordinanza impugnata. Essendo la causa di ricusazione sorta all'udienza dell'8 settembre 2022, come del resto sostenuto dagli stessi ricorrenti, la dichiarazione doveva essere resa prima che terminasse tale udienza e non dopo l'udienza di rinvio fissata per il 20 ottobre 202/ Manifestamente infondato risulta il comune motivo di ricorso allorquando sostiene che il momento a partire dal quale è possibile proporre la dichiarazione di ricusazione è da considerarsi quello in cui il giudice ha rifiutato di astenersi. Non esiste, invero, normativamente "l'invito all'astensione" perché la richiesta di essere autorizzato all'astensione è un atto dei giudice, una sua autonoma e volontaria scelta che non necessita di sollecitazioni. Dunque, dopo il rigetto delle richieste ex art. 35 D. Igs 274/00 avanzate dai ricorrenti all'udienza dell'8 settembre 2022, qualora gli stessi avessero ravvisato motivi di ricusazione, avrebbero dovuto in quella udienza manifestare la propria volontà di ricusare il giudicante. Con l'ordinanza impugnata, la Corte d'Appello territoriale ha pertanto dichiarato correttamente l'inammissibilità dell'istanza di ricusazione non essendo stato rispettato il disposto di cui all'art. 38 cod. proc. pen. 3. Alla dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Consegue altresì la condanna al pagamento di una somma da versare alla Cassa delle Ammende nella misura fissata in euro 3000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle
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